CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 62 del 25/09/2018 – Ternana Calcio S.p.A./Novara Calcio S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Professionisti Serie A/Lega Nazionale Professionisti Serie B/Lega Italiana Calcio Professionistico/F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l./Robur Siena S.p.A A.C. Pro Vercelli 1892/Novara Calcio S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Professionisti Serie A/Lega Nazionale Professionisti Serie B/Lega Italiana Calcio Professionistico/Ternana Calcio S.p.A./Robur Siena S.p.A Robur Siena S.p.A./Novara Calcio S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Ternana Calcio S.p.A/F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l

Decisione n. 62

Anno 2018 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA

SEZIONI UNITE

     

 

composta da

Franco Frattini - Presidente 

Dante D’Alessio - Relatore 

Mario Sanino

Massimo Zaccheo 

Gabriella Palmieri - Componenti

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

Nei giudizi iscritti: 

 

- al R.G. ricorsi n. 73/2018, presentato, in data 13 agosto 2018, dalla Ternana Calcio S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. prof. Mario Spasiano e dagli avv.ti Fabio Giotti e Massimo Proietti,

 contro

 

la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), rappresentata e difesa dagli avv.ti Avilio Presutti e Marco Laudani,

 

e nei confronti

della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. prof. Giulio Napolitano e dall’avv. Giorgio Vercillo,

 

della Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA)

 

della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro)

 

delle società Novara Calcio S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. prof. Alessandro Lolli e dagli avv.ti Roberto Cota e Fabrizio Duca,

 

F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Flavia Tortorella,

 

Robur Siena S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. prof. Francesco Di Ciommo e dall’avv. Antonio de Rensis,

 

Virtus Entella s.r.l., 

 

Calcio Catania S.p.A. 

 

e verso la Procura Generale dello Sport c/o CONI, intervenuta, ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, in persona del Vice Procuratore Generale dello Sport, avv.

Guido Cipriani, e del Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Federico Vecchio,

 

per l'annullamento del provvedimento assunto dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B del 31 luglio 2018, con il quale la predetta LNPB si è rifiutata di emettere le certificazioni di sua competenza, previste dal C.U. n. 18 del Commissario Straordinario in data 18 luglio 2018, nonché della decisione assunta dalla medesima LNPB di pubblicare il calendario del Campionato di Serie B 2018/2019 con l'organico a 19 squadre, resa nota dalla Lega in data 10 agosto 2018, e di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente ai predetti provvedimenti e decisioni;

 

- al R.G. ricorsi n. 74/2018, presentato, in data 13 agosto 2018, dalla società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Flavia Tortorella,

 

per l'annullamento delle delibere delle Assemblee di Lega B, tenutesi nei giorni 10 luglio 2018 e 30 luglio 2018, inerenti al blocco dei ripescaggi fino ad un massimo di 20 squadre e di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente ai predetti provvedimenti e decisioni;

 

- al R.G. ricorsi n. 75/2018, presentato, in data 14 agosto 2018, dalla Ternana Calcio S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. prof. Mario Spasiano e dagli avv.ti Fabio Giotti e Massimo Proietti,

 

contro

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. prof. Giulio Napolitano e dall’avv. Giorgio Vercillo,

 

la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), rappresentata e difesa dagli avv.ti Avilio Presutti e Marco Laudani,

 e nei confronti

 

della Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA)

 

della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro)

 

delle società Novara Calcio S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. prof. Alessandro Lolli e dagli avv.ti Roberto Cota e Fabrizio Duca,

 

F.C. Pro Vercelli 1982 S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Flavia Tortorella,

 

Robur Siena S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. prof. Francesco Di Ciommo e dall’avv.  Antonio de Rensis,

 

Virtus Entella s.r.l.

 

Calcio Catania S.p.A., rappresentata dall’avv. prof. Federico Tedeschini e dagli avv.ti Eduardo

Chiacchio, Giuseppe Gitto e Ida Linda Reitano, 

per l'annullamento delle delibere assunte dal Commissario Straordinario della FIGC, pubblicate sui CC.UU. n. 47, n. 48 e n. 49 del 13 agosto 2018, e per l'annullamento del calendario relativo al Campionato di Serie B 2018/2019, pubblicato dalla LNPB con il C.U. n. 10 del 14 agosto 2018, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente ai predetti atti e delibere;

 

- al R.G. ricorsi n. 76/2018 presentato, in data 16 agosto 2018, dalla società F.C. Pro Vercelli

1892 S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Cesare Di Cintio e Flavia Tortorella,

 nei confronti

 

della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. prof. Giulio Napolitano e dall’avv. Giorgio Vercillo,

 

e della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), rappresetata e difesa dagli avv.ti Avilio Presutti e Marco Laudani,

 

per l’annullamento delle delibere del Commissario Straordinario della FIGC, pubblicate con C.U. n. 47, n. 48 e n. 49 del 13 agosto 2018, e del C.U. n. 10 della LNPB, con cui è stato pubblicato il Calendario relativo al Campionato di Serie B 2018/2019, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente ai predetti decisioni.

 

Visti i ricorsi in epigrafe;

 

visti gli atti di costituzione nei giudizi della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Professionisti Serie B e delle società sportive Robur Siena, Novara Calcio e Calcio Catania; 

viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

visti i decreti cautelari del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport n. 558 del 14 agosto 2018, n. 560 del 16 agosto 2018 e n. 564 del 17 agosto 2018; 

 

uditi, nell'udienza del 7 settembre 2018,

  •  
  • quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 73/2018: i difensori della parte ricorrente - Ternana Calcio S.p.A. – avv. prof. Mario Spasiano, avv.ti Fabio Giotti e Massimo Proietti; l’avv. prof.

Francesco Di Ciommo e l’avv. Antonio de Rensis, per la resistente Robur Siena S.p.A.; gli avv.ti Avilio Presutti e Marco Laudani, per la resistente LNPB; l’avv. Flavia Tortorella, per la resistente F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.; l’avv. prof. Alessandro Lolli e gli avv.ti Roberto Cota e Fabrizio Duca, per la resistente Novara Calcio S.p.A.; l’avv. prof. Giulio Napolitano e l’avv. Giorgio Vercillo, per la resistente FIGC, nonché il Vice Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Guido Cipriani, ed il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Federico Vecchio, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

 

  • quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 74/2018, il difensore della parte ricorrente - F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. – avv. Flavia Tortorella; gli avv.ti Avilio Presutti e Marco Laudani, per la resistente LNPB, nonché il Vice Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Guido Cipriani, ed il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Federico Vecchio, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

 

  • quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 75/2018, i difensori della parte ricorrente - Ternana Calcio S.p.A. - avv. prof. Mario Spasiano, avv.ti Fabio Giotti e Massimo Proietti; l’avv. prof.

Francesco Di Ciommo e l’avv. Antonio de Rensis, per la resistente Robur Siena S.p.A.; gli avv.ti Avilio Presutti e Marco Laudani, per la resistente LNPB; l’avv. prof. Alessandro Lolli e gli avv.ti Roberto Cota e Fabrizio Duca, per la resistente Novara Calcio S.p.A.; l’avv. prof. Giulio Napolitano e l’avv. Giorgio Vercillo, per la resistente FIGC; l’avv. prof. Federico Tedeschini e gli avv.ti Eduardo Chiacchio, Giuseppe Gitto e Ida Linda Reitano, per la resistente Calcio Catania S.p.a., nonché ilVice Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Guido Cipriani, ed il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Federico Vecchio, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

 

  • quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 76/2018: i difensori della parte ricorrente - F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. - avv.ti Flavia Tortorella e Cesare Di Cintio; gli avv.ti Avilio Presutti e Marco Laudani, per la resistente LNPB; l’avv. prof. Giulio Napolitano e l’avv. Giorgio Vercillo, per la resistente FIGC, nonché il Vice Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Guido Cipriani, ed il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Federico Vecchio, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI; udito, nelle successive camere di consiglio dello stesso giorno e, in videoconferenza da Cagliari, dell’11 settembre 2018, il Relatore, Dante D’Alessio.

 

Ritenuto in fatto

 

1. I ricorsi in esame sono stati proposti da società calcistiche interessate ad essere integrate nell’organico del Campionato Professionistico di Serie B per la stagione sportiva 2018/2019.

2. Con delibera del 30 maggio 2018, pubblicata in C.U. n. 54, il Commissario Straordinario della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito anche FIGC) aveva stabilito di “fissare i criteri e le procedure di cui all’Allegato A) per l’integrazione degli organici dei Campionati Professionistici di Serie A e Serie B 2018/2019”.

Tale delibera veniva impugnata dal Novara Calcio dinanzi al Tribunale Federale della FIGC - Sezione Disciplinare.

I giudici federali, con decisione del 17 luglio 2018 (C.U. n. 7/TFN), confermata con decisione della Corte Federale d’Appello del 6 agosto 2018 (C.U. n. 008/CFA), accoglievano le relative istanze e affermavano l’illegittimità della delibera del Commissario Straordinario della FIGC nella parte in cui aveva disposto che dovessero essere escluse dalle procedure di ripescaggio le società sanzionate in via disciplinare per mancato pagamento di emolumenti, ritenute IRPEF, contributi INPS e Fondo fine carriera nei confronti dei propri tesserati, dipendenti e collaboratori, in riferimento alle stagioni sportive 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.

Le società controinteressate (Ternana, Pro Vercelli e Siena) hanno impugnato tale decisione davanti al Collegio di Garanzia (con i ricorsi di cui ai nn. 69, 70 e 71/2018 RG), per ottenerne l’annullamento e, quindi, la conferma della delibera del Commissario Straordinario sui criteri di ripescaggio e integrazione dell’organico del Campionato di Serie B.

In via cautelare, i ricorrenti richiedevano la sospensione dell’esecutività della decisione impugnata.

Il Presidente del Collegio di Garanzia (con decreto presidenziale prot. n. 544 del 10 agosto 2018) concedeva la misura cautelare, sospendendo gli effetti della decisione impugnata e disponeva la trattazione del merito della questione nell’udienza pubblica del 7 settembre 2018.

3. Nelle more, a seguito della mancata ammissione al Campionato di Serie B, per la stagione 2018/19, delle società sportive F.C. Bari 1908 S.p.A., U.S. Avellino 1912 e A.C. Cesena S.p.A. - che non erano risultate in possesso dei requisiti necessari all’ottenimento della Licenza Nazionale - la FIGC, con C.U. n. 18 del 18 luglio 2018, ha fissato al 27 luglio 2018 il termine per la presentazione delle domande da parte delle società calcistiche interessate a subentrare nelle vacanze organiche del Campionato di Serie B.

Sei società, fra le quali le ricorrenti, presentavano, quindi, domanda per essere ammesse al Campionato di Serie B.

La Lega Nazionale Professionisti di Serie B, competente ad emettere le certificazioni sul possesso dei titoli idonei a concorrere al ripescaggio, in virtù della citata delibera del Commissario Straordinario della FIGC n. 18/2018, avrebbe, quindi, dovuto, entro il termine del 30 luglio 2018, completare le operazioni ad essa demandate e comunicare alla FIGC le squadre che avevano superato il vaglio dei titoli.

Il 30 luglio 2018 la LNPB comunicava, tuttavia, di non aver completato la procedura in quanto, sulla base di quanto approvato con delibere assembleari del 10 e del 30 luglio, assunte all’unanimità, intendeva ridurre l’organico del Campionato di Serie B da 22 fino ad un massimo di 20 squadre.

Il Commissario Straordinario della FIGC, ancora, il 3 agosto insisteva nel chiedere alla LNPB di provvedere agli adempimenti necessari all’integrazione del Campionato di Serie B a 22 squadre, ma la Lega di B, con comunicato stampa n. 9 del 10 agosto 2018, informava che il calendario ufficiale del Campionato di Serie B sarebbe stato redatto e pubblicato il successivo 13 agosto con l’organico ridotto di 19 squadre, a causa dell’esclusione di Bari, Avellino e Cesena e senza la previsione di un’integrazione.

4. Le determinazioni della Lega Nazionale Professionisti di Serie B sono state impugnate, davanti al Collegio di Garanzia, dalle società Ternana e Pro Vercelli con i ricorsi di cui ai R.G. nn. 73 e 74/2018.

In particolare:

i) con il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 73/2018, presentato, in data 13 agosto 2018, dalla Ternana Calcio S.p.A. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, è stato chiesto l'annullamento del provvedimento assunto dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B il 31 luglio 2018, con il quale la Lega si è rifiutata di emettere le certificazioni di sua competenza, previste dal C.U. n. 18 del 18 luglio 2018 del Commissario Straordinario della FIGC, nonché della decisione assunta dalla medesima LNPB di pubblicare il calendario del Campionato di Serie B  2018/2019 con l'organico a 19 squadre, resa nota dalla Lega in data 10 agosto 2018, e di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente ai predetti provvedimenti e decisioni;

ii) con il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 74/2018, presentato, in data 13 agosto 2018, la società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. ha chiesto l'annullamento delle delibere delle Assemblee di Lega B, tenutesi nei giorni 10 luglio 2018 e 30 luglio 2018, inerenti al blocco dei ripescaggi fino ad un massimo di 20 squadre e di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente ai predetti provvedimenti e decisioni.

Le società istanti hanno avanzato anche un’istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati, ma la misura cautelare è stata negata dal Presidente del Collegio di Garanzia con decreto prot.

n. 558 del 14 agosto 2018, tenuto anche conto che con il (citato) precedente decreto presidenziale prot. n. 544 del 10 agosto 2018 era stata sospesa la sentenza della Corte d’Appello Federale n. 8 del 2018 (pure prima citata) con la quale era stato “annullato e sostanzialmente modificato il citato C.U. n. 54, il quale è dunque in vigore fino alla decisione nel merito del Collegio di Garanzia a Sezioni Unite, fissata per il 7 settembre 2018”.

5. Intanto, il 13 agosto 2018, il Commissario Straordinario della FIGC, visti i molteplici ricorsi pendenti sia sulla mancata ammissione al Campionato di Serie B sia sui criteri di ripescaggio e visto il chiaro intendimento espresso dall’Assemblea della Lega di B, ha ritenuto di dover adottare le delibere pubblicate con i CC.UU. nn. 47, 48 e 49.

In particolare, con la prima delibera (in Comunicato n. 47) ha modificato, aggiungendo un terzo comma, l’art. 50 delle NOIF, in forza del quale il Consiglio Federale, con maggioranza di tre quarti dei componenti, ha la facoltà di modificare il numero delle squadre partecipanti ad un campionato con effetto immediato, nel caso in cui emergano concreti rischi per il regolare inizio del medesimo. Con la delibera di cui al C.U. n. 48, il Commissario Straordinario ha deciso di annullare con effetto immediato il C.U. n. 54 del 30 maggio 2018, che dettava i criteri per la partecipazione alle procedure di ripescaggio, e di modificare contestualmente, d’intesa con la LNPB e sentite le componenti tecniche, l’art. 49 delle NOIF, portando il numero di squadre partecipanti al Campionato di Serie B, per la stagione 2018/2019 a 19 squadre (rispetto alle 22 prima previste), mantenendo inalterato il numero delle promozioni (3 squadre) e delle retrocessioni (4 squadre). Infine, con la delibera di cui al C.U. n. 49/2018, il Commissario Straordinario ha deciso l’interruzione della procedura di integrazione delle vacanze di organico del Campionato di Serie B per la stagione sportiva 2018/2019.

Nella stessa data la Lega di B ha provveduto a pubblicare il calendario del Campionato di Serie B, per la stagione sportiva 2018/2019, a 19 squadre (in C.U. n. 10 del 14 agosto 2018).

6. Tali provvedimenti sono stati impugnati davanti al Collegio di Garanzia dello Sport dalla Ternana e dalla Pro Vercelli con i ricorsi n. 75 e n. 76 R.G.

In particolare, la Ternana Calcio ha sostenuto:

  • l’eccesso di potere e la conseguente nullità delle delibere del commissario straordinario della FIGC, per violazione dell’art. 6, comma 2, e 28 bis, comma 3, lett. b), Statuto FIGC, in relazione agli artt. 11, comma 3, e 13, comma 1, delle NOIF;
  • la carenza di poteri del Commissario Straordinario in ordine alla modifica dell’ordinamento dei campionati, per violazione dell’art. 27, comma 3, lett. d), dello Statuto FIGC;
  • l’eccesso di potere, lo sviamento di potere, la disparità di trattamento nonché l’ingiustizia manifesta delle delibere del Commissario Straordinario impugnate;
  • la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 49 e 50 delle NOIF e la violazione e falsa applicazione dei principi di affidamento e di legittima aspettativa;
  • l’eccesso di potere, lo sviamento, la contraddittorietà e il contrasto con precedenti.

La F.C. Pro Vercelli ha sostenuto l’illegittimità di tali delibere per:

  • la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 3, dello Statuto FIGC ed eccesso di potere;
  • nullità delle delibere emanate dal Commissario Straordinario FIGC, per violazione dell’art. 13

NOIF e violazione dell’art. 21-septies l. 241/1990, per la mancata sottoscrizione del Segretario;

  • eccesso di potere, sviamento di potere, abuso d’ufficio, violazione e/o falsa applicazione della delibera della giunta del CONI n. 52 del 1 febbraio 2018; illegittimità e nullità delle delibere emesse con CC.UU. nn. 47, 48 e 49 del 13 agosto 2018;
  • illegittimità del Comunicato Ufficiale n. 47 del 13 agosto 2018, eccesso di potere, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 50, comma 2, NOIF, del principio di retroattività e del principio di democrazia;
  • illegittimità del C.U. n. 48 per eccesso di potere, violazione e/o falsa applicazione del principio di ragionevolezza, illogicità e/o contraddittorietà dei provvedimenti;
  • illegittimità del C.U. n. 49 per eccesso di potere, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 e 50 NOIF.

7. Le istanze cautelari proposte dalle parti sono state respinte dal Presidente del Collegio di Garanzia con i decreti presidenziali prot. n. 560 del 16 agosto 2018 e n. 564/2018 del 17 agosto 2018, in considerazione della circostanza che, con il prima citato decreto presidenziale prot. n.

544 del 10 agosto 2018, era stata sospesa l’esecutività della citata decisione n. 8/2018 della Corte Federale di Appello della FIGC, che doveva ritenersi, quindi, in vigore fino alla trattazione del merito dei ricorsi, fissata per il 7 settembre 2018, e tenuto conto del prevalente interesse pubblico

all’apertura del Campionato”.

Anche la trattazione dei ricorsi n. 75 e n. 76 del 2018 è stata, quindi, disposta per l’udienza del 7 settembre 2018.

 

Considerato in diritto

 

8. Si deve disporre la riunione dei quattro ricorsi in epigrafe che sono legati dall’evidente vincolo della connessione sia soggettiva che oggettiva.

9. Il Collegio, a Sezioni Unite, ritiene di dover preliminarmente esaminare d’ufficio la questione riguardante la competenza del Collegio di Garanzia dello Sport a decidere su ricorsi che, pur riguardando atti emessi da una Federazione Sportiva o della Lega di Serie B, sono stati proposti direttamente al Collegio.

Per la soluzione delle questione occorre ricordare che l’art. 54 del CGS del CONI, che attribuisce al Collegio di Garanzia la competenza a decidere sulle questioni che ad esso vengono proposte, e ne individua i limiti, al primo comma stabilisce che: “Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui allart. 12 bis dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”.

Il terzo comma stabilisce, poi, che: “Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del presente Codice, da delibere della Giunta nazionale del Coni, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali, anche di tipo arbitrale, definite d’intesa con il Coni. Giudica inoltre le controversie relative agli atti e ai provvedimenti del Coni nonché le controversie relative all’esercizio delle funzioni dei componenti della Giunta Nazionale del Coni. Nei casi di cui al presente comma, il giudizio si svolge in unico grado. Si applica l’art. 33 del presente Codice in quanto compatibile”.

10. L’art. 54 del CGS del CONI prevede, quindi, per il Collegio di Garanzia sostanzialmente due ambiti di competenza. Secondo quanto stabilito dal primo comma dell’art. 54, il Collegio di Garanzia è il Giudice di ultimo grado delle decisioni assunte dagli Organi della Giustizia Sportiva federale. Si può, inoltre, ricorrere al Collegio solo per vizi di legittimità delle decisioni assunte dagli Organi della Giustizia endofederale. Per questo il Collegio di Garanzia viene anche definito come la “Cassazione dello Sport”.

11. Solo eccezionalmente, nei casi che sono indicati nel citato terzo comma dell’art. 54, il Collegio di Garanzia può decidere in un unico grado di giudizio.

Ciò accade non solo quando sono impugnati atti e provvedimenti del CONI, ma anche negli altri casi individuati da “altre disposizioni del presente Codice, da delibere della Giunta nazionale del Coni, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali “. Al riguardo, il Consiglio Nazionale del CONI, con Deliberazione n. 1550 del 4 maggio 2016 (anche in C.U. della FIGC n. 384/A del 16 Maggio 2016), ha stabilito che, “in ragione della natura delle situazioni soggettive in esse coinvolte e della loro notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale, sono devolute alla competenza del Collegio di Garanzia dello Sport le controversie in materia di:

a) iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di calcio;

b) iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di pallacanestro”

La stessa delibera ha precisato che, nel caso di cui alla precedente lettera a), il ricorso è proponibile avverso “il provvedimento emesso dal Consiglio federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio in tema di iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di calcio”. L’art. 4 della suddetta deliberazione ha, poi, anche precisato che i suindicati atti nonché i comunicati informativi sulle procedure relative a tali iscrizioni “devono espressamente indicare l’impugnabilità del provvedimento del Consiglio federale innanzi al Collegio di Garanzia”.

12. In applicazione delle disposizioni di cui all’art. 54, comma 3, CGS CONI, il Collegio di Garanzia non solo si è dovuto, pertanto, occupare delle impugnazioni di atti degli organi del CONI, come nel caso dei ricorsi proposti avverso le delibere con le quali è stato prima nominato il Commissario Straordinario della FIGC e poi è stato prorogato il suo incarico, ma si è occupato anche, per restare su questioni riguardanti l’ammissione ai campionati, dei ricorsi proposti dal Bari e dall’Avellino, che non avevano conseguito la licenza per l’iscrizione al Campionato di Serie B, tenuto conto che per gli eventuali ricorsi avverso il mancato conseguimento delle licenze nazionali per l’iscrizione ai campionati (sia della Lega di A che della Lega di B) è espressamente previsto il giudizio in unico grado davanti al Collegio di Garanzia dello Sport (C.U. n. 27 del 13 aprile 2018).

13. In assenza di espresse, diverse previsioni normative, gli atti federali trovano, invece, la loro sede naturale di impugnazione davanti gli Organi della Giustizia federale e, solo una volta esauriti i gradi della Giustizia endofederale e alle condizioni sancite dal CGS, tali atti possono essere oggetto di un ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport.

14. Questo Collegio di Garanzia, a Sezioni Unite, nell’affrontare la questione riguardante l’impugnazione di una norma regolamentare di un Federazione Sportiva, poi approvata dal CONI, ha, in proposito, con la recente decisione n. 32 del 1 giugno 2018, affermato i seguenti principi di diritto:

1) il Regolamento federale è un atto proprio della Federazione Sportiva, con la conseguenza che l’eventuale impugnazione di una sua disposizione deve essere fatta davanti alla stessa

Federazione e quindi davanti agli Organi della Giustizia Sportiva federale;

2) l’atto con il quale la Giunta Nazionale del CONI approva un Regolamento federale costituisce esercizio di una funzione di controllo che non comporta l’integrazione dei contenuti del

Regolamento, ma ne determina la sua efficacia;

3) l’impugnazione (davanti agli Organi di Giustizia federale) di una disposizione regolamentare può essere fatta a decorrere dalla data di approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI del Regolamento, se la disposizione regolamentare è immediatamente lesiva, altrimenti dalla data dell’atto applicativo ritenuto lesivo.

In tale occasione il Collegio di Garanzia ha, quindi, ritenuto che anche quando, come negli atti di natura regolamentare, interviene nella procedura di approvazione un atto del CONI, ciò non di meno le decisioni e gli atti di una Federazione Sportiva non possono essere oggetto di un giudizio in unico grado davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, ma le relative questioni devono essere proposte, nei limiti in cui ciò è consentito, prima davanti agli Organi di Giustizia federale. A meno che non vengano lamentati vizi della delibera del CONI di approvazione della delibera federale.

15. Risultano coerenti con tale conclusione, da un lato, l’art. 30 CGS, il quale prevede che “Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale”, e l’art. 31 CGS, secondo cui “Le deliberazioni dell’Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni. Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti”; dall’altro, l’art. 43 bis del CGS FIGC, per il quale “I ricorsi per l’annullamento delle delibere della Federazione, nei casi e con le modalità previste dall’art. 31 del Codice della Giustizia Sportiva emanato dal CONI, sono proposti innanzi al Tribunale federale a livello nazionale sezione disciplinare”.

16. Si deve, pertanto, ritenere che sia gli atti regolamentari (come affermato nella decisione n. 32 del 2018) sia i conseguenti atti applicativi eventualmente lesivi delle situazioni giuridiche soggettive riconosciute dall’ordinamento sportivo siano impugnabili davanti il Tribunale Federale e, quindi, nell’ambito della giustizia tesa a tutelare le situazioni giuridiche soggettive riconosciute dall’ordinamento federale.

Del resto, non sarebbe logico ritenere possibile l’impugnazione davanti al Collegio di Garanzia delle disposizioni regolamentari ed, invece, l’impugnazione davanti agli Organi di Giustizia federale degli atti che ne fanno applicazione.

17. Questo Collegio a Sezioni Unite è consapevole della circostanza che, mentre in alcuni precedenti è stato seguito tale indirizzo (come nella decisione della Sezione IV, n. 22 del 2018), in altri casi il Collegio ha ritenuto di poter decidere anche in unico grado per la rilevata assenza nell’ordinamento federale di forme di tutela di situazioni giuridiche ritenute rilevanti (come nella decisione della Sezione I, n. 34 del 2018).

Le Sezioni Unite ritengono, tuttavia, che la corretta interpretazione delle citate disposizioni dell’art. 54 del CGS del CONI consentano al Collegio di Garanzia di decidere in unico grado solo nei casi in cui ciò sia stato espressamente previsto. Con la conseguente necessità di assicurare, nell’ambito della giustizia federale, la prima ordinaria tutela delle posizioni soggettive che si ritengano lese per atti e provvedimenti adottati dagli organi federali.

18. Per le ragioni suindicate, questo Collegio ritiene di dover procedere alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi in esame.

Infatti, tali ricorsi sono stati proposti direttamente davanti al Collegio di Garanzia senza essere stati proposti prima davanti agli Organi della Giustizia federale e, quindi, fuori dai casi disciplinati dal primo comma dell’art. 54 del CGS del CONI, nei quali il Collegio opera quale Giudice di ultimo grado, e anche fuori dai casi disciplinati dal comma tre dell’art. 54, in quanto sono stati proposti al Collegio di Garanzia quale Giudice di unico grado, in assenza di una specifica disposizione di attribuzione all’organo della competenza a decidere.

19. A tal proposito si deve anche osservare che, in applicazione delle disposizioni (che si sono prima ricordate) che prevedono, per ragioni legate all’evidente necessità di avere pronunce sollecite e definitive, la competenza in unico grado del Collegio di Garanzia ad esaminare i ricorsi proposti avverso il mancato rilascio delle licenze nazionali per la partecipazione ai campionati, questo Collegio di Garanzia ha ritenuto radicata la propria competenza (in unico grado) anche nei ricorsi proposti avverso le esclusioni dalle procedure di ripescaggio. Da ultimo, in tal senso si è espressa la Sezione I, con la decisione n. 51 del 3 settembre 2018, sul ricorso proposto dalla società Como 1907 contro la FIGC avverso l’esclusione dal ripescaggio per la partecipazione al Campionato di Serie C, per la stagione 2018/2019. Peraltro, lo stesso Commissario Straordinario, nell’escludere dal ripescaggio la società Como 1907, aveva espressamente precisato, nella sua delibera (in C.U. n. 43 del 3 agosto 2018), che “il presente provvedimento è impugnabile innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, nei termini e con le modalità previste dell’apposito regolamento, emanato ai sensi dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI”.

20. Nella fattispecie in esame, tuttavia, è ben diverso l’oggetto del contendere in quanto i ricorsi sono stati proposti non avverso la mancata ammissione ad un campionato, anche per effetto di ripescaggio, ma avverso le delibere del Commissario con le quali sono stati modificati due articoli delle NOIF della FIGC, con la modifica delle regole riguardanti il format del campionato e con il conseguente annullamento, per la stagione sportiva 2018/2019, di ogni ripescaggio per il Campionato di Serie B.

21. Peraltro, anche le ricordate questioni riguardanti le regole dei ripescaggi sono state oggetto di impugnazione prima davanti agli Organi della Giustizia federale e solo in ultimo grado davanti al Collegio di Garanzia, con i ricorsi nn. 69, 70 e 71 che si sono prima ricordati e che pure sono stati portati in discussione nell’udienza pubblica del 7 settembre 2018.

In ultimo, non risulta priva di rilievo la circostanza che il Catania Calcio, pur interessato al ripescaggio, si è (solo) costituito in giudizio nel ricorso proposto n. 75/2018, presentato dalla Ternana Calcio, mentre ha ritenuto di impugnare le stesse delibere commissariali oggetto dei ricorsi in esame non davanti al Collegio di Garanzia, ma davanti al Tribunale Federale.

22. Il Collegio è anche consapevole della circostanza che la questione riguardante la possibile inammissibilità dei ricorsi non è stata fatta presente alle parti nel corso dell’udienza, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 101, comma 2, c.p.c. e dall’art. 73, comma 3, c.p.a., che impongono al Giudice di assegnare un termine per il deposito di memorie ove ritenga di porre a fondamento della decisione un questione rilevata d’ufficio.

Tuttavia, pur volendo ammettere che la citata disposizione sia applicabile al processo davanti agli Organi di Giustizia sportiva, tenuto conto della particolare celerità dei giudizi (problema particolarmente rilevante nel caso di specie, dove è in discussione la prosecuzione del Campionato di Serie B e l’avvio del Campionato di Serie C, i cui sorteggi sono già stati programmati all’esito della comunicazione del dispositivo dei ricorsi in esame), il Collegio ritiene, comunque, che la decisione non leda l’interesse delle parti, ma, al contrario, consenta alle stesse di riassumere immediatamente il giudizio davanti ai competenti organi del Tribunale Federale.  Il Collegio deve, inoltre, osservare che, nel caso di specie, la questione posta a fondamento della decisione è una questione di rito relativa all’inammissibilità della domanda, pertanto, non implicando la necessità di riesaminare i fatti dedotti, ogni sua prospettazione preventiva alle parti poteva non essere necessaria.

Tali conclusioni, del resto, si conformano all’insegnamento della Cassazione, secondo il quale “Il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo”, con la conseguenza che “la sentenza che decida su di una questione di puro diritto, rilevata d'ufficio, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l'apertura della discussione (terza via), non è nulla (…)” (Cassazione civile, Sez. III, 20/03/2017,  n. 7053; in tal senso anche Cassazione civile, Sez. I, 18/06/2018,  n. 16049; Cassazione civile, Sez. I, 16/02/2016,  n. 2984).

Peraltro, è opportuno citare anche il principio dettato dalla Suprema Corte secondo cui “Il rilievo d'ufficio della inammissibilità del ricorso per cassazione è sottratto alla regola di cui all'articolo 384, comma 3, c.p.c. [secondo cui se la Corte di Cassazione ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, riserva la decisione assegnando un termine per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione] perché la norma è da riferirsi soltanto alla ipotesi in cui la Corte ritenga di dover decidere nel merito, risultando nella elaborazione sul tema della terza via con riferimento all'articolo 384 citato e all'articolo 101, comma 2, c.p.c. (introdotto dalla legge n. 69 del 2009) l'interlocuzione delle parti esclusa quando si tratti di questioni in punto di mero diritto. In particolare, qualora la questione di diritto sia di natura esclusivamente processuale, non è neppure astrattamente configurabile la violazione dell'articolo 101 c.p.c. perché anche la prospettazione preventiva del tema alle parti non avrebbe potuto involgere profili difensivi non trattati.” (Cassazione civile, SS. UU, 15/12/2015, n. 25208; conformi Cassazione civile, SS.UU., 26/03/2013, n. 7527; Cassazione civile, Sez. VI, 20/07/2011, n. 15964).

23. In conclusione:

considerato che, come questo Collegio di Garanzia, a Sezioni Unite, ha affermato nella decisione n. 32/2018, l’eventuale impugnazione di una disposizione regolamentare di una Federazione Sportiva Nazionale può essere proposta davanti agli Organi della Giustizia Federale e che il

Collegio di Garanzia dello Sport giudica in unico grado nei soli casi di atti e provvedimenti del CONI e negli altri casi espressamente previsti dal comma 3 dell’art. 54 CGS; considerato che, a maggior ragione, devono ritenersi impugnabili solo davanti agli Organi della Giustizia Federale gli atti applicativi di una norma regolamentare federale; ritenuto, quindi, che i ricorsi proposti direttamente davanti al Collegio di Garanzia dello Sport avverso i comunicati nn. 47, 48 e 49 del 13 agosto devono ritenersi inammissibili, perché ogni doglianza nei confronti della disposizione regolamentare ritenuta lesiva e dei conseguenti atti applicativi doveva essere proposta dinanzi agli Organi della Giustizia Federale;

ritenuto che anche le impugnazioni nei confronti degli atti adottati dalla LNPB non possono ritenersi ammissibili di fronte al Collegio di Garanzia; considerato che ogni questione attinente alla possibile rimessione in termini dei ricorrenti davanti agli Organi della Giustizia Federale, determinata dalla complessità delle questioni esaminate dal Collegio di Garanzia, anche in relazione alla competenza degli Organi, potrà essere valutata dagli stessi Organi di Giustizia Federale ai quali gli interessati potranno eventualmente rivolgersi.

 

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite 

 

Dichiara inammissibili i ricorsi di cui in epigrafe.

 

Spese compensate.

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, nelle camere di consiglio del 7 e dell’11 settembre 2018.

 

Il Presidente                                                                          Il Relatore

F.to Franco Frattini                                                                F.to Dante D’Alessio

 

Depositato in Roma, in data 25 settembre 2018.

 

Il Segretario

F.to Alvio La Face

  

COMUNICATO UFFICIALE 

 

E’ stato pubblicato, in data odierna, il dispositivo della decisione, assunta a maggioranza dal Collegio di Garanzia a Sezioni Unite, con cui sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi iscritti al R.G. ricorsi n. 73/2018, n. 74/2018, n. 75/2018 e n. 76/2018, proposti, rispettivamente, dalla Ternana Calcio S.p.A e dalla F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, con il dissenso del Presidente del Collegio di Garanzia e di un componente.

  

Il Presidente

F.to Franco Frattini

 

 

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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