CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 63/2018 del 1 ottobre 2018 – Romolo Rizzoli/Andrea Rizzoli/Federazione Italiana Bocce
Decisione n. 63
Anno 2018
IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE
composta da
Franco Frattini - Presidente
Dante D’Alessio
Mario Sanino
Massimo Zaccheo - Componenti
Attilio Zimatore - Relatore
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 37/2018, promosso, in data 19 maggio 2018, dai Signori Romolo Rizzoli e Andrea Rizzoli, rappresentati e difesi dall’avv. Fabio Pennisi, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Roma, Piazza Giuseppe Mazzini, n. 27,
contro
la Federazione Italiana Bocce (FIB), in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Luca Petrucci,
avverso
la decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Bocce (FIB), nel procedimento disciplinare n. 7/17 (R.G. C.S.A. n. 1/2018, sent. n. 2/2018), depositata il 19 aprile 2018 e comunicata nella medesima data, la quale, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Procura Federale FIB, ha riformato la decisione del Tribunale Federale FIB (decisione del 22/2/2018 nel procedimento n. 5/2017), irrogando la sanzione della squalifica di 19 mesi a carico del Sig. Romolo Rizzoli e di 12 mesi a carico del Sig. Andrea Rizzoli, ritenuti responsabili della violazione degli artt. 1, 2 e 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, dell’art. 8 dello Statuto FIB, dell’art. 60 , comma 2, lett. i), del RGD FIB e del Regolamento di Amministrazione e Contabilità FIB, in combinato disposto con l’art. 60, punto 2, lett. g).
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 25 giugno 2018, l’avv. Fabio Pennisi nell’interesse delle parti ricorrenti, Sigg. Romolo Rizzoli e Andrea Rizzoli; l’avv. Giulio Vasaturo, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Luca Petrucci, per la resistente FIB; nonché il Procuratore Generale dello Sport, Gen. Enrico Cataldi, e il Procuratore Nazionale dello Sport, Avv. Massimo Ciardullo, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, Prof. Avv. Attilio Zimatore.
Ritenuto in fatto
- Con atto del 24 novembre 2017, la Procura Federale della FIB, nella persona dell’Avv. Giovanni Zoppi, deferiva dinanzi al Tribunale Federale FIB l’ex Presidente della Federazione, Sig. Romolo Rizzoli, e il figlio, Sig. Andrea Rizzoli, per aver tenuto “una condotta non conforme ai principi sportivi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza morale e materiale in relazione all’affidamento avvenuto in palese conflitto di interesse all’A.S.D. Gianchiga” - il cui presidente era il Sig. Andrea Rizzoli - di alcuni spazi del Centro Tecnico Federale.
- Con sentenza del 22 febbraio 2018, il Tribunale Federale riconosceva i deferiti responsabili delle condotte addebitate, irrogando a entrambi la sanzione pari a 6 mesi di squalifica con conseguente sospensione per pari tempo da ogni qualifica federale ricoperta.
- Proposto reclamo sia dagli odierni ricorrenti che dalla Procura Federale, la Corte Federale d’Appello, in accoglimento di quello della Procura, irrogava al Sig. Romolo Rizzoli la squalifica di 19 mesi e al Sig. Andrea Rizzoli la squalifica di 12 mesi.
- Con ricorso depositato il 19 maggio 2018, i Sigg. Romolo Rizzoli e Andrea Rizzoli hanno, quindi, impugnato congiuntamente detta decisione dinanzi a questo Collegio di Garanzia.
In particolare, i ricorrenti hanno chiesto di accogliere le seguenti conclusioni:
<< in via preliminare, accertare e dichiarare l’improcedibilità dell’azione disciplinare nei confronti del sig. Romolo Rizzoli per intervenuta prescrizione;
nel merito, annullare la decisione e conseguentemente assolvere i sigg.ri Romolo Rizzoli e Andrea Rizzoli dagli addebiti loro ascritti >>.
I motivi posti a sostegno di tale ricorso saranno illustrati nel corso della motivazione.
Si è costituita in giudizio la FIB, chiedendo che questo Collegio respinga il ricorso, in quanto inammissibile e infondato. Le eccezioni della resistente saranno esposte anch’esse, per quanto necessario, nel corso della motivazione che segue.
E’ intervenuta in udienza, ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, la Procura Generale dello Sport, chiedendo il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1.
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- Con il ricorso in esame, i ricorrenti deducono, in via preliminare, la violazione dell’art. 26, comma 1, del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB del 2007 in vigore fino al 2014 (ritenuto applicabile ratione temporis), e, comunque, dell’art. 44, comma 3, lett. b, del medesimo Regolamento, come modificato nel 2014, per intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti del Sig. Romolo Rizzoli, essendo decorsi “2 anni dal fatto o dall’ultimo atto riferito alla infrazione stessa” (art. 26, comma 1, del previgente Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB), ed essendo trascorse - a voler applicare il Regolamento del 2014 - anche “sei stagioni sportive a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzare la violazione” (art. 44, comma 3, lett. b).
I ricorrenti lamentano, altresì, che la Corte Federale, imputando al Sig. Romolo Rizzoli altre condotte, anche omissive, che non sarebbero state oggetto di contestazione, sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione con violazione dell’art. 112 c.p.c.
La tesi muove dal presupposto per cui la condotta espressamente contestata al Presidente Rizzoli è quella relativa all’ “affidamento avvenuto nel maggio 2011”, per cui andrebbero distinti l’atto di affidamento - che costituirebbe un illecito istantaneo, la cui prescrizione comincerebbe a decorrere con la prima manifestazione del danno - dai successivi effetti che esso può aver provocato. Diversamente, secondo la resistente, nel caso di specie la natura dell’illecito disciplinare è permanente e continuativa, considerato che l’infrazione contestata consisterebbe nel persistente comportamento del Sig. Romolo Rizzoli in unione col figlio Andrea, comportamento che avrebbe provocato tutte le conseguenze, economiche e non, derivatene alla Federazione e protrattesi fino al rilascio dei locali nel maggio 2017.
Ad avviso di questo Collegio il motivo è infondato, non potendosi condividere la tesi secondo la quale la condotta dei ricorrenti si risolverebbe - e si esaurirebbe - in un illecito istantaneo. Anzitutto, come risulta evidente da quanto enunciato nel capo A) di incolpazione, si osserva che al Sig. Romolo Rizzoli è stato rimproverato di “aver mantenuto una condotta non conforme ai principi sportivi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza morale e materiale in relazione all’affidamento all’A.S.D. Gianchigia di alcuni spazi del Centro Tecnico Federale sito in Roma via della grande Muraglia, associazione sportiva il cui Presidente è il Sig. Andrea Rizzoli, figlio di Romolo, affidamento avvenuto nel maggio 2011 (…)”. Dalla lettura della contestazione è agevole rilevare come la portata dell’imputazione sia piuttosto ampia, comprendendo ogni condotta posta in essere in relazione all’affidamento e poi al protratto uso esclusivo del Centro Tecnico Federale. Come correttamente osservato dalla Corte Federale d’Appello - la quale, quindi, si è pronunciata nei limiti di quanto contestato, non incorrendo in alcun vizio di ultrapetizione - l’infrazione non si è esaurita nella delibera di affidamento degli spazi della Federazione, bensì si è protratta per tutta la durata del godimento dell’affidatario fino al rilascio dei locali nel maggio 2017. L’affidamento e poi il mantenimento nel tempo - un lungo tempo - dell’uso del Centro Tecnico Federale, in favore di una associazione presieduta dal Sig. Andrea Rizzoli (figlio di colui il quale aveva consentito quell’affidamento e quel mantenimento), configura una chiara ipotesi di illecito permanente. Ed anzi, proprio il protrarsi nel tempo (circa sei anni) dell’uso di porzioni del Centro Tecnico Federale da parte della associazione presieduta dal Sig. Andrea Rizzoli evidenzia la gravità della condotta dei ricorrenti, che per tutti quegli anni violarono continuativamente le disposizioni indicate nella decisione impugnata.
Ne consegue che la prescrizione non può essere applicata, come vorrebbe parte ricorrente, con riferimento a un dies a quo coincidente con l’atto di affidamento del maggio 2011, bensì con riferimento al momento fino al quale la condotta è perdurata, ossia al maggio 2017. Si rammenta, a tale proposito, quanto affermato dalla Cassazione, secondo cui “nel caso di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa” (Cass., Sez. Lav., n. 9318/2018).
Individuato il dies a quo, è evidente che l’azione disciplinare - avviata il 24 novembre 2017 - è stata tempestivamente esercitata, quale che sia il Regolamento di Giustizia che si reputi applicabile. Fermo restando che, trattandosi di illecito permanente, il Regolamento da applicare è quello modificato nel 2014 (giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la legge applicabile alle condotte integranti un reato permanente non è quella vigente al momento dell'insorgere del reato ma è quella in vigore al momento della cessazione della permanenza, ancorché si possa trattare di normativa più rigorosa”, Cass. Pen. n. 18878/2018; conf. Cass. Pen, nn. 550/2016 e 43597/2015), per cui, nel caso di specie, non è spirato il “termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzare la violazione” (art. 44, comma 3, lett. b, del Regolamento vigente). Peraltro, anche a voler applicare la norma previgente invocata dai ricorrenti, non sarebbe, comunque, decorso nemmeno il più breve termine di prescrizione di “due anni dal fatto o dall’ultimo fatto riferito alla infrazione stessa” (art. 26, comma 1, del Regolamento ante 2014).
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- Con il primo motivo di impugnazione, i ricorrenti lamentano, altresì, la violazione dell’onere della prova, contestando il dictum della Corte Federale d’Appello nella parte in cui viene evidenziato che “in ogni caso, nessuna prova è stata fornita dalla difesa in ordine al fatto che gli atti successivi non siano stati conosciuti dal Sig. Romolo Rizzoli nella sua qualità di Presidente” (p. 12 del ricorso).
Il Collegio di Garanzia reputa che anche tale motivo sia infondato, dovendosi condividere quanto già espresso dalla giurisprudenza sportiva invocata dalla parte resistente, secondo cui “la prova di ogni fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica, piuttosto che fattuale” (cfr. Corte di Giustizia Federale, 19 agosto 2011, Comunicato Ufficiale n. 47/667 del 19 settembre 2011). A ciò aggiungasi che la ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito può essere anche provata mediante indizi, qualora essi siano gravi, precisi e concordanti (Collegio di Garanzia, SS.UU., Decisione n. 6/2016).
2.
Con il terzo motivo di ricorso - per ragioni di opportunità, il secondo motivo sarà esaminato appresso congiuntamente ai restanti motivi - i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 39 Reg. Amm. Contab. FIB, il quale, in ordine alla stipulazione di contratti relativi a forniture o servizi o all’effettuazione di lavori, qualifica la Federazione quale organismo di diritto pubblico, assoggettandola alla relativa disciplina. Sul punto, i ricorrenti sostengono che la concessione fatta alla A.S.D. Gianchiga non rientri nella fattispecie di “appalti di lavori o forniture di servizi o effettuazione di lavori”, con conseguente venir meno dell’obbligo di indire alcuna gara o procedura di natura pubblicista (p. 19 del ricorso).
Ad avviso di questo Collegio, tale censura - a parte l’eccezione di inammissibilità dedotta dalla Federazione resistente - è infondata. Il contratto de quo, infatti, rientra con tutta evidenza nella fattispecie prevista dalla norma in esame, avendo ad oggetto l’affidamento della gestione di alcune aree per lo svolgimento di determinati servizi (attività ludico - sportive).
3.
Parimenti infondato deve reputarsi il quarto motivo di impugnazione, relativo alla violazione degli artt. 27 Cost. e 2462 c.c. per imputazione al Sig. Andrea Rizzoli di condotte della A.S.D. Gianchiga (pp. 19 - 20 del ricorso).
Secondo la tesi dei ricorrenti, non sarebbe possibile imputare direttamente al Sig. Andrea Rizzoli condotte o benefici della società rappresentata dal medesimo, in virtù del principio per cui la responsabilità è personale.
Sul punto, il Collegio condivide le eccezioni di parte resistente sul richiamo improprio dell’art. 27 Cost., attinente alla responsabilità propriamente penale, e dell’art. 2462 c.c. sul regime di autonomia patrimoniale perfetta nella società a responsabilità limitata, norma che comunque non esclude la responsabilità disciplinare di chi si serve di una persona giuridica per il soddisfacimento dei propri interessi personali. L’asserita autonomia della A.S.D. Gianchiga, se può rilevare sul piano patrimoniale, certamente non basta ad escludere la responsabilità disciplinare del suo Presidente per la violazione - a lui ascrivibile - delle disposizioni indicate dalla Corte Federale di Appello.
4.
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- Con gli altri motivi di gravame, i ricorrenti deducono l’omessa e insufficiente motivazione su diversi fatti (asseritamente) decisivi della controversia, riproponendo nella sostanza i motivi di impugnazione già presentati nel giudizio di merito.
Dal tenore delle censure emerge con tutta evidenza come le stesse siano incentrate su un sindacato di merito degli apprezzamenti e delle valutazioni compiuti dalla Corte Federale di Appello. Sindacato certamente inammissibile in questa sede.
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- Precisamente, secondo i ricorrenti la pronuncia della Corte Federale, laddove afferma la “assenza di uno specifico atto di conferimento”, sarebbe contraria alla produzione documentale, nonché priva di motivazione e contraddittoria rispetto alle testimonianze acquisite; ancora, la pronuncia sarebbe viziata da omessa e insufficiente motivazione, poichè afferma che “risulta inequivocabile il danno arrecato alla Federazione” senza specificare la natura né l’entità del danno (pp. 16 - 17 del ricorso).
Tale censura è inammissibile, mirando sostanzialmente a una rivalutazione delle risultanze istruttorie.
Per costante giurisprudenza di questo Collegio, “il Collegio di Garanzia non può procedere a una nuova valutazione dei fatti”, posto che “un ricorso per motivi di legittimità non è configurato come un altro grado di giudizio, nel quale possono essere ulteriormente valutate le istanze e le argomentazioni sviluppate dalle parti, ovvero come giudizio volto a sindacare le emergenze istruttorie acquisite nella fase di merito” (Collegio di Garanzia, SS.UU., Decisione n. 58/2015). Tali principi, del resto, si conformano all’insegnamento della Cassazione, secondo la quale “La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le
varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono
apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti “ (in questo
senso, v. Cass., Sez. II, n. 20802/2011; conf. Cass., nn. 42/2009, 4391/2007, 16346/2007 e 21412/2006, 9662/2001; nello stesso senso, più di recente, Cass. civ., Sez. Lav., n. 3535/2015).
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- Per le stesse ragioni, che non si ripetono in ossequio alle doverose esigenze di sintesi che devono presiedere alla stesura di tutti gli atti giurisdizionali, è da reputarsi inammissibile la censura con cui i ricorrenti lamentano l’insufficiente motivazione della pronuncia della Corte Federale, laddove “afferma la non credibilità dei guadagni eccepiti da questa difesa sulla base dei bilanci depositati in Camera di Commercio, dichiarandoli ‘smentiti dai documenti depositati e dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi’ ” (pp. 22 - 23 del ricorso); nonché il motivo relativo all’omessa motivazione della Corte Federale sulla pretesa assenza di autorizzazioni in materia sanitaria e di sicurezza; assenza da cui deriverebbe la responsabilità del Sig. Andrea Rizzoli (p. 24 del ricorso).
Sul punto, è opportuno, peraltro, richiamare l’orientamento di questo Collegio, per cui “in ossequio al principio di celerità ed economicità cui è improntata la giustizia sportiva, gli organi di giustizia ad essa deputata ben possono motivare i propri provvedimenti in forma sintetica” (Collegio di Garanzia, Seconda Sezione, Decisione n. 33/2015).
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- Parimenti inammissibile è la doglianza con cui i ricorrenti contestano il ragionamento logico che ha indotto la Corte Federale ad escludere la concessione delle attenuanti generiche nei confronti del Sig. Andrea Rizzoli, poiché volta sostanzialmente a richiedere un riesame dei documenti contabili (pp. 24 - 25 del ricorso). Oltre alle considerazioni già ampiamente svolte in precedenza sull’insindacabilità in questa sede delle risultanze istruttorie, deve ribadirsi che innanzi a questo Collegio non sono scrutinabili motivi con cui si muovono censure di merito relative alla congruità della sanzione comminata. Invero “la legittimità della misura di una sanzione può essere
valutata dal Collegio solo se la stessa è stata irrogata in chiara violazione dei presupposti di fatto o di diritto o per la sua manifesta irragionevolezza” (Collegio di Garanzia, SS.UU., Decisione n. 2/2016).
Per le considerazioni che precedono, gli altri motivi di ricorso - sopra riepilogati - proposti dai Sigg. Rizzoli devono, quindi, reputarsi inammissibili.
Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite
Respinge il ricorso, dichiarandolo in parte inammissibile e in parte infondato.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIB.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 25 giugno 2018.
Il Presidente Il Relatore
F.to Franco Frattini F.to Attilio Zimatore
Depositato in Roma, in data 1 ottobre 2018.
Il Segretario
F.to Alvio La Face