CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 37 del 27/06/2018 – Mogliano Rugby SSD a r.l/Federazione Italiana Rugby

Decisione n. 37

 

Anno 2018


 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

 

 

 

composta da

 

Mario Sanino - Presidente

Giuseppe Andreotta - Relatore

Vito Branca

Pier Giorgio Maffezzoli

Angelo Maietta - Componenti 

 

ha pronunciato la seguente

 

 

DECISIONE

 

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 24/2018, presentato, in data 1 marzo 2018, dalla società Mogliano Rugby SSD a RL (C.F. e P.IVA 04307180267), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Armando Corò, rappresentata e difesa dall’avv. Lorenza Secoli,

 

 

contro

 

 

 

la Federazione Italiana Rugby (F.I.R.), rappresentata e difesa dall’avv. prof. Guido Valori,

 

 

 

avverso

 

la pronuncia n. 10 della Corte Sportiva dAppello della Federazione Italiana Rugby, deliberata il 30 gennaio 2018 - successivamente modificata e nuovamente pubblicata in data 08 febbraio 2018  -  sul  parziale  accoglimento  del  reclamo (ex  art.  61  Regolamento  di  Giustizia  F.I.R.) pervenuto a quel Giudice in data 05 dicembre 2017 (prot. n. 155), che ha parzialmente modificato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale - CR Veneto, di cui al Comunicato GTS Under 16, Girone 1, n. 12, assunto nella riunione del 29 novembre 2017.

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

 

uditi, nell’udienza del 23 aprile 2018, l’avv. Lorenza Secoli, per la ricorrente - Mogliano Rugby SSD a RL -, nonché l’avv. prof. Guido Valori, per la resistente FIR;

 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giornoil Relatore,  avv. Giuseppe Andreotta.

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

 

Con ricorso depositato il primo marzo 2018, la Mogliano Rugby SSD ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport affinché provvedesse all’annullamento della Decisione n. 10 della Corte Sportiva dAppello del 30 gennaio 2018, successivamente modificata e nuovamente pubblicata l’8 febbraio 2018, che aveva parzialmente riformato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale

- CR Veneto (di cui al Comunicato GST Under 16, n. 12, assunto nella riunione del 29 novembre 2017).

La vicenda trae origine dalla disputa della gara valevole per il Campionato Under 16, Girone I, della Regione Veneto, tra Petrarca Rugby Junior ASD e Mogliano Rugby SSD del 19 novembre 2017.

La gara in questione veniva sospesa durante il suo svolgimento, a causa del verificarsi di scontri tra i giocatori e tra questi e alcuni componenti del pubblico spettatore.

Il Giudice Sportivo Territoriale, con C.U. n. 12: provvedeva, ai sensi degli articoli 15 e 16, secondo comma, lettera C, del Reg olament o dell’att ivit à spor t iva , ad omologare la gara con il risultato di 0-20 attribuito a sfavore di entrambe le squadre, Petrarca Rugby Junior e Mogliano Rugby, penalizzandole di 4 punti - ai sensi dell’art . 29, n. 1 , lettera i), del  Regolamento di Giustizia -  e  comminando,  ad  entrambe  le  società,  una  sanzione  pecuniaria di € 250,00 (duecentocinquanta), ai sensi dellarticolo 30, n. 1, lettera a); ed a  squalificare, ritenendola oggettivamente responsabile del comportamento dei propri sostenitori, ai sensi dellart. 30, n. 1, lettera c, la socieMogliano Rugby dal campo di gioco per sei giornate di gara, da scontarsi nel corrente campionato Under 16, applicando ulteriore sanzione pecuniaria di € 1.000,00 (mille).

Tale decisione si fondava sul rapporto arbitrale e sulla consultazione telefonica dell’arbitro stesso, il quale confermava che, a seguito degli incidenti occorsi al 21° minuto del secondo tempo (quando, tra l’altro, un parente di un tesserato della Mogliano Rugby si scagliava contro un giocatore della compagine avversaria), sedata detta rissa, tuttavia sussistevano condizioni ambientali tali da potersi prevedere il verificarsi di ulteriori condotte, in campo e fuori, finalizzate ad impedire il prosieguo della partita e comunque tali da lasciar intendere che non si erano ristabilite le condizioni per il regolare svolgimento dell’incontro.

Interposto reclamo avverso  tale decisione da parte della Mogliano SSDla Corte Sportiva dAppello, rinnovando lattiviistruttoria svolta in primo grado, dato atto che “[…] A seguito di quanto avvenuto in campo, larbitro di gara, prima prendeva alcuni provvedimenti sanzionatori nei confronti dei giocatori che avevano compiuto gli atti di antigioco, dopodiché riteneva di decretare la fine anticipata della partita; [] pur essendo cessato il parapiglia tra i giocatori ed essendosi ristabilito lordine sul campo di gioco, larbitro ha comunque ritenuto di interrompere la gara in quanto “non ci fosse più la tranquillità e la sereniin campo, e che probabilmente gli incidenti si sarebbero ripetuti con conseguente pericolo per lincolumità degli stessi giocatori”, disponeva, in virtù degli artt. 61, 11, 12, 14, 29/1, lett. i), 30/1, lett. a) e lett. c), Regolamento di Giustizia, nonché degli artt. 15/3 e 16, lett. c), del Regolamento AttiviSportiva, sia l’accoglimento parziale del ricorso, così come proposto, che la riforma della suddetta decisione del Giudice Sportivo Territoriale, riducendo la squalifica del campo di gioco a tre gare.

Avverso tale decisione, proponeva ricorso a questo Collegio di Garanzia la società Mogliano Rugby, dolendosi, in termini di violazione di legge, innanzitutto della inosservanza o erronea applicazione degli artt. 23, comma 9, del CGS e 61, comma 9, RG FIR, risultando pubblicata la decisione della Corte Sportiva di Appello oltre il termine normativamente previsto,  ritenuto perentorio.

Inoltre, con il secondo motivo di ricorso, si doleva la società Mogliano Rugby del fatto che la Corte Sportiva dAppello Federale avesse deciso la controversia nel merito senza esaminare la preliminare richiesta di sospensione della decisione del Giudice Sportivo.

Indi, con un terzo motivo di ricorso, la stessa SSD lamentava la violazione dell’art. 2, comma 6, CGS, in relazione all’art. 287 e ss. c.p.c., circa la procedura seguita della correzione materiale, come apportata dalla Corte Sportiva dAppello Federale, recependo una precisazione della stessa Mogliano Rugby ai fini della identificazione della persona del pubblico che si era aggiunta ai giocatori in campo, in occasione degli incidenti occorsi.

Ancora, con un quarto motivo di ricorso, la società Mogliano Rugby ha impugnato la decisione della Corte Sportiva dAppello Federale, sostenendo l’irragionevolezza della sanzione adottata, a lume del fatto che il referto arbitrale risultava essere contraddittorio per come giustificava la sospensione della gara, nonostante l’avvenuta sedazione dell’incidente rissoso (rimasto incontroverso in punto di fatto).

Infine, con il quinto motivo, la società Mogliano Rugby sosteneva che la sentenza doveva pronunciarsi anche nei confronti della società Petrarca Rugby, confermando la decurtazione dei 4 punti e l’ammenda.

Si costituiva la Federazione Italiana Rugby, eccependo l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso ed anche replicando, motivo per motivo, agli argomenti della ricorrente SSD, in base a prospettazioni in parte condivisibili, come dalla susseguente motivazione.

Non si costituiva, invece, la Petrarca Rugby Junior ASD.

 

 

 

Considerato in diritto

 

 

 

Il ricorso della socieMogliano Rugby va rigettato.

 

Circa il primo motivo di ricorso, nella fattispecie è assorbente la questione, più volte risolta dalla Suprema Corte in termini di vera e propria inammissibili(Cfr. Cass. Civ., Sez.I, 09/08/2017, n. 19759), secondo cui la sussistenza di errores in procedendo non può essere valorizzata laddove l’annullamento della sentenza impugnata non porti, comunque, alla riforma nel merito della sentenza stessa.

Deve sussistere, infatti, un interesse del ricorrente acciocché la rimozione  mediante “cassazione” della sentenza impugnata possa consentire anche la riforma della decisione di merito, in forza dell’accoglimento di altri distinti motivi di ricorso.

Nel caso in esame, nessuno degli altri quattro motivi di ricorso prospettati dalla SSD Mogliano Rugby risulta fondato, sicché non è rilevante in questa sede pronunciarsi circa l’eventuale violazione, da parte della Corte territoriale, del termine previsto per l’emanazione/pubblicazione della sentenza, in ordine alla quale questione è anche doveroso aggiungere che, fermo restando la regola generale secondo cui la Giustizia Sportiva deve pronunciarsi celermente, il governo dei termini all’uopo stabiliti deve sempre tener conto della espressa previsione della perentorietà degli stessi, non potendosi, in mancanza di disposizioni statutarie apposite, sanzionare di nulliil caso del loro mancato rispetto.

Trascorrendo, dunque, all’esame degli altri motivi di gravame:

 

per quel che concerne la mancata pronuncia circa la richiesta di sospensione dell’esecuzione, è evidente che si tratta di un vizio - ove effettivamente verificatosi - del tutto ininfluente in relazione al  decisum,  donde  non  sussiste  alcun  interesse,  e,  soprattutto,  è  indubitabile  la  noimpugnabilità dell’omessa pronuncia in ordine alla sospensiva, in quanto priva di carattere decisorio.

Stesso è a dirsi per quel che attiene alla procedura di correzione di errore materiale, in relazione alla quale la ricorrente non lamenta conseguenze pregiudizievoli, né, come previsto dal codice di rito, impugna la sentenza per mancata correzione.

Sulla falsariga di dette due censure si colloca anche quella sub n. 5, ove ci si lamenta che la sentenza di secondo grado avrebbe implicitamente riformato la sanzione irrogata alla Petrarca Rugby Junior ASD.

Così non è, in quanto il Giudice di appello doveva occuparsi esclusivamente di decidere in ordine alle doglianze di Mogliano Rugby SSD e così ha fatto.

Nessun potere aveva di pronunciarsi in ordine alle ragioni della Petrarca Rugby Junior ASD, le sanzioni nei confronti della quale società restano re giudicata per difetto di gravame.

La sentenza adottata, perciò, pur se, nel confermare la convalida del risultato “a tavolino” dell’incontro sospeso, cita il punteggio di zero a venti per entrambe le compagini contendenti, non si occupa minimamente di quanto alla stessa non devoluto e cioè delle sanzioni comminate alla Petrarca Rugby Junior ASD, non potendosi ritenere che, avendo omologato la gara con la penalizzazione di entrambe le squadre, si sia indotta a rivalutare il provvedimento adottato in termini più favorevoli alla Petrarca Rugby, riformando la penalizzazione in classifica e le sanzioni economiche già comminate del Giudice Sportivo.

Pertanto, la decisione adottata è perfettamente in linea con il quantum devolutum e non può trarre in inganno che, nell’omologare il risultato a scapito della Mogliano Rugby SSD, si citi anche come lo stesso risultato rilevi per la Petrarca Rugby Junior ASD, essendo, per l’appunto, il risultato in questione un unicum inscindibile.

Va da sé che, ove la Federazione non penalizzasse dei 4 punti in classifica anche Petrarca Junior, ciò potrebbe essere suscettibile di una reazione in sede contenziosa, da parte della Mogliano Rugby SSD, appunto, per la violazione del giudicato, come prodottosi sulla decisione del Giudice Sportivo sfavorevole alla Petrarca Rugby ASD.

Resta, pertanto, da esaminare solo la censura di cui sub n. 4, con la quale la Mogliano si duole di una supposta irragionevolezza della sanzione, in relazione alla circostanza che non sarebbero ricorsi, in concreto, i presupposti per la sospensione definitiva della gara.

In proposito, la ricorrente stessa chiarisce che il motivo di impugnazione riguarderebbe non la sanzione conseguente alla sospensione definitiva della gara, benl’irragionevolezza di detta sospensione definitiva, in quanto questa non sarebbe coerente con il fatto che i gravi intralci all’ordinato svolgimento dell’incontro venivano, dallo stesso arbitro, dichiarati come cessati.

Perciò, la censura della ricorrente investe, di fatto, la valutazione effettuata dall’arbitro di sospendere definitivamente la gara, ex art. 15 del RAS, che, al comma 3, prevede: “larbitro ha infine facoltà di ordinare la sospensione definitiva qualora, durante la gara, si verifichino fatti o situazioni da lui ritenute pregiudizievoli allincolumità sua o dei giocatori o impedienti il regolare svolgimento della gara stessa.

In argomento, però, non sembra potersi dubitare del fatto che l’ordinamento sportivo ha rimesso effettivamente alla discrezionalità dell’arbitro la valutazione della sussistenza delle condizioni per il proseguimento della gara, secondo percezioni insindacabili (a maggior ragione innanzi al Collegio di Garanzia), a meno che, come affermato in precedenti decisioni, non si versi in un palese arbitrio, esorbitante, cioè, il perimetro della discrezionalità.

Nella specie, i fatti unanimemente ritenuti molto gravi (così come verificatisi nel corso dell’incontro), pur se sedati, ben potevano legittimare la preoccupazione di una loro reiterazione, a causa della tensione in campo, che soltanto larbitro poteva percepire, valutando che il clima di necessaria serenità non si era ripristinato (per come, del resto, si legge nel referto, con la specifica deduzione a mio avviso le azioni di antigioco sarebbero continuate).

Lo stesso arbitro, di più, riferiva alla Corte Sportiva dAppello che tale valutazione conseguiva alla circostanza che permaneva un atteggiamento di reciproca provocazione tra i giocatori in campo.

Dunque, l’unica censura che avrebbe potuto portare al riesame della lite, risulta, per un verso, infondata, e, per ciò che propone in termini di rivalutazione dei fatti, inammissibile in questa sede.

***

 

Quanto alla soccombenza delle spese di lite, sembra giusto procedere ad una parziale compensazione in considerazione del fatto che il procedimento giurisdizionale endofederale ha prestato il fianco a critiche circa l’inosservanza di canoni rituali, che, pur se non ritenuta rilevante in questa sede, legittimava una reazione da parte della SSD federata.

Le stesse, pertanto, vengono liquidate come da dispositivo.

 

 

 

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

 Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 24/2018, presentato, in data 1 marzo 2018, dalla società Mogliano Rugby SSD a r.l., in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Armando Corò, avverso la decisione n. 10 assunta dalla Corte Sportiva d'Appello della Federazione Italiana Rugby (F.I.R.), pubblicata in data 30 gennaio 2018, successivamente modificata e nuovamente pubblicata in data 8 febbraio 2018, che, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale U16 - C.R. Veneto n. 12 del 29 novembre 2017, “omologa la gara in data 19 novembre 2017 Petrarca Rugby Junior ASD v Mogliano Rugby SSD a r.l., del Campionato U16, Girone 1, con il punteggio di 0 a 20 a sfavore di entrambe le squadre, e sanziona Mogliano Rugby SSD a r.l. con quattro punti di penalizzazione in classifica, le multe di € 250,00 ed € 1.000,00, nonché con la squalifica del campo di gioco per tre gare limitatamente alla squadra under 16, ai sensi degli artt. 61, 11, 12, 14, 29, comma 1, lett. i), 30, comma 1, letta) e c), del Regolamento di Giustizia FIR, nonché degli artt. 15, comma 3, e 16, lett. c), del Regolamento Attività Sportiva FIR.

 

 

Rigetta il ricorso.

 

 

 

Dispone  la  compensazione  delle  spese  per  la  metà,  ponendo  l’altra  metà  a  carico  della ricorrente Mogliano Rugby SSD a r.l., quantificata in € 1.000,00, oltre accessori di legge.

 

 

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

 

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 23 aprile 2018.

 

 

 

Il Presidente                                                                                 Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                                          F.to Giuseppe Andreotta

 

 

 

Depositato in Roma in data 27 giugno 2018.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

 

 

 

 

 

 

 

 

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