CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Terza- coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 64/2018 del 1 ottobre 2018 – Daniele Scarpa/Federazione Italiana Canoa Kayak

Decisione n. 64

 

Anno 2018

 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA TERZA SEZIONE

 

 

composta da

 

Massimo Zaccheo - Presidente

Roberto Bocchini - Relatore

Giulio Bacosi

Roberto Carleo 

Pasquale Stanzione - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE 

 

nel giudizio iscritto al R.G. n. 108/2017, avviato con ricorso presentato il 30 novembre 2017 dal sig. Daniele Scarpa, rappresentato e difeso dall’avv. Daniela Liccardi; 

                                               

                                                   contro

 

la  Federazione  Italiana  Canoa  Kayak  (FICK),  in  persona  del  Presidente,  sig.  Luciano Buonfiglio, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Carvelli; 

 

avverso e per l’annullamento 

 

della decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK) del 18 ottobre 2017, comunicata il 31 ottobre 2017, con la quale è stato dichiarato inammissibilil ricorso dello stesso sig. Scarpa, promosso per l'annullamento dell'Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva della FICK, tenutasi a Roma in data 6 agosto 2017, per l'asserita violazione dell'art. 47 del Regolamento Organico FICK relativo alle modalità di voto, ed è stato, altresì, disposto, a carico del medesimo, il pagamento delle spese di giudizio, pari a € 1.000,00.

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

uditi, nell'udienza del 1 febbraio 2018, l'avv. Daniela Liccardi, per il ricorrente - sig. Daniele Scarpa - e l'avv. Luigi Carvelli, per la resistente FICK;

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, prof. avv. Roberto Bocchini. 

 

Ritenuto in fatto 

 

  1. Con decisione n. 2/17, del 18 ottobre 2017, la Corte Federale dAppello della Federazione Italiana Canoa Kayak (di  seguito anche FICK) ha dichiarato «inammissibile e condanna il ricorrente a rifondere alla Federazione resistente le spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.000,00» il ricorso proposto dal signor Daniele Scarpa, dichiarando: (i) inammissibile il ricorso formulato dal ricorrente, in quanto fondato su una tesi solo genericamente sostenuta, ma sprovvista della necessaria puntualizzazione censoria richiesta per la contestazione in giudizio dei risultati di una competizione elettorale. Il ricorso si fonda sulla mera presunzione che i codici a barre riportati sui certificati elettorali e sulle schede elettorali abbiano reso identificabili gli elettori e la scheda. Il ricorso è stato, quindi, dichiarato inammissibile, in quanto esplorativo; (II) infondato, comunque, nel merito, in quanto non risulta violato l'art. 47 del Regolamento Organico FICK, perché, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, le elezioni del 6 agosto 2017 si sono svolte con un sistema cartaceo e manuale ed il codice a barre sulla scheda ha assolto alla sola funzione di verificare l'esattezza del conteggio dei voti, in relazione al peso assegnato al voto di ciascun elettore, secondo i criteri stabiliti dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico, senza consentire l'identificazione dellelettore. Il ricorso è stato, quindi, giudicato inammissibile ed in ogni caso infondato anche nel merito.

Il signor Daniele Scarpa chiede, in totale riforma della decisione della Corte d'Appello della Federazione Italiana Canoa Kayak n. 2/2017, pronunciata nel procedimento 02/FICK/2017, di annullare e/o dichiarare invalida e/o inefficace l'assemblea elettiva del 6 agosto 2017 e gli atti da essa conseguenti, nonché connessi.

A sostegno di tale richiesta il signor Scarpa, in sintesi, sostiene: 

    • il vizio della decisione della Corte d'Appello Federale che ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché esplorativo, in quanto fondato, con una tesi generica e senza allegazioni idonee a dimostrare la violazione del principio di segretezza del voto;
    • errata la decisione, inoltre, nella parte in cui non ha ravvisato la violazione dell'art. 47 del Regolamento Organico, affermando che le votazioni non sarebbero risultate viziate dalla presenza del codice a barre sulle schede, che aveva la funzione di riprodurre il peso del voto.

L'intimata FICK  si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso del signor Scarpa, per i seguenti motivi:

  1. il ricorso, più che criticare la decisione della Corte d'Appello, si limiterebbe a ripetere le argomentazioni già esaminate nella precedente fase di giudizio, determinando un profilo di sua inammissibilità;
  2. il ricorso è, altresì, inammissibile, in quanto il ricorrente agisce in assenza di qualsiasi allegazione e prova in ordine alla asserita violazione del principio di segretezza del voto, che sarebbe addirittura ammesso nello stesso ricorso;
  3. non sarebbe dimostrata la violazione del principio del contraddittorio, in quanto non illustrata con nessun argomento;
  4. in merito alla violazione o applicazione dell'art. 47 del Regolamento Organico e alla asserita violazione dell'art. 48 Cost., il ricorso sarebbe inammissibile, in quanto non vengono indicate, se non come  mera  esposizione,  quali  norme  di diritto  sarebbero violate;
  5. il ricorrente, infine, chiede una statuizione sulle spese del procedimento per risarcimento del  danno, ex art. 96 c.p.c., in relazione all'articolo 2, sesto comma, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

 

Considerato in diritto 

 

Il  ricorso  promosso  deve  essere  dichiarato  inammissibile perché  esplorativo  e  comunque infondato.

La sentenza della Corte Federale di Appello non appare viziata per i motivi esposti dal ricorrente, il quale fonda il proprio ricorso su un mero assunto non provato: la violazione del principio di segretezza del voto non dimostrata in alcun modo.

Si afferma che i codici a barre riportati sui certificati elettorali e sulle schede elettorali rendano identificabili gli elettori e la scheda. A fronte di tale assunto, non vi è alcun principio di prova. Come è stato correttamente statuito nella sentenza impugnata, non è specificato in quale modo i codici a barre riportati sulle schede elettorali possano violare il principio di segretezza del voto. La giurisprudenza amministrativa, sul punto, è granitica nell'affermare che il giudicante può dar corso al riesame del voto in sede contenziosa solo se esso è sufficientemente specifico ed è sorretto da un principio di prova, risolvendosi, altrimenti, in un ricorso meramente esplorativo. Nel caso in esame il ricorrente ammette che, successivamente alle operazioni elettorali, ha inviato una nota alla Federazione con la quale ha espresso dubbi circa il rispetto del principio di segretezza del voto per la presenza di un codice a barre sulla scheda elettorale, richiedendo una risposta qualificata relativamente alla presenza di detto codice da parte di un tecnico della società che aveva gestito le operazioni di voto nell'assemblea, al fine di dirimere ogni dubbio. In assenza di tale riscontro, il ricorrente depositava ricorso ravvisando violazione dell'art. 47 del Regolamento Organico e dell'art. 48 della Costituzione, concludendo per l'annullamento dell'assemblea elettiva del 6 agosto 2017. È, quindi, pacifico che nessuna prova è stata depositata dal ricorrente per dimostrare che l’apposizione del codice a barre sulla scheda non avesse la mera funzione di riprodurre il peso del voto già indicato non numericamente nella scheda, al fine di ridurre o eliminare ogni margine di errore al momento del conteggio dei voti tramite una verifica elettronica e, quindi, correttamente la decisione impugnata non appare viziata, in quanto il ricorso è meramente esplorativo, non essendoci alcun principio di prova che sorregga le affermazioni del ricorrente sulla mancanza di segretezza del voto.

La richiesta C.T.U. aveva funzione esplorativa e, quindi, correttamente la Corte non l’ha ammessa, non violando alcun principio del contraddittorio.

Assorbente tale motivo di inammissibilità del ricorso, esso appare, comunque, infondato nel merito rispetto alla violazione dell'art. 47 del Regolamento Organico e alla violazione dellart. 48 Cost.

I codici a barre, come correttamente rilevato, hanno assolto la sola funzione di verificare l’esattezza del conteggio dei voti in relazione al loro peso e non vi è prova di un rapporto tra i codici a barre dei certificati elettorali e quello delle schede. Le elezioni si sono svolte con il sistema  cartaceo  e  manuale  e  nel  rispetto  dei  criteri  stabiliti  dallo  Statuto  Federale  e  daRegolamento Organico e non vi è stata possibilità di identificazione dell'elettore. Il codice a barre ha permesso solo di ridurre o eliminare ogni margine di errore nel conteggio dei voti pesati.

La  peculiarità  della  natura  elettorale’  della  controversia,  l’elevato  tasso  di  complessi e disorganicità della normativa applicata giustificano l’integrale compensazione delle spese.

  

PQM

                                Il Collegio di Garanzia dello Sport Terza Sezione 

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 1 febbraio 2018. 

 

Il Presidente                                                                Il Relatore

F.to Massimo Zaccheo                                                  F.to Roberto Bocchini 

 

Depositato in Roma, in data 1 ottobre 2018.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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