CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 67/2018 del 3 ottobre 2018 – Maurizio Armari, Maurizio Audisio, Ivan Claudio Delbono, Michele Fontana, Alberto Penne e Mario Taller/Federazione Italiana Sport Invernali

Decisione n. 67

 

Anno 2018 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE

 

 

 

Franco Frattini - Presidente

Gabriella Palmieri - Relatrice

Mario Sanino

Massimo Zaccheo

Dante DAlessio - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 44/2018, presentato congiuntamente, in data 22 giugno 2018, dai Sigg. Maurizio Armari, Maurizio Audisio, Ivan Claudio Delbono, Michele Fontana, Alberto Penne e Mario Taller, rappresentati e difesi dell’avv. Alessandra Persio Pennesi e dall’avv. Roberto Colagrande ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questultimo, in Roma, Viale Liegi, n. 35/b, 

contro 

 

la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Diotallevi,

 

e nei confronti

 

dei Sigg. Michele Bulanti, Paolo Seppi e Gianluca Grigoletto,

 

avverso

 

la decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione FISI n. 9/2018, pubblicata il 25 maggio 2018, con la quale il giudice di secondo grado endofederale ha rigettato in parte qua il reclamo proposto dagli odierni ricorrenti per l’annullamento della decisione del Tribunale Federale FISI n. 4/2018 del 20 marzo 2018. 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

uditi, nell’udienza del 31 luglio 2018, gli avv.ti Roberto Colagrande e Alessandra Persio Pennesi nell’interesse delle parti ricorrenti, Sigg. Maurizio Armari, Maurizio Audisio, Ivan Claudio Delbono, Michele FontanaAlberto Penne e Mario Tallerl’avv.  Giovanni Diotallevi, pela resistente FISI; nonché il Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido Cipriani, e il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Federico Vecchio, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI; 

 

udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la Relatrice, avv. Gabriella Palmieri. 

 

Ritenuto in fatto 

 

  1. In data 12 gennaio e 19 gennaio 2018, i Sigg. Maurizio Armari, Maurizio Audisio, Ivan Claudio Delbono, Michele Fontana, Alberto Penne e Mario Taller - Istruttori Nazionali di Sci Alpino, bocciati alla conferma tecnica triennale obbligatoria, prevista dall’art. 20 del Regolamento FISI - COSCUMA - adivano con separati ricorsi il Tribunale Federale FISI, chiedendo l’annullamento della valutazione di non sufficienza, riportata all’esito della suddetta conferma, dei giudizi espressi dai membri della commissione esaminatrice, dei verbali redatti dalla stessa e di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso. L’impugnazione si fondava su più ordini di motivi inerenti l’invalidità della composizione della commissione esaminatrice dellconferma tecnica, il merito delle prove, nonché l’illegittimità del diniego, da parte della FISI, all’accesso alla documentazione attestante la formazione della suddetta commissione. Il Tribunale, con la decisione n. 4/2018 del 20 marzo 2018, respingeva i ricorsi in quanto inammissibili, perché proposti oltre il termine di cui allart. 33.2 del Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.S.I.”.
  1. Tale decisione veniva impugnata mediante reclamo alla Corte Federale dAppello in un unico motivo articolato sulla violazione dellart. 33, comma 2, del Regolamento di Giustizia FISI e dei generali principi in tema di decorrenza del termine di impugnazione, anche in relazione alla qualificazione di atto lesivo e alla relativa conoscenza e con riproposizione dei motivi non esaminati. Con decisione n. 8/2018, la Corte Federale dAppello si pronunciava sul reclamo, riformando la decisione impugnata e, quindi, ritenendo tempestivi i ricorsi di primo grado che, però, rigettava nel merito.
  2. Con ricorso depositato il 22 giugno 2018, i ricorrenti hanno, quindi, impugnato congiuntamente detta decisione dinanzi a questo Collegio di Garanzia, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: <<che codesto Collegio di Garanzia dello Sport, in accoglimento del suesteso ricorso e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia annullare la epigrafata sentenza della Corte Federale di Appello FISI e in sua riforma voglia accogliere le censure prospettate sin dalle prime cure (nonché quella proposta con motivi aggiunti) disponendo per leffetto, previo annullamento/disapplicazione di tutti gli atti impugnati, la rinnovazione della “conferma tecnica triennale obbligatoria” (sessione di recupero) in questione da parte dei deducenti in conformazione con le regole che lauspicata favorevole decisione vorrà dettare”.

I motivi posti a sostegno di tale ricorso saranno illustrati nel corso della motivazione. 

Si è costituita in giudizio la FISI, chiedendo, con ricorso incidentale, che questo Collegio cassi la sentenza della Corte Federale dAppello sul punto relativo alla tempestività dei ricorsi, confermando la pronuncia del Tribunale Federale, nella parte in cui ha statuito sulla tardività degli stessi e sull’intervenuta definitiva decadenza da qualsiasi impugnazione avverso i provvedimenti oggetto del giudizio, e chiedendo che, in caso di mancato accoglimento del ricorso incidentale, il Collegio respinga il ricorso proposto dai ricorrenti in quanto inammissibile, nonc, in ogni caso, infondato nel merito.

I motivi posti a sostegno del ricorso incidentale, nonché le eccezioni della resistente, saranno esposti anchessi, per quanto necessario, nel corso della motivazione che segue.

Eintervenuta in udienza, ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, la Procura Generale dello Sport, concludendo per l’inammissibilità e il conseguentrigetto del ricorso, nonché per il rigetto del ricorso incidentale della FISI, se autonomo, e per il relativo assorbimento, ove condizionato.

Considerato in diritto

 

 1. 

Preliminarmente, il Collegio reputa opportuno affrontare la questione relativa alla tempestività o meno del ricorso; questione sollevata dalla FISI con il proprio ricorso incidentale, ove si deduce la violazione e la falsa applicazione dellart. 33, comma 2, del Regolamento di Giustizia FISI, nonché lomessa e contraddittoria motivazione rispetto a un punto decisivo della controversia. Secondo la tesi della Federazione, la Corte dAppello, in riforma della sentenza di primo grado, avrebbe errato nel ritenere tempestivo il ricorso per difetto di prova in ordine al giorno di piena conoscenza dellesito negativo dellesame”, essendo incontrovertibile l’avvenuta conoscenza dell’esito complessivo finale delle prove di conferma sin già dal momento di conclusione delle stesse in data 14 novembre 2017.

Il motivo è infondato. 

Il Collegio reputa condivisibile quanto osservato dalla Corte dAppello Federale in merito alla mancanza di qualsivoglia prova della data di effettiva piena conoscenza dell’atto, posto che la pubblicazione sul tabellone degli esiti delle singole prove, in quanto seguita da “ufficializzazione dei risultati” mediante sottoscrizione di apposito verbale da parte della Commissione, costituisce un atto meramente endoprocedimentale, come tale non idoneo a formare oggetto di impugnativa ed a rappresentare il dies a quo del termine decadenziale di trenta giorni previsto dallart. 33, comma 2, del Regolamento di Giustizia FISI.

Peraltro, nel caso di specie, si osserva che lunica data certa potrebbe essere quella in cui i ricorrenti hanno ricevuto - a seguito di specifica richiesta - gli atti comprovanti l’esito delle rispettive prove tecniche, inviati con note dalla Federazione tra il 14 dicembre 2017 ed il 3 gennaio 2018; ne deriva, anche in questo caso, la tempestività dei ricorsi, atteso che gli stessi sono stati proposti il 12 gennaio (quanto ai Sigg. Maurizio Audisio, Alberto Penne, Michele Fontana e Maurizio Armari) e il 19 gennaio 2018 (quanto ai Sigg. Mario Taller ed Ivan Claudio Delbono), e dunque entro trenta giorni dalla piena conoscenza dell’atto lesivo.

 

2. 

Passando all’esame delle censure delle parti ricorrenti, con il primo motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione dellart. 22 del Regolamento FISI - COSCUMA, dei generali  principi di imparzialità, obiettività e trasparenza delle commissioni giudicatrici e dei generali principi in materia di onere e valutazione della prova, nonché l’omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che ha formato oggetto di disputa tra le parti.

Secondo i ricorrenti, il verbale di sorteggio della commissione esaminatrice, essendo carente di qualsivoglia indicazione circa il numero e i nominativi degli aventi titolo ad essere nominati per singola tipologia/categoria di commissari, le modalità di sorteggio dei nominativi e il luogo del sorteggio, non rispetta le regole fissate dall’art. 22 del Regolamento FISI - COSCUMA, né è qualificabile come “atto pubblico”, con conseguente mancanza dell’efficacia di prova legale ex art. 2700 c.c..

Dal canto suo, la Federazione eccepisce che non risulta da alcuna norma che delle operazioni di estrazione debba essere fornita descrizione sacramentale o riportante le caratteristiche di un verbale e che dunque, in mancanza di qualsiasi indicazione e prescrizione specifica da parte dell’art. 22 del Regolamento FISI - COSCUMA, la delibera del Consiglio Federale n. 552 del 6 aprile 2017, con relativo verbale allegato, certifica le risultanze dellavvenuto sorteggio e, quindi, assolve alla propria funzione.

Ad avviso di questo Collegio il motivo è fondato. 

Invero, nel caso di specie, manca qualsiasi prova in ordine alleffettivo svolgimento delle operazioni di sorteggio per le nomine dei commissari nel rispetto delle prescrizioni di cui al citato art. 22 del Regolamento FISI - COSCUMA.

Si rammenta che la disposizione prevede che i sei istruttori nazionali esaminatori effettivi, e due supplenti, tutti aventi i requisiti previsti dallart. 7,  comma 2,  lettera d”, vadano individuati secondo i seguenti criteri:

  1. due istruttori nazionali sorteggiati tra coloro che nella precedente sessione ordinaria della verifica tecnica obbligatoria hanno ottenuto le migliori trenta valutazioni complessive;
  2. due istruttori nazionali sorteggiati tra coloro che nella precedente sessione ordinaria della verifica tecnica obbligatoria hanno ottenuto valutazioni complessive comprese tra la trentunesima e la sessantesima posizione in ordine decrescente;
  3. un istruttore nazionale sorteggiato tra tutti coloro che hanno superato la precedente verifica;
  4. un istruttore nazionale donna sorteggiata tra coloro che hanno ottenuto i migliori due punteggi nelle donne durante la precedente sessione ordinaria della verifica tecnica obbligatoria; v) due istruttori nazionali supplenti sorteggiati tra coloro che nella precedente sessione ordinaria della verifica tecnica obbligatoria hanno ottenuto valutazione complessive comprese tra la prima e la sessantesima posizione in ordine decrescente ()”.

Nel verbale allegato alla delibera del Consiglio Federale n. 552 del 6 aprile 2017 si legge che il giorno 27 marzo 2017, alle ore 16:00, alla presenza della Sig.ra Cinzia Andreoni, Luigina Beccaria e Angela Fuoglio si è svolto il sorteggio per la Commissione desame per la Conferma Tecnica Triennale obbligatoria per istruttori nazionali di Sci Alpino scelti in base allart. 22 del regolamento Coscuma. Estrae la Sig.ra Angela Fuoglio”. Non vi è alcuna indicazione, tuttavia, circa il ruolo delle suddette signore (le uniche a sottoscrivere il foglio), né relativamente alla modalità con cui si è svolto il sorteggio (dove la Sig.ra Fuoglio abbia estratto e cosa abbia estratto). Il verbale, poi, prosegue con la composizione della commissione, limitandosi a elencare i nominativi dei sorteggiati per ciascuna delle categorie (membri effettivi”; membro sorteggiato fra tutti coloro che hanno superato la precedente verifica”; istruttore nazionale donna estratta fra i migliori cinque punteggi dellultima riconferma; membri supplenti), senza tuttavia riportare - come sarebbe stato doveroso, a garanzia della trasparenza della procedura - l’elenco degli aventi titolo per ciascuna tipologia partecipanti al sorteggio.

E’ evidente, quindi, che il verbale è estremamente generico nonché carente dei requisiti minimi attestanti l’osservanza delle prescrizioni, di cui all’art. 22 del Regolamento FISI, con conseguente invalidità della costituzione della commissione esaminatrice, tanto più se si considera l’importanza della disposizione citata, la quale è posta a garanzia dell’imparzialità, della correttezza e della trasparenza dell’intera procedura. 

 

3. 

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 19 e 20 del Regolamento FISI - COSCUMA, con riferimento allomesso svolgimento dell’aggiornamento obbligatorio annuale.

Secondo la tesi dei ricorrenti, l’aggiornamento annuale obbligatorio, prodromico alla conferma tecnica triennale, deve essere pratico e non teorico, come nel caso di specie; la circostanza - posta a fondamento della decisione della Corte Federale dAppello ed eccepita dalla Federazione anche dinanzi a questo Collegio - che le norme federali non prevedano un aggiornamento annuale pratico non implica che l’aggiornamento possa essere solo teorico, posto che, se la conferma tecnica triennale è solo pratica, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del Regolamento, tale deve essere anche l’aggiornamento annuale, in quanto preparatorio alla suddetta conferma.

Anche tale censura è fondata. 

Non può, infatti, desumersi  dal  silenzio  del legislatore sulle  modalità  di svolgimento dell’aggiornamento  annuale  che  lo  stesso  possa  essere  teorico,  atteso  che  una  correttinterpretazione della norma deve necessariamente tenere conto della ratio sottesa alla stessa, nonché del contesto in cui si inserisce.

Come osservato dalle parti ricorrenti, l’aggiornamento annuale ha la funzione di aggiornare, appunto, gli istruttori, nonché di renderli edotti sugli esercizi che saranno oggetto della conferma triennale. Orbene, considerato che la suddetta conferma, per espressa previsione, verte su esercizi pratici predisposti dalla commissione esaminatrice al momento del suo insediamento” (art. 20, comma 2, del Regolamento FISI - COSCUMA), è evidente che altrettanto pratico debba essere laggiornamento, il quale altrimenti non assolverebbe la propria funzione.

Ulteriore conferma di tali conclusioni è l’art. 19, comma 7, secondo cui Durante laggiornamento obbligatorio gli istruttori possono essere sottoposti ad una prova teorica sul testo ufficiale per linsegnamento dello sci FISI, a dimostrazione che anche l’aggiornamento annuale è pratico e nel corso di questo può svolgersi, eventualmente, una prova teorica. 

 

4. 

Il terzo motivo di ricorso attiene alla violazione e falsa applicazione dellart. 20 del Regolamento FISI - COSCUMA, con particolare riferimento alla dedotta violazione della normativa di cui al testo per l’insegnamento dello sci italiano, relativamente alla difficoltà degli esercizi ed alla pista su cui si è svolta la conferma triennale.

Sostengono i ricorrenti che, posto che lo sci italiano prevede tre livelli di difficol (“oro, “argento” e bronzo”) e tre tipi di colore in base alle difficoltà della pista (nera, “rossa” e blu”), ai fini dello svolgimento di un esercizio di “cristiania” (corrispondente, in sede di insegnamento della tecnica sciistica agli allievi delle scuole di sci, al bagaglio tecnico corrispondente al livello “argento”), oggetto di una delle prove di cui alla sessione di conferma in discussione, l’utilizzo di una pista nera risulterebbe inadeguato a causa dell’eccessiva difficoltà comportata dal pendio.

Il motivo è infondato, avendo la Corte Federale dAppello correttamente inquadrato ed interpretato la norma di riferimento.

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del Regolamento FISI - COSCUMA, la competenza in ordine ai criteri, ai termini e alle modalità delle prove è esclusivo appannaggio della commissione esaminatricele cui scelte sono sindacabili solo ove si rivelassero non conformi alle prescrizioni derivanti da quanto disciplinato dal testo unico dello sci italiano. Nel caso di specie, tuttavia, tali scelte non risultano assunte in violazione delle disposizioni del testo unico dello sci italiano. Sebbene il presente grado di giudizio non sia di merito, ma di legittimità, si reputa che la Corte Federale abbia, comunque, correttamente valutato la fattispecie rispetto alla concreta applicazione che ne ha fatto la commissione esaminatrice.

 

5. 

Infine, deve essere dichiarata l’inammissibilidei motivi aggiunti, ove si deduce la violazione degli artt. 20 e ss. del Regolamento FISI - COSCUMA, del generale principio dell’anonimato, della segretezza e dell’immodificabilità dei punteggi assegnati mediante voto palese, nonché l’inadeguatezza della strumentazione tecnica utilizzata.

Invero, i ricorrenti, dopo aver affermato che nulla ha detto la Corte in ordine allammissibilità del deposito della ulteriore documentazione tecnica che la FISI ha depositato in appello”, lamentano, rispetto a tale omissione, non già i motivi di illegittimità dell’asserita omessa statuizione, bensì una serie di considerazioni nel merito dei menzionati documenti, il cui esame - si rammenta - è precluso al Collegio di Garanzia, che opera quale Giudice di legittimità di ultima istanza.

 

PQM 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite 

 

Accoglie il ricorso.

 

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore delle Parti ricorrenti. 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 31 luglio 2018. 

 

Il Presidente                                                                     La Relatrice

F.to Franco Frattini                                                          F.to Gabriella Palmieri

Depositato in Roma in data 3 ottobre 2018

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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