CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima- coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 69 del 12/10/2018 – Luca Sarsano/Associazione Italiana Arbitri
Decisione n. 69
Anno 2018
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Mario Sanino - Presidente
Vito Branca - Relatore
Angelo Canale
Guido Cecinelli
Angelo Maietta - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 30/2018, presentato, in data 9 aprile 2018, dal sig. Luca
Sarsano, rappresentato e difeso dall’avv. Gianluigi Pellegrino,
contro
l’Associazione Italiana Arbitri - AIA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno, Letizia Mazzarelli e Stefano La Porta,
per l’annullamento
della decisione di cui alla delibera n. 44 del 20 febbraio 2018, comunicata in data 10 marzo 2018, assunta dalla Commissione di Disciplina d'Appello della Associazione Italiana Arbitri (AIA -
FIGC), con la quale, nel respingere il ricorso promosso dal medesimo sig. Sarsano contro la decisione di primo grado (delibera n. 19 del 27 novembre 2017 della Commissione di Disciplina Nazionale - CDN), è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi 5, dal 27 novembre 2017 al 26 aprile 2018, per la violazione dell'art. 40, commi 1 e 3, lett. a), del
Regolamento dell'AIA, in relazione alla violazione degli oneri di amministrazione e gestione della
Sezione AIA di competenza, nonché per l’annullamento di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato e/o consequenziale.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 30 maggio 2018, l’avv. Gianluigi Pellegrino, per il ricorrente - sig. Luca
Sarsano; gli avv.ti Letizia Mazzarelli, Stefano La Porta e Matteo Annunziata, quest’ultimo giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Luigi Medugno, per la resistente Associazione Italiana Arbitri (AIA);
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. prof. Vito Branca.
Ritenuto in fatto
Il Presidente della Sezione di Milano della Associazione Italiana Arbitri della FIGC, sig. Luca Sarsano, ha adito, con ricorso depositato il 9 aprile 2018, il Collegio di Garanzia per ivi sentir annullare la decisione della Commissione di Disciplina d’Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio - Associazione Italiana Arbitri (delibera n. 44 del 20 febbraio 2018, ricevuta il 10 marzo 2018), con cui è stato respinto il ricorso promosso dallo stesso contro il provvedimento disciplinare della sospensione per 5 mesi (27 novembre 2017 - 26 aprile 2018), come adottato dalla Commissione di Disciplina Nazionale (delibera n. 19 del 27 novembre 2017).
I fatti disciplinarmente rilevanti ascritti al sig. Sarsano, e portati alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport, attengono alla sua sottoscrizione, il 27 aprile 2015, di un contratto di appalto per la ristrutturazione dei locali destinati ad ospitare l’allora nuova sede dell’Associazione, poi inaugurata l’11 dicembre del 2015.
L’attività del Servizio Ispettivo Nazionale ha, tuttavia, il 13 gennaio 2017, portato alla luce delle irregolarità nella esecuzione, nella contabilizzazione e nella fatturazione del suddetto contratto di appalto. Invero, si legge nel comunicato del SIN che l’accordo de quo faceva presumere un “accordo tra l’impresa stessa ed il Presidente di sezione al fine di ritardare la corresponsione dei corrispettivi dovuti e far emergere il costo ed il debito in un esercizio diverso da quello di competenza”.
Sulla scorta di tali considerazioni, la Procura Arbitrale, in data 7 giugno 2017, ha deferito il sig. Sarsano dinnanzi alla Commissione di Disciplina Nazionale, contestandogli la violazione:
i) dell’art. 40, comma 3, lett. a), del Regolamento dell’AIA in relazione all’art. 11 del Regolamento Amministrativo delle Sezioni, per non aver consuntivato a bilancio nell’esercizio
2015 i lavori extra di ristrutturazione della nuova Sezione AIA di Milano;
ii) dell’art. 40, comma 3, lett. a), del Regolamento dell’AIA in relazione all’art. 7 del Regolamento Amministrativo delle Sezioni, per non aver previsto a bilancio nell’esercizio 2016 i lavori extra di ristrutturazione della nuova Sezione AIA di Milano;
iii) dell’art. 40, comma 3, lett. a), del Regolamento dell’AIA in relazione all’art. 16, comma 4, del Regolamento Amministrativo delle Sezioni, per aver reso al Comitato Nazionale la rendicontazione finanziaria dei costi di manifestazioni rilevanti (cena di Natale 2015) oltre il termine di trenta giorni dalla manifestazione della stessa;
iv) dell’art. 40, comma 3, lett. a), del Regolamento dell’AIA in relazione all’art. 17 del Regolamento Amministrativo delle Sezioni, per non aver attivato le procedure previste per le spese straordinarie superiori a 1.000,00 euro (lavori extra nella ristrutturazione della nuova Sezione AIA di Milano dal luglio 2015 a metà novembre, con procedimento amministrativo avviato solo il 6 settembre 2016 e in ogni caso mancante del necessario parere del Collegio dei Revisori Sezionale sulla necessità, economicità e congruità delle spese);
v) dell’art. 40, comma 3, lett. a), del Regolamento dell’AIA in relazione all’art. 5 e 6.1 del Codice Etico dell’AIA, per aver mancato in trasparenza, correttezza e probità nella gestione del rapporto contrattuale intercorso con la ditta Enes, esecutrice dei lavori extra eseguiti nella sede della nuova Sezione AIA di Milano dal luglio 2015 a metà novembre 2015, ma pagata, solo dopo aver ricevuta la richiesta di pagamento del 1 gennaio 2016, a fare data dal 20 novembre 2016 con ultima datazione al 30 aprile 2017, secondo un piano di rientro originariamente non previsto; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 4, lett. a), delle Norme di Disciplina, rivestendo l’incolpato la qualità di Presidente di Sezione.
La Commissione di Disciplina Nazionale, con delibera n. 19 del 27 novembre 2017, ha inflitto la sanzione della sospensione per mesi 5 del sig. Sarsano, accertando le violazioni sub i), ii), iii) e v).
Avverso tale provvedimento, l’odierno ricorrente interponeva reclamo alla Commissione di Disciplina d’Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio - Associazione Italiana Arbitri, che, con Decisione n. 44 del 20 febbraio 2018 (comunicata il 10 marzo 2018), confermava la sanzione comminata in prime cure.
Tale pronuncia veniva, dunque, portata alla cognizione di questo Collegio per mezzo del summenzionato ricorso.
Con unico motivo di diritto, rubricato “Illegittimità per violazione delle norme di condotta ed erronea applicazione delle norme di tenuta della documentazione contabile e di redazione dei bilanci. Violazione art. 2, comma 2, CGS in relazione al principio di parità delle parti nel processo disciplinare sportivo. Violazione art. 54, comma 4, Regolamento AIA con erronea applicazione del principio di proporzionalità della sanzione. Violazione e/o falsa applicazione art. 40, commi 1 e 3 lett. a) Regolamento AIA, artt. 7, 11, 16 e 17 Regolamento Amministrativo delle Sezioni e artt. 5 e 6.1 del Codice Etico AIA”, il ricorrente censura la parte della decisione impugnata in cui si addebita allo stesso il non aver inserito nel consuntivo 2015 le spese relative ai lavori extra di ristrutturazione della nuova Sezione AIA di Milano.
Invero, secondo la prospettazione del sig. Sarsano, sarebbe stata inserita la somma di 60.000,00 euro nel relativo bilancio 2015 alla voce “manutenzione straordinaria immobile”, dilazionando, tuttavia, il pagamento dell’ulteriore cifra di 37.236,17 euro in cinque rate nel corso del 2016, imputandola dunque al bilancio di esercizio del 2017.
L’ulteriore cifra di 14.000,00 euro, contestata al ricorrente, poiché non prevista all’atto della conclusione del contratto, sarebbe stata, secondo il sig. Sarsano, un esborso ulteriore imputabile a necessari lavori aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel contratto originario.
Tutti gli esborsi ulteriori, a riprova della illegittimità della sanzione comminata, oltre che fatturati da parte dell’impresa solo a settembre 2016, sarebbero stati delibati dal parere positivo del Collegio dei revisori.
A ciò si aggiunga la circostanza di fatto per la quale l’andamento di lavori, e le ulteriori opere resesi necessarie, sarebbero sempre state monitorate e certificate dal Direttore del Lavori di ristrutturazione.
Argomenta, pertanto, il ricorrente come “la decisione impugnata, nel pretendere adempimenti contabili ulteriori e diversi rispetto a quando le spese sono state fatturate dall’impresa, postula una normativa contabile inesistente e diversa da quella applicabile, risultando per tale profilo del tutto illegittima”.
La difesa del sig. Sarsano espone, poi, ulteriori circostanze dalle quali desumere l’illegittimità della decisione impugnata.
Il Presidente avrebbe rappresentato al Consiglio Direttivo Sezionale la necessità di lavori ulteriori e quindi di spese extra il 4 agosto 2015, il 3 novembre 2015 e il 6 settembre 2016; in quest’ultima data il Consiglio Direttivo Sezionale sarebbe stato informato del consuntivo dei lavori straordinari per una cifra pari ad euro 14.296,00, deliberata, con il suddetto pagamento rateizzato con scadenza al 30 aprile 2017 (circostanza che legittimerebbe l’imputazione di tale cifra al bilancio 2017), dal Consiglio all’unanimità.
Tale cifra, aggiunge il ricorrente, in ossequio al Regolamento amministrativo delle sezioni, avrebbe passato il vaglio del Collegio dei revisori in data 21 novembre 2016.
Di tali circostanze non avrebbe tenuto conto la Commissione di Disciplina d’Appello AIA nella parte della decisione impugnata in cui si afferma che “la vera e sostanziale inadempienza è stata quella di non fare apparire e, quindi, di non inserire subito a bilancio i costi per alcuni lavori che non possono essere considerati straordinari in quanto previsti o chiaramente prevedibili fin dall’inizio: se si segue questa impostazione, che in effetti risulta corretta nella interpretazione dei fatti, le prime due contestazioni sono da ritenere decisamente gravi, come in effetti la Commissione di Disciplina ha ritenuto che siano rispetto anche all’impostazione data dalla stessa procura”.
Tali considerazioni avrebbero indotto il Giudice d’appello ad affermare che “da una parte è vero che il Presidente ha fatto risultare a bilancio costi inferiori rispetto a quelli che sapeva di dover affrontare ma per far ciò a dovuto far emergere quei costi come spese extra: a quel punto, avrebbe dovuto seguire - almeno per far apparire formalmente corretto ciò che in sostanza non era - l’iter di cui all’art. 17 del Regolamento Amministrativo. Nella sostanza il collega Sarsano con plurime condotte, tutte finalizzate ad un unico scopo, ha violato diverse norme del Regolamento amministrativo”.
Con riferimento alla contestazione sub iii), il ricorrente censura la decisione d’appello per non aver, nonostante abbia ritenuto la condotta di lievissima rilevanza, commutato la sanzione in rimprovero o, in subordine, in censura.
Quanto alla contestazione di cui al punto v), il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui afferma come questi abbia “sfruttato i buoni rapporti intercorsi con la ditta individuale di Stoilov per concordare non solo i tempi dilazionati di pagamento ma anche per far risultare sostenibile per i bilanci sezionali un notevole impegno economico che necessitava di un grande impegno finanziario, a costo di far apparire almeno inizialmente un prezzo inferiore a quello reale, salvo poi far emergere la differenza in un secondo momento, facendola sembrare come imprevedibile e necessaria”.
Le argomentazioni della decisione sarebbero errate in quanto non terrebbero conto che l’impresa esecutrice dei lavori ha inviato il consuntivo delle lavorazioni straordinarie il 1° settembre 2016, solo una volta saldate le rate per le lavorazioni ordinarie.
Una volta ricevuto il suddetto consuntivo, il ricorrente avrebbe attivato tutte le procedure regolamentari prodromiche alla liquidazione degli importi (i.e. Convocazione del Consiglio Direttivo, ex art. 19 Regolamento Amministrativo, e acquisizione del parere favorevole del Collegio dei revisori, ex art. 17, comma 2, Regolamento Amministrativo) per poi concordare, in data 23 novembre 2016, il pagamento con il fornitore.
Infine, il sig. Sarsano censura la violazione dell’art. 54, comma 4, del Regolamento AIA (“la sanzione è graduata in considerazione della gravità dell’infrazione e della condotta dell’associato, precedente e successiva all’infrazione medesima”) da parte della Commissione d’Appello, per non aver tenuto conto di tale disposizione e per aver, dunque, ritenuto le condotte di gravità tale da portare ad una sospensione e non ad una sanzione più mite. Argomenta, infatti, il ricorrente, come questi abbia agito nel solo interesse della Sezione, come peraltro riconosciuto esplicitamente dalla decisione impugnata.
Conclude, pertanto, il sig. Sarsano affinché il Collegio, in via principale, annulli la pronuncia della Commissione di Disciplina d’Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio - Associazione Italiana Arbitri; in via subordinata, affinché determini la riduzione della sanzione irrogata. Si è costituita in giudizio la Associazione Italiana Arbitri, con Memoria del 20 aprile 2018, concludendo per l’inammissibilità del ricorso e, comunque, per il rigetto nel merito dello stesso. Con Memoria ex art. 60, comma 4, CGS, del 17 maggio 2018, il sig. Sarsano ha provveduto a contestare quanto versato in atti dalla Associazione resistente, insistendo per l’accoglimento delle richieste formulate con il ricorso.
Considerato in diritto
Il cennato ricorso presentato dal sig. Sarsano in data 9 aprile 2018 deve essere respinto.
Invero, l’impugnativa de qua contiene un unico motivo di ricorso rubricato “Illegittimità per violazione delle norme di condotta ed erronea applicazione delle norme di tenuta della documentazione contabile e di redazione dei bilanci. Violazione art. 2, comma 2, CGS in relazione al principio di parità delle parti nel processo disciplinare sportivo. Violazione art. 54, comma 4, Regolamento AIA con erronea applicazione del principio di proporzionalità della sanzione. Violazione e/o falsa applicazione art. 40, commi 1 e 3 lett. a) Regolamento AIA, artt. 7, 11, 16 e 17 Regolamento Amministrativo delle Sezioni e artt. 5 e 6.1 del Codice Etico AIA”, a sua volta frazionato in ulteriori punti, da 1.0 a 3, secondo un ordine logico e contenutistico che, dall’esame del ricorso, non appare chiaro.
In ordine alla dedotta “Illegittimità per violazione delle norme di condotta ed erronea applicazione delle norme di tenuta della documentazione contabile e di redazione dei bilanci”, l’odierno Collegio deve rilevare la violazione dell’art. 59, terzo comma, del Codice della Giustizia Sportiva CONI in tema di contenuto del ricorso, da intendersi in combinato disposto con l’art. 54, primo comma, in ordine alla competenza del Collegio di Garanzia dello Sport e con il principio integrativo di cui all’art. 2, comma 6, del Codice medesimo.
Invero, le prime due tra le norme appena citate rappresentano, sotto differente angolazione, un univoco principio di diritto teso a circoscrivere l’attività di scrutinio del Giudice di legittimità in ambito sportivo, anche mediante la formulazione di un ricorso che - sulla scorta del suppletivo richiamo ai principi processuali del rito civile e, nello specifico, alle norme di cui al Titolo III, Capo III, relative al ricorso per Cassazione - sia aderente al principio di c.d. “autosufficienza”, mutuato dall’art. 366 c.p.c..
Il superiore principio, di chiara matrice giurisprudenziale, impone al ricorrente la proposizione di un’impugnativa i cui motivi, ex art. 360 c.p.c., siano chiaramente esposti in seno al ricorso, unitamente alle specifiche norme di diritto che si intendono violate, mediante l’indicazione e deduzione dell’error in iudicando in cui sia eventualmente incorso il Giudice d’appello.
In argomento, recente giurisprudenza di legittimità ha, infatti, sancito che “il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 24298 del 29 novembre 2016).
Sull’indicazione dei motivi di cui al già citato art. 59, terzo comma, lett. d), del Codice della Giustizia Sportiva - che a sua volta richiama il contenuto dell’art. 12bis, comma secondo, dello Statuto CONI, il quale enumera due esclusivi motivi di ricorso, ossia la violazione di norma di diritto ed il vizio di motivazione della pronuncia impugnata -, si è, peraltro, già pronunciata la Prima Sezione di codesto Collegio, avendo statuito che “circa la specificità dei motivi, invero, si richiede che questi esprimano, individuando le parti della sentenza impugnata che si intende censurare, le norme violate e in che modo, applicate correttamente, dette norme avrebbero dato luogo ad una diversa decisione” (CDG, Sez. I, n. 86/2017).
L’esame del ricorso proposto dal sig. Sarsano evidenzia l’oggettiva violazione dell’esposto principio di diritto, atteso che il ricorrente ha omesso di indicare le norme di diritto che si assumevano violate nell’impugnata pronuncia emessa dalla Commissione di Disciplina d’Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio - Associazione Italiana Arbitri (n. 44/2018), indicando, di contro, generiche “norme di condotta” o “norme di tenuta della documentazione contabile e di redazione dei bilanci” il cui richiamo non è certamente in linea con il citato principio di autosufficienza del ricorso.
Ed anche a voler prescindere da tale rilievo, parte ricorrente omette ugualmente di esporre e supportare, con esauriente argomentazione, quell’iter logico-giuridico che - in virtù della “corretta applicazione” delle norme di diritto asseritamente violate - avrebbe condotto il Giudice di merito ad una diversa decisione, alla stregua del principio di diritto formulato dal Collegio nella citata pronuncia n. 86/2017; non soccorre, in tal senso, l’utilizzo di laconiche espressioni di chiusura da parte del ricorrente, quali “pertanto la decisione impugnata[…]postula una normativa contabile inesistente e diversa da quella applicabile, risultando per tale profilo del tutto illegittima”.
Parimenti erroneo ed infondato è l’unico motivo del ricorso proposto dal sig. Sarsano relativo alla asserita violazione, ad opera della Commissione d’Appello, di numerose norme di diritto - questa volta specificamente indicate nel ricorso e contenute nel Regolamento AIA, all. a), nel Regolamento Amministrativo delle Sezioni AIA, all. d), e nel Codice Etico AIA approvato dal Comitato dei Garanti il 30 settembre 2011 -, stante la palese violazione del già richiamato disposto di cui all’art. 54, primo comma, del Codice della Giustizia Sportiva CONI, il quale, in conformità alla qualifica di Giudice di legittimità rivestita dall’odierno Collegio, stabilisce rigorosi limiti al sindacato del Collegio medesimo mediante la formulazione di un principio di ammissibilità del ricorso, a mente del quale il gravame può esclusivamente censurare la statuizione endofederale per “violazione di norme di diritto”, ovvero per “omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”.
Il Collegio ritiene, sul punto, di dover accogliere le sintetiche, ma fondate, doglianze formulate dall’Associazione Italiana Arbitri nella propria memoria di costituzione del 20 aprile 2018, avendo parte resistente correttamente posto l’accento sul tenore del ricorso in relazione alle caratteristiche di giudizio di legittimità tipiche dell’impugnazione innanzi all’ “organo di giustizia sportiva di ultimo grado”, come viene espressamente definito dal Codice della Giustizia Sportiva (art. 3, comma 2), nonché dallo Statuto CONI (art. 12bis, comma primo).
Le funzioni giurisdizionali - anche in unico grado - e consultive del Collegio di Garanzia dello Sport, delineate dall’art. 54 CGS, costituiscono la principale innovazione del disegno riformatore che ha condotto all’approvazione ed entrata in vigore del CGS, mediante l’istituzione di questo Collegio, destinato a sostituire gli organi di giustizia precedentemente istituiti presso il CONI, ossia l’Alta Corte di Giustizia Sportiva ed il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS), i quali, peraltro, esercitavano, nel rispetto degli ambiti e dei limiti di competenza (alternativa) delineati dalla previgente formulazione dell’art. 12-bis dello Statuto del CONI, una funzione “giurisdizionale” di ultimo grado volta, però, ad un pieno e rinnovato esame di merito della controversia decisa dagli Organi di giustizia interni alle singole Federazioni (cfr. Farina M., “Il Collegio di Garanzia dello Sport: competenze e procedimenti. Note a prima lettura”, in Rivista di Diritto Sportivo, 2015).
Di contro, l’esame dell’attuale art. 54 CGS esclude inequivocabilmente qualunque potere di esaminare il merito della controversia in capo al Collegio, ricavandosi agevolmente da tale disposizione l’intendimento del legislatore sportivo di attribuire all’Organo di giustizia di ultimo grado istituito presso il CONI una funzione decisoria di natura prettamente impugnatoria e, per di più, limitata ad un sindacato di pura legittimità, equiparabile - con i dovuti accorgimenti ed adattamenti - alla funzione disimpegnata dalla Corte di Cassazione nell’ambito dell’ordinario sistema processualcivilistico.
Le doglianze formulate dal ricorrente appaiono in aperto contrasto con il delineato sindacato di legittimità di questo Collegio, poiché il contenuto dell’unico motivo di ricorso disattende la rubrica del motivo medesimo; ed invero, mediante la censura relativa ad un’asserita violazione di norme di diritto ad opera della Commissione di Disciplina d’Appello, parte ricorrente richiede, in verità, una pronuncia di merito, che esula dalla competenza del Collegio, mediante il riesame di fatti e circostanze su cui il Giudice endofederale si è già pronunciato.
I “vizi epigrafati della decisione impugnata”, di cui al ricorso in oggetto, attengono al merito della controversia ed ugualmente inammissibile è un riesame “degli elementi innanzi richiamati pacificamente emersi nel corso dell’attività istruttoria espletata sia dalla Procura Arbitrale che dal SIN (organo ispettivo)”, dei quali - a detta del ricorrente - “prima la CDN e poi la Commissione di Disciplina d’Appello AIA non hanno minimamente tenuto conto”, in ragione delle intrinseche caratteristiche del giudizio di legittimità.
Sul punto ci si allinea al principio di diritto sancito - con formulazione a contrario - da codesto Collegio, a Sezioni Unite, con la decisione n. 63 del 3 dicembre 2015, con la quale “è stato ripetutamente avvertito che un ricorso per motivi di legittimità non è configurato come altro grado di giudizio, nel quale possono essere ulteriormente valutate le istanze e le argomentazioni sviluppate dalle parti; ovvero come giudizio volto a sindacare le emergenze istruttorie acquisite nella fase di merito” (CDS, SS.UU., n. 63/2015) e, prim’ancora, con la decisione n. 6 del 19 febbraio 2015, a mente della quale “attesa la già definita natura di giudice di legittimità del Collegio di Garanzia dello Sport, all’odierno Giudice non è, pertanto, consentita la <<nuova pronuncia sul fatto>> richiesta dal ricorrente, non essendo, in ogni caso, rinvenibili nella decisione impugnata profili di illegittimità rappresentati dalla adeguata incidenza causale di una manifesta negligenza di dati istruttori qualificanti imputabile al giudice di merito (Cass.Civ., n. 347 del 10/1/2014)” (CDS, Prima Sezione, n. 6/2015).
Anche accorta dottrina, sulla scorta di altra pronuncia dell’odierno Giudice (SS.UU., n. 4/2016), ha opportunamente e condivisibilmente rilevato come il giudizio riservato al Collegio di Garanzia non possa mai debordare in una vera e propria ricostruzione alternativa dei fatti accertati, nell’allegazione della debolezza di alcune prove ritenute, invece, rilevanti nella decisione impugnata o ancora in una ricostruzione dei fatti, posti a fondamento di sanzioni, secondo una diversa prospettazione dei tempi e/o delle circostanze salienti (cfr. Santoro L., “La giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport nei suoi primi due anni di attività”, anno 2017, in Rivista di Diritto Sportivo, ed. online www.coni.it).
Ai superiori rilievi deve aggiungersi un ulteriore profilo di evidente contradditorietà del ricorso, laddove il ricorrente Sarsano censura vizi inerenti presunte violazioni di norme di diritto, salvo evidenziare nel corpo del ricorso una differente censura di omessa motivazione della pronuncia impugnata (“la Commissione di Disciplina d’Appello, senza motivazione alcuna, ha ritenuto il ricorrente colpevole[…]”) che ugualmente conduce ad una pronuncia di rigetto.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Respinge il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di euro 2.000,00 oltre accessori di legge, in favore della resistente Associazione Italiana Arbitri (AIA).
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 30 maggio 2018.
Il Presidente Il Relatore
F.to Mario Sanino F.to Vito Branca
Depositato in Roma, in data 12 ottobre 2018.
Il Segretario
F.to Alvio La Face