CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 72/2018 del 16 novembre 2018 – Piergiorgio Aloise e altri/Federazione taliana Danza Sportiva

Decisione n. 72

 

Anno 2018

 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

 

 

composta da

 

Mario Sanino - Presidente

Vincenzo Ioffredi - Relatore

Guido Cecinelli

Angelo Maietta 

Giuseppe Musacchio - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 36/2018, presentato, congiuntamente, in data 18 maggio 2018, dai sig.ri Piergiorgio Aloise, Riccardo Altieri, Giovanni Arzuffi, Luigi Bianchi, David Boccio, Marianna Cadei, Giovanni Clemente, Andrea Dalla Costa, Luigi De Luca, Nunzio Di Gioia, Luigi Donato, Raffaele Furgiuele, Giovanna Gargantini, Graziano Gennari, Silvestro Genovese, Giuseppe Lepore, Sandro Liguori, Davide Liotta, Giuseppe Lo Turco, Fortunato Maio, Gianluca Mancuso, Emiliano Marandola, Massimiliano Napoli, Vittorio Natale, Antonino Nicosia, Cira Parente, Daniele Pedrini, Maurizio Pepe, Francesco Perni, Giovanni Petrosino, Eliana Repetto, Loredana Salinaro, Ciro Saveriano, Salvo Gianfranco Scaffidi, Giovanni Battista Scalia, Cristina Silvestrini, Liana Sonnante, Federico Spagnesi, Daniela Saventi e Antonietta Vitolo (Giudici di Gara Federali - FIDS), rappresentati, come da procure speciali allegate al ricorso, dagli avvocati Federica Ferrari e Cesare Di Cintio del Foro di Bergamo,

 

contro 

 

la Federazione Italiana Danza Sportiva (di seguito FIDS), in persona del legale rappresentante pro-tempore, dott. Michele Barbone, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dal prof. avv. Guido Valori e dall’avv. Giancarlo Guarino, 

 

con notifica effettuata anche 

 

alla Procura Federale FIDS, 

 

alla Procura Generale dello Sport c/o il CONI, nonché ai sigg. Luca Ricci e Fabrizio Allodi,

per l’annullamento 

 

della decisione della Corte Federale dAppello FIDS, di cui al C.U. n. 5/2018 del 12-19 aprile 2018, che, nel confermare  la decisione di primo grado, emessa dal Tribunale Federale FIDS

(C.U. n. 4/2018 del 19 febbraio 2018), ha rigettato il reclamo degli odierni ricorrenti. Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza dell’8 giugno 2018, il difensore delle parti ricorrenti - sigg. P. Aloise, R. Altieri,

 

  1. Arzuffi, L. Bianchi, D. Boccio, M. Cadei, G. Clemente, A. Dalla Costa, L. De Luca, N. Di Gioia,

 

L. Donato, R. Furgiuele, G. Gargantini, G. Gennari, S. Genovese, G. Lepore, S. Liguori, D. Liotta, G. Lo Turco, F. Maio, G. Mancuso, E. Marandola, M. Napoli, V. Natale, A. Nicosia, C. Parente, D. Pedrini, M. Pepe, F. Perni, G. Petrosino, E. Repetto, L. Salinaro, C. Saveriano, S. G. Scaffidi, G. B. Scalia, C. Silvestrini, L. Sonnante, F. Spagnesi, D. Saventi e A. Vitolo - avv. Pierpaolo Cacciotti, giusta delega all’uopo ricevuta dagli avv.ti Federica Ferrari e Cesare Di Cintio; l’avv. prof. Guido Valori, per la resistente FIDS, nonché il Procuratore Generale dello Sport, gen. Enrico Cataldi, e il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Alessandra Flamminii Minuto, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dellart. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

udito, nella successiva Camera di Consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. Vincenzo Ioffredi. 

 

Ritenuto in fatto 

 

I reclamanti ricorrono al Collegio di Garanzia avverso la decisione della Corte Federale di Appello della FIDS, di cui  al C.U. n. 5/2018 del 12-19 aprile 2018, che aveva dichiarato infondato, respingendolo, il ricorso proposto avverso la decisione del Tribunale Federale. 

La vicenda trae origine dalla pubblicazione, da parte della FIDS, di un Bando per l’ammissione al corso-concorso per titoli ed esami per il conseguimento e per il mantenimento della qualifica di Giudice Federale di livello I” Danze standard e Latino americane. 

In particolare, tale Bando, all’art. 11, prevedeva per i vincitori il diritto di ricevere i rimborsi, le indennità ed i compensi eventualmente stabiliti dalla FIDS, a fronte delle prestazioni rese in forza delle designazioni, in attuazione di attività sportiva dilettantistica, e trattati fisicamente sulla base di quanto disposto allart. 67, comma 1 lett. m) del TUIR, nella misura allo stato prevista in complessivi 50.000,00 Euro annui lordi”. 

Gli odierni ricorrenti, né vincitori del summenzionato concorso - alcuni neppure partecipanti - in possesso della qualifica di Giudice Federale di livello “I”, adivano in prima istanza il Tribunale Federale della FIDS al fine di  ottenere,  in via preliminare, lesibizione e/o  il deposito del contratto/accordo stipulato tra la Federazione e i giudici di “Ilivello o comunque di ogni altra documentazione, di qualsiasi natura, afferente eventuali compensi a favore dei citati giudici o comunque relativa ai rapporti economici intercorrenti tra la Federazione i nuovi giudici di gara; delle eventuali variazioni di bilancio preventivo approvato il 22 Gennaio 2018e, nel merito, di “ordinare alla FIDS, in accoglimento del presente ricorso, anche mediante ammonizione con diffida, di riconoscere ai giudici federali già in organico un compenso pari a quello già assegnato ai giudici di livello I” vincitori del bando - concorso del 29 Aprile 2017 o comunque un compenso adeguato e proporzionato in base al livello di inquadramento federale. 

A fondamento delle richieste avanzate, i ricorrenti deducevano disparità di trattamento rispetto ai giudici di categoria I, vincitori del corso-concorso indetto dalla FIDS il 9 maggio 2017, il cui Bando, all’art. 11, prevede, come sopra richiamato, il diritto di ricevere rimborsi, indennità e compensi nella misura massima di € 50.000,00 annui lordi, mentre per essi è prevista esclusivamente un’indennità di trasferta e il rimborso delle spese (e non anche il compenso).

Il Tribunale Federale, con decisione n. 4/2018, ha rigettato il ricorso in quanto inammissibile e infondato. 

La Corte di Appello, adita dai ricorrenti, rigettava il reclamo e, per leffetto, confermava la decisione di primo grado di cui al Comunicato Ufficiale n. 4/2018, pubblicato in data 19 febbraio 2018. 

Avverso la decisione della Corte di Appello Federale i ricorrenti propongono ricorso, affidando lo stesso ai seguenti quattro motivi: 1) Eccesso di potere - Travisamento ed erronea valutazione dei fatti. I ricorrenti preliminarmente censurano l’assunto della Corte per il quale il ricorso in secondo grado è stato ritenuto tardivo. Invero, a detta dei ricorrenti, oggetto del ricorso in appello non era il Bando in sé per sé (nella parte in cui attribuiva il suddetto riconoscimento economico), bensì la previsione restrittiva di  tale riconoscimento solo ad alcuni giudici. 2) “Omessa o insufficiente motivazione della decisione assunta dalla Corte Federale dAppello”. Con il predetto motivo viene censurata la parte della decisione che ha ritenuto che la decadenza, dedotta dal Tribunale Federale senza apposita eccezione di parte, sarebbe potuta essere rilevata dufficio indipendentemente dal fatto che la FIDS non l’avesse eccepita. 3) Eccesso di potere - Difetto di motivazione - erronea valutazione dei fatti. I ricorrenti censurano la parte della decisione della Corte in cui questa si è ritenuta incompetente a decidere sulle istanze di esibizione e/o deposito del contratto/accordo/convenzione. Tale assunto, secondo la prospettazione dei ricorrenti, violerebbe l’art. 48 decies RG FIDS (art. 36 Codice della Giustizia Sportiva) che autorizza il collegio ad assumere qualsiasi mezzo di prova ai fini del decidere anche dufficio. 4) Nel merito: Eccesso di potere - Disparità di trattamento. Vengono ripercorsi tutti i fatti rilevanti della controversia al fine di rendere edotto il Collegio di Garanzia circa il merito della questione, allorché si determinasse a decidere senza operare rinvio. 

I ricorrenti, quindi, hanno chiesto l’accoglimento delle seguenti conclusioni: 

  • in via preliminare e/o pregiudiziale: di ordinare l'esibizione e/o il deposito del contratto/accordo/convenzione stipulato tra la Federazione ed i giudici di livello "I" o comunque di ogni altra documentazione, di qualsiasi natura, afferente eventuali compensi a favore dei citati giudici o comunque relativa ai rapporti economici intercorrenti tra la Federazione ed i nuovi Giudici di Gara;
  • in via principale: di accogliere il presente ricorso, con il conseguente annullamento della decisione impugnata della Corte Federale d'Appello FIDS, decidendo la controversia senza rinvio ad altro Giudice, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, intendendo qui reiterate le richieste già devolute nei gradi precedenti;
  • in via subordinata: di annullare la decisione impugnata, rinviando la decisione della controversia al Giudice competente, con espressa indicazione del principio a cui dovrà uniformarsi, intendendo qui reiterate le richieste già devolute nei gradi precedenti.

La Federazione Italiana Danza Sportiva, costituitasi nel procedimento, eccepisce, preliminarmente, la inammissibilità del ricorso in quanto privo di censure inerenti la violazione di legge o la omissione di motivazione circa punti decisivi della controversia. La censura relativa all’eccesso di potere sarebbe parimenti inammissibile, atteso che rappresenta una doglianza in fatto che investe l’atto amministrativo e non anche una questione censurabile in sede di legittimità. 

Quanto al motivo sub 1, la Federazione eccepisce la infondatezza delle argomentazioni ivi contenute.

Invero, la questione controversa (i.e. la disparità di trattamento economico) sarebbe comunque sorta solo con la pubblicazione del predetto Bando, poiché è con lo stesso che si è potuta - eventualmente - concretizzare la lamentata disparità, senza che possa assumere rilievo la sottoscrizione dei contratti con la FIDS da parte dei vincitori del concorso. 

Parimenti infondata, secondo la prospettazione della FIDS, sarebbe la censura sub 2. Largomentazione per la quale la decadenza non poteva essere dichiarata dufficio dal giudice senza eccezione di parte sarebbe priva di fondamento, atteso che il Tribunale e la Corte hanno deciso in conformità con la giurisprudenza di legittimità: la inammissibilità per decorso del termine, non è, a differenza della nullità, suscettibile di essere sanata dalla costituzione dellappellato (…), la decadenza dalla impugnazione, in difetto di eccezione di parte, può e deve essere rilevata dufficio dal giudice” (Cass. n. 11227/2003). Parimenti infondata sarebbe la censura per la quale il ricorso sarebbe tempestivo, attesa la applicabilità del termine lungo di un anno nonché la necessaria decorrenza del termine, non già dalla pubblicazione del Bando, bensì dalla data della richiesta di ostensione dei contratti (29 novembre 2017), atteso che dovrebbe considerarsi, comunque, quale dies a quo quello della pubblicazione del Bando (individuato quale momento produttivo di effetti), con ciò comportando la applicabilità del termine breve di trenta giorni.

Quanto al motivo sub 3, la Federazione contesta la censura mossa alla decisione della Corte in merito alla necessaria delibazione della domanda “preliminare” di esibizione documentale. La domanda preliminare spiegata dai ricorrenti risultava del tutto irrilevante ai fini della avvenuta declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto di contenuto istruttorio, restando, pertanto, giustamente assorbita dal rigetto del reclamo. La domanda di esibizione sarebbe, altresì, inammissibile considerato che è qualificabile come meramente emulativa, non fondata su alcun interesse personale. Tale circostanza sarebbe confermata dagli stessi ricorrenti, laddove affermano che l’utilidell’esibizione risiederebbe nella possibilità di verificare la infondatezza della disparità di trattamento (interesse dedotto in lite). In altri termini, la richiesta di esibizione non riposerebbe sull’interesse, meritevole di tutela ex L. 241/1990, circa la verifica del corretto operato della Federazione. 

Sul motivo sub 4, la Federazione fa notare come trattasi di argomentazioni già spiegate nei gradi di merito ed attinenti alla presunta disparità di trattamento patita dai ricorrenti per effetto della introduzione del compenso di cui allart. 11 del Bando, nonché inerenti ad insindacabili scelte operate dalla FIDS. La Federazione afferma che non potrebbe, comunque, rilevarsi una disparità di trattamento, atteso che non si tratta di situazioni uguali o analoghe trattate in modo differente, senza alcuna ragionevole motivazione. Non potrebbe configurarsi una discriminazione, visto che taluni dei ricorrenti non hanno partecipato al concorso e talaltri, invece, sono risultati non vincitori. Trattasi di una distinzione di livelli, categorie e fasce di competenza dei giudici federali che comportano, anche, un diverso trattamento economico, alla stregua di un normale rapporto di lavoro. 

Conclude la Federazione,  affinché il Collegio respinga il ricorso  in quanto inammissibile e infondato; respinga la richiesta di esibizione documentale in quanto inammissibile e irrilevante; accerti la temerarietà della lite e, per l’effetto, condanni i ricorrenti al pagamento delle spese, ai sensi dell’art. 10 del Codice della Giustizia Sportiva.

 

Considerato in diritto 

 

I primi due motivi sono infondati; il terzo e il quarto assorbiti. 

Infondato è il primo motivo: è dal momento della pubblicazione del Bando sul sito federale, e non da altro, che decorreva il termine, per i ricorrenti, per poter impugnare. Come noto, anche per espressa regola federale, detta pubblicazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dellatto(a mente dell’art. 48 quinquies, ultimo comma, R.G.), cosicché deve ritenersi che da tale data sia iniziato a decorrere il termine perentorio di trenta giorni per la proposizione della impugnazione. La specifica questione di merito (la lamentata disparità di trattamento) origina dalla pubblicazione del Bando e non da altri fatti e/o eventi ad esso successivi, quali, ad esempio, la sottoscrizione dei contratti da parte dei giudici interessati o il momento in cui è stato materialmente corrisposto il contributo economico.

Infondato è il secondo motivo: sia il Tribunale che la Corte hanno correttamente rilevato l’inammissibilità e ciò in coerenza con i principi giurisprudenziali secondo cui “In tema di impugnazioni civili, la inammissibilità dell'appello per decorso del termine non è soggetta a sanatoria per acquiescenza dell'appellato e, ove non dichiarata dal giudice del gravame, deve essere dichiarata d'ufficio dalla Corte di cassazione tanto nel caso di violazione del termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ., quanto nell'ipotesi di inosservanza dei termini stabiliti dall'art. 325 del codice di rito.(cfr. Cass. 14591/2007; 11227/2003, nonché le ulteriori pronunce citate dalla Corte di Appello Federale). Inoltre, alcun termine “lungo” per l’impugnazione, ovvero quello annuale, poteva essere validamente considerato, là dove, come nel caso di specie, i ricorrenti avevano avuto perfetta conoscenza dell’atto da impugnare (il Bando) fin dalla pubblicazione sul sito federale. Lo sforzo argomentativo dei ricorrenti, teso a spostare in avanti nel tempo il momento della conoscenza di quanto oggetto di contestazione, non può essere favorevolmente apprezzato dal Collegio. Al momento della pubblicazione del Bando i ricorrenti avevano, infatti, piena coscienza in ordine a quanto era intento della Federazione.

Il terzo e il quarto motivo sono da intendersi assorbiti dalle motivazioni relative ai precedenti due motivi:  irrilevante,  ai fini  del  decidere,  è  l’approfondimento istruttorio richiesto  dai  ricorrenti (istanze di esibizione e/o deposito del contratto/accordo/convenzione). Parimenti irrilevanti sono le argomentazioni sollevate circa il merito della vicenda (presunta disparità di trattamento tra i giudici di gara derivante dall’introduzione della previsione di un emolumento nel Bando). Pertanto, a fronte della tardività del ricorso presentato dinanzi al Tribunale Federale della FIDS, nel richiamare anche i precedenti resi dal Collegio decidente (decisioni n. 6/2018 e n. 27/2018),  non possono che essere condivise le argomentazioni poste dalla Corte di Appello della FIDS, confermandone il contenuto.

 

PQM

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione 

 

Rigetta il ricorso. 

 

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 4.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIDS. 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

 

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 8 giugno 2018 

 

Il Presidente                                                              Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                      F.to Vincenzo Ioffredi 

 

Depositato in Roma, in data 16 novembre 2018.

Per il Segretario

F.to Gabriele Murabito

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