CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 68/2018 del 12 ottobre 2018 – Saverio Cremisini Carosi contro la Federazione Italiana Sport Equestri

Decisione n. 68

 

Anno 2018

 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

 

composta da

 

Dante DAlessio - Presidente

Giovanni Iannini - Relatore

Laura Santoro

Cristina Mazzamauro

Alfredo Storto - Componenti 

ha pronunciato la seguente

 

 

DECISIONE

 

 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 40/2018, presentato, in data 1° giugno 2018, dal sig. Paolo Pomponi, rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Cacace,

 

contro 

 

la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), non costituita in giudizio,

 

 

 

e nei confronti 

 

della Procura Federale della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), in persona del Procuratore Federale della FISE, avv. Anselmo Carlevaro,

 

avverso

 

 

la decisione R.G. n. 5/2018 (P.A. 90/2017) della Corte Federale dAppello della Federazione Italiana Sport Equestri, resa il 25 maggio 2018 e pubblicata il 29 maggio 2018, con cui, in parziale accoglimento del reclamo proposto avverso la decisione del Tribunale Federale, pubblicata sul sito federale il 9 aprile 2018, è stata inflitta al sig. Paolo Pomponi la sanzione della sospensione di mesi cinque dall’attiviagonistica, ai sensi dell’art. 6, lett. d), del Regolamento di Giustizia, ed è stata rigettata l’istanza di applicazione di misura alternativa.

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

uditi, nell’udienza del 23 luglio 2018, l’avv. Fabrizio Cacace, per il ricorrente - sig. Paolo Pomponi; il Procuratore Federale della FISE, avv. Anselmo Carlevaro, per la resistente Procura Federale della FISE, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Livia Rossi, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI; 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, cons. Giovanni Iannini. 

 

Ritenuto in fatto 

 

  1. - A seguito di segnalazione del 24 novembre 2017 del sig. Nicolò Petrone, la Procura Federale della Federazione Italiana Sport Equestri (in prosieguo anche FISE), con atto di deferimento in data 30 gennaio 2018, ha promosso azione disciplinare nei confronti del tesserato sig. Paolo Pomponi.

La Procura ha rappresentato che, nel mese di gennaio del 2012, il Petrone aveva accettato la proposta del sig. Paolo Pomponi di acquistare in comproprietà il cavallo Clover Lucky (passaporto n. 1956BXX) e che, all’atto della sottoscrizione della scrittura privata, in data 1 febbraio 2012, il Petrone aveva versato la somma di 15.000,00 Euro. Ha, quindi, specificato che, a seguito di risoluzione consensuale dell’accordo, intervenuta per problemi fisici del cavallo, il Pomponi si era riconosciuto debitore della somma di 15.000,00 Euro e aveva emesso trcambiali in favore del Petrone, aventi scadenza in data 30 agosto 2012, 30 settembre 2012 e 30 ottobre 2012, rimaste, tuttavia, insolute.

La stessa Procura ha evidenziato che, al momento del deferimento, il sig. Pomponi non aveva ancora provveduto alla restituzione dell’importo di 15.000,00 Euro e ha sottolineato la rilevanza disciplinare di tale comportamento, tenuto conto che l’accordo era intervenuto tra due tesserati FISE e che oggetto di compravendita era un cavallo allepoca iscritto nei ruoli federali, di cui aveva disposto pur in assenza di un effettivo titolo di proprietà.

La Procura Federale ha, inoltre, osservato che:

 il comportamento del sig. Pomponi risulta ancora più grave, essendo egli recidivo (sentenza della Corte Federale dAppello del 18 dicembre 2017, pubblicata sul sito federale in data 19 dicembre 2017);

la restituzione del minore importo di € 1.732,94, risultante dagli atti, è avvenuta solo in sede di esecuzione forzata;

l’impegno di vendita è stato assunto in prima persona dal sig. Pomponi, così come l’impegno di restituzione del prezzo.

Da qui il deferimento per violazione dell’art. 1.1 del Regolamento di Giustizia, che impone i doveri di correttezza, lealtà e probità, comunque riferibili all’attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti tutti i tesserati, con le aggravanti di cui all’art. 8, lett. d) (aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità) e g) (aver agito per assicurare a sé un vantaggio), dello stesso Regolamento.

  1. - In esito al relativo procedimento, il Tribunale Federale, con decisione resa il 6 aprile 2018 e pubblicata il successivo 18 aprile, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale, che aveva chiesto l’applicazione della sanzione della sospensione per un anno e dell’ammenda di 5.000,00 Euro, ha irrogato al sig. Pomponi la sanzione della sospensione per sei mesi da ogni carica o incarico sociale o federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara, nonché dall’attività agonistica, e l’ammenda di 2.000,00 Euro.
  2. - Avverso tale decisione il sig. Pomponi ha proposto reclamo alla Corte Federale dAppello, rilevando, in via preliminare, la violazione dellart. 6 del Regolamento di Giustizia, nella parte in cui, nel caso di sanzione inferiore all’anno, vieta il cumulo della sospensione dalle cariche e incarichi federali e dalle attiviagonistiche.

Il reclamante ha dedotto, inoltre, la violazione dellart. 64 del Regolamento di Giustizia e dell’art. 112 c.p.c., in quanto il Tribunale Federale avrebbe posto a base della sanzione l’inadempimento dell’obbligo di pagamento delle cambiali, che sarebbe un fatto diverso rispetto a quello oggetto di contestazione.

Riprendendo le doglianze già esposte in primo grado, il reclamante ha, altresì, rilevato: 

il difetto di giurisdizione del Tribunale Federale;

l’incompetenza del Tribunale Federale, in quanto la cognizione della controversia sarebbe spettata al Collegio arbitrale di cui all’art. 68 della FISE;

la prescrizione dell’azione disciplinare;

l’infondatezza della contestazione, in quanto il cavallo sarebbe appartenuto alla società MP, della quale è socio al 45%, che avrebbe incassato l’assegno, mentre l’assunzione in proprio dell’impegno di restituzione della somma di 15.000,00 Euro sarebbe stato dovuto a problemi legati ai rapporti personali con la moglie, amministratore  unico della società, che avrebbe impedito al Pomponi di accedere ai conti della società stessa.

In via subordinata, il reclamante ha chiesto l’applicazione della sanzione alternativa dell’obbligo di impartire lezioni di equitazione o di tenere stage presso il Centro Equestre di Castelporziano, per il periodo di sei mesi, in favore dei tesserati meritevoli, indicati dalla Federazione.

La Corte Federale dAppello, con la decisione in epigrafe, in parziale accoglimento del reclamo, ha inflitto al sig. Paolo Pomponi la sanzione della sospensione di mesi cinque dall’attività agonistica, ai sensi dellart. 6, lett. d), del Regolamento di Giustizia ed ha rigettato l’istanza di applicazione di misura alternativa.

4.  - Il sig. Paolo Pomponi ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso tale decisione.

4.1.  - Il sig. Pomponi ha operato, preliminarmente, una ricostruzione della vicenda. 

Secondo tale ricostruzione l’assegno di 15.000,00 Euro sarebbe stato intestato alla Scuderia MP, di cui il Pomponi è socio al 45%, in quanto proprietaria del cavallo. La scuderia MP avrebbe, quindi, incassato lassegno.

A seguito della risoluzione consensuale del contratto stipulato con il Petrone per la cessione della comproprietà del cavallo, il Pomponi si sarebbe fatto carico dell’obbligo di restituzione dei 15.000,00 Euro pagati con l’assegno, non avendo egli più accesso ai conti societari a causa di problemi personali con la moglie, amministratore unico della società.

Il ricorrente ha anche aggiunto che il Petrone non ha intrapreso alcuna azione in relazione alle tre cambiali emesse nell’anno 2012.

Lazione esecutiva è stata, invece, intrapresa dal Petrone in relazione a tre successive cambiali emesse nel 2014, per complessivi 7.500,00 Euro.

Ha riferito il ricorrente che il Petrone ha, inoltre, spiegato intervento nello stesso procedimento esecutivo per ulteriori 15.000,00 Euro. In tal modo il Petrone avrebbe temerariamente agito in via esecutiva per un importo complessivo di 22.500,00 Euro, pari a tre volte a quello riportatnelle cambiali emesse nel 2014. Il Giudice dell’esecuzione ha, tuttavia, dichiarato inammissibile l’intervento.

Nel frattempo, in virtù della procedura esecutiva, il Petrone ha percepito l’importo di 1.732,94 Euro.

4.2.  - Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione dellart. 64 del Regolamento di Giustizia FISE e dell’art. 112 c.p.c.

Secondo il ricorrente, infatti, la Corte dAppello, per superare l’eccezione di intervenuta prescrizione dellazione, ha assunto, quale momento consumativo della condotta illecita, la scadenza dell’ultima cambiale del 2014.

La Corte ha quindi individuato, “motu proprio, un illecito che è estraneo all’atto di deferimento, che aveva fatto riferimento unicamente alla mancata restituzione della somma percepita per la compravendita del cavallo, avvenuta nell’anno 2012, e alle tre cambiali emesse nel  2012 (l’ultima con scadenza ottobre 2012), rimaste insolute.

In tal modo la Corte Federale dAppello, così come il Tribunale Federale, hanno ritenuto il Pomponi responsabile di un illecito disciplinare mai contestato.

La Corte, pertanto, avrebbe deciso extra petita. 

4.3.    -  Con  il  secondo  motivo,  il  signor  Pomponi  ha  insistito  nel  sostenere  l’intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare, ai sensi dell’art. 65 del Regolamento di Giustizia FISE. Infatti, secondo il ricorrente, l’intera vicenda si sarebbe svolta nell’anno 2012, nel quale è stato stipulato il contratto e si è consumato il mancato pagamento delle cambiali, che scadevano tutte nell’anno 2012, mentre nella decisione impugnata si è fatto riferimento alle cambiali emesse nell’anno 2014, in un momento in cui il cavallo, peraltro, non era più iscritto nei ruoli federali. L’illecito disciplinare non sarebbe, inoltre,  a formazione progressiva,  ma un illecito di pura condotta a consumazione anticipata.

Ne conseguirebbe che, al momento in cui è stato emesso l’atto di deferimento, nel gennaio 2018, erano già trascorsi i termini di prescrizione per l’esercizio dell’azione disciplinare, previsti dall’art. 65 del Regolamento di Giustizia.

4.4.  - Con un ulteriore profilo del secondo motivo, il ricorrente ha dedotto il difetto di giurisdizione degli Organi federali, rilevando che i fatti contestati riguardano rapporti interindividuali di natura meramente patrimoniale, la cui cognizione spetterebbe al Giudice ordinario, secondo quanto previsto dall’art. 3 della legge 17 ottobre 2003, n. 280.

4.5.   - Con il terzo motivo, il ricorrente ha sostenuto, inoltre, la violazione del principio di non contestazione di cui allart. 115 c.p.c., nonché la violazione dellart. 56 del Regolamento di Giustizia e dell’art. 112 c.p.c.

Il ricorrente ha, al riguardo, osservato che la Corte dAppello ha affermato che le cambiali emesse nel 2014 avrebbero costituito un acconto sulla maggior somma di 15.000,00 Euro, senza che tale circostanza sia mai stata dedotta nell’atto di deferimento e senza che vi sia alcuna prova documentale che attesti il collegamento.

Il signor Pomponi ha anche richiamato le affermazioni della Corte, secondo cui non vi sarebbe prova che l’assegno Fideuram emesso dal sig. Patrone sia stato incassato dalla Scuderia MP piuttosto che dal ricorrente, circostanza che la Corte ha ritenuto, comunque, poco plausibile, posto che l’assegno a lui intestato non poteva essere girato a terzi.

Inoltre, lo stesso Tribunale ha rilevato che non solo il sig. Pomponi non aveva percepito alcunché, ma, oltretutto, si era obbligato per un debito non suo.

Secondo il ricorrente tali circostanze, che non sono state contestate, secondo l’art. 115 c.p.c., dovevano darsi per accertate.

Anche sotto tale aspetto la Corte avrebbe, quindi, deciso extra petita. 

4.6.- Il ricorrente ha, poi, dedotto la violazione degli artt. 6, 7, 8, 9, 12 e 56 del Regolamento di Giustizia, dell’art. 112 c.p.c., del principio di proporzionalità, l’omessa motivazione e l’illegittima valutazione dei presupposti di fatto e di diritto della sanzione.

Secondo il ricorrente, infatti, del tutto illegittimamente la Corte, pur ritenendo fondata la censura relativa al divieto di cumulo della sanzione della sospensione da cariche e incarichi federali e dall’attività agonistica, avrebbe disposto l’applicazione della sanzione della sospensione dall’attiviagonistica.

La Corte, prescindendo del tutto dalla richiesta formulata nel reclamo e in assenza di richiesta in tal senso della Procura in appello incidentale (che questultima non ha proposto), ha applicato la sanzione di cui al comma 4 dellart. 6 del Regolamento di Giustizia FISE, che, in relazione alle sanzioni di durata inferiore all’anno, dispone che la sospensione dall’attiviagonistica non può determinare la sospensione da cariche e incarichi federali. Essa, al contrario, nell’accogliere il reclamo, sotto questo profilo, avrebbe dovuto fare applicazione della previsione di cui al comma 5 dell’art. 6, che disciplina lipotesi inversa, prevedendo che la sospensione dalle cariche e incarichi federali non può essere cumulata alla sospensione dall’attività agonistica.

4.7 Sarebbe, poi, illegittima l’applicazione della circostanza aggravante di cui allart. 8, lett. d), del Regolamento (avere cagionato una danno patrimoniale di rilevante enti), giacché, in altri casi in cui il danno patrimoniale era ben maggiore, tale circostanza aggravante non sarebbe stata applicata.

Del pari ingiusto il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 9 del Regolamento, prevista per il caso in cui la persona offesa abbia contribuito nel determinare levento.

Parimenti illegittima la motivazione alla base dell’inflizione di una sanzione particolarmente pesante a carico del Pomponi, facente leva sulla particolare bravura dell’atleta, anziché sulla sola gravità dell’illecito.

Nel tentativo di giustificare l’applicazione di una sanzione maggiore rispetto a quella irrogata ad altri tesserati per casi analoghi e più gravi, la Corte avrebbe fatto riferimento ad un precedente del Pomponi riguardante, a detta della stessa Corte, un caso più grave. Eppure, ha evidenziato il ricorrente, in relazione a quel caso è stata applicata la stessa sanzione di cinque mesi di sospensione dall’attività agonistica.

4.8 - Del pari illegittimo sarebbe il rigetto dell’istanza di applicazione della sanzione alternativa, consistente nell’obbligo di fornire 52 ore di lezioni di equitazione gratuite ai tesserati, nonostante il parere favorevole espresso dalla Procura. Il corrispettivo che il ricorrente avrebbe potuto pretendere per lo svolgimento di tali lezioni in favore di tre allievi avrebbe coperto l’intero importo di 7.500,00 Euro, pari al debito che ha dato luogo al procedimento disciplinare.

4.9 - Il ricorrente Paolo Pomponi ha, quindi, concluso chiedendo che:

a)in via pregiudiziale, sia dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario ovvero il difetto di competenza in favore di Collegio arbitrale, da costituirsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 dello Statuto Federale FISE

b) in ipotesi di ritenuta sussistenza di giurisdizione e competenza, sia accertata la sopravvenuta prescrizione dei termini per lesercizio dell’azione;

c) in ogni caso sia dichiarata l’assenza di responsabilità e, quindi, il proscioglimento da qualsivoglia addebito, perché i fatti contestati non costituiscono illeciti disciplinari e in ogni caso non sono a lui imputabili;

d) in via subordinata, sia applicata la sola sanzione di cui allart. 6, comma 1, lett. e), del Regolamento di Giustizia FISE, della sospensione da ogni carica o da ogni incarico sociale o federale per un periodo non superiore a 30 giorni;

e) sempre in via subordinata e in alternativa alla sanzione di cui sopra, sia applicata la misura alternativa di cui all’art. 12 del Regolamento di Giustizia FISE, consistente nell’obbligo, in virtù della sua qualifica di istruttore federale e di sportivo di alto livello tecnico, di impartire lezioni di equitazione e/o tenere stage presso il Centro Equestre di Castelporziano, ogni quindici giorni e per il periodo di cinque mesi;

f) la Federazione Italiana Sport Equestri sia condannata al pagamento delle competenze e degli onorari del giudizio e delle spese, comprendenti il versamento del contributo per l’accesso al servizio di giustizia del CONI.

5- La Federazione Italiana Sport Equestri non si è costituita in giudizio.

6- Si sono costituite in giudizio la Procura Generale dello Sport presso il CONI e la Procura Federale della Federazione Italiana Sport Equestri, che hanno depositato memoria, deducendo:

    • l’infondatezza della censura di extrapetizione, in quanto l’illecito disciplinare è stato perpetrato mediante condotte plurime, consistenti nel mancato pagamento degli assegni nell’anno 2012, nel mancato pagamento delle cambiali emesse nel 2014, nella persistenza dellinadempimento ed in quanto non sarebbe stato necessario precisare, nell’atto di contestazione, le precise modalità esecutive dell’illecito;
    • il mancato verificarsi della prescrizione, giacché si tratterebbe di illecito permanente, atteso che la condotta sanzionata consisterebbe nell’indebito trattenimento di somme protrattosi nel tempo, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione dall’eventuale cessazione della condotta;
    • la sussistenza della giurisdizione del giudice sportivo, in quanto le violazioni contestate al Pomponi non avrebbero natura meramente economica, giacché esse, pur trovando origine in un rapporto patrimoniale tra due tesserati, implicherebbero la lesione dei principi di lealtà, probità e correttezza;
    • l’insussistenza dei denunciati vizi di violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell’art. 56 del Regolamento di Giustizia, non essendo condivisibile l’affermazione secondo cui la Corte Federale d’ Appello avrebbe giudicato extra petita, giacché ogni questione trattata sarebbe strettamente aderente all’atto di deferimento, incentrato sul mancato rispetto dell’impegno contrattuale;
    • l’infondatezza degli argomenti relativi alla scelta della sanzione, essendo essa rimessa all’esclusiva discrezionalità dell’organo giudicante;
    • l’inammissibilità delle censure relative alla mancata applicazione della sanzione alternativa, in quanto non basate su alcuna violazione di norme di diritto o sullomessa o insufficiente motivazione
    • .7- All’udienza del 23 luglio 2018, sentiti i rappresentanti delle parti, la causa è stata assegnata in decisione.

 

Considerato in diritto

 

  1. - Occorre partire dallesame delleccezione di difetto di giurisdizione del Giudice federale sollevata dal ricorrente, sulla base dellaffermazione secondo cui la fattispecie in relazione alla quale è stata intrapresa l’iniziativa della Procura Federale sarebbe un rapporto di carattermeramente privatistico, caratterizzato da un inadempimento contrattuale la cui cognizione sarebbe riservata al giudice ordinario.

Leccezione è priva di fondamento. 

È indubbio che della vicenda dell’inadempimento e, segnatamente, della mancata restituzione della somma versata dal Petrone e del mancato pagamento degli effetti cambiari, possa occuparsi il Giudice civile.

Ciò non toglie che gli organi federali, in quegli stessi fatti, possano scorgere dei profili rilevanti sotto l’aspetto disciplinare, laddove risultino violati principi e regole propri dell’ordinamento federale.

Ed è quanto è avvenuto nel caso in esame, nel quale la Procura Federale ha esercitato l’azione disciplinare avendo ritenuti violati i principi di lealtà, probità e correttezza, tutelati dall’ordinamento sportivo.

In relazione a tali profili sussiste indubbiamente la giurisdizione degli Organi federali di giustizia, le cui attività possono esplicarsi in maniera del tutto indipendente rispetto alla vicenda processuale che si svolga o si sia svolta innanzi al Giudice ordinario.

  1. - Analoghe considerazioni spingono a ritenere infondata anche la lamentata incompetenza del Tribunale Federale.

La competenza del Collegio Arbitrale prevista dallart. 68 dello Statuto Federale, come ricorda lo stesso ricorrente, riguarda le controversie di natura meramente patrimoniale tra due tesserati. Mentre oggetto di controversia in questa sede, come sottolineato dalla Procura, non è il rapporto patrimoniale quanto la vicenda di rilievo disciplinare di cui si è detto.

  1. - Non è fondata nemmeno la censura, sollevata con il secondo e (in parte) anche con il primo motivo, di intervenuta prescrizione dellazione, ai sensi dellart. 65 del Regolamento di Giustizia FISE.

Il ricorrente ha, in proposito, sottolineato che i fatti posti a fondamento dell’atto di deferimento si sono tutti verificati nell’anno 2012, giacché in tale atto si è fatto riferimento unicamente alla compravendita e all’emissione delle tre cambiali con scadenza nell’anno 2012, rimaste insolute. Mentre, come in precedenza si è evidenziato, i fatti posti alla base dell’affermazione della sua responsabilità disciplinare, tanto dal Tribunale Federale quanto dalla Corte Federale dAppello, comprendono anche vicende successive all’anno 2012, riguardanti il (parziale) mancato pagamento del debito e delle cambiali emesse, a tal fine, nell’anno 2014.

Ciò, ha aggiunto il ricorrente, ha consentito agli Organi federali di prima e seconda istanza di negare la prescrizione dell’azione disciplinare, facendola decorrere dalla scadenza del termine di pagamento dell’ultima cambiale emessa nel 2014.

Ma, come hanno sostenuto le resistenti, l’illecito contestato, consistente nella violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza per la mancata restituzione della somma percepita per la vendita del cavallo Clover Lucky, non si era esaurito con i fatti verificatisi nell’anno 2012, oggetto del deferimento, ma continuava a produrre effetti anche successivamente, non risultando intervenuta l’estinzione del debito  contratto, con  la  conseguente possibile valutazione disciplinare dell’azione del signor Pomponi.

Come pure hanno sostenuto correttamente le resistenti, la condotta del sig. Pomponi è stata, quindi,  ritenuta  sanzionabile  per  effetto  dell’indebito  trattenimento,  protrattosi nel  tempo,  di somme che l’interessato si era impegnato a restituire, con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione solo dall’eventuale (e non intervenuta) cessazione della condotta. Peraltro,  come  si  è  prima  ricordato,  la  Procura  aveva  evidenziato  che,  al  momento  del deferimento,  il  sig.  Pomponi  non  aveva  ancora  provveduto  alla  restituzione  dell’importo  di 15.000,00 Euro ed aveva sottolineato la rilevanza disciplinare di tale comportamento, tenuto conto che l’accordo era intervenuto tra due tesserati FISE e che oggetto di compravendita era un cavallo all’epoca iscritto nei ruoli federali, di cui aveva disposto pur in assenza di un effettivo titolo di proprietà.

  1. - La Sezione ritiene, invece, fondata la censura sollevata con il primo motivo di ricorso, riguardante la violazione dell’art. 64 del Regolamento di Giustizia, nella parte in cui il ricorrente lamenta che il Tribunale Federale e la Corte Federale dAppello hanno posto a base del riconoscimento della sua responsabilità disciplinare, e quindi della sanzione comminata, non solo la (parziale) mancata restituzione dellimporto ricevuto per la vendita del cavallo,  ma (anche) l’inadempimento dell’obbligo di pagamento di cambiali emesse nel 2014 (per un importo peraltro molto inferiore al debito contestato), e quindi di un fatto almeno in parte diverso rispetto a quello oggetto di contestazione.
    1. 1.  - In relazione a tale circostanza la Sezione ritiene fondata anche la censura sollevata con il terzo motivo, con il quale il ricorrente ha lamentato la violazione del principio di non contestazione, di cui all’art. 115 c.p.c., nonché la violazione dellart. 56 del Regolamento di Giustizia e dellart. 112 c.p.c., per aver gli Organi giudicanti irrogato la sanzione in relazione (anche) al mancato pagamento delle cambiali emesse nel 2014, senza che tale inadempimento sia stato indicato nell’atto di deferimento (o in un successivo atto integrativo della Procura Federale).

È vero, infatti, che nell’atto di deferimento del 30 gennaio 2018 (acquisito in copia nell’udienza del 23 luglio 2018) si è fatto esclusivo riferimento a fatti risalenti al 2012 e, in particolare, alle cambiali insolute emesse in quell’anno (e non anche alle cambiali emesse nel 2014).

    1. 2.  - Peraltro, come giustamente ha evidenziato il ricorrente, la Corte dAppello ha affermato che le cambiali emesse nel 2014 avrebbero costituito un acconto sulla maggior somma di 15.000,00 Euro, senza che tale circostanza sia mai stata dedotta nell’atto di deferimento, né dagli scritti difensivi delle parti, e senza che vi sia una prova documentale che attesti tale valutazione.
  1. - Il pieno rispetto dei principi del giusto processo, del contraddittorio e del diritto di difesa impone che i fatti oggetto di contestazione siano compiutamente definiti nellatto iniziale del procedimento sanzionatorio, o in eventuali successive integrazioni, in modo da consentire all’incolpato di predisporre una completa ed efficace difesa.

Ovviamente, nel corso del giudizio tali fatti possono essere definiti nei loro esatti contorni e nella collocazione temporale. È esclusa, però, la possibilità che l’Organo giudicante possa liberamente ricercare e valutare fatti diversi e ulteriori che non risultino da un atto di deferimento. La modifica dufficio anche parziale del tema del decidere, sganciata da una attività di formale e preventiva contestazione da parte del soggetto a ciò deputato, infatti, altera, inevitabilmente, il contraddittorio e influisce anche sulla terzietà del giudice, che finisce per assumere un ruolo attivo nella costruzione dell’accusa.

Se, nel corso del procedimento, i fatti risultino (anche parzialmente) diversi da come descritti nel deferimento (per modalità della condotta, nesso di causalità, tempo e luogo degli eventi), la Procura deve, pertanto, procedere ad una integrazione del deferimento.

12.2.  -  Non  sono  condivisibili,  quindi,  sul  punto,  le  argomentazioni  esposte  dalla  Procura Generale e dalla Procura Federale che, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 60, comma 4, del Codice della Giustizia Sportiva, hanno sostenuto che la sussistenza del vizio sarebbe da escludere in quanto  il fatto disciplinarmente rilevante sarebbe costituito dallinadempimento realizzato attraverso plurime attività esecutive anche successive ai contestati fatti del 2012. Infatti, nel caso di specie, è avvenuto che al signor Pomponi è stato contestato di non aver provveduto alla restituzione della somma incassata per la compravendita di un cavallo e il mancato pagamento di cambiali emesse nel 2012, mentre gli organi giudicanti hanno ritenuto di individuare (anche) fatti diversi e ulteriori rispetto a quelli indicati nellatto di deferimento per giustificare l’irrogazione della sanzione (e determinarne la misura).

Come rilevato dal ricorrente (e si è prima ricordato), il riferimento a tali fatti ulteriori è stato, peraltro, utilizzato anche al fine di affermare l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione dell’azione disciplinare, con evidente individuazione dufficio di circostanze ulteriori rispetto all’iniziativa dellorgano requirente.

  1. - Per tutto quanto esposto, si deve disporre l’accoglimento del ricorso, con il conseguente annullamento con rinvio al Giudice dappello della decisione impugnata.

Restano assorbite le ulteriori censure non esaminate. 

Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui al dispositivo, devono essere poste a carico della Federazione Italiana Sport Equestri, risultata soccombente. 

 

PQM 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

 

Accoglie il ricorso e, per leffetto, annulla la decisione impugnata.

 

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore del ricorrente Paolo Pomponi.

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 23 luglio 2018.

 

Il Presidente                                                              Il Relatore

F.to Dante D’Alessio                                                  F.to Giovanni Iannini

 

Depositato in Roma, in data 12 ottobre 2018.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it