CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 71 del 25/10/2018 – ASD Città di Gragnano/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Giuseppe Rinaldi

Decisione n. 71

Anno 2018

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

     

composta da

Dante D’Alessio - Presidente 

Laura Santoro - Relatrice

Tommaso Edoardo Frosini

Cristina Mazzamauro

Alfredo Storto - Componenti

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 60/2018, presentato, in data 29 luglio 2018, dalla società ASD Città di Gragnano, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Calabrese,

 

avverso

 

la delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Vertenze Economiche - della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 1/TFN VE del 2 luglio 2018, notificata il successivo 5 luglio, che, nel confermare la decisione di primo grado endofederale della Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, ha condannato la ricorrente al pagamento di € 16.000,00 in favore del calciatore Giuseppe Rinaldi, quali emolumenti non versati a titolo di residuo del compenso globale lordo annuo, previsto nell'accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2016/2017. 

 

Si è costituito in giudizio il sig. Giuseppe Rinaldi. 

Sono comparsi, all'udienza del giorno 16 ottobre 2018, l’avv. Giovanni Calabrese, per la ricorrente ASD Città di Gragnano, e l’avv. Priscilla Palombi, per il resistente, sig. Giuseppe Rinaldi. 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite.

 

Udita, nella successiva camera di consiglio, la Relatrice, prof. ssa Laura Santoro.

 

Ritenuto in fatto

 

Con contratto stipulato ai sensi dell’art. 94 ter delle NOIF a valere nella stagione sportiva 2016/2017, la società ASD Città di Gragnano e il calciatore Giuseppe Rinaldi pattuivano, tra le altre condizioni, l’erogazione di una somma lorda annuale pari ad euro 25.000,00 da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo entro la stagione sportiva di riferimento. 

Con reclamo presentato il 29 maggio 2017 innanzi alla Commissione Accordi Economici (CAE) della LND, il sig. Rinaldi lamentava di aver ricevuto a tale titolo soltanto la somma di euro 9.000,00 e chiedeva, pertanto, la condanna della società ASD Città di Gragnano al pagamento del debito residuo pari ad euro 16.000,00. 

Con nota indirizzata alla CAE ed al reclamante, a firma della ASD Città di Gragnano e dell’avv. Ulderico Nigro, quale suo difensore, si eccepiva che, a seguito dei fatti violenti accaduti durante la partita di campionato disputata l’11 dicembre 2016 contro la squadra Aversa Normanna, il calciatore Rinaldi aveva subito la squalifica per nove gare effettive, con decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 62 del 14 dicembre 2016, nonché il provvedimento di DASPO per la durata di due anni da parte del Questore di Napoli; non veniva prodotta, però, alcuna documentazione a supporto di quanto eccepito, né a prova contraria della pretesa economica di controparte.   

La CAE successivamente inviava alle parti la nota recante la fissazione dell’udienza per la discussione del reclamo indirizzandola alla ASD Città di Gragnano presso la sua sede legale.

All’udienza di discussione compariva, in rappresentanza della ASD Città di Gragnano, quale suo difensore, l’avv. Giovanni Calabrese, al quale veniva, però, contestato il difetto di costituzione in giudizio. 

La ASD veniva, quindi, condannata a pagare la somma di euro 16.000,00. Seguiva il reclamo innanzi al TFN - Sez. Vertenze Economiche, che confermava la sentenza di primo grado.  La ASD Città di Gragnano ha proposto ricorso innanzi a questo Collegio per i seguenti motivi. 1) In via preliminare e pregiudiziale, la ricorrente lamenta la “violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa nel procedimento di primo grado innanzi alla CAE”. La ricorrente rileva, in merito alla “comunicazione di fissazione dell’udienza di discussione dinanzi alla CAE”, che “la notifica di detta fissazione è stata indirizzata esclusivamente alla società e non anche al proprio difensore costituito - avv. Ulderico Nigro”, mentre, “diversamente, la delibera della CAE oltre che all’odierna ricorrente veniva notificata anche all’avv. Nigro”.   La ricorrente lamenta, inoltre, sul punto che all’udienza di discussione è stata preclusa al proprio difensore, avv. Giovanni Calabrese, “la facoltà di presenziare all’udienza, nonostante regolare mandato”. 

2) Nel merito, la ricorrente sostiene la “assoluta insussistenza e infondatezza delle richieste effettuate dal calciatore Rinaldi”. Sul punto la ricorrente rileva che, nel corso della stagione sportiva 2016/2017, cui si riferisce il contratto de quo, la ASD Città di Gragnano aveva provveduto alla nomina di un nuovo Presidente, in sostituzione del precedente, nella persona del sig. Vincenzo Martone, il quale “non era a conoscenza che il suddetto calciatore avesse inoltrato ricorso alla CAE per mancato rispetto dell’accordo economico per la stagione sportiva 2016/17”. La ricorrente rileva, inoltre, che “le quietanze e le copie degli assegni consegnate a seguito del passaggio societario dalla ex compagine sociale” attesterebbero un residuo debito pari ad euro 11.700,00, invece che euro 16.000,00, come statuito nella sentenza di condanna della CAE, confermata dal TFN. Fa presente, comunque, che detta somma dovrebbe “essere anche oggetto di diminutio stante il provvedimento di DASPO”. 

La ricorrente, in conclusione, chiede che, in via preliminare e pregiudiziale, sia dichiarata “l’improcedibilità, l’inammissibilità e la nullità del procedimento istruito innanzi alla CAE-FIGC” per violazione del principio del contradditorio e del diritto alla difesa; nel merito, in via principale, che sia annullata la decisione del TFN “perché palesemente viziata dall’assenza di un documento di cui si era chiesta l’acquisizione in sede dibattimentale”; in subordine, la rimessione in termini, con rinvio del procedimento agli organi preposti, per consentire il deposito della “documentazione attestante l’avvenuto o meno pagamento dell’accordo economico”

Con memoria difensiva depositata l’8 agosto 2018, si è costituito il sig. Giuseppe Rinaldi eccependo, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso, ai sensi degli artt. 58, comma 1, e 59, comma 3, lett. g), del CGS, per “difetto dello jus postulandi dell’avv. Giovanni Calabrese”, in quanto la procura allegata al ricorso opera l’espresso riferimento “agli Organi della FIGC/LND” e non anche al Collegio di Garanzia dello Sport, che è estraneo ai predetti Organi di giustizia federale.

Il resistente lamenta, quindi, che il difetto di jus postulandi in capo alla ricorrente determina, altresì, l’irricevibilità e/o l’inammissibilità del ricorso “per inesistenza della notifica”.

Nel merito, il resistente eccepisce che, in seno alla “memoria difensiva a firma congiunta” del legale rappresentante della ASD Città di Gragnano e dell’avv. Ulderico Nigro, la predetta società “non ha eletto domicilio presso il difensore”; eccepisce, inoltre, che, in seno al giudizio di appello, la società stessa “non ha ritenuto di revocare il mandato al precedente difensore, né di conferire altro mandato all’avv. Giovanni Calabrese”.  

In ordine al motivo di ricorso fondato sull’adempimento parziale, da parte della ASD Città di Gragnano, per un importo superiore a quello accertato nella sentenza di condanna, il resistente eccepisce l’inammissibilità della relativa documentazione probatoria, in quanto è stata prodotta per la prima volta nel giudizio di appello e, quindi, in violazione dei termini prescritti ex art. 25 bis, comma 5, Reg. LND e, inoltre, non è idonea ad assolvere alla funzione certificativa ed al valore liberatorio ai sensi del comma 6 del citato art. 25 bis

Il resistente chiede, in conclusione, “disattesa ogni contraria eccezione e deduzione”, che, in via preliminare, sia dichiarata l’inammissibilità e/o l’irricevibilità del ricorso, “per inesistenza e/o nullità della notifica e, comunque, che lo stesso sia dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 58, comma 1, e 59, comma 3, lettera g), del CGS per difetto dello jus postulandi dell’Avv. Giovanni Calabrese”; in via preliminare e gradata, che siano dichiarate “tardive ed inammissibili le eccezioni di merito e le produzioni documentali, tutte proposte e depositate dall’ASD Città di

Gragnano per la prima volta in secondo grado”; in via principale, che sia rigettato l’appello “perché infondato in fatto ed in diritto” e, per l’effetto, che sia confermata la decisione del TFN. 

 

Considerato in diritto

 

Va preliminarmente disattesa l’eccezione formulata in via pregiudiziale dal resistente in merito al difetto dello jus postulandi in capo all’avv. Giovanni Calabrese, fondata sul rilievo dell’indicazione degli Organi di giustizia della FIGC/LND nel testo della procura, e non anche del Collegio di Garanzia dello Sport. Tale rilievo è svuotato di efficacia dalla considerazione che l’atto di ricorso è espressamente indirizzato al Collegio di Garanzia e la stessa ricorrente ASD Città di Gragnano, nella persona del suo legale rappresentante, lo ha sottoscritto, allegando al contempo allo stesso la procura in calce (n. 1 degli allegati). 

Orbene, è di tutta evidenza, quindi, che la procura è stata validamente rilasciata dalla ricorrente per la proposizione del ricorso innanzi a questo Collegio. 

Anche l’eccezione di inesistenza della notifica dell’atto di ricorso risulta conseguentemente non accoglibile. 

È, invece, fondata l’eccezione del resistente in ordine all’inammissibilità della documentazione prodotta dalla controparte a riprova del suo adempimento parziale in misura superiore a quella accertata nei giudizi endofederali. 

L’art. 25 bis, commi 5 e 6, Reg. LND detta, infatti, modalità tassative e termini perentori per l’esercizio del diritto di difesa nel giudizio innanzi alla CAE e per la prova dei pagamenti “da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati”

Orbene, la resistente ha omesso di osservare il disposto di cui al citato art. 25 bis, pur essendole stati comunicati, nelle forme e modalità prescritte dalla normativa federale, sia il ricorso introduttivo del giudizio che il provvedimento successivo di fissazione dell’udienza di discussione.   

Nel merito nessun pregio può assegnarsi poi al rilievo operato dalla ricorrente in ordine alla sanzione della squalifica irrogata dal Giudice Sportivo a carico del resistente in pendenza del rapporto contrattuale, così come parimenti al DASPO subito dallo stesso resistente. Il provvedimento sanzionatorio, ancorché incidente sull’esercizio della prestazione sportiva che è oggetto del contratto tra la società sportiva ed il calciatore, non comporta, infatti, la risoluzione del contratto stesso, per inadempimento o per eccessiva onerosità, in assenza di una specifica domanda della parte adempiente in tal senso; ciò di cui non è stata data alcuna prova in giudizio. 

Peraltro, in alcun modo il DASPO inflitto al ricorrente poteva incidere sulle sue prestazioni sportive, come emerge dalla lettura dello stesso provvedimento.

Il ricorso risulta quindi infondato.

Va incidentalmente osservato, tuttavia, che la decadenza in cui è incorsa la ricorrente in ordine al regime probatorio sancito dalla normativa federale, in relazione all’asserito pagamento (anche solo parziale) delle prestazioni rese dal Rinaldi, mentre esplica la sua efficacia nell’ambito della giustizia sportiva non preclude alla ASD Città di Gragnano di far valere in altra sede le sue eventuali ragioni, esauriti i gradi della giustizia sportiva. 

La particolare natura delle questioni trattate giustifica la decisione di compensazione delle spese.   

 

PQM

Il Collegio di Garanzia dello Sport  Quarta Sezione

 

Respinge il ricorso.

 

Spese compensate.

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 16 ottobre 2018

 

Il Presidente                                                                               La Relatrice

F.to Dante D’Alessio                                                                  F.to Laura Santoro       

 

Depositato in Roma, in data 25 ottobre 2018.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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