CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 23 del 03/05/2018 –Maria Grazia Rossi/Federazione Ginnastica d’Italia

Decisione n. 23

 

Anno 2018

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

 

composta da

 

Dante DAlessio - Presidente

Stefano Bastianon

Giovanni Iannini 

Laura Santoro - Componenti

Cristina Mazzamauro - Relatrice

ha pronunciato la seguente

 

 

DECISIONE

 

 

 Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 18/2018, presentato, in data 16 febbraio 2018, dalla sig.ra Maria Grazia Rossi, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Filippo Lubrano e dall’avv. Lorenzo Maria Cioccolini;

 

contro

 

 

 la Procura Federale della Federazione Ginnastica dItalia (FGI), in persona del Procuratore Federale, avv. Michele Rossetti;

 

 

 

 la  Federazione  Ginnastica  dItalia  (FGI),  rappresentata  e  difesa  dall’avv.  Alessandro Avagliano;

 

 

e nei confronti

 

 

 

 

della Corte Federale dAppello della FGI,

 

 

 

nonché nei confronti

 

 

 

del Tribunale Federale della FGI,

 

 

 

per l’annullamento

 

 

 

della decisione n. 1/2018 della Corte Federale d'Appello della Federazione Ginnastica d’Italia, emessa in data 12 gennaio 2018, e pubblicata il successivo 22 gennaio 2018, resa in parziale riforma della decisione n. 14/2017 di primo grado, con la quale è stata irrogata, in capo all’odierna ricorrente, la sanzione della sospensione, con inibizione temporanea a svolgere ogni attiviin seno alla Federazione Ginnastica dItalia e al CONI per mesi dieci, nonché la condanna al pagamento delle spese di giustizia per entrambi i gradi di giudizio in €. 1.000,00.

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

 

uditi, nell’udienza del 26 marzo 2018, l’avv. prof. Filippo Lubrano e l’avv. Lorenzo Maria Cioccolini, per la ricorrente, sig.ra Rossi Maria Grazia; il Procuratore Generale dello Sport, gen. Enrico Cataldi, ed il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, per la Procura Generale dello Sport; l’avv. Alessandro Avagliano, per la resistente Federazione Ginnastica d’Italia (FGI), nonché il Procuratore Federale FGI, avv. Michele Rossetti, per la Procura Federale della FGI;

 

 

udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la Relatrice, avv. Cristina Mazzamauro.

Ritenuto in fatto

 

 

 

  1. La sig.ra Maria Grazia Rossi veniva deferita per violazione dell’art. 2.1 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, dell’art. 8.4 del Regolamento Organico, che richiama la disciplina dell’art. 1.2 del D.M. del 18 febbraio 1982, in riferimento al parere del Consiglio Superiore della Sanità del 9 aprile 2008, nonché di quanto previsto dalle Procedure Federali e Indicazioni Attuative 2017, per: “Aver organizzato le competizioni denominate “Trofeo Principianti, senza richiedere la preventiva autorizzazione del Consiglio Federale, ma pubblicando sul sito internet istituzionale del Comitato Regionale Emilia Romagna calendari e classifiche, consentendo la partecipazione di atlete non tesserate con la FGI e, in ogni caso, minori di anni 8. In Cibeno di Carpi il 26/2/2018 e in Calderara di Reno il 14/5/2017”.
  2. Con sentenza n. 14/2017, il Tribunale Federale, riconoscendo provata la responsabilità dell’incolpata, irrogava alla “tesserata e Presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna, la sanzione della inibizione per anni uno e mesi tre a svolgere ogni attiviin seno alla FGI ed al CONI ed a ricoprire carichi ed incarichi federali. Alla predetta sanzione segue il pagamento delle spese di giustizia che si reputa congruo indicare nella somma di euro 500,00 che dovranno essere versate presso le casse della Federazione .
  3. Avverso la sentenza del Tribunale Federale, proponeva reclamo la sig.ra Rossi, chiedendo che fosse annullata integralmente la sanzione irrogata o, comunque, riconosciuta l’applicazione di alcune attenuanti, con conseguente riduzione della pena e, nello specifico, quella di cui all’art. 20, c. 1, e dell’art. 21 del Regolamento di Giustizia sportiva, per aver agito in virtù di motivi di particolare valore morale e sociale”. In particolare, l’attenuante dell’art. 20, comma 1, lettera A, per l’evento di Calderara di Reno o, in subordine, quella di cui all’ art. 20, comma 1, lettera C. La ricorrente deduceva la contraddittorietà e l’equivocità della normativa di riferimento, l’irrilevanza delloperazione di pubblicazione delle graduatorie, in particolare relative allevento del maggio 2017 a Calderara di Reno, l’insussistenza di un suo coinvolgimento nella questione partecipazione di minori di anni 8, nonché del carattere agonistico delle manifestazioni in questione.

Resisteva la Procura Federale insistendo per il rigetto del reclamo proposto dalla sig.ra Rossi, con conseguente conferma della sanzione irrogata dal Tribunale Federale, eccependo, in particolare, la tardividelle nuove prove documentali presentate da controparte.

  1. Con sentenza n. 1 del 22 gennaio 2018, la Corte di Appello Federale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, infliggeva la sanzione della sospensione con inibizione temporanea a svolgere ogni attiviin seno alla Federazione Ginnastica dItalia e al CONI per mesi dieci e la condanna al pagamento delle spese di giustizia per entrambi i gradi di giudizio in € 1.000,00. La Corte dichiarava, infatti, di riscontrare le violazioni contestate e accertate dall’Organo di Giustizia di primo grado e di non condividere le eccezioni della ricorrente con riguardo alla negazione dell’essenza di “gara” delle manifestazioni in quanto, in entrambe le occasioni (Calderara di Reno e Cibeno di Carpi), erano stati predisposti podi, premi e classifiche con coinvolgimento di atlete minori di 8 anni, il che confermerebbe il carattere agonistico dell’evento e la violazione delle disposizioni in merito ai requisiti anagrafici di partecipazione (primo tra i quali il D.M. 18 febbraio 1982, per il quale si rinvia alla “Tabella Ufficiale relativa all’età di accesso all’attività agonistica suddivisa per Federazioni e Discipline sportive”, approvata dal Consiglio superiore della Sanità, dal CONI e dalla FMSI - Federazione Medico Sportiva Italiana - e divulgata anche con circolari ministeriali, considerando, peraltro, i principi costituzionali di diritto assoluto alla salute).

La Corte di Appello, quindi, ha trovato condivisibile il ragionamento dell’Organo di primo grado ma ha, al contempo, operato alcune precisazioni fondate sulla differenza che intercorre tra i due eventi. Per quanto concerne l’evento del 26 febbraio 2018, per il quale non ha rilevato dubbi circa la partecipazione delle minori di otto anni, tuttavia, non ha ritenuto pienamente fondata la responsabilità di organizzazione della sig.ra Rossi, in quanto non sarebbe stata data piena prova della conoscenza della gara, pur essendoci elementi presuntivi quali:

“ - la comunicazione effettuata dalla sig.ra Lancellotti Giulia, organizzatrice dellevento a figure di rilievo del Comitato Regionale dellEmilia Romagna come si può evincere dallindirizzo delle e-mail inviate in data 17 gennaio 2017 al sig. Andrea Zaccaria (andy971@libero.it) e in data 28 gennaio 2017 al Comitato Regionale …….;

- il coinvolgimento come “supervisone” del direttore tecnico Andrea Zaccaria, confermato dalla teste Giulia Lancellotti già tecnico regionale FGI, nel corso delludienza dinanzi al Tribunale Federale del 24 novembre 2017;

- la pubblicazione su un quotidiano locale dellEmilia Romagna (Gazzetta di Modena) della notizia della gara con fotografia ritraente un podio con le giovanissime atlete; pubblicazione ragionevolmente riportata in rassegna stampa e sottoposta agli Uffici del Comitato Regionale

Invero, la ricorrente non si sarebbe adoperata neanche a seguito dell’inizio delle indagini della Procura Federale per accertarsi delle informazioni che ne fuoriuscivano.

Rilevava, altresì, lestrema gravità dell’utilizzo sine titulo” dei loghi CONI e FGI nel documento di rappresentazione dell’evento per far apparire l’evento medesimo come rappresentato dal Comitato di cui la sig.ra Rossi ricopre la qualifica di Presidente, senza però che effettivamente fosse una iniziativa dello stesso.

Per quanto concerne l’evento del 14 maggio 2018, invece, la Corte ha ritenuto pienamente provata la “conoscenza” da parte della sig.ra Rossi oltre che, conseguentemente, la sua “partecipazione” allevento in qualità di Presidente del Comitato; un evento, tra l’altro, che ha ritenuto avere indubbiamente carattere agonistico anche per il fatto che siano state stilate delle classifiche tra i partecipanti. Ha valutato, altresì, indubbia la partecipazione, ad attiviqualificabili come gare, di atleti non tesserati e minori di otto anni.

Infine, con riguardo all’obbligo per la sig.ra Rossi di ottenere l’autorizzazione dagli Organi centrali della Federazione per  svolgere gli eventi in questione,  la Corte ha ritenuto che vigesse lonere non tanto di autorizzazione, quanto, piuttosto, quello di comunicazione degli eventi stessi. Ed è per questo motivo, principalmente, che per la Corte la sig.ra Rossi avrebbe commesso una violazione meno grave della normativa Federale rispetto a quella valutata dall’Organo di primo grado.

La Corte di Appello Federale, dunque, ha ritenuto sufficienti gli elementi per confermare il provvedimento di condanna di primo grado alla sig.ra Rossi, pur con una rideterminazione della sanzione per una diversa lettura dei fatti; senza, però, lasciare spazio alle richiamate attenuanti, non sussistendone le condizioni. Anche la condanna al pagamento delle spese di giudizio per un importo di € 2.000,00 viene dimezzato ad € 1.000,00 per entrambi i gradi di giudizio in ragione del parziale accoglimento del reclamo.

  1. Avverso la sentenza della Corte di Appello Federale, ha proposto ricorso la sig.ra Rossi Maria Grazia, in data 16 febbraio 2018, deducendo sei motivi e chiedendo al Collegio di Garanzia la cassazione, senza rinvio, della decisione impugnata, con vittoria di spese e onorari.
  2. La Procura Generale dello Sport presso il CONI e la Procura Federale della Federazione Ginnastica dItalia si sono costituite e hanno congiuntamente depositato memorie ex art. 60, comma 4, c.g.s. del CONI, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato, con conferma della sanzione di cui alla decisione della Corte di Appello Federale, oltre alle spese del presente giudizio.

 

Anche la Federazione Ginnastica d’Italia FGI si è costituita e ha depositato sua memoria, facendo valere linammissibilità e l’infondatezza  del ricorso e, comunque, chiedendone il rigetto.

  1. All’udienza del 26 marzo 2018 sono stati sentiti l’avv. prof. Filippo Lubrano e l’avv. Lorenzo Maria Cioccolini, per la ricorrente, sig.ra Rossi Maria Grazia; l’avv. Marco Giontella, per la Procura Generale dello sport, l’avv. Alessandro Avagliano, per la Federazione Ginnastica dItalia - FGI, l’avv. Michele Rossetti, per la Procura Federale della FGI.

 

 

Il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha assegnato la causa in decisione.

 

 

 

Considerato in diritto

 

 

 

  1. La ricorrente articola sei motivi di ricorso che possono essere così riassunti:
  • Con il primo motivo di ricorso, la sig.ra Rossi denuncia la violazione, da parte della Corte di Appello Federale, di norme di diritto con riferimento alla necessaria corrispondenza tra l’atto di deferimento e la pronuncia di condanna in quanto, nelle conclusioni della relativa decisione, si sarebbe fatto riferimento a “fatti” del tutto diversi da quelli oggetto dell’atto di deferimento e, in particolare, a delle “omissioni” della sig.ra Rossi che, in quanto tali, non formerebbero oggetto dell’incolpazione con cui ha avuto inizio il giudizio di responsabilità disciplinare. Secondo la ricorrente, la Corte ha dunque valutato indebitamente la sua conoscenza” e la “partecipazione” agli eventi, al pari della organizzazione degli stessi”.
  • Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente eccepisce la nullità del procedimento disciplinare circa l’asserito carattere agonistico delle manifestazioni sportive per cui è causa e, quindi, la violazione della normativa federale o, in ogni caso, lomessa pronuncia dell’Organo giudicante circa l’impossibilità di infliggere una sanzione disciplinare in assenza di una norma che definisca la nozione di “agonismo. A suo dire, la Corte di Appello avrebbe erroneamente qualificato la redazione delle classifiche quale condizione necessaria e sufficiente a integrare il carattere agonistico dell’evento, con conseguente sussistenza dell’illecito disciplinare posto in essere dalla sig.ra Rossi. Tale decisione sarebbe stata, dunque, resa in violazione dell’art.

25 Cost. per mancanza di una definizione a livello normativo, di carattere preventivo, di “agonismo, noncvi sarebbe stata una creazione, successiva all’evento, della fattispecie disciplinarmente rilevante.

  • Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia l’omessa pronuncia circa l’insussistenza dell’elemento soggettivo della fattispecie, perché la Corte di Appello Federale non avrebbe dovuto ritenere punibile un comportamento che, a suo dire, costituirebbe una “prassi a livello nazionale” della Federazione, quale quella di lasciar partecipare ad eventi sportivi del genere atlete minori di 8 anni di età. A detta della ricorrente, difetta nella fattispecie l’elemento della percezione dell’antigiuridicità della condotta oltre alla totale mancanza di pronuncia nei confronti di tale censura.
  • Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia lerronea interpretazione, da parte della Corte di Appello Federale, della normativa, con riguardo all’evento di maggio 2017 in Calderara di Reno, poiché l’Organo giudicante in questione avrebbe erroneamente valutato che le “pubblicazioni” delle classifiche sul sito istituzionale del Comitato Regionale abbiano aggravato la violazione di legge relativa al limite di età delle partecipanti agli eventi sportivi. Questo perché, a suo dire, la pubblicazione in questione non avrebbe alcuna rilevanza disciplinare.

Inoltre, con un particolare punto 4.B. del ricorso, si denuncia una presunta violazione del principio del ne bis in idem, poiché la Corte avrebbe erroneamente ritenuto  separati lo svolgimento di una competizione sportiva e la pubblicazione dei relativi risultati che, diversamente, costituirebbero sostanzialmente ununica condotta e, in particolare, avrebbe ritenuto erroneamente sanzionabili entrambe le condotte.

  • Con il quinto motivo, la ricorrente denuncia ancora una volta la presunta errata interpretazione che la Corte di Appello avrebbe fatto della normativa federale. In questo caso la Corte avrebbe erroneamente attribuito rilevanza disciplinare all’indicazione nelle classifiche della manifestazione del 14 maggio 2017, svoltasi a Calderara di Reno, di atlete tesserate con la Società Barca come se fossero state appartenenti alla società Calderara, ancora in corso di affiliazione. Secondo l’impostazione della ricorrente, la manifestazione non è mai stata oggetto di omologazione e, quindi, le relative classifiche sono a tutti gli effetti “ufficiose, con conseguente irrilevanza disciplinare nella condotta.

Inoltre, con un particolare punto 5.B., la ricorrente denuncia anche l’omessa pronuncia circa l’applicabilità dell’attenuante richiesta, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a, per l’aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale.

  • Con sesto e ultimo motivo, la ricorrente lamenta la violazione delle norme relative alla condanna alle spese di giustizia, poiché la Corte di Appello Federale non avrebbe potuto, o avrebbe dovuto motivare il perché, condannare la ricorrente ad € 2.000,00 per spese di giustizia, essendosi proceduto con una rivisitazione della sanzione in melius per la ricorrente.
  1. Passando ad esaminare i motivi di ricorso e con riguardo al primo motivo, si deve affrontare preliminarmente l’eccezione sollevata dalla Procura Generale dello Sport e dalla Procura Federale della Federazione Ginnastica dItalia, nonché dalla FGI, di non ammissibilità del ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia , in relazione al tentativo della ricorrente di proporre un non consentito riesame nel merito di questioni già sottoposte all’esame degli Organi di Giustizia endofederale e non proponibili nel presente giudizio di legittimità.

Leccezione non è condivisibile. Ed invero, come ribadito anche dalle Sezioni Unite  del Collegio di Garanzia “ … la qualificazione di un fatto o di una condotta alla stregua di una determinata disciplina normativa è certamente deducibile come motivo di ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ai sensi dellart. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva. Infatti, nel momento in cui si afferma o si nega che una determinata condotta corrisponda o meno ad una certa, astratta fattispecie normativa, si richiede necessariamente una attività di interpretazione della legge con la conseguenza che ove si contesti tale interpretazione resa in un provvedimento impugnato, si prospetta un vizio di violazione di legge rientrante nella competenza del Collegio di Garanzia dello Sport ai sensi dellart. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva” (CdG, II Sez., n. 8/2015 e Sez. Unite, n. 4/2015).

    • Procedendo con l’analisi del motivo, lo stesso è infondato.

 

Latto di deferimento con cui il Procuratore Federale addebita, testualmente, alla sig.ra Rossi di “Aver organizzato le competizioni denominate “Trofeo Principianti” senza richiedere la preventiva autorizzazione del Consiglio Federale ma pubblicando sul sito internet istituzionale del Comitato Regionale Emilia Romagna calendari e classifiche, consentendo la partecipazione di atlete non tesserate con la FGI e, in ogni caso, minori di 8 anni. In Cibeno di Capri il 26/2/2017 e in Calderara di Reno il 14/5/2017, si compone di fatti” che a parere di questo Collegio di Garanzia sono stati correttamente valutati nel loro complesso dagli organi di giustizia federale. Invero, la Corte di Appello Federale ha operato una valutazione riguardante le condotte poste in essere dalla sig.ra Rossi, che ha ritenuto antigiuridiche e, quindi, sanzionabili per violazione della normativa federale di riferimento.

Lanalisi della Corte è intervenuta nell’alveo di fatti dedotti nell’atto di deferimento, nel quale le violazioni sono state chiaramente inquadrate nellambito dello svolgimento degli eventi sportivi per cui è causa.

Con la propria decisione, la Corte ha adeguatamente accertato, attraverso l’analisi degli elementi di prova presentati, la partecipazione agli eventi delle atlete non tesserate e minori di 8 anni e, in particolare, con riferimento alla prima delle due gare, quella di febbraio 2017, la Corte ha affermato che: “non cè dubbio che alla competizione svoltasi il 26 febbraio 2017 abbiano gareggiato atlete di età inferiore a otto anni, così come anche confermato dai testi nel corso delludienza dinanzi al Tribunale Federale del 24 novembre 2017 e dallampia documentazione acquisita agli atti …... lincolpata non ha comunque compiuto alcuna attiviidonea a effettuare acquisizioni di notizie sullevento, nel corso del quale si sono certamente svolte attività agonistiche, omettendo così di consentire lindividuazione degli eventuali responsabili o comunque attivarsi nellambito delle prerogative di sua spettanza, per limitare le conseguenze pregiudizievoli in ambito sportivo …. Addirittura, una presa di posizione del Presidente Rossi sarebbe apparsa sul punto indispensabile, anche alla luce del fatto che levento veniva rappresentato come iniziativa del Comitato Regionale Emilia Romagna, senza che – in realtà – lo fosse ….. La Corte ha quindi ritenuto provata la partecipazione ai due citati eventi sportivi di atlete non tesserate e minori di 8 anni ed ha ritenuto provata (almeno) una culpa in vigilando della sig.ra Rossi in relazione all’organizzazione del primo dei due eventi che perfettamente si concilia con le violazioni denunciate dalla Procura Federale.

Con riguardo alla seconda gara, quella del maggio 2017, la Corte ha accertato la responsabilità diretta della ricorrente quando ha chiarito che: “a tale gara la stessa ha presenziato nella sua qualità.

I fatti accertati dalla Corte di Appello Federale rientrano quindi senzaltro nell’alveo di quelli oggetto dell’atto di deferimento e, pertanto, vi è corrispondenza tra quanto contenuto nello stesso con quanto accertato dall’Organo di secondo grado; di tal chè risulta infondato il primo motivo di ricorso con cui la sig.ra Rossi asserisce “…. non può irrogare sanzioni per fatti che non hanno formato oggetto di contestazione da parte della Procura Federale.

    • In ogni caso, se anche si volesse ammettere che nella fattispecie vi è stata una (parziale) “riqualificazione del fatto giuridico”, da parte della Corte di Appello Federale, la stessa non potrebbe ritenersi comunque censurabile dovendosi fare applicazione del principio, sancito dalla Corte di Cassazione con riguardo all’ambito penale e pacificamente estendibile al giudizio sportivo, secondo cui: L'attribuzione in sentenza al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., qualora la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque, l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa(sentenza n. 11956/2017). Secondo la Suprema Corte, quindi, la riqualificazione giuridica del fatto costituisce un potere intrinsecamente devoluto alla giurisdizione con la condizione che la difesa non subisca un reale pregiudizio e possa interloquire in ordine alla stessa. Circostanza che non si verifica nel caso in esame nel quale è stato riconosciuto (per uno dei due eventi sportivi) un fatto che può dirsi meno grave rispetto a quello oggetto dell’incolpazione, e quindi più favorevole per la ricorrente.
  1. Il secondo motivo formulato dalla ricorrente è egualmente infondato. Senza voler entrare nel merito della valutazione che è stata effettuata dalla Corte di Appello sulla natura degli eventi, si deve esaminare la questione prospettata dalla ricorrente circa la asserita violazione dell’art. 25, comma 2, Cost., nonché l’omessa o insufficiente motivazione circa l’assenza di una predeterminazione normativa della nozione di agonismo.

Con riguardo agli eventi sportivi de quibus, è stato di fondamentale importanza per la Corte di Appello Federale qualificarne il carattere agonistico (rispetto a quello ludico-amatoriale) al fine di valutare la rilevanza disciplinare delle condotte poste in essere dalla ricorrente. Sotto tale profilo, la Corte Federale ha fondato il proprio convincimento sulla scorta di una valutazione complessiva e sinergica delle varie risultanze istruttorie acquisite nei precedenti gradi del giudizio: documenti versati in atti dalle parti, deposizioni testimoniali e documenti esibiti.

In base alla consolidata giurisprudenza di questo Collegio di Garanzia, non sono ammissibili in questa sede tutte le doglianze riguardanti la valutazione dei fatti che hanno originato il presente contenzioso e le critiche che si sono appuntate sulle valutazioni della Corte di Appello Federale in merito agli elementi istruttori acquisiti al giudizio (decisione n. 53/2016; decisione n. 14/2016; decisione n. 58/2015).

    • La Corte ha effettuato, dunque, una valutazione non sindacabile in questa sede, all’esito della quale ha ritenuto di classificare le attività svolte come agonistiche, dando alla propria valutazione motivazioni rese secondo un percorso logico-giuridico coerente.

In particolare, si può agevolmente leggere, alla pagina 5 della decisione impugnata, che: la rappresentazione dellevento come semplice manifestazione non accompagnata da elementi agonistici, offerta dalla difesa della sig.ra Rossi, non può essere condivisa. Basti considerare la mail del Dott. Fedele Massimo Angliani del 16 giugno 2017 indirizzata alla Segreteria degli Organi di Giustizia Federale, con cui lo stesso acclude <<ricevuta di pagamento rilasciata in occasione della Gara Trofeo Principianti>> (pag 106-107). Del resto, lespressione <<gara>> e gli elementi tipici di un evento agonistico non possono essere messi in discussione, neppure sotto il profilo lessicale, laddove non fossero già sufficienti i rilievi fotografici (pag 64) che ritraggono inequivocabilmente, sulla scorta della pubblicilocale impressa dietro gli atleti, un podio con premiazione di ginnaste in tenera età. Ad abundantiam, è presente nel fascicolo una mail del segretario generale Pentrella datata 7 luglio 2017, che comunica alla Procura Federale lesistenza di una classifica articolata che involge atlete di età inferiori agli otto anni (pag. 207). Pertanto, dalla comunicazione del dott. Fedele Massimo Anglani del 22 maggio 2017, Presidente della Società Modena Asd-Sgs, al Presidente Cav. Gherardo Tecchi, si dà atto di una <<classifica giovanissime (5 anni)>> e di una <<classifica giovani (6 7 8 anni non compiuti)>> (pag. 91).

    • La Corte fonda, peraltro, le proprie convinzioni sulle informazioni che possono rinvenirsi nel panorama normativo di riferimento. Ed invero, l’attività sportiva agonistica è regolamentata dal Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982 (norme per la tutela sanitaria  dellattività sportiva agonistica), mentre la regolamentazione dell’attività amatoriale ludico-motoria e dell’attività non agonistica è contenuta nel Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013 e nell’art. 42-bis della Legge 9 agosto 2013, n. 98, a mente dei quali si intende per attiviludico- amatoriale l’attività praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico e che non prevede un aspetto “competitivo”.

Per attività sportiva agonistica, s’intende, invece, quell’attività praticata in forme organizzate dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero dell’Istruzione (per quanto riguarda i Giochi della Gioventù) e tale attività ha un aspetto “competitivo” e lo scopo di conseguire prestazioni sportive di livello.

In tale ambito spetta, poi, al CONI e alle Federazioni sportive nazionali stabilire, per ciascuna disciplina sportiva, i limiti minimi ed eventualmente i massimi di età per accedere a ciascuna disciplina sportiva.

Per la ginnastica l’età minima è otto anni (nota del Ministero della Salute, prot. n. 8116 del 20/12/2012).

    • Non è, quindi, condivisibile il rilievo della ricorrente secondo cui l’assenza di una predeterminazione normativa della nozione di “agonismoinvaliderebbe la decisione assunta dall’Organo giudicante di secondo grado.
    • Neppure risulta condivisibile la tesi, sostenuta alla pagina 7 del ricorso,  secondo cui:

 

non è stata fatta alcuna premiazione…… la Corte di appello ha ritenuto, con decisione impugnata, che il carattere agonistico dellevento è indubbio anche semplicemente considerando la presenza di classifiche …. In altri termini, secondo la decisione gravata la redazione di classifiche sarebbe condizione necessaria e sufficiente ad integrare il carattere agonistico di una manifestazione sportiva”, tenuto conto che la Corte ha, invece, provveduto ad un’analisi di una pluralità di fattori ed elementi valutativi sulla base dei quali, con una valutazione che non può ritenersi manifestamente illogica, ha ritenuto che vi fossero una serie di elementi per i quali gli eventi sportivi del febbraio e del maggio 2017 dovessero ritenersi agonistici.

    • Leccezione sollevata in ordine ad una presunta violazione del dettato costituzionale sancito dallart. 25 della Costituzione per mancanza di una definizione a livello normativo, di carattere preventivo, di “agonismo, si deve ritenere inammissibile. La violazione di norme costituzionali non è direttamente denunciabile nei giudizi di legittimità se non in via mediata (tra tutte, la Cassazione n. 26191/2017: la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente con il motivo di ricorso per cassazione … omissis, in quanto il contrasto tra la decisione impugnata ed i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dellapplicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante leccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata).
  1. Il terzo motivo si deve ritenere inammissibile perché volto ad ottenere una verifica della valutazione già operata dal giudice di merito che non è consentita al Collegio di Garanzia dello Sport.

La ricorrente, infatti, denuncia al Collegio di Garanzia lomessa pronuncia della Corte di Appello Federale circa la scusabilità” del comportamento posto in essere dalla sig.ra Rossi alla luce del fatto che la partecipazione alle manifestazioni sportive delle atlete minori di 8 anni sarebbe stata una prassi” della Federazione Nazionale e, pertanto, verrebbe a mancare l’elemento soggettivo della fattispecie e l’antigiuridicità dell’intera condotta.

Invero, la valutazione effettuata sul punto dalla Corte di Appello Federale non è sindacabile poiché operata in conformità alle disposizioni  dettate in materia ed è accompagnata da apposita motivazione laddove si legge che: Nel merito, analizzando le contestazioni mosse dalla Procura Federale alla signora Rossi ed effettuando una completa disamina del provvedimento reso dal Tribunale Federale, questo Collegio ritiene che il comportamento della reclamante debba essere oggetto di sanzione, riscontrando in effetti le violazioni contestate e accertate dallOrgano di Giustizia di primo grado. Deve premettersi che – confessoriamente – la reclamante attesta lesistenza di una <<prassi consolidata>> in ordine alla partecipazione di minori di otto anni a manifestazioni sportive aventi carattere agonistico nellambito regionale dellEmilia Romagna (pag. 11 e 12 del reclamo). Lungi dallinquadrarsi nellambito della consuetudine, tale prassi appare del tutto antigiuridica e orfana di criteri propri dellopinio iuris ac necessitatis”.

Del merito della questione non si può tornare quindi a discutere, per effetto dei limiti posti dall’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva al sindacato di questo Collegio.

Il Collegio di Garanzia ha fra l’altro, “escluso che, davanti ad esso, ci si possa dolere dello scarso peso attribuito a talune dichiarazioni rispetto allapprezzamento di convincimento di altri elementi reputati più preziosi giacché tali profili valutativi sfuggono al sindacato di legittimi” (decisione n. 14/2017).

  1. Il quarto motivo è in parte (4.A) inammissibile e in parte (4.B.) infondato.

    • Einammissibile nella parte riguardante la rilevanza data alle pubblicazioni” delle classifiche sul sito istituzionale del Comitato Regionale, poiché con esso si chiede al Collegio una diversa valutazione su un fatto definitivamente valutato dalla Corte di Appello.

La CFA ha, infatti, ritenuto avere rilevanza ai fini sanzionatori, in termini di aggravamento della condotta in toto considerata, la pubblicazione delle classifiche sul sito internet ufficiale del Comitato Regionale, seppure le predette classifiche sono state pubblicate sul suddetto sito con una dicitura in attesa di omologazione” e siano state poi ufficialmente rese pubbliche in un secondo momento.

    • La censura rubricata al punto 4.B. risulta, invece, essere infondata.

 

Con essa la ricorrente lamenta la violazione del principio del ne bis in idem, secondo il quale un soggetto non può essere sanzionato due volte per una condotta sostanzialmente unica ed omogenea.

Leccezione, tuttavia, è infondata. Invero, la Corte di Appello ha ritenuto di attribuire un certo valore alla condotta riguardante le pubblicazioni, tale da aggravare la condotta già posta in essere dalla sig.ra Rossi, relativa all’organizzazione degli eventi sportivi per cui è causa.

La Corte non ha proceduto, dunque, con sanzioni differenti, ognuna per ogni elemento di condotta valutato, ma ha irrogato ununica sanzione, tenendo conto di tutti gli elementi che avevano avuto rilevanza nei fatti contestati ed ha, quindi, operato una legittima valutazione sulle modalità con le quali è stata posta in essere la condotta contestata.

 

  1. Anche il quinto motivo di ricorso è in parte (5.A) inammissibile e in parte (5.B.) infondato.
    • Il motivo è inammissibile nella parte in cui sostiene che la Corte avrebbe erroneamente attribuito rilevanza disciplinare allindicazione nelle classifiche della manifestazione del 14 maggio 2017, svoltasi a Calderara di Reno, di atlete tesserate con la Società Barca come se fossero state appartenenti alla società Calderara, ancora in corso di affiliazione.

Anche in questo caso viene indebitamente chiesto di operare una rivalutazione di fatti che la Corte di Appello ha già legittimamente considerato e valutato e, sotto questi profili, la censura così formulata non è ammissibile.

Peraltro la circostanza contestata non appare nemmeno rilevante in relazione alle complessive valutazioni che sono state fatte dagli organi di giustizia federale sulla vicenda in esame.

    • Con il motivo di cui al punto 5.B. la ricorrente ha lamentato l’omessa pronuncia circa l’applicabilità dellattenuante richiesta, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a, del Regolamento di Giustizia Sportiva, per l’aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale.

Il motivo non è fondato. Dalla lettura della decisione in contestazione, può evincersi che tale particolare forma di attenuante sia stata sicuramente presa in considerazione dalla Corte Federale, così come può leggersi alla pag. 2 della relativa decisione: in particolare, la difesa della reclamante ha rilevato: …. – linsussistenza dellelemento oggettivo, e comunque lapplicabilità dellattenuante prevista dallart. 20, c. 1 lettera a del Regolamento di Giustizia sportiva, quanto alla partecipazione dei soggetti non tesserati alla gara del 14 maggio 2017” e che, nel corso dell’evolversi delle considerazioni, l’Organo giudicante non abbia ritenuto di poterla applicare a causa della rilevatagravidella condotta” posta in essere dalla ricorrente (così più volte definita nel corso della decisione).

Anche in un altro passaggio della sentenza, la Corte Federale ha preso in considerazione l’applicazione o meno delle attenuanti, ed invero, al punto 3 della decisione di secondo grado, viene riportato: Alla luce di tali evidenze, può pertanto rideterminarsi in maniera più mite la sanzione, anche in funzione della tradizionale militanza sportiva e dirigenziale della Presidente Rossi nellambito della vita federale, .. mentre non può trovare applicazione lattenuante prevista dallart. 20, comma 1, lettera c del Regolamento di Giustizia e Disciplina, data la gravità della violazione (relativa allaver consentito o comunque ammesso e/o tollerato la partecipazione di giovanissime atlete …)”. Peraltro, si può ritenere, dall’analisi del contesto motivazionale, che, per mero errore materiale, sia stata citata la lettera c del comma 1 dellart. 20 del Regolamento di Giustizia e non la lettera a, in quanto la Corte ha voluto chiaramente escludere l’applicazione di unattenuante per motivi di particolare valore morale e sociale ad una condotta ritenuta, viceversa, grave”.

  1. Il  sesto  ed  ultimo  motivo  si  palesa  inammissibile  in  quanto  la  ricorrente  chiede,  in sostanza, un riesame dei fatti attraverso una descrizione degli stessi alternativa a quella accertata nei precedenti gradi del giudizio. In proposito, si ricorda che Il Collegio di Garanzia può valutare la legittimità della misura di una sanzione solo se la stessa è stata irrogata in palese violazione dei presupposti di fatto o di diritto o per la sua manifesta irragionevolezza” (Coll. Gar., Sez. Un., n. 35/2015; Sez. Un., n. 19/2017).

Nella fattispecie, tuttavia, non si ravvisa lesistenza di alcuno dei presupposti sopra indicati. La sanzione irrogata dalla Corte di Appello Federale non risulta, infatti, erronea per la valutazione degli elementi di fatto o di diritto esaminati, né può ritenersi manifestamente incongrua o sproporzionata nella misura.

Inoltre, atteso che la sanzione irrogata rientra nell’ambito di quelle astrattamente applicabili in relazione alla fattispecie contestata, la sua determinazione non può formare oggetto di censura, perché ciò significherebbe riconoscere a questo Collegio il potere di sostituirsi al Giudice Federale nella determinazione della sanzione ritenuta più congrua (cfr. Coll. Garanzia, Sez. II, n. 13/2017, ove si ribadisce che la concreta determinazione [della sanzione] è rimessa alla valutazione del Giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove si collochi nellambito stabilito dalla norma sanzionatoria e sia assistita da una congrua motivazione” (nello stesso senso, cfr. pure Coll. Garanzia, n. 14/2015).

Ma vi è di più. Con il sesto motivo parte ricorrente denuncia la mancanza di motivazione che, viceversa, è accuratamente fornita nella decisione della Corte,  sempre al  punto 3 della stessa, con la quale, oltre al dettato già riportato al punto che precede, l’organo di appello specifica ulteriormente: “In definitiva gli elementi sopra indicati sono sufficienti per confermare il provvedimento di condanna della sig.ra Rossi pur con una rideterminazione della sanzione, ridotta rispetto alla precedente precisione adottata dal Tribunale Federale, laddove ha ritenuto che gli eventi dovessero essere autorizzati dagli organi centrali della Federazione anziché semplicemente comunicati … la reclamante dovrà essere condannata alle spese di giustizia, complessivamente pari ad euro 2.000,0 (duemila/00), il cui importo viene rideterminato, in ragione del parziale accoglimento del reclamo e della riduzione della sanzione comminata, nella misura di euro 1.000,00 (mille/00) per ognuno dei gradi di giudizio, ridotto alla metà. La cauzione già versata dovincrementarsi in acconto al maggior importo sopra indicato a titolo di condanna alle spese di giustizia”.

  1. In conclusione, si deve ritenere che l’Organo giudicante di secondo grado ha operato una corretta valutazione dei fatti ed ha affermato, con una decisione nella quale ha attenuato la pena rispetto a quella inflitta dall’organo di primo grado, una maggiore responsabilità della ricorrente in relazione allevento del 14 maggio 2017, nel quale risultava ampiamente provata nonché ammessa la piena partecipazione della stessa, nonché indubbio il carattere agonistico dell’evento ed indubbia la partecipazione (non consentita) allo stesso di atlete minori di 8 anni e non ancora tesserate.

 

Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.

 

 

 

PQM

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

 

 

Respinge il ricorso.

 

 

 

Le spese del presente procedimento devono essere compensate tra le parti.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 26 marzo 2018.

 

 

 

 

Il Presidente                                                                                          La Relatrice

F.to Dante D’Alessio                                                                             F.to Cristina Mazzamauro

 

 

Depositato in Roma, in data 3 maggio 2018.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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