CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 7 del 07/02/2018 –Cavalieri Union Rugby Prato Sesto ssd a r.l./Federazione Italiana Rugby/Rugby Parma 1931 Junior ASD

Decisione n. 7

 

Anno 2018


 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

 

 

composta da

 

Mario Sanino - Presidente

Giuseppe Andreotta

Guido Cecinelli

Vanda Giampaoli - Componenti

Giuseppe Musacchio - Relatore 

 

ha pronunciato la seguente

 

 

DECISIONE

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 28/2017, presentato, in data 24 febbraio 2017, dalla società Cavalieri Union Rugby Prato Sesto ssd a r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Parisi,

 

 

contro

 

 

 

FEDERAZIONE  ITALIANA  RUGBY  (di seguito FIR), rappresentata e difesa dallavv. prof. Guido Valori;

e la società Rugby Parma 1931 Junior ASD, non costituitasi in giudizio;

 

 

 

avverso

 

 

 

la decisione della Corte Sportiva di Appello FIR n. 14, pubblicata il 25 gennaio 2017, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla Rugby Parma 1931 Junior ASD avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Toscana, comunicato U16/09, pubblicata il 24 novembre 2016, ha annullato quest’ultima decisione e, per l’effetto, ha dichiarato la Cavalieri Union Rugby Prato Sesto ssd a r.l., in relazione alla gara del 13 novembre 2016 del campionato under 16 (Rugby Parma 1931 Junior ASD v Cavalieri Union Rugby Prato Sesto), perdente con il punteggio di 20 a 0 (mete 4 – 0) in favore della Rugby Parma 1931 Junior ASD, in luogo del risultato di 47 a 25 (mete 7 – 4) in favore della Cavalieri Union Rugby Prato Sesto, ed ha inflitto a questultima la penalizzazione di quattro punti in classifica e la sanzione pecuniaria della multa di € 100,00.

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

 

uditi, nell’udienza del 04 aprile 2017, l’avv. Lanfranco Massimi, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Nicola Parisi, per la ricorrente Cavalieri Union Rugby Prato Sesto ssd a r.l., nonché l’avv. prof. Guido Valori, per la resistente Federazione Italiana Rugby;

 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giornoil Relatore,  avv.  Giuseppe Musacchio.

 

Ritenuto in fatto

 

 

 

In data 13 novembre 2016 si svolgeva la gara del campionato under 16 elite Rugby Parma 1931 Junior - Cavalieri Union Rugby Prato Sesto, conclusasi con il risultato di 47 a 25 (mete 7 – 4) in favore della Cavalieri Union Rugby Prato Sesto.

La gara ha avuto inizio in ritardo in quanto il dirigente accompagnatore della Cavalieri Union Rugby Prato Sesto, avendo dimenticato a Prato la valigetta con all’interno i documenti di riconoscimento dei tesserati, aveva chiesto trenta minuti di comporto onde consentirgli di ricevere via email le copie dei predetti documenti.

I documenti sono stati ricevuti e stampati presso gli uffici della Rugby Parma 1931 Junior e gli stessi sono stati consegnati dal dirigente accompagnatore in allegato al Mod. B nel termine di comporto.

Dopo il riconoscimento dei tesserati, la gara ha avuto inizio alle ore 12:18, in luogo delloriginario orario fissato per le ore 11:00.

Al termine della gara la Rugby Parma 1931 Junior preannunciava reclamo al Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana, lamentando: 1) che il riconoscimento dei tesserati partecipanti alla gara schierati dalla squadra Cavalieri Union Rugby Prato Sesto sarebbe stato effettuato in maniera non regolare, ovvero con fotocopie dei documenti di riconoscimento e non con gli originali; 2) che l’irregolare riconoscimento dei tesserati avrebbe determinato anche un ritardo di oltre unora dell’inizio della partita rispetto allorario fissato per la disputa della stessa.

Il Giudice Sportivo Territoriale, dopo aver evidenziato che la reclamante ha contestato la sola regolarità formale del riconoscimento, ma non ha dedotto che l’identificazione del singolo atleta non fosse effettiva e corrispondente al vero, e dopo aver dato atto che la consegna della lista di gara è avvenuta nel termine di comporto e che dalla documentazione esibita in giudizio dalla Cavalieri Union Rugby Prato Sesto era evidente che le copie stampate presso la sede della Rugby Parma 1931 Junior ed utilizzate per il riconoscimento dei tesserati della resistente erano effettivamente conformi a quelle autenticate dal presidente di quest’ultima, ha rigettato il reclamo, omologando il risultato conseguito sul campo.

Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale, la Rugby Parma 1931 Junior ha proposto reclamo ex art. 61, comma 2, del R.G. FIR dinanzi alla Corte Sportiva di Appello della FIR, proponendo un solo motivo, ovvero la violazione dellart. 29, comma 1, lett. e), del Regolamento di Giustizia, nonché degli artt. 16, lett. b), e 25, lett. b), del Regolamento AttiviSportiva FIR.

Sostiene, infatti, la reclamante che l’identificazione dei giocatori sarebbe stata carente del requisito della certezza ex art. 9 Regolamento di Giustizia e che il Giudice Sportivo avrebbe dovuto dichiarare perdente la Cavalieri Union Rugby Prato Sesto in applicazione dellart. 29, lett. e), Regolamento di Giustizia.

Nel corso del giudizio di secondo grado, la Rugby Parma 1931 Junior ha, altresì, lamentato il contrasto tra la produzione delle mere copie dei documenti e quanto stabilito dal punto 4.3 della Circolare Informativa s.s. 2016/2017 (nonché art. 9 Regolamento Attività Sportiva).

La Corte Sportiva di Appello, nell’accogliere il reclamo, ha annullato la decisione del Giudice Sportivo, sancendo la vittoria per 20 a 0 in favore della Rugby Parma 1931 Junior, nonché sanzionando la Cavalieri Union Rugby Prato Sesto ssd a r.l. con la penalizzazione di 4 punti in classifica e con l’ammenda di € 100,00.

Secondo la Corte Sportiva d’Appello, infatti, la circostanza che il riconoscimento dei giocatori sia avvenuta con una procedura e con dei documenti non conformi alle norme federali sul riconoscimento dei tesserati da ammettersi sul recinto di gioco ha comportato che la Cavalieri Union Rugby Prato Sesto ha utilizzato tesserati che non potevano partecipare alla gara in quanto non validamente riconosciuti.

Avverso la decisione della Corte Sportiva dAppello propone gravame la società Cavalieri Union Rugby Prato Sesto, deducendo l’erroneità della decisione impugnata per insufficiente motivazione e per violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 40, 61, 29, comma 1, lett. e), Regolamento di Giustizia, e degli artt. 9, 16, lett. b), e 25, lett. b), del Regolamento Attività Sportiva FIR.

Sostiene la ricorrente che, proprio in considerazione dei principi affermati al punto 4.3 della Circolare Informativa 2016-2017 della FIR, il regime sanzionatorio in tema di documenti di riconoscimento, essendo finalizzato a contrastare il fenomeno dell’uso di documenti contraffatti, finalizzato a far partecipare alle gare soggetti che non hanno titolo a parteciparvi, non può essere applicato nel caso che ci occupa in quanto lo stesso, appunto, esula completamente dalle fattispecie disciplinate e sanzionate dall’art. 29, lett. c), del Regolamento di Giustizia FIR e dagli artt. 16, lett. c), e 25, lett. b), del Regolamento Attività Sportiva FIR.

Conclude, quindi, la ricorrente per la riforma della decisione impugnata e segnatamente: - in via principale, per la conferma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale e, quindi, per l’omologa del risultato conseguito sul campo; - in via subordinata, per l’annullamento della gara, disponendone la ripetizione; - in via ulteriormente gradata, per la sola perdita della gara con il risultato di 0 – 20 e senza le ulteriori sanzioni di quattro punti di penalizzazione e di € 100,00 di multa.

Con memoria depositata il 6 marzo 2017 si è costituita la Federazione Italiana Rugby, la quale, pur riconoscendo la correttezza delloperato della Corte Sportiva di Appello, ha chiesto che l’adito Collegio di Garanzia stabilisca se vi sia stata, nel caso di specie, la sola violazione delle disposizioni federali sul riconoscimento degli atleti e non quella sullillecito tecnico del soggetto affiliato, e, conseguentemente, previa modifica della decisione della Corte Sportiva di Appello, stabilisca che la sanzione da applicarsi sia quella della ripetizione della gara o, in subordine, rimetta la questione sul punto alla Corte Sportiva di Appello.

Considerato in diritto

 

 

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

 

La Corte Sportiva dAppello, nellaccogliere il gravame, ha inquadrato il caso in esame nell’ambito della fattispecie prevista dall’art. 29, comma 1, lett. b), del Regolamento di Giustizia FIR, ritenendo che l’identificazione dei tesserati mediante le copie inviate via email e stampate per la circostanza non legittimava gli atleti stessi alla partecipazione alla gara, la quale, quindi, si sarebbe svolta con la partecipazione di giocatori che, appunto, non vi potevano partecipare.

A supporto di tale statuizione la Corte invoca il disposto di cui all’art. 9 del Regolamento AttiviSportive FIR ed il punto 4.3 della Circolare Informativa s.s. 2016/2017, che disciplinano le modalità del riconoscimento dei tesserati ed i titoli legittimanti all’accesso nel recinto di gioco. Quanto ritenuto dal Giudice di appello non può essere condiviso.

Lart. 1, comma 2, del Regolamento di Giustizia FIR, conformemente al principio di ordine generale espresso dall’art. 14 delle Disposizioni sulla Legge in generale, stabilisce che “I tesserati ed i soggetti affiliati non possono essere puniti se non quando abbiano commesso un fatto espressamente previsto quale infrazione dalle norme federali, né con sanzioni, che non siano dalle stesse norme stabilite.

Tale disposizione, quindi, ribadisce il generale divieto di applicazioni analogiche e/o estensive delle norme sanzionatorie.

Ciò posto, è evidente che, nel caso in esame, non siamo in presenza di partecipazione alla gara di giocatori che, secondo le norme federali, non potevano parteciparvi e, tanto: sia in ragione del fatto che, al netto delle modalità con le quali è avvenuto il riconoscimento, la circostanza non è mai stata messa in dubbio; sia perché lo stesso Giudice Sportivo Territoriale ha avuto modo di accertare sia la conformità agli originali dei documenti e sia la legittimazione degli atleti a poter partecipare alla gara.

Quanto, poi, alle modalità con le quali l’arbitro ha ritenuto di procedere al riconoscimento e, conseguentemente, all’ammissione nel recinto di gioco, sebbene non codificate, non può ritenersi come se il riconoscimento non fosse avvenuto e, tanto, per due ordini di ragioni.

La prima risiede sempre nei principi generali del nostro Ordinamento, secondo i quali il non avere con sé il documento di riconoscimento non equivale a non averlo (emblematica è la disciplina dettata dal Codice della Strada e il diverso regime sanzionatorio riservato a chi non ha con sé la patente di giuda all’atto del controllo rispetto a chi si mette alla guida senza averla mai conseguita o con patente scaduta) e che l’identificazione del soggetto può avvenire con qualsiasi mezzo, essendo idonea anche una fotocopia del documento (TAR Catania, sez. IV, 10.4.2006, n. 539).

Mentre, la seconda si evince dallo stesso contenuto dell’art. 8 del Regolamento AttiviSportive FIR che espressamente prevede la possibilità per l’arbitro di ammettere al recinto di gioco il giocatore che, pur essendo regolarmente tesserato, non sia per qualsiasi motivo in possesso della tessera; mancanza che può essere superata con una dichiarazione per iscritto dell’accompagnatore.

Alle stesse conclusioni si giunge anche in applicazione del generale principio del raggiungimento dello scopo e del principio della conservazione degli atti, in quanto è indubitabile che alla gara hanno partecipato soltanto giocatori regolarmente tesserati, identificati con le copie dei documenti corrispondenti esattamente agli originali esibiti dopo lo svolgimento della gara dinanzi al Giudice Sportivo Territoriale.

In conclusione, quindi, la sanzione prevista dallart. 29, comma 1, lett. e), del Regolamento di Giustizia e dall’art. 25, lett. b), del Regolamento AttiviSportive non può essere applicata al caso in esame, in quanto lo stesso non può configurarsi come illecito tecnico del soggetto affiliato” e tuttalpiù potrebbe configurarsi come mera irregolarità formale che, tuttavia, non risulta specificatamente sanzionata.

Per le stesse ragioni non può accogliersi la domanda della Federazione Italiana Rugby di modifica della decisione della Corte Sportiva dAppello, con conseguente applicazione della sanzione dellannullamento della gara e ripetizione della stessa.

Infatti, la mera irregolarità nella procedura di identificazione, così come non può dirsi concretizzante un’ipotesi di illecito tecnico del soggetto affiliato, non può dirsi neanche di aver influito sul regolare svolgimento della garae, quindi, non può trovare applicazione la sanzione di cui all’art. 16, comma 3, del Regolamento AttiviSportive FIR dell’annullamento della gara e ripetizione della stessa.

Quanto alle spese di giudizio, sussistono giusti motivi per la loro compensazione, attesa la particolarità della vicenda, nonché il comportamento processuale della Federazione Italiana Rugby.

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

 

Accoglie il ricorso. Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

 

 

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 4 aprile 2017.

 

 

 

Il Presidente                                                                                 Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                                          F.to Giuseppe Musacchio

 

 

 

Depositato in Roma, in data 7 febbraio 2018.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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