CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 6 del 05/02/2018 – Cira Parente/Federazione Italiana Danza Sportiva
Decisione n. 6
Anno 2018
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Mario Sanino - Presidente
Giuseppe Andreotta
Angelo Maietta
Daniele Mantucci - Componenti
Cesare San Mauro - Relatore
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 109/2017, presentato, in data 2 dicembre 2017, dalla sig.ra Cira Parente, rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso, dall’avv. Lorenzo Fascì, con elezione di domicilio presso lo Studio del medesimo legale, in Reggio Calabria, via Sbarre C.li, trav. V^, n. 33;
contro
la FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA (di seguito FIDS), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Michele Barbone, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Giancarlo Guarino e Federica Cavalieri, con elezione di domicilio presso quest’ultima in Roma, via Valerio Publicola, n. 67;
per l’annullamento
della decisione n. 10 del 14 novembre 2017 (C.U. n. 10/17 del 22 novembre 2017) con cui la Corte Federale d’Appello della FIDS confermava la decisione n. 26 del 15 settembre 2017 (C.U.
n. 26/17) del Tribunale Federale della FIDS, di dichiarazione di inammissibilità del ricorso presentato dalla sig.ra Cira Parente e altri, ritenendo, pertanto, assorbita ogni ulteriore questione.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, all’udienza del 16 gennaio 2018: l’avvocato Lorenzo Fascì, per la ricorrente – sig.ra Cira Parente - il quale ha insistito per la riforma della decisione impugnata, interpretando l’art.48quater R.G. della FIDS nel senso che sarebbe rimessa alla discrezionalità dell’interessato la scelta tra il termine di 30 giorni e quello di un anno per il deposito del ricorso al Tribunale federale; nonchè gli avv.ti Giancarlo Guarino e Federica Cavalieri, per la resistente FIDS, i quali hanno ulteriormente ribadito le motivazioni a sostegno del rigetto del ricorso, chiedendo, in conseguenza di ciò, la conferma della decisione impugnata;
udito, nella successiva Camera di Consiglio dello stesso giorno, il Relatore - prof. avv. Cesare San Mauro.
Ritenuto in fatto
In data 22 giugno 2017, la sig.ra Parente, quale Giudice Federale di III livello “Danze standard e latino americane”, insieme ad altri Giudici Federali, proponeva ricorso al Tribunale Federale della FIDS per l’annullamento del “Bando per l’ammissione all’esame per il conseguimento della qualifica di Giudice Federale di livello A/S danze standard e latino americane”, approvato con Delibera del Consiglio Federale n. 98 del 29 aprile 2017 e successivamente pubblicato sul sito ufficiale della FIDS il 9 maggio 2017.
Il Tribunale Federale della FIDS dichiarava il ricorso inammissibile per due motivi: il primo, poiché il ricorso è stato proposto oltre il termine perentorio di cui all’art. 48quater R.G. della FIDS, a mente del quale “il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall’accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale Federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale”; il secondo, poiché i ricorrenti avrebbero liberamente scelto di non partecipare al concorso, limitandosi a impugnare il bando, senza peraltro contestare gli esiti delle prove, contrariamente a quanto previsto dalla giurisprudenza maggioritaria, per cui la illegittimità delle clausole di un bando di concorso può essere fatta valere soltanto all’esito delle prove concorsuali, salvo che si tratti di cause a valenza c.d. “escludente” e, cioè, che per il loro contenuto ostativo impediscano ex ante la partecipazione al concorso (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, sede di Roma, 12 maggio 2015, n. 6568).
Con ricorso del 28 settembre 2017, la sig.ra Parente, sempre insieme ad altri Giudici Federali, chiedeva alla Corte d’Appello della FIDS di riformare la predetta decisione del Tribunale Federale della FIDS n. 26/2017.
A sostegno delle proprie ragioni, la sig.ra Parente interpretava la norma di cui all’art. 48quater R.G. della FIDS ritenendo che la stessa sarebbe “strutturata in modo tale da non rendere alternativo il doppio termine in quanto la locuzione con l’avverbio ‘e, comunque, non oltre’ indica la strada all’interprete: il ricorso deve essere presentato al massimo (non oltre) entro ‘un anno dall’accadimento’” e, relativamente al secondo motivo, rappresentava di non aver partecipato al concorso indetto con il bando oggetto di impugnazione perché “esso consisteva in una fotocopia addirittura più ridimensionata di un Bando già organizzato (solo 4 anni orsono) dalla federazione al quale gli stessi avevano partecipato ed all’esito del quale avevano acquisito la qualifica di Giudici di III^ livello”.
La Corte d’Appello della FIDS, con decisione n. 10 del 14 novembre 2017, rigettava il ricorso proposto dalla sig.ra Parente e altri, poiché il Bando è stato pubblicato sul sito ufficiale della FIDS il 9 maggio 2017, data da cui decorre il termine perentorio di trenta giorni per la proposizione dell’impugnazione, ex art. 48quater R.G. della FIDS, “in considerazione del fatto che la pubblicazione sul sito federale implica, in ogni caso, piena conoscenza dell’atto (cfr. art. 48 quinquies, ultimo comma R.G. della FIDS)”, e, nonostante ciò, “il ricorso, dichiarato inammissibile in primo grado, è stato proposto mediante spedizione con il servizio postale, in data 22 giugno 2017 e, pertanto, oltre il suddetto termine di decadenza”.
In data 2 dicembre 2017, la sig.ra Parente ha proposto il presente ricorso contro la FIDS, per sentir “annullare il C.U. n. 10/17 emesso dalla Corte Federale d’Appello della FIDS”.
Considerato in diritto
- La sig.ra Parente ha impugnato il provvedimento della Corte d’Appello della FIDS n. 10 del 14 novembre 2017, chiedendone l’annullamento, per un unico motivo, che può essere così riassunto.
La ricorrente assume la violazione dell’art. 48quater R.G. della FIDS, sostenendo che la norma metterebbe a disposizione degli interessati un doppio termine, concorrente e non alternativo, per il deposito del ricorso, posto che “il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro 30 giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto e comunque, non oltre un anno dall’accadimento...”.
All’udienza del 16 gennaio 2017 la difesa della sig.ra Parente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, ribadendo che, secondo l’art. 48quater R.G. della FIDS, sarebbe rimessa all’interessato la scelta tra il termine di 30 giorni e quello di un anno per il deposito del ricorso al Tribunale Federale.
- La FIDS si è costituita in giudizio con memoria del 12 dicembre 2017 (prot. Collegio di Garanzia dello Sport n. 00930 del 12.12.17), contestando in fatto e in diritto le deduzioni svolte dalla ricorrente.
In particolare, la FIDS ha eccepito la inammissibilità del ricorso per due motivi. Il primo, relativo al mancato rispetto del termine perentorio per l’impugnazione previsto dall’art. 48quater
R.G. della FIDS, ritenendo inequivocabilmente individuato “un termine breve [trenta giorni] ed un termine lungo [un anno] per l’impugnazione, ancorato il primo alla conoscenza legale del provvedimento (conoscenza legale che, nell’ordinamento federale, si verifica con la pubblicazione) ed il secondo, invece, alla mancata pubblicazione del provvedimento il che, vale a dire, alla sua conoscenza, per l’interessato, con ogni altro mezzo, anche indiretto o casuale”. Il secondo, per cui il ricorso sarebbe in ogni caso inammissibile, avendo la ricorrente impugnato esclusivamente il Bando di concorso, senza contestare successivamente gli esiti delle prove.
Conclude la FIDS chiedendo al Collegio adito di respingere il ricorso della sig.ra Parente “e, per l’effetto, confermare la decisione impugnata. In subordine, in denegato caso di annullamento della decisione di prime cure dichiarare comunque inammissibile il ricorso ovvero respingerlo nel merito in quanto infondato”.
- Ritiene il Collegio di Garanzia dello Sport che il ricorso della sig.ra Parente non sia meritevole di accoglimento per i seguenti motivi.
- Secondo la ricostruzione della ricorrente, “la lettura della norma in esame [art. 48quater R.G. della FIDS] non distingue, ma profila e mette a disposizione di chi ha interesse un doppio termine”. In altre parole, l’interpretazione letterale della norma condurrebbe ad una lettura per cui è rimessa alla discrezione del soggetto interessato entro quale termine (trenta giorni o un anno) proporre il ricorso.
Ebbene, nonostante le argomentazioni illustrate dalla ricorrente, è indubitabile che l’art. 48quater R.G. della FIDS prescriva dei termini per impugnare chiari, incontrovertibili e perentori, ovvero: un termine breve (30 giorni), decorrente dalla conoscenza legale dell’atto o del fatto e, in via residuale, un termine lungo (“non oltre un anno”), qualora la parte interessata non abbia avuto conoscenza dell’accadimento.
A conferma della bontà dell’interpretazione della norma offerta dagli Organi di Giustizia della FIDS e condivisa da questo Collegio, non serve ricordare che, peraltro, il contenuto della norma in esame non è affatto estraneo alla normativa di riferimento, essendo assimilabile a quanto già previsto dall’art. 30, comma 2, C.G.S. del CONI, per cui “il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall’accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi fatti o atti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale Federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale”. Non serve ricordare, infatti, che, anche in questo caso, il termine di 30 giorni è pacificamente interpretato come termine perentorio, decorrente dalla piena conoscenza dell’atto o del fatto, il cui superamento implica la decadenza dal diritto alla proposizione del ricorso.
Preso atto della normativa applicabile in materia, nel caso di specie è certamente intervenuta la conoscenza legale dell’atto ai fini della decorrenza del predetto termine breve, dal momento che il “Bando per l’ammissione all’esame per il conseguimento della qualifica di Giudice Federale di livello A/S danze standard e latino americane” è stato pubblicato sul sito ufficiale della FIDS il 9 maggio 2017 (circostanza che ne integra la piena conoscenza anche ai sensi dell’art. 48quinquies, ultimo comma, R.G. della FIDS, per cui la pubblicazione sul sito federale “implica, in ogni caso, piena conoscenza dell’atto”).
Ciò posto, avendo la sig.ra Parente proposto il ricorso solo in data 22 giugno 2017, ben oltre il prescritto termine perentorio, la Corte d’Appello della FIDS, con la decisione impugnata, ne ha correttamente rilevato la inammissibilità.
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- Inoltre, secondo questo Collegio, stante l’intervento di un fatto idoneo a integrare la legale conoscenza dell’atto (la pubblicazione del bando sul sito federale) ai fini della decorrenza del termine di 30 giorni, è parimenti destituita di fondamento logico, ancor prima che giuridico, l’interpretazione resa dalla ricorrente della locuzione “e, comunque, non oltre” di cui all’art. 48quater R.G. della FIDS, per cui “l’uso della congiunzione ha un solo significato letterale (sia esso grammaticale e/o sintattico): consentire a chi ha interesse la proposizione del ricorso, comunque entro l’anno del fatto impugnato…”.
- Pertanto, a fronte della tardività del ricorso presentato dinanzi al Tribunale Federale della FIDS, questo Collegio non può che condividere le argomentazioni poste dalla Corte d’Appello della FIDS a sostegno della decisione impugnata, confermandone integralmente il contenuto.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Respinge il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIDS.
DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 16 gennaio 2018.
Il Presidente Il Relatore
F.to Mario Sanino F.to Cesare San Mauro
Depositato in Roma, in data 5 febbraio 2018.
Il Segretario
F.to Alvio La Face