F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 25/TFN-SVE del 29 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 24/TFN-SVE del 04 Maggio 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 137 DELLA SOCIETÀ AP TURRIS CALCIO ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CERQUA DOMENICO, PUBBLICATA NEL C.U. 228/CAE – LND DEL 10 FEBBRAIO 2017.
RECLAMO N°. 137 DELLA SOCIETÀ AP TURRIS CALCIO ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CERQUA DOMENICO, PUBBLICATA NEL C.U. 228/CAE - LND DEL 10 FEBBRAIO 2017.
Con reclamo datato 22.06.2016 il Sig. Domenico Cerqua ha adito la Commissione Accordi Economici c/o la LND rivendicando nei confronti della AP Turris Calcio ASD la somma di € 3.800,00 (successivamente precisata in € 3.750,00) quale importo residuo del compenso globale lordo dovuto da suddetta Società in virtù dell’accordo economico ex art. 94 ter NOIF sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016 stipulato in data 07.09.2015.
Si costituiva la Società controinteressata asserendo di aver corrisposto integralmente quanto spettante al calciatore in virtù di detto accordo economico.
A comprova la Società produceva quietanze presuntivamente sottoscritte dal calciatore, il quale, tuttavia, le disconosceva espressamente.
La Commissione, pertanto, sospendeva la decisione e rimetteva gli atti alla Procura Federale presso la F.I.G.C. perché venissero esperiti gli opportuni accertamenti.
La relazione della Procura Federale, trasmessa alla C.A.E., all’esito delle indagini svolte, rilevava come non fossero emersi elementi per stabilire, in modo univoco, l’autenticità e conseguentemente la riconducibilità, al calciatore, delle firme in calce alle presunte quietanze. Con delibera pubblicata con C.U. n. 228 del 10.02.2017 la Domenico Cerqua Vincenzo ha condannato la AP Turris Calcio ASD al pagamento in suo favore dell’importo di € 3.750,00.
Con atto del 16.02.2017 la AP Turris Calcio ASD ha adito questo Tribunale proponendo appello avverso la decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D. ed eccependo:
- di aver corrisposto al Sig. Domenico Cerqua tutto quanto spettante in riferimento all’accordo economico stipulato in data 07.09.2015;
- che dalla relazione della Procura Federale non vi fossero elementi tali per stabilire l’autenticità delle firme in calce alle quietanza presentate non essendo stato escluso che dette firme fossero state apposte dal calciatore.
La Società concludeva chiedendo che fosse disposta una nuova perizia calligrafica sulle firme apposte onde accertare, in via definitiva, l’autenticità delle stesse.
Il Sig. Domenico Cerqua controdeduceva:
- In via pregiudiziale: l’inammissibilità del gravame ex art. 33 comma 6 CGS;
- In via principale e nel merito: l’infondatezza di quanto affermato dal calciatore. La vertenza è stata trattata nella riunione del 04.05.2017.
Il reclamo è fondato e deve, pertanto, essere accolto senza che risulti, all’uopo necessario, l’espletamento di una nuova perizia calligrafica.
Ed infatti, contrariamente a quanto affermato dal Sig. Domenico Cerqua la relazione della Procura Federale ha rilevato che “(…) da un’analisi comparativa delle firme apposte dall’atleta sull’accordo economico, quelle raccolte, in sede di audizione, autografe, su un foglio bianco, la firma apposta sul documento d’identità personale e la firma in calce alla deposizione con le firme presenti sulle ricevute-quietanza liberatorie si può osservare una evidente somiglianza (…)”.
Detta relazione è, pertanto, in Realtà, giunta a conclusione che le contestate firme siano, del tutto ragionevolmente, da ritenersi come riconducibili al calciatore.
Essendo, dunque, stato rilevato che dette firme risultano state apposte dal calciatore, il reclamo della AP Turris Calcio ASD deve essere accolto con assorbimento di ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società AP Turris Calcio ASD e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della CAE-LND. Ordina restituirsi la tassa.
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