F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 25/TFN-SVE del 29 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 24/TFN-SVE del 04 Maggio 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 134 DELLA SOCIETÀ SSD GALGIANESE CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIACCIA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 484 PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DOUMBIA MOHAMED ABDOUL), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 26 GENNAIO 2017.
RECLAMO N°. 134 DELLA SOCIETÀ SSD GALGIANESE CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIACCIA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 484 PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DOUMBIA MOHAMED ABDOUL), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 26 GENNAIO 2017.
Con ricorso del 23 novembre 2016, la Società ASD Viaccia Calcio ricorreva innanzi alla Commissione Premi contro la Società SSD Galcianese, avverso il mancato pagamento del premio di preparazione dovuto ai sensi dell’art. 96 delle NOIF, conseguente al tesseramento effettuato in data 8 settembre 2015 per il calciatore Doumbia Mohamed Abdoul.
La Società resistente produceva memoria in cui affermava che il premio di preparazione non era dovuto in quanto: la Società Galcianese aveva tesserato il calciatore per la stagione 2015/2016 con vincolo pluriennale; la Società aveva chiesto notizie al Comitato Regionale di Firenze circa eventuali precedenti tesseramenti del calciatore; il Comitato aveva precisato che non risultava alcun tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015 per il calciatore, mentre precedentemente risultava tesserato dal Viaccia Calcio fino alla stagione 2013/2014; infine, il Comitato affermava che, con l’entrata in vigore del nuovo regolamento per il tesseramento di calciatori extracomunitari nella stagione 2013/2014, non era dovuto alcun premio di preparazione.
La Commissione Premi, esaminata la documentazione pervenuta e ritenuta attendibile la richiesta, accoglieva la domanda della ASD Viaccia Calcio dichiarando la Società SSD Galcianese inadempiente e condannandola a corrispondere la somma di € 1.246,60 a titolo di premio di preparazione per il giocatore Doumbia Mohamed Abdoul, di cui € 1.084,00 da corrispondersi alla Società ASD Viaccia Calcio quale unica titolare del vincolo annuale, ed € 162,60 da corrispondersi alla F.I.G.C. a titolo di penale.
Tale decisione, comunicata alla SSD Galcianese in data 8/02/2017, è stata da questa impugnata con atto del 13/02/2017, trasmesso alla controparte in data 28/02/2017.
Con il reclamo la Società chiede l’annullamento della decisione della Commissione premi pe i seguenti motivi:
- Al momento del tesseramento per la stagione per cui viene chiesto il premio di preparazione (2012/2013) il tesserato aveva il permesso di soggiorno limitato e pertanto considerato come extracomunitario con scadenza tesseramento al 30 giugno;
- Nella stagione 2013/2014 la Società sportiva Viaccia.
Calcio ha vincolato per la prima volta il calciatore e come tale risulta prima Società e tesserare il calciatore come “dilettante”;
- Il termine per chiedere il premio di preparazione sarebbe stato il 30/06/2015. La ASD Viaccia Calcio non ha controdedotto.
La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 4/05/2017.
In via preliminare va rilevato che l’impugnazione della decisione della Commissione Premi non è stata contestuale.
Ai sensi dell’art. 33, comma 5 del Codice di Giustizia sportiva della FIGC, “i reclami ed i ricorsi, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall’art. 38. Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte”.
La norma è chiara nel prevedere la contestualità dell’invio del reclamo all’Organo competente ed alla controparte.
Nel caso di specie, la SSD Galcianese ha impugnato innanzo a questo Tribunale la decisione della commissione Premi in data 13/02/2017, mentre ha inviato il reclamo alla controparte, ASD Viaccia Calcio solo in data 28/02/2017.
Difettando la contestualità dell’impugnazione il reclamo deve dichiararsi inammissibile con conferma della decisione della Commissione Premi ricorso n. 484 premio di preparazione calciatore Doumbia Mohamed Abdoul pubblicata nel Com. Uff. n. 6/E.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società SSD Galgianese e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.
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