CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 65/2018 del 2 ottobre 2018 – Viola di Reggio Calabria s.s.d. a.r.l./Raffaele Monastero/Giovanni Cesare Muscolino/Federazione Italiana Pallacanestro
Decisione n. 65
Anno 2018
IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE
composto da
Franco Frattini - Presidente
Mario Sanino
Attilio Zimatore
Dante D’Alessio - Componenti
Massimo Zaccheo - Relatore
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorso n. 34/2018, presentato, in data 14 maggio 2018, dalla società Viola di Reggio Calabria s.s.d. a r.l., nonché dal suo Presidente e legale rappresentante p.t., dott. Raffaele Monastero, e dal socio proprietario di maggioranza, sig. Giovanni Cesare Muscolino, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Allegro e Francesco Benedetto,
contro
la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), in persona del Presidente p.t., dott. Giovanni Petrucci, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Guarino, vertente sull’impugnazione della decisione della Corte Federale d’Appello FIP n. 22, di cui al Comunicato Ufficiale n. 1008 del 02 maggio 2018, notificato in pari data, che, nel confermare integralmente la decisione di primo grado del Tribunale Federale n. 930 del 12 aprile 2018, ha irrogato, in capo “a Giovanni Cesare Muscolino, proprietario di maggioranza della soc. Viola Reggio Calabria, il provvedimento di inibizione per anni 3, fino al 9 aprile 2021 (artt. 1 e 59 R.G); al sig. Raffaele Monastero, Presidente della soc. Viola Reggio Calabria, il provvedimento di inibizione per un anno, fino al 9 aprile 2019 (artt. 2 e 44 R.G. con applicazione della recidiva ex art. 24,2 R.G. lett. a) e b); alla soc. Viola Reggio Calabria n. 34 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nell'anno sportivo in corso (art. 61 R.G.)".
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nella udienza del 25 giugno 2018, i difensori delle parti ricorrenti - società Viola di Reggio Calabria s.s.d. a r.l., dott. Raffaele Monastero e sig. Giovanni Cesare Muscolino – avv.ti Giovanni Allegro e Francesco Benedetto; l’avv. Giancarlo Guarino, per la resistente FIP, nonché il Procuratore Generale dello Sport, gen. Enrico Cataldi, e il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Thomas Martone, per la Procura Generale dello Sport c/o CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. prof. Massimo Zaccheo.
Ritenuto in fatto
- Con comunicazione in data 27 marzo 2018 (doc. 2 di parte ricorrente), il Procuratore Federale - a compimento dell’indagine n. 51/2017-2018 incardinata a seguito di esposto del sig. Pietro Basciano in qualità di Presidente della Lega Nazionale Pallacanestro - deferiva dinnanzi al Tribunale Federale, ai sensi dell’art. 124, comma 4, del R.G. della FIP:
- il sig. Giovanni Cesare Muscolino, non tesserato FIP, socio di maggioranza dell’affiliata Viola di Reggio Calabria s.s.d. a r.l., partecipante al Campionato di Serie A/2, per rispondere della violazione di cui all’art. 59 R.G., in correlazione al disposto dell’art. 1 R.G., con riferimento (i) alla presentazione ed al deposito presso la Lega Nazionale Pallacanestro di una fideiussione bancaria, a prima richiesta necessaria ed indispensabile per l’iscrizione/ammissione al campionato di Serie A2 per la stagione sportiva 2016/2017, risultata falsa/inesistente, con restituzione del deposito cauzionale di € 100.000,00, effettuato nei termini utili per ottenere la regolare iscrizione al campionato citato, con ciò determinando l’irregolare partecipazione della Viola Reggio di Calabria al Campionato e l’irregolare permanenza, dal momento del deposito della fideiussione, della stessa Viola Reggio Calabria nel Campionato 2016/2017; (ii) alla presentazione ed al deposito presso la Lega Nazionale Pallacanestro di una fideiussione bancaria risultata falsa/inesistente durante l’anno sportivo 2017/2018;
- il sig. Raffaele Monastero, tesserato FIP, Presidente p.t. dell’affiliata Viola di Reggio Calabria s.s.d. a r.l., per rispondere della violazione di cui agli artt. 2 e 44 R.G., per avere omesso di verificare puntualmente le procedure inerenti l’iscrizione della propria squadra al Campionato di Serie A/2 ed omesso di vigilare sulla correttezza e regolarità degli adempimenti posti in essere dai propri dirigenti per le stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018;
- la società Viola di Reggio Calabria s.s.d. a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., sig. Raffaele Monastero, per rispondere della violazione di cui all’art. 61 R.G. a titolo di responsabilità oggettiva, dovendo rispondere degli atti di frode sportiva posti in essere dai propri dirigenti, tesserati e da coloro che, direttamente o indirettamente, sono coinvolti nell’amministrazione della società affiliata, in relazione alla condotta ascritta al sig. Muscolino, relativa al deposito di fideiussione risultata falsa ed inesistente come sopra riportato.
L’esposto che aveva dato avvio all’indagine della Procura Federale riportava la notificazione di un atto di pignoramento presso terzi, occorso in data 31 gennaio 2018 presso la LNP, in cui figuravano come creditore istante Gafler s.r.l., come debitore esecutato la società Viola di Reggio Calabria e, quali terzi debitori, la LNP, la FIP e la Banca Popolare di Puglia e Basilicata ovvero l’istituto di credito che aveva rilasciato la fideiussione bancaria necessaria per la regolare iscrizione al campionato di Serie A2: in sede di dichiarazione ex art. 547 c.p.c., la Banca Popolare di Puglia e Basilicata dichiarava di non intrattenere alcun rapporto con la società sportiva debitrice esecutata.
La LNP interpellava l’Istituto di Credito su detta circostanza e la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, a mezzo di posta certificata, e chiariva di non intrattenere alcun rapporto con la società Viola di Reggio Calabria, precisando che l’indirizzo pec indicato nel testo della fideiussione non era riconducibile all’istituto e che il sottoscrittore della fideiussione (Elio Fonte) non era mai stato dipendente o collaboratore della banca ed in alcun modo riconducibile alla stessa.
La Procura Federale comunicava l’avvio della procedura, in data 01 marzo 2018, e dava corso all’indagine, acquisendo la documentazione e svolgendo le audizioni dei sig.ri Monastero (in data 08 marzo 2018), Muscolino (in data 19 marzo 2018) e Gaetano Condello (direttore sportivo della Viola di Reggio Calabria).
Il sig. Monastero, in sede di audizione, dichiarava che la fideiussione per l’anno 2017/2018, così come quella dell’anno precedente, era stata formalmente consegnata brevi manu dal General Manager della società, sig. Gaetano Condello; la fideiussione era stata richiesta ed ottenuta direttamente dal proprietario, sig. Giovanni Cesare Muscolino, tramite il proprio broker di fiducia, Full Service; precisava, infine, che per le fideiussioni era stata versata annualmente la somma di
€ 100.000,00. Il sig. Monastero respingeva qualsiasi responsabilità personale e societaria per la vicenda, preannunciando che avrebbe provveduto a tutelare sè ed il club nelle competenti sedi sportive e giudiziarie. Successivamente, il sig. Monastero ha prodotto via e-mail alla Procura Federale la copia della denuncia/querela presentata alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria per i fatti di cui era venuto a conoscenza durante l’audizione.
Il sig. Gaetano Condello, direttore Sportivo della Viola di Reggio Calabria, in sede di audizione, dichiarava di essere stato informato della falsità della fideiussione dal sig. Monastero; esponeva di essersi limitato a prendere il documento che si trovava presso la Segreteria sportiva della società e di averlo presentato personalmente l’ultimo giorno utile presso la sede della LNP di Bologna. Precisava che del rilascio delle fideiussioni si era sempre ed esclusivamente occupata la proprietà della società e che nell’esposto/denuncia presentata dal sig. Monastero erano stati descritti i fatti come a loro conoscenza.
Il sig. Giovanni Cesare Muscolino, in sede di audizione, dichiarava che sia per l’anno 2016/2017 che per l’anno 2017/2018 aveva provveduto al reperimento e successivo deposito in LNP delle fideiussioni prescritte tramite un broker a lui presentatosi spontaneamente, sig. Orfeo Pepè, titolare della Full Service. Il sig. Muscolino chiariva che, per la stagione 2016/2017, a fronte della somma già depositata pari a € 100.000,00, otteneva, nel mese di settembre/ottobre, e successivamente produceva in LNP la fideiussione bancaria di tale importo, ottenendo la restituzione della somma in deposito, e, per la stagione 2017/2018, si era limitato a depositare la fideiussione chiesta ed ottenuta dal medesimo broker Full Service; precisava, altresì, che, per ognuna delle fideiussioni, aveva provveduto a versare per l’intermediazione, con assegno, alla Full Service la somma di € 5.000,00 per ogni annualità, senza aver rilasciato per tale incarico alcuna delega e/o sottoscritto documento alcuno. Il sig. Muscolino riferiva che il broker aveva ottenuto l’emissione delle fideiussioni per la Viola di Reggio Calabria, ponendo a garanzia non meglio specificati titoli dallo stesso posseduti presso le banche emittenti. Il sig. Muscolino, prima dell’audizione, aveva presentato esposto presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria in data 12 marzo 2018, a tutela della propria persona e della società sportiva. Il sig. Muscolino aveva, infine, provveduto a chiedere chiarimenti alla Banca Popolare di Puglia e Basilicata.
La Procura Federe valutava le dichiarazioni rese dalle parti alla luce della documentazione prodotta e delle argomentazioni svolte nella memoria depositata, rilevando:1] che non risultava ocumentalmente provato quanto rappresentato dalle parti come evidenziato a) dalla carenza di qualsivoglia documento attestante un rapporto intercorrente tra la società Viola di Reggio Calabria e gli istituti bancari risultati concedenti le fideiussioni bancarie; b) dalla carenza di una delega e/o incarico professionale conferito all’intermediario, sig. Orfeo Pepè, della Full Service, peraltro, dichiarata fallita il 19 luglio 2017 dal Tribunale di Reggio Calabria; c) dalla carenza di qualsivoglia corrispondenza tra la società Viola di Reggio Calabria, il broker Full Service e le banche attestante l’avvenuta istruttoria necessaria ed indispensabile per l’ottenimento della fideiussione; d) dall’assoluta discrasia tra quanto dichiarato e sottoscritto in sede di audizione dal sig. Muscolino il 19 marzo 2018 e quanto esposto nella memoria depositata, laddove, da un lato, egli dichiara che per l’ottenimento della garanzia fideiussoria il broker aveva depositato non meglio identificati titoli allo stesso appartenenti presso la banca emittente, mentre, in memoria, si legge che il rilascio delle garanzie fideiussorie era avvenuto a seguito di una non precisata e documentata attività istruttoria sulla solidità economica della Viola di Reggio Calabria e 2] che appariva accertato (i) che il sig. Muscolino, imprenditore a capo di varie società di cui tre, tra l’altro, utilizzate come sponsor della Viola di Reggio Calabria, era impegnato nella gestione ed amministrazione finanziaria delle stesse; (ii) che il sig. Muscolino aveva avuto un ruolo personale ed esclusivo nella gestione della pratica fideiussoria, avendo incaricato senza alcuna formalità un broker appena conosciuto e che si era autonomamente presentato; (iii) che il sig. Muscolino aveva dichiarato di avere versato per l’intermediazione al broker, sig. Orfeo Pepè, della Full Service la somma di € 5.000,00 a mezzo di assegno bancario non depositato agli atti; (iv) che il sig. Muscolino aveva dichiarato che la garanzia fideiussoria era fondata su non ben identificati titoli che il broker avrebbe avuto depositati presso la banca emittente e che il broker avrebbe posto a garanzia della fideiussione rilasciata per far fronte ad eventuali debiti che la Viola Reggio Calabria avesse dovuto contrarre con tesserati e/o affiliati senza la presenza di alcun rapporto contrattuale esistente tra le parti o la presenza di alcun valido motivo che giustificasse l’assunzione di detto gravoso onere da parte del broker. La Procura Federale riteneva che le argomentazioni, svolte dal sig. Muscolino in merito alla propria buona fede nella vicenda, non erano condivisibili e sostenibili alla luce delle risultanze della indagine condotta a cui nulla aggiungeva la lettura dell’esposto presentato dal sig. Muscolino alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria e concludeva che la condotta dallo stesso tenuta integrava la violazione dell’art. 59, lett. b), R.G. - “atti di frode sportiva”.
La Procura Federale, in relazione alla posizione del sig. Monastero, rilevava che, seppure si era evidenziata la sua presunta estraneità nella gestione della ricerca della fideiussione bancaria, non si poteva escludere una sua responsabilità nella vicenda, quanto meno sotto il profilo della culpa in vigilando, tale da integrare la violazione degli artt. 2 e 44 R.G. - “obblighi di lealtà e correttezza” per aver, nella qualità di Presidente della Viola di Reggio Calabria, omesso di vigilare sulla correttezza e regolarità degli adempimenti posti in essere dai propri dirigenti nelle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018.
La Procura Federale rilevava che la società Viola di Reggio Calabria doveva rispondere degli atti di frode sportiva posti in essere dai propri dirigenti, tesserati e da coloro che direttamente o indirettamente sono coinvolti nell’amministrazione delle società Affiliate, ex art. 1 R.G., ai sensi e per gli effetti dell’art. 61 R.G. - “responsabilità oggettiva per atti di frode sportiva ed illecito sportivo”.
All’esito delle risultanze della indagine come sopra brevemente riportate, la Procura Federale, in data 21 marzo 2018, deferiva le parti dinnanzi al Tribunale Federale, chiedendo la fissazione dell’udienza di discussione del procedimento federale ed assegnando alle parti il termine di 5 giorni per la presentazione di memorie.
- Il Tribunale Federale, con dispositivo assunto in pari data e motivazione depositata in data 12 aprile 2018 (decisione n. 125 di cui al C.U. n. 930) (cfr. doc. 3 dei ricorrenti), disattendeva le tesi difensive delle parti e, ritenendo condivisibile la ricostruzione della vicenda rappresentata dalla Procura Federale nell’atto di deferimento, accoglieva integralmente le richieste della stessa Procura Federale, irrogando ai soggetti deferiti le sanzioni: quanto alla Viola di Reggio Calabria
s.s.d a r.l., la penalizzazione di 34 (trentaquattro) punti, da scontarsi nell’anno sportivo in corso, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 61 R.G., per i fatti attribuiti al sig. Muscolino, ex artt. 1-59 R.G.; al tesserato Monastero, la sanzione della inibizione per 1 (uno) anno fino alla data del 9 aprile 2019, per la condotta di cui agli artt. 2 e 44 R.G., con la recidiva ex art. 24, comma 2, lett. a) e b), R.G.; al sig. Muscolino, la inibizione per 3 (tre) anni fino alla data del 9 aprile 2021, per la condotta di cui agli artt. 1 e 59 R.G..
Il Tribunale Federale, in sede di motivazione, esaminava le eccezioni formulate dalla difesa delle parti, violazione e/o falsa applicazione degli art. 1, 2, 44, 59, lett. b, e 61 R.G.: dopo aver ricordato che l’obbligo del rispetto delle norme e dei regolamenti federali si estende anche ai soggetti non tesserati, se coinvolti direttamente o indirettamente nell’amministrazione delle società affiliate, venendo questi ultimi a tutti gli effetti equiparati ai tesserati anche in relazione all’applicazione delle sanzioni previste per le violazioni regolamentari, precisava che non vi è ragione per cui tale equiparazione non debba estendersi anche all’ipotesi prevista dall’art. 61 R.G., che disciplina la responsabilità oggettiva per atti di frode sportiva ed illecito sportivo: le società rispondono a titolo di responsabilità oggettiva degli atti di frode sportiva e di illecito sportivo posti in essere dai propri dirigenti e tesserati. Il Tribunale ravvisava, quindi, che tali principi dovessero trovare applicazione anche a coloro che, non più tesserati, come il sig. Muscolino, siano stati direttamente e continuativamente coinvolti per anni in prima persona in una posizione e con un ruolo di assoluto rilievo nella gestione e nella amministrazione di una Società affiliata. Il Tribunale Federale esaminava, poi, la previsione della frode sportiva, ai sensi dell’art. 59 R.G., comma 1, lett. b, per ravvisare come in essa rientri qualsiasi altro atto diretto ad assicurare ad un tesserato o affiliato un illecito vantaggio: detto illecito vantaggio nel procedimento in esame consiste, oltre che nell’onere finanziario risparmiato, nell’aver potuto partecipare al campionato di Serie A2, benché la documentazione prodotta e necessaria per la regolare iscrizione fosse carente di uno dei requisiti essenziali, senza il quale l’iscrizione non sarebbe stata possibile, ovvero la fideiussione. Il Tribunale Federale ricordava che il Collegio di Garanzia del CONI, a Sezioni Unite, con la decisone n.13/2016, ha statuito che “per ritenere responsabile un soggetto incolpato di una violazione sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito…. né il superamento del dubbio come nel diritto penale”. Alla luce di detto principio, il Tribunale Federale ribadiva che la prova del nesso causale tra fatto ed evento, ovvero tra la condotta dell’agente e violazione della fattispecie regolamentare, discende dall’applicazione dei principi generali che regolano il nesso di causalità e che tale applicazione va adeguata alla peculiarità della singola fattispecie normativa della responsabilità disciplinare. In particolare, nel processo penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio, laddove nel procedimento disciplinare sportivo vige la regola della preponderanza del ragionevole dubbio o del “più probabile che non”. Il Tribunale Federale non riteneva, pertanto, credibile che un imprenditore di alto livello, proprietario da 7 anni della Viola di Reggio Calabria e di altre società, tra l’altro, sponsor della stessa Viola di Reggio Calabria, possa essersi affidato ingenuamente, per una questione così rilevante come la fideiussione necessaria all’iscrizione della Società al campionato, ad un soggetto non conosciuto personalmente né indicato da persone di fiducia, senza aver sottoscritto un mandato e senza aver ottenuto un minimo di garanzie quali l’iscrizione del broker nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi o la presenza di una polizza assicurativa per la responsabilità professionale. Nonostante le sollecitazioni, il sig. Muscolino non aveva esibito la copia degli assegni con i quali avrebbe pagato la Full Service né la copia delle fatture emesse dal broker. Tutte queste anomalie e la totale assenza di formalità nel reperimento della fideiussione, la carenza di qualsivoglia elemento di prova a favore della ricostruzione degli accadimenti fornita dalle parti, inducevano il Tribunale Federale a ritenere che il sig. Muscolino non potesse essere considerato vittima di un raggiro fraudolento, ma diretto responsabile del deposito presso la LNP della fideiussione falsa.
Il Tribunale Federale ravvisava la violazione degli artt. 2 e 44 R.G. contestata al sig. Monastero e consistente nella culpa in vigilando non solo per il ruolo di Presidente rivestito in società, che avrebbe imposto allo stesso l’obbligo di un’ordinaria diligenza, ma, ancor di più, proprio per l’ammissione degli stessi deferiti in relazione alla asserita mancanza di esperienza nel settore finanziario del sig. Muscolino, che avrebbe dovuto comportare una maggiore attenzione, in virtù dei poteri e doveri di controllo derivanti dalla qualifica di presidente della società. Inoltre, il Tribunale Federale ha dovuto tenere conto della circostanza che il sig. Monastero era già stato sanzionato, sempre per la violazione degli art. 2 e 44 R.G., per “aver apposto firma apocrifa in luogo del sig. Roberto Rullo sulla liberatoria presentata alla Comtec con 6 mesi di inibizione” (C.U.
n. 1363 del 28 giugno 2017, T.F.N. n. 93, non impugnata). Il Tribunale Federale riteneva opportuno evidenziare, quanto agli obblighi di controllo gravanti sulla LNP, che quest’ultima è chiamata a verificare la conformità della fideiussione al modello predefinito, senza che, in capo alla stessa, possano essere riconosciuti obblighi di verifica di altro genere se non quelli relativi al rispetto dei termini e della tipologia, dell’importo e della scadenza della fideiussione.
- Le parti presentavano, congiuntamente, reclamo d’urgenza, ex art. 117 R.G., avverso la decisione del Tribunale Federale dinnanzi alla Corte Federale d’Appello, chiedendo la revoca del provvedimento citato ed il conseguente proscioglimento per tutti gli interessati e, in via subordinata, la modifica della decisione, quanto alla entità delle sanzioni irrogate al sig. Muscolino ed al sig. Monastero, con riduzione ai minimi edittali delle stesse. In particolare, il sig. Muscolino deduceva la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 59, lett. b, del R.G. e la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 del R.G.; quanto al sig. Monastero, l’errata interpretazione degli artt. 2 e 44 del R.G., in parte qua, laddove si ascriveva al Legale Rappresentante una responsabilità per omesso controllo; quanto alla Viola di Reggio Calabria, si deduceva l’abnormità della sanzione sotto il duplice profilo della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 61 R.G. e della sproporzione della sanzione richiesta e ritenuta idonea nei confronti del club.
La Corte di Appello Federale, all’udienza di discussione del 16 aprile 2018, con dispositivo comunicato in pari data, rigettava il ricorso e confermava le statuizioni della decisione del Tribunale Federale, riservandosi di depositare successivamente la motivazione.
Con il provvedimento di cui al C.U. n. 1008 del 2 maggio 2018, notificato via pec alle parti ricorrenti, la Corte di Appello Federale precisava le motivazioni del provvedimento adottato di rigetto del reclamo e di conferma integrale del provvedimento del Tribunale Federale n. 930 impugnato (cfr. doc. 6 dei ricorrenti).
La Corte di Appello Federale ha posto in evidenza come siano stati incontrovertibilmente acquisiti due elementi essenziali per affrontare le varie questioni sottoposte alla Corte. Il primo è la circostanza di fatto relativa alla accertata ed indiscussa falsità delle due fideiussioni oggetto del procedimento disciplinare; il secondo è un profilo di diritto e riguarda l’assoggettabilità del sig. Muscolino al regolamento di Giustizia FIP ed alle altre norme regolamentari. Precisate queste circostanze, la Corte Federale ha sottolineato come le tesi della difesa del sig. Muscolino non siano state supportate da alcuna prova (non ultimo la carenza di prova sugli assegni corrisposti al broker in pagamento della intermediazione): l’onere di provare la propria estraneità dalla vicenda della falsità delle fideiussioni non poteva che ricadere sul reclamante che avrebbe dovuto fornire all’organo delle indagini i supporti probatori atti ad essere verificati. Alla luce del criterio del “più probabile che non”, la Corte Federale ha ritenuto che il quadro probatorio fornito dalla Procura Federale sia tale da giustificare il coinvolgimento del sig. Muscolino in prima persona nella vicenda che ha messo in condizione la società Viola di Reggio Calabria di acquisire e depositare presso la LNP le due fideiussioni risultate del tutto false.
L’ipotesi dell’illecito disciplinare ex art. 59, sub lett. b, R.G. prevede la commissione di “qualsiasi atto diretto ad assicurare ad un affiliato un illecito vantaggio”: non vi è dubbio che la presentazione di due fideiussioni false/inesistenti alla LNP sono atti che hanno di fatto comportato un vantaggio illecito all’affiliata Viola di Reggio Calabria che, contrariamente al dettato regolamentare, ha potuto continuare il Campionato 2016/2017 senza la prescritta copertura finanziaria e ha potuto iscriversi al Campionato 2017/2018 addirittura senza detta copertura, dovendo ricordare che la copertura finanziaria è una delle condizioni essenziali ed irrinunciabili perché le affiliate si possano iscrivere al Campionato. Per quanto concerne il motivo di gravame relativo all’affiliato, sig. Monastero, Presidente p.t. della Viola Reggio Calabria, la Corte ha confermato la sussistenza della culpa in vigilando.
- Le parti hanno, quindi, proposto ricorso avanti a questo Collegio, ai sensi dell’art. 59 del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I. e nei limiti di cui all’art. 54, comma 1, dello stesso Codice, adducendo i seguenti motivi:
- Muscolino ha addotto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 59, lett. b, del R.G.; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 del R.G.; omessa valutazione di fatto decisivo; omessa valutazione del riconoscimento della scriminante della buona fede.
Muscolino lamenta, in via preliminare, che vi sia stata una non corretta affermazione su una circostanza oggetto di impugnazione, in quanto la Corte Federale d’Appello avrebbe ritenuto che “sulla circostanza della falsità/insussistenza delle due fideiussioni nulla è stato eccepito dai reclamanti”, laddove la mancanza di prova in merito alla falsità della fideiussione relativa al Campionato 2016/2017 era stata eccepita al primo punto della memoria, ex art. 108 R.G, ove evidenziava che nessuna prova è stata portata in merito alla falsità della fideiussione dalla Procura Federale, che è giunta a tale conclusione per mere deduzioni logiche. La parte lamenta il mancato riconoscimento della efficacia esimente della denuncia penale presentata dal sig. Muscolino, allorquando ha appreso la falsità della fideiussione, nonché la erronea valutazione delle prove, laddove la Corte ha dato valore ad elementi in sè non significativi, quali la mancanza di incarico scritto al broker, la capacità di discernimento e di prudenza dell’imprenditore, la mancata prova dei pagamenti. La difesa del sig. Muscolino deduce che in ambito sportivo è consolidata prassi che broker, consci della necessità della fideiussione ai fini dell’ammissione ai campionati, si propongano alle Società che non rilasciano incarichi formali, non garantendo esclusive a nessun operatore. Inoltre, il sig. Muscolino è un imprenditore che opera in settore diverso da quello sportivo.
- Il Monastero ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 44 R.G.; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 23, 24 e 26 del R.G. in tema di recidiva; omessa valutazione di fatto decisivo; omessa valutazione dei fatti nella graduazione della pena e nell’applicazione della recidiva. La difesa del sig. Monastero ha insistito sull’insussistenza di qualsivoglia obbligo di controllo sulla specifica attività connessa al rilascio delle fideiussioni e l’osservanza di una condotta sicuramente non al di sotto dello standard di diligenza media richiesta.
- La Viola di Reggio Calabria, da ultimo, ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 61 del R.G.. La difesa della Società ha posto in luce come la responsabilità oggettiva della frode sportiva può essere ascritta soltanto ove collegata alle condotte integratrici della fattispecie frode sportiva e/o illecito sportivo poste in essere da tesserati FIP e non già da altri soggetti.
Si è costituita in giudizio, in data 24 maggio 2018, la Federazione Italiana Pallacanestro, depositando la memoria di costituzione. Quest’ultima ha contestato le censure di controparte, in ordine al primo motivo di ricorso relativo alla posizione del sig. Muscolino, evidenziando come nella condotta del medesimo possano essere riscontrate gravi omissioni ed infrazioni ai principi di diligenza, prudenza e buona amministrazione, rilevanti anche con riferimento alla figura del sig. Muscolino, socio al 60% della società e con delega ad operare sul conto corrente della società stessa. La FIP ritiene che la copia degli assegni depositati dai ricorrenti non solo non corroborano gli assunti a difesa dei ricorrenti ma, al contrario, appaiono ulteriore elemento di debolezza delle allegazioni avversarie. La FIP pone in evidenza la correttezza del ragionamento seguito dal Tribunale e condiviso dalla Corte Federale, precisando che la presentazione dell’esposto alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, così come il tentativo di procedere al versamento di una somma pari al valore della fideiussione, non possono essere valorizzati quali prove a discolpa; semmai, quali possibili indizi di un ravvedimento operoso di cui i Giudici hanno tenuto conto nella determinazione della sanzione pari al minimo edittale. La responsabilità dei deferiti per i fatti loro ascritti, alla luce della decisone n. 13/2016 del Collegio di Garanzia del CONI, appare evidente sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, tali da fare acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito.
In relazione al secondo motivo di ricorso ed alla posizione del sig. Monastero, la difesa della FIP contesta il ricorso dei ricorrenti al preteso obbligo di controllo da parte della LNP, in sede di deposito della fideiussione, per giustificare il legittimo affidamento in relazione alle verifiche esplicitate dalla LNP per il legale rappresentante della società. L’esame devoluto alla LNP concerne esclusivamente la conformità della fideiussione alle disposizioni che prevedono il modello predefinito della stessa; nessun obbligo grava sulla LNP diverso ed ulteriore rispetto al controllo del rispetto del termine, della tipologia del documento, dell’importo e della scadenza. Per contro, il Presidente di una società sportiva non è tenuto soltanto ad osservare una condotta non inferiore allo standard di diligenza media richiesta, ma, in un caso come questo, in presenza di una istruttoria della pratica fideiussoria, alla quale è stata del tutto estranea la società, essendo stata gestita dal socio di maggioranza della società stessa, sarebbe stato necessario un maggiore controllo ed una diversa diligenza per verificare la regolarità di atti dai quali dipendevano, per la società, la possibilità di proseguire regolarmente il Campionato 2016/2017, ovvero di iscriversi regolarmente al Campionato 2017/2018.
In merito al terzo motivo, sulla posizione della Viola di Reggio Calabria, la FIP contesta l’argomentazione dei ricorrenti che vorrebbero qualificare la categoria dei dirigenti e tesserati come una categoria chiusa, eccependo che la corretta lettura dell’art. 61 R.G., alla luce dell’art. 1 R.G., come precisata dal Tribunale Federale, è del tutto condivisibile: laddove il legislatore federale prevede, al 1° comma dell’art. 1, che “i tesserati e le società affiliate, coloro che indirettamente o indirettamente sono coinvolti nell’amministrazione di queste” sono tenuti ad osservare lo Statuto ed i regolamenti FIP, i Principi di giustizia sportiva ed il Codice della Giustizia Sportiva approvati dal CONI. Alla luce di ciò, non v’è dubbio che, come conseguenza, la previsione dell’art. 61, 1° comma, R.G. della responsabilità oggettiva delle società trovi applicazione in tutti i casi in cui gli atti di frode sportiva e di illecito sportivo vengono posti in essere dai propri dirigenti e tesserati, ivi inclusi quei soggetti, quali i soci, che con le loro condotte e le loro iniziative determinano l’operato della società affiliata. Diversamente argomentando, un soggetto responsabile di una violazione rilevante per l’ordinamento sportivo si sottrarrebbe alle sanzioni sulla base della mera mancanza del tesseramento, anche se la sua condotta ha effetto nei confronti della società affiliata.
Infine, la FIP svolge brevi considerazioni anche sul quarto motivo di doglianza, relativo alla omessa valutazione dei fatti nella gradazione della sanzione, ritenuta eccessiva, ricordando che la Corte Federale di Appello ha ritenuto la quantificazione della sanzione adeguata alla entità dei fatti per cui si è proceduto ed in relazione ai quali la società non avrebbe avuto titolo per partecipare al Campionato Serie A/2 M 2017/2018.
Le parti hanno, poi, depositato le memorie ex art. 60, comma 4, del Codice della Giustizia Sportiva, illustrando brevemente i profili conseguenti alle eccezioni svolte dalle parti.
Considerato in diritto
La lunga esposizione delle vicende antecedenti alla presentazione del presente ricorso oggetto di esame e sopra riportata non è apparsa vana al Collegio, poiché la sentenza impugnata della Corte Federale di Appello appare del tutto condivisibile nell’iter logico/interpretativo seguito ed esente da censura alcuna, laddove ha dato conto di ogni profilo delle ragioni di impugnazione sollevate dalle parti.
Quanto al motivo di ricorso relativo al Muscolino, in ordine al rilievo che il medesimo non risulta tesserato presso la FIP, sarà sufficiente ricordare i precedenti di questo Collegio (da ultimo, la decisione n. 42/2018), nonché osservare che, alla luce dell’art. 1 del R.G., sono sottoposti al rispetto dello Statuto, Regolamenti, Principi di giustizia sportiva e Codice della Giustizia Sportiva, tra gli altri, coloro che, direttamente o indirettamente, sono coinvolti nell’amministrazione di una società. Ora, è indubbio che il Muscolino, sia nella sua qualità di socio al 60% della Viola di Reggio Calabria, sia per le condotte tenute nell’interesse di quest’ultima, provvedendo al versamento della fideiussione, che è atto gestorio, sia per la procura ad operare sul conto corrente della Società, sia per la sua evidente figura di soggetto che esercita un controllo sulla società medesima, è destinatario della previsione contenuta nell’art. 1 R.G..
Quanto al merito, va condiviso quanto affermato dal Tribunale Federale e reiterato dalla Corte di Appello Federale, secondo cui la prova del nesso causale tra la condotta dell’agente e la violazione della fattispecie regolamentare può essere raggiunta sulla base della regola della preponderanza del ragionevole dubbio o del più probabile che non. A fronte della documentale falsità delle fideiussioni, emerge la totale assenza di qualsivoglia principio di prova a sostegno delle allegazioni delle parti e la discrasia più volte rilevata tra quanto dichiarato dal sig. Muscolino. Alla luce del principio sopra esposto è, allora, esclusivo onere delle parti interessate dimostrare la sussistenza di un eventuale raggiro, l’esistenza di attività di comunicazione, nonché la documentazione di incontri volti all’ottenimento della fideiussione. Poiché ciò non è avvenuto, non è eccepibile la decisione della Corte di Appello Federale anche alla luce dello scopo cui il rilascio della fideiussione è indirizzato, cioè le Disposizioni Organizzative Annuali 2017/2018, nel paragrafo relativo alle “Condizioni di Ammissione e Permanenza nei Campionati A”, che chiaramente prevedono il deposito presso la Lega Nazionale Pallacanestro (LNP), entro il termine perentorio delle ore 12 del 7 luglio 2017, di una fideiussione avente le caratteristiche, l’importo e la scadenza indicate nei successivi paragrafi. Né, tantomeno, appare condivisibile l’argomento secondo cui sarebbe stato onere della LNP verificare la correttezza e regolarità della fideiussione depositata. Infatti, alla luce delle norme, onere della LNP è, in quella fase del procedimento, procedere alla verifica formale della corrispondenza del documento depositato al fac-simile previsto.
In ordine al motivo relativo al Monastero, la sua responsabilità emerge vistosa, oltre che per le considerazioni spese dal Tribunale Federale e dalla Corte di Appello Federale, anche in virtù dell’art. 2381, comma 6, cod. civ., nonché dell’art. 2392 cod. civ..
Quanto alla responsabilità oggettiva della Viola di Reggio Calabria, questa discende dalla responsabilità dei soggetti indicati a norma degli artt. 1, comma 3, e 61, comma 3, R.G.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite
Respinge il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIP.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 25 giugno 2018.
Il Presidente Il Relatore
F.to Franco Frattini F.to Massimo Zaccheo
Depositato in Roma, in data 2 ottobre 2018.
Il Segretario
F.to Alvio La Face