CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Terza – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 29 del 18/05/2018 –Bruno Di Folco/Federazione Italiana Tennistavolo
Decisione n. 29
Anno 2018
IL COLLEGIO DI GARANZIA TERZA SEZIONE
composto da
Massimo Zaccheo - Presidente
Roberto Bocchini
Roberto Carleo
Emanuela Loria - Componenti
Valerio Pescatore - Relatore
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. n. 67/2017, avviato con ricorso presentato il 20/6/2017 dal sig. Bruno Di Folco, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Allegro,
contro
la Federazione Italiana Tennis Tavolo (FITeT), in persona del Presidente, sig. Renato Di Napoli, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Guarino,
per l’annullamento della decisione della Corte d’Appello Federale n. 1/2017 del 22/5/2017, avente ad oggetto il reclamo proposto dal sig. Bruno Di Folco avverso la decisione n. 1/2017 emessa dal Tribunale Federale il 15/3/2017.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell'udienza del 15/9/2017, l'avv. Giovanni Allegro, per il ricorrente sig. Bruno Di Folco; l'avv. Giancarlo Guarino, per la resistente FITeT, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Livia Rossi, all’uopo delegata dal Procuratore Generale dello Sport, ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustiza Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, prof. avv. Valerio Pescatore.
Ritenuto in fatto
- Con ricorso del 6/12/2016, ai sensi dell’art. 48 del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Tennis Tavolo (di séguito FITeT), il sig. Bruno Di Folco ha chiesto al Tribunale Federale
«l’annullamento della proclamazione a Presidente Federale del sig. Renato Di Napoli, per come portata dal verbale di Assemblea Elettiva quadriennio 2017/2020, tenutasi in data 15.10.2016 in Terni, comunicato al ricorrente in data 08.11.2016, nonché di ogni atto ad esso presupposto e conseguenziale. Per l’effetto voler disporre il rinnovo dell’Assemblea Elettiva per il rinnovo delle Cariche Federali quadriennio 2017/2020».
Fissata l’udienza di comparizione delle parti per il 27/2/2017, si è costituita la FITeT, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, per il suo rigetto.
Con decisione n. 1/2017 del 15/3/2017, il Tribunale Federale ha affermato che i termini (30 giorni) per il deposito del ricorso, ex art. 48 del Regolamento di Giustizia FITeT, decorrevano dal 15/10/2016; e, per l’effetto, ha dichiarato l’inammissibilità per tardività del ricorso del sig. Bruno Di Folco.
Con reclamo ai sensi dell’art. 55 del Regolamento di Giustizia FITeT, questi ha impugnato il provvedimento dinanzi alla Corte di Appello Federale. Si è costituita la FITeT chiedendone il rigetto.
Con decisione n. 1/2017 del 22/5/2017, la Corte di Appello Federale ha respinto il reclamo e confermato il provvedimento impugnato.
- Con ricorso depositato il 20/6/2017, il sig. Bruno Di Folco ha impugnato la decisione della Corte di Appello Federale, chiedendo al Collegio di Garanzia dello Sport (di séguito il Collegio): in via principale, di dichiararne l’illegittimità, «attesa la dedotta errata violazione della norma di cui all’art. 48 R[egolamento di] G[iustizia] sul decorso del termine [per] agire e/o ... in subordine per omessa ed insufficiente motivazione»; «[p]er l’effetto ed in via principale», di disporre
«l’annullamento della proclamazione a Presidente Federale del sig. Renato Di Napoli, per come portata dal verbale di Assemblea Elettiva quadriennio 2017/2020, tenutasi in data 15/10/2016 in Terni, comunicato al ricorrente in data 8/11/2016 nonché di ogni ulteriore atto ad esso presupposto e consequenziale».
«In subordine», ha chiesto di disporre «il rinvio all’organo di giustizia federale competente» affinché, decidendo «secondo l’invocato principio di diritto», «riform[i], previa valutazione delle doglianze nel merito, il gravato provvedimento».
Il ricorrente, premessa la competenza del Collegio e la rappresentazione dei fatti accaduti in occasione della, e successivamente alla, Assemblea Elettiva tenutasi il 15/10/2016 a Terni, ha denunciato:
- errata e falsa interpretazione dell’art. 48 del Regolamento di Giustizia FITeT; nonché violazione ed illegittimità nella valutazione della decorrenza del termine di impugnazione in ambito endo-federale.
Il sig. Bruno Di Folco si duole, innanzitutto, del fatto che i Giudici Federali hanno individuato, quale momento di decorrenza del termine per impugnare, «la data dell’assemblea e non già quella di notifica del verbale di assemblea, ovvero dell’8/11/2016». Soltanto dalla lettura di tale verbale, infatti, il ricorrente avrebbe avuto «contezza di elementi fattuali, prodromici alla elezione del Presidente Federale (...), che per l’appunto ne hanno inficiato la correttezza della successiva proclamazione». La «piena conoscenza dell’andamento assembleare», in altri termini, si doveva ritenere maturata soltanto «con la presa visione del verbale»;
- insufficiente e/o omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.
Il sig. Bruno Di Folco ha censurato, altresì, la «assoluta mancata motivazione» su diverso profilo: quello relativo alla circostanza che, poiché la «totale e piena certezza sul susseguirsi degli eventi» si sarebbe «radicata esclusivamente» con la trasmissione del verbale l’8/11/2016, la Corte di Appello Federale avrebbe dovuto almeno disporre – espressamente richiesta in giudizio – una rimessione in termini.
Il ricorrente ha riproposto, infine, le (due) questioni di merito non trattate dagli Organi di giustizia endo-federale in ragione della dichiarazione di inammissibilità del ricorso originario.
- Con memoria difensiva ex art. 60 del Codice di Giustizia Sportiva, la FITeT ha chiesto: in via pregiudiziale, di dichiarare inammissibile il ricorso a questo Collegio per carenza di interesse; nel merito, di confermare la decisione impugnata e, in subordine, di respingere comunque la domanda del sig. Bruno Di Folco, perché infondata in fatto ed in diritto.
La parte resistente ha, tra l’altro, dedotto:
- che l’interesse del sig. Di Folco all’impugnazione dei risultati elettorali si sarebbe «consumato» già nel corso dell’Assemblea del 15/10/2016, per avere egli presentato alle ore 20.15 di quel giorno, unitamente al sig. Vermiglio, un «ricorso (per gli identici fatti e motivi)». Ciò che avrebbe indotto «la verifica della votazione a Presidente, mediante conteggio delle schede cartacee depositate dai delegati nell’urna a conferma del voto elettronico espresso»;
- l’infondatezza di entrambi i motivi di impugnazione, dal momento che il sig. Di Folco era stato
«personalmente presente (circostanza incontestata) per tutta la durata dell’assemblea, compresa la fase ... del riconteggio manuale delle schede». Alla «esperienza diretta di tutti gli atti o fatti» accaduti nel corso dell’Assemblea, pertanto, conseguirebbe la sua ‘piena conoscenza’ quello stesso giorno, che avrebbe fatto decorrere il termine di 30 giorni per impugnare i risultati proprio dal 15/10/2016 (e non dall’8/11/2016, data di trasmissione del verbale);
- con specifico riguardo al secondo motivo di impugnazione, che «mai» il sig. Di Folco «ha avanzato richiesta di rimessione in termini»; che comunque non poteva essere disposta perché
«non ricorrerebbe alcun errore scusabile».
Anche la resistente, infine, ha sviluppato le difese nel merito della questione, insistendo sulla regolarità dei lavori assembleari e sulla validità dei relativi risultati.
Considerato in diritto
- I due motivi di ricorso possono essere trattati, per le ragioni che sùbito saranno chiarite, congiuntamente.
- Viene in rilievo – dato pacifico tra le parti – l’art. 48, comma 2, del Regolamento di Giustizia
della FITeT: cioè la disposizione secondo la quale «il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro 30 giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto».
La controversia riguarda allora, in termini giuridici, il concetto di ‘piena conoscenza’ ed il relativo oggetto; in termini fattuali, l’interrogativo se il sig. Bruno Di Folco tale conoscenza abbia acquisito già il 15/10/2016, giorno delle elezioni; ovvero soltanto il successivo 8/11, quando gli è stato comunicato il relativo verbale.
-
- Reputa, in primo luogo, il Collegio – condividendo quanto affermato dalla Corte Federale d’Appello nella decisione impugnata – che nella concreta vicenda il ricorso è stato proposto avverso la proclamazione del sig. Renato di Napoli a Presidente della FITeT, intervenuta all’esito della giornata elettorale del 15/10/2016.
È questo, cioè, l’‘atto’ che rileva ai sensi del menzionato art. 48. Lo confermano più circostanze.
In primo luogo, il fatto che, in un’Assemblea Elettiva, la proclamazione dell’eletto è l’atto conclusivo della procedura di votazione (che, per quel che riguarda l’Assemblea FITeT del 15/10/2016, riguardava non soltanto la carica di Presidente, ma anche quelle dei Consiglieri Federali e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti).
Il verbale, del resto, è il documento che riproduce sia lo svolgimento dei lavori dell’Assemblea sia il contenuto degli atti effettivamente posti in essere nel corso di essa. E dunque, per quel che qui interessa, la dichiarazione con la quale, «alle ore 23.16, il Presidente dell’Assemblea [ha] conferma[to] la proclamazione di Renato di Napoli a Presidente della Federazione Italiana Tennistavolo per il quadriennio olimpico 2017/2020».
È significativo, inoltre, che lo stesso ricorrente abbia originariamente chiesto al Tribunale Federale di disporre «l’annullamento della proclamazione»: così individuando in tale atto – di certo, non a caso – l’oggetto della propria iniziativa.
Né ha in questo caso rilievo, infine, l’alternativa posta dall’art. 48, comma 2, circa la (piena) conoscenza «dell’atto o del fatto». Una razionale interpretazione della disposizione, in effetti, induce a ritenere che l’accadere di un ‘fatto’ possa assumere rilevanza unicamente qualora esso non divenga oggetto di un successivo atto.
Ciò che tuttavia, nella specie, non è.
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- Alla conclusione circa l’identificazione dell’atto impugnato nella proclamazione del 15/10/2016 consegue, innanzitutto, un corollario preliminare.
L’esame del ricorso proposto dal sig. Di Folco al Collegio non è precluso dall’eccezione di ‘inammissibilità per carenza di interesse’, formulata dalla Federazione resistente sul presupposto che l’interesse all’impugnazione si sarebbe ‘consumato’ perché il ricorrente ha presentato, già nel corso dell’Assemblea Elettiva e più precisamente «alle ore 20.15 del 15 ottobre 2016», un «ricorso (per gli identici fatti e motivi)».
L’eccezione è in realtà infondata, poiché l’atto impugnato dinanzi al Tribunale Federale non è la proclamazione delle ore 19.29, ma quella, successiva e già menzionata, delle ore 23.16, che la prima ha in sostanza superato.
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- Individuato l’‘atto’ rilevante ai fini del decorso del termine a quo per il deposito del ricorso ex art. 48, comma 2, il Collegio è chiamato a stabilire (se e) quando di esso il ricorrente abbia avuto la ‘piena conoscenza’.
Quale che sia il più compiuto significato giuridico di tale locuzione, risulta dagli atti del presente giudizio e, in particolare, dal (non contestato) contenuto del verbale di Assemblea del 15/10/2016, che il sig. Bruno Di Folco ha preso personalmente parte ai relativi lavori.
Da quel verbale risulta, infatti, che egli:
- tra le ore 14.50 e le ore 15.11, quale «delegato» «candidato alla Presidenza Federale» ed
«avendo fatto richiesta di intervento», ha preso la parola per i «tre minuti» concessi dal Presidente dell’Assemblea;
- tra le ore 15.18 e le ore 15.56, sempre quale candidato alla Presidenza Federale, ha di nuovo preso la parola per esporre il proprio programma nei «10 minuti» concessi dal Presidente dell’Assemblea;
- alle ore 20.15, unitamente al sig. Alberto Vermiglio, ha presentato una «mozione d’ordine al Presidente e al Vice Presidente dell’Assemblea», con cui ha chiesto l’annullamento della votazione per la carica di Presidente Federale «per presunti vizi di forma (...)»;
- non avendolo smentito, da candidato alla Presidenza Federale ha evidentemente presenziato alla «lettura dei risultati» del «riconteggio fisico delle schede elettorali del Presidente Federale», concluso alle ore 23.15; nonché alla conseguente proclamazione, un minuto più tardi, del sig. Renato di Napoli.
In considerazione, allora, del fatto che l’odierno ricorrente ha personalmente assistito ai lavori assembleari, non vi è motivo per escludere che egli abbia avuto piena conoscenza della proclamazione nel momento stesso in cui tale atto è stato compiuto, alla sua presenza, dal Presidente dell’Assemblea. Per questa ragione, tenuto conto che il sig. Bruno Di Folco non ha comunque contestato la veridicità di quanto riportato nel verbale, la comunicazione di tale documento – diversamente da quanto affermato anche dinanzi al Collegio – nulla ha aggiunto alla consapevolezza che egli già possedeva in ordine allo svolgimento e all’esito della votazione che lo coinvolgeva in prima persona.
Il Collegio aggiunge, al riguardo, che tale comunicazione è stata effettuata l’8/11/2016: quando, cioè, ancora non era decorso il termine di 30 giorni per il deposito del ricorso avverso la proclamazione del precedente 15/10. E che, se l’interessato avesse inteso trarre elementi dal verbale, era comunque suo onere attivarsi, presso i competenti Organi federali, anche elettorali, per ottenerne il più tempestivo rilascio.
Del resto, non vi è prova della formulazione di una richiesta in questo senso, né prima né dopo la scadenza dei 30 giorni dalla proclamazione, e neppure di una domanda (stragiudiziale, una volta ricevuto il verbale) di rimessione in termini. Sicché anche il secondo motivo di impugnazione, che sulla domanda giudiziale di rimessione in termini si fonda, è privo di fondamento (rimanendo il mezzo di gravame comunque assorbito).
In definitiva, sulla base degli elementi esaminati e delle risultanze riversate nel presente giudizio, il Collegio ha maturato il convincimento che il sig. Bruno Di Folco ha avuto piena conoscenza, fin dal 15/10/2016, dell’atto che ha poi deciso di impugnare. Con l’effetto che il ricorso che ha presentato il 6/12/2016 è tardivo e, come tale, inammissibile.
Di qui la conclusione circa la correttezza sia della decisione del Tribunale Federale sia di quella della Corte Federale di Appello che l’ha confermata.
- La peculiarità della questione giuridica, nonché la delicatezza degli interessi coinvolti nella vicenda, che attengono all’elezione della più alta carica federale, giustificano l’integrale compensazione delle spese del giudizio dinanzi a questo Collegio.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Terza Sezione
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 15 settembre 2017.
Il Presidente Il Relatore
F.to Massimo Zaccheo F.to Valerio Pescatore
Depositato in Roma, in data 18 maggio 2018.
Il Segretario
F.to Alvio La Face