CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 38 del 04/07/2018 – Associazione Italiana Arbitri/Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Decisione n. 38
Anno 2018
IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE
composta da
Franco Frattini - Presidente
Mario Sanino - Relatore
Dante D’Alessio
Massimo Zaccheo
Attilio Zimatore - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 33/2018, presentato, in data 8 maggio 2018, dalla Associazione Italiana Arbitri (AIA), in persona del suo Presidente e legale rappresentante, Marcello Nicchi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Valerio Di Stasio e Giancarlo Perinello;
contro
il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Angeletti;
per l’annullamento
della delibera di approvazione dei Nuovi Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni
Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate adottata, il 9 aprile 2018, dal Consiglio Nazionale del CONI, limitatamente alla parte in cui ha modificato il capo 5.4 ("Elezione facoltativa dei rappresentanti degli ufficiali di gara nei consigli federali") ed il capo 5.5 ("Attribuzione del diritto di voto ad atleti, tecnici ed ufficiali di gara per l'elezione degli organi direttivi diversi dal consiglio federale") dei previgenti Principi Fondamentali introducendo, quale condizione per l'esercizio delle facoltà ivi attribuite agli ufficiali di gara delle Federazioni Sportive Nazionali, il richiamo alle disposizioni dei regolamenti delle relative Federazioni Internazionali di appartenenza; nonché per l’annullamento di ogni atto prodromico, preliminare e presupposto alla predetta delibera.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell'udienza del 25 giugno 2018, gli avv.ti Valerio Di Stasio e Giancarlo Perinello, per la ricorrente AIA; l’avv. Alberto Angeletti, per il resistente CONI; nonché il Procuratore Generale dello Sport, gen. Enrico Cataldi, ed il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Federco Vecchio, per la
Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. prof. Mario Sanino.
Ritenuto in fatto
Con ricorso in data 8 maggio 2018, la Associazione Italiana Arbitri, AIA, ha impugnato dinanzi al
Collegio di Garanzia dello Sport il provvedimento che così viene riportato nell’atto introduttivo del giudizio:
“delibera di approvazione dei Nuovi Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate adottata, in data 9.4.2018, dal Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I., limitatamente alla parte in cui ha modificato il capo 5.4 (“Elezione facoltativa dei rappresentanti degli ufficiali di gara nei consigli federali”) ed il capo 5.5 (“Attribuzione del diritto di voto ad atleti, tecnici, ed ufficiali di gara per l’elezione di organi direttivi diversi dal consiglio federale”) dei previgenti Principi Fondamentali introducendo, quale condizione per l’esercizio delle facoltà ivi attribuite agli ufficiali di gara delle Federazioni Sportive Nazionali, il richiamo alle disposizioni dei regolamenti delle relative Federazioni Internazionali di appartenenza”.
Assume l’AIA - con un diffuso ricorso con il quale illustra le sue doglianze - che il Consiglio Nazionale del CONI, con la delibera del 9 aprile 2018, avrebbe modificato il quadro normativo nel quale essa operava. In particolare, ad avviso della ricorrente, sarebbero stati alterati il disposto dell’art. 33 dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, secondo cui “le Federazioni sportive nazionali … possono riconoscere gruppi o associazioni di ufficiali di gara” e con cui la FIGC ha riconosciuto l’AIA tra gli organismi “ad essa affiliati” che “svolgono attività strumentali” alla pratica del “giuoco del calcio in Italia” (v. art. 1, comma 2, Statuto FIGC) e le ha demandato il compito di provvedere, “con autonomia operativa e amministrativa”, al “reclutamento, formazione, inquadramento e impiego” degli ufficiali di gara (art. 32 Statuto FIGC).
Sembrerebbe specificare l’AIA, nel ricorso, che sarebbero state pregiudizievoli le modifiche deliberate dal CONI, in quanto: si sarebbe condizionata la partecipazione del rappresentante degli ufficiali di gara nel Consiglio Federale, alla sussistenza di un nuovo requisito, qual è la previsione, nei regolamenti delle relative Federazioni internazionali di appartenenza, della presenza nel Consiglio Federale di tali enti del rappresentante degli ufficiali di gara.
Avverso la delibera CONI ha proposto l’AIA tre articolati motivi di illegittimità con i quali, tenendo conto della medesima fattispecie sopra delineata, ha denunciato: a) la violazione della legge 23 luglio 1999, n. 242 e la violazione dei principi di legalità e democrazia; b) la incompetenza dell’organo che ha adottato la delibera impugnata; c) la violazione dell’art. 97 della Cost. e dei principi di buon andamento e di imparzialità amministrativa.
Si è costituito in giudizio il CONI, con ampia memoria, con la quale ha eccepito la improcedibilità e la inammissibilità del ricorso e, comunque, la infondatezza nel merito.
Considerato in diritto
Il ricorso non merita accoglimento essendo palese la sua improcedibilità.
Ed infatti, ha giustamente specificato il CONI che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. n. 138/1992, le delibere del CONI concernenti norme di funzionamento e di organizzazione e quelle concernenti l'ordinamento dei servizi sono assoggettate all'approvazione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo (ora Presidenza del Consiglio dei Ministri) e divengono esecutive se, nel termine di venti giorni dalla data di ricezione, non vengono formulati motivati rilievi per vizi di legittimità.
L'approvazione, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pertanto, ha natura costitutiva dell'efficacia di tali delibere, ma tale approvazione nella specie non è mai avvenuta.
Solo per completezza, può aggiungersi che i Principi Fondamentali deliberati dal CONI, e approvati dal Ministero competente, prevalgono sulle autonome determinazioni delle Federazioni Sportive, sicché, a tale riguardo, è evidentemente infondata l'eccezione di incompetenza dedotta da controparte.
Ritiene il Collegio che, quindi, meriti accoglimento la preliminare eccezione di improcedibilità sollevata dal CONI.
Ed invero, l’Associazione ricorrente articola le sue doglianze avverso un provvedimento che allo stato non ha ancora acquisito efficacia, perché non ancora approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ne consegue che non può essersi verificata alcuna lesione della situazione giuridica soggettiva della Associazione.
D’altro canto, solo per completezza, va rimarcato che la stessa ricorrente formula le sue censure in modo ipotetico ed eventuale.
In conclusione, il ricorso AIA può senz’altro ritenersi improcedibile.
Le spese, che si determinano in € 1.000,00, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite
Dichiara improcedibile il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore del resistente Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 25 giugno 2018.
Il Presidente Il Relatore
F.to Franco Frattini F.to Mario Sanino
Depositato in Roma, in data 4 luglio 2018.
Il Segretario
F.to Alvio La Face