CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 77/2018 del 30 novembre 2018 – Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/ASD AGSM Verona FC, ASD Femminile Inter Milano, ASD Mozzanica, ASD Pink Sport Time, CF Florentia SSDARL, FC Juventus SPA, Florentia Women’s FC SSD ARL, Sassuolo Calcio Femminile, SSD Roma Calcio Femminile Srl, SSDARL Empoli Ladies, SSDARL Fimauto Valpolicella, UPC Tavagnacco, US S. Zaccaria, ASC Arezzo ASD, ASD Castelvecchio, USD Lavagnese. ASD AGSM Verona FC, ASD Femminile Inter Milano, ASD Mozzanica, ASD Pink Sport Time, CF Florentia SSDARL, FC Juventus SPA, Florentia Women’s FC SSD ARL, Sassuolo Calcio Femminile, SSD Roma Calcio Femminile SRL, SSDARL Empoli Ladies, SSDARL Fimauto Valpolicella, UPC Tavagnacco, US S. Zaccaria, ASC Arezzo ASD, ASD Castelvecchio e USD Lavagnese/Lega Nazionale Dilettanti/Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Decisione n.  77 

Anno 2018


 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE

 

 

composta da

 

Franco Frattini - Presidente

Gabriella Palmieri - Relatrice

Mario Sanino

Massimo Zaccheo 

Dante DAlessio - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

nei giudizi iscritti:

 

- al R.G. ricorsi n. 79/2018, presentato, in data 21 agosto 2018, dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avv.ti Letizia Mazzarelli e Giancarlo Gentile 

contro

 

la Lega Nazionale Dilettanti (LND), rappresentata e difesa dall’avv. Lucio Giacomardo

 

e nei confronti

 

delle società ASD AGSM Verona FC, ASD Femminile Inter Milano, ASD Mozzanica, ASD Pink Sport Time, CF Florentia SSDARL, FC Juventus SPA, Florentia Women's FC SSD ARL, Sassuolo Calcio Femminile, SSD Roma Calcio Femminile Srl, SSDARL Empoli Ladies, SSDARL Fimauto Valpolicella, UPC Tavagnacco, US S. Zaccaria, ASC Arezzo ASD, ASD Castelvecchio, USD Lavagnese, rappresentate e difese dagli avv.ti Flavia Tortorella e Salvatore Civale;

 

al R.G. ricorsi n. 82/2018, presentato congiuntamente, in data 28 agosto 2018, dalle società di calcio femminile ASD AGSM Verona FC, ASD Femminile Inter Milano, ASD Mozzanica, ASD Pink Sport Time, CF Florentia SSDARL, FC Juventus SPA, Florentia Women's FC SSD ARL, Sassuolo Calcio Femminile, SSD Roma Calcio Femminile SRL, SSDARL Empoli Ladies, SSDARL Fimauto Valpolicella, UPC Tavagnacco, US S. Zaccaria, ASC Arezzo ASD, ASD Castelvecchio e USD Giovanile Lavagnese, rappresentate e difese dagli avv.ti Flavia Tortorella e Salvatore Civale 

contro

 

la Lega Nazionale Dilettanti (LND), rappresentata e difesa dall’avv. Lucio Giacomardo

 

e nei confronti 

 

della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),

 

entrambi vertenti contro la decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, pubblicata, nel solo dispositivo, in data 26 luglio 2018, con il C.U. n. 5/CFA, e, con motivazioni, in data 8 agosto 2018, con C.U. n. 14/CFA, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità dell'intervento in giudizidelle società odierne ricorrenti ed è stato accolto il reclamo della LND e, per l'effetto, in riforma, sul punto, della impugnata decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, di cui al C.U. n. 74/TFN del 25 giugno 2018, è stata annullata la Delibera del Commissario Straordinario della FIGC, di cui al C.U. n. 38 del 3 maggio 2018, che aveva disposto l'inquadramento, a decorrere dalla s.s. 2018/2019, della Divisione Calcio Femminile, per le attività del Dipartimento Calcio Femminile, nella Federazione Italiana Giuoco Calcio, delegando alla Lega NazionalDilettanti, sino a diversa determinazione, l'organizzazione del Campionato Interregionale di calcio femminile.

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

uditi, nell’udienza del 7 settembre, 

 quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 79/2018: i difensori della parte ricorrente - FIGC - avv.ti Giancarlo Gentile e Letizia Mazzarelli; l’avv. Flavia Tortorella, per le intervenienti AS Roma e Lady Granata Cittadella; l’avv. Lucio Giacomardo, per la resistente LND, nonché il Vice ProcuratorGenerale dello Sport, avv. Guido Cipriani, e il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Federico Vecchio, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

 

quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 82/2018: il difensore delle parti ricorrenti - ASD AGSM Verona FC, ASD Femminile Inter Milano, ASD Mozzanica, ASD Pink Sport Time, CF Florentia SSDARL, FC Juventus SPA, Florentia Women's FC SSD ARL, Sassuolo Calcio Femminile, SSD Roma Calcio Femminile Srl, SSDARL Empoli Ladies, SSDARL Fimauto Valpolicella, UPC Tavagnacco, US S. Zaccaria, ASC Arezzo ASD, ASD Castelvecchio, USD Lavagnese – e intervenienti - AS Roma e Lady Granata Cittadella – avv. Flavia Tortorella, nonché il Vice Procuratore Generale dello Sport, Avv. Guido Cipriani, e il Procuratore Nazionale dello Sport, Avv. Federico Vecchio, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

 

udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la Relatrice, Avv. Gabriella Palmieri. 

 

Ritenuto in fatto

 

  • Con delibera pubblicata mediante Comunicato Ufficiale n. 38 del 3 maggio 2018, il Commissario Straordinario della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito anche FIGC) stabiliva che, a decorrere dall’inizio della stagione sportiva 2018/2019, la Divisione Calcio Femminile venisse inquadrata nella FIGC, lasciando alla Lega Nazionale Dilettanti (di seguito anche LND), sino a diversa determinazione, l’organizzazione del Campionato Interregionale di Calcio Femminile.
  • Reputando tale delibera lesiva delle prerogative in precedenza affidatele dalla FIGC, con ricorso depositato in data 24 maggio 2018, la LND si rivolgeva al Tribunale Federale ai sensi dellart. 45 bis del CGS della FIGC, chiedendone l’annullamento.
  • Con decisione pubblicata sul C.U. n. 74/TFN del 25 giugno 2018, il Tribunale Federale, rigettata l’eccezione di carenza di legittimazione a ricorrere  della LND formulata dalla Federazione, respingeva il ricorso nel merito.
  • Avverso tale pronuncia, in data 2 luglio 2018, la LND presentava reclamo alla Corte Federale d’Appello e la FIGC, con memoria del 5 luglio 2018, proponeva appello incidentale sulla statuizione di rigetto dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva della LND.
  • Con decisione pubblicata sul C.U. n. 14/CFA in data 8 agosto 2018, la Corte Federale dAppellrigettava il ricorso spiegato in via principale dalla FIGC e dichiarava inammissibile lintervento delle società costituite; conseguentemente, accoglieva il ricorso della LND e, in riforma della sentenza di primo grado, annullava la delibera del Commissario Straordinario n. 38 del 3 maggio 2018.
  • Con ricorsi depositati il 21 e il 28 agosto 2018, i ricorrenti hanno quindi impugnato detta decisione dinanzi a questo Collegio di Garanzia.

In particolare, con il ricorso n. 79/2018 la FIGC ha chiesto che previo assenso di misure cautelari urgenti ex art. 57.2, lett. d) CGS CONI e collegiali (sospensione dellesecutività della decisione della CFA gravata) e - occorrendo - abbreviazione dei termini, venga accolto il presente ricorso e, per leffetto, confermata lefficacia della delibera del Commissario straordinario n. 38/2018”.

Con il ricorso n. 82/2018 le società calcistiche indicate in epigrafe hanno chiesto che lEcc.mo Collegio di Garanzia adito voglia, dopo aver preliminarmente riunito il presente procedimento a quello speculare promosso dalla FIGC avverso la stessa decisione della Corte Federale di Appello, accogliere il presente ricorso e, per leffetto, confermare lefficacia della delibera del Commissario Straordinario n. 38/2018.

Con decreto presidenziale, prot. n. 00583/18 del 23 agosto 2018, il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport ha accolto le istanze cautelari invocate, sospendendo l’esecutività della decisione impugnata fino alla data della camera di consiglio per la decisione collegiale sulla istanza cautelare con l’abbinamento al merito.

I motivi posti a sostegno dei suddetti ricorsi saranno illustrati nel corso della motivazione. 

Si è costituita in giudizio la LND, chiedendo, previo rigetto dell’istanza cautelare, che questo Collegio respinga il ricorso in quanto inammissibile, nonché in ogni caso infondato nel merito.

Le eccezioni della resistente saranno esposte anchesse, per quanto necessario, nel corso della motivazione che segue.

Con atto di intervento volontario sono intervenute la AS Roma e la Lady Granata Cittadella, chiedendo di accogliere i ricorsi delle società calcistiche in epigrafe e della FIGC.

Eintervenuta in udienza, ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, la Procura Generale dello Sport. 

 

Considerato in diritto 

 

1.

 

Preliminarmente, occorre esaminare la questione della legittimazione attiva della LND. 

Secondo la tesi della FIGC, tale legittimazione non sussisterebbe, posto che l’art. 31 CGS CONI (richiamato dall’art. 43 bis CGS FIGC, ai sensi del quale la LND ha proposto il ricorso in primo grado), nell’individuare tassativamente i soggetti legittimati a ricorrere avverso le delibere del Consiglio  Federale,  non  contempla  le  Leghe,  ma  esclusivamente  i  componenti,  assenti  o dissenzienti, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti”. Osserva la ricorrente che, nel caso di specie, non vi sono membri dissenzienti o assenti, in quanto il Commissario impersona l’intero Consiglio Federale e dà vita a un provvedimento monocratico che non scaturisce da un processo di formazione della volonin forma collegiale: da qui, il difetto di legittimazione della LND ad agire ai sensi del citato art. 43 bis. Osserva, ancora, la FIGC che, seppur l’impossibilità di utilizzare il rimedio previsto dalle norme citate non precluda alla LND di dolersi dinanzi alle competenti sedi (Collegio di Garanzia) della delibera commissariale, ciò vale per le ipotesi in cui la Lega persegua gli interessi dell’intera categoria rappresentata, mentre nel caso di specie manca il requisito dell’omogeneità dell’interesse fatto valere rispetto all’intera platea degli associati. Leccezione non è meritevole di accoglimento.

Reputa questo Collegio che siano condivisibili le osservazioni già espresse sul punto dalla Corte Federale d’Appello e richiamate dalla parte resistente.

La LND è da considerarsi ente esponenziale di tutte le società dilettantistiche, pertanto titolare di una specifica, autonoma posizione giuridica qualificata dall’interesse proprio, conseguenza ed effetto dell’interesse diffuso che alla stessa predetta Lega fa indiscutibilmente capo. Ne deriva che è pienamente legittimata a impugnare un atto federale che reputa lesivo degli interessi propri (quale ente esponenziale) e/o dei propri associati e rappresentati. Peraltro, a tale legittimazione non osta l’eventuale disomogeneità dell’interesse fatto valere rispetto alla totalità degli associati, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa invocata dalla CFA, l’ente collettivpuò di certo agire a tutela degli interessi di alcuni appartenenti al gruppo eventualmente contro altri (Consiglio di Stato, 9 gennaio 2014, n. 36).

Negare la legittimazione dell’odierna ricorrente, tra l’altro, porterebbe allestrema conseguenza che, avverso le delibere commissariali reputate illegittime e lesive, non vi sarebbe alcuno strumento di tutela, in violazione dei principi costituzionali volti a garantire la piena effettività della tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

 

2. 

Ancora in via preliminare, occorre esaminare la questione relativa all’interesse ad agire delle società di Calcio Femminile indicate in epigrafe.

Con il primo motivo di ricorso, le suddette società deducono la violazione dell’art. 34 CGS CONI, la contraddittorietà e l’illogicità manifesta della motivazione e linsufficienza della stessa su un punto decisivo della controversia.

Posto che la LND, organo rappresentativo delle società di Calcio Femminile, ha chiesto l’annullamento di una delibera verso la quale le società rappresentate nutrono un interesse diametralmente opposto (ossia quello diretto alla sua conservazione), osservano le società che l’unico rimedio per tutelare i propri interessi era rappresentato dallo strumento processuale di cui all’art. 34 CGS CONI, la cui portata non è stata neppure affrontata dalla motivazione della CFA, ferma nel sostenere, senza alcun argomento logico giuridico, la mancanza di una posizione giuridica qualificata che giustifichi la legittimazione all’intervento in giudizio delle società.

Anche tale eccezione preliminare è infondata. 

Nel dichiarare l’inammissibilità di tutti gli interventi spiegati, la CFA ha richiamato la precedente decisione del Collegio n. 40/2018, secondo cui, ai sensi dell’art. 33, comma 3, CGS FIGC, è riconosciuta la legittimazione di terzi portatori di interessi indiretti per le sole ipotesi di illecito sportivo. Non vertendo la presente fattispecie in tema di illecito sportivo, la Corte ha escluso l’esperibilità del suddetto rimedio processuale, non ravvisando neppure il presupposto della titolarità, in capo alle società, di un interesse.

Ad avviso di questo Collegio, la fattispecie di cui si discute in questa sede non è riconducibile a quella di cui alla decisione richiamata, la quale riguardava, invero, un ricorso in materia di tesseramenti effettuato innanzi al TFN, ai sensi dell’art. 33, comma 18, lett. b), CGS FIGC. Con tale pronuncia il Collegio chiariva come, nei giudizi promossi ai sensi della norma citata, la possibilità di un intervento ad opera del terzo potesse spettare solo alle parti, in senso stretto, aventi un interesse diretto”, ossia solo le società ed il tesserato o il soggetto del cui tesseramento si tratta”.

Diversamente, il procedimento di cui si discute in questa sede, riguardando l’impugnazione di una delibera federale, è stato promosso ai sensi dell’art. 43 bis CGS FIGC.

Sono del tutto condivisibili, peraltro, le osservazioni sviluppate dalle società ricorrenti in ordine all’evidente impossibilità di fare ricorso a quei rimedi alternativi invocati dalla decisione n. 40/2018 del Collegio richiamata dalla CFA, quali la possibilità di sollecitare, attraverso i competenti organi rappresentativi di Lega o Divisione, il Presidente Federale”, posto che nel caso de quo è proprio l’organo rappresentativo che ha intrapreso un’iniziativa processuale, facendo valere un interesse diametralmente opposto a quello dei soggetti rappresentati.

Pertanto, reputa questo Collegio che, nel caso di specie, ricorrano tutti i presupposti per il ricorso all’intervento di cui all’art. 34 CGS CONI, sussistendo in capo alle società un interesse giudico meritevole di tutela, consistente nella conservazione del provvedimento impugnato, e considerata la pretermissione delle stesse dal procedimento azionato.

Con specifico riguardo all’interesse alla conservazione del provvedimento, è indubbio che il nuovo assetto configurato dalla delibera gravata segnerebbe il raggiungimento di un importante traguardo in termini di crescita e di sviluppo del calcio femminile.

Invero, l’inquadramento della Divisione Calcio Femminile sotto l’egida della FIGC, conferendo all’organizzazione maggiore sicurezza, affidabilità e visibilità, arrecherebbe alle società numerosi vantaggi, realizzando interessi non solo meramente economici (si pensi all’influenza diretta sulle sponsorizzazioni e sui diritti televisivi), ma soprattutto sportivi.

Considerato che, rispetto alle realtà estere, in Italia al calcio femminile fino ad oggi non è ancora riconosciuto un ruolo e una posizione significativa e non marginale, il nuovo assetto consentirebbe, invece, un decisivo salto di qualità, anche in termini di  livello tecnico e di competitività.

Senza contare, poi, le prerogative e le maggiori tutele garantite dalla Federazione di cui le società potrebbero finalmente godere, nell’ottica di una progressiva equiparazione del calcio femminile e maschile in attuazione del principio di eguaglianza sostanziale, di cui allart. 3, comma 2, della Costituzione.

 

3. 

Nel merito, le spiegate argomentazioni da parte delle ricorrenti debbono trovare accoglimento. Invero, liter motivazionale della Corte Federale di Appello, così come quello versato in atti dalla LND, risulta errato nella parte in cui reputa l’operato del Commissario Straordinario ultronerispetto al mandato allo stesso conferito con la delibera della Giunta Nazionale del CONI del 1 febbraio 2018, n. 52, e ciò per diverse e concorrenti ragioni.

Il Collegio ritiene che in questa sede non debba essere condotto un ragionamento che verta, in modo  da  conferirne  o  meno  legittimazione,  sulla  necessi ed  urgenza  dellintervento  del Commissario Straordinario, essendo, invece, necessario esperire un sindacato volto a verificare il rispetto, da parte degli Organi di governo della Federazione, delle disposizioni regolamentariAl di là dell’esegesi di detta delibera della Giunta Nazionale, risulta dirimente la circostanza per la quale, nei fatti, il Commissario Straordinario, con la delibera impugnata in sede endofederale, non ha operato alcuna modifica delle disposizioni statutarie propriamente dette.

Si rammenta che l’art. 10, comma 3, dello Statuto della FIGC dispone che la Divisione calcio femminile sia inquadrata nella LND, salva diversa determinazione del Consiglio federale adottata a maggioranza qualificata.  Il Commissario Straordinario della FIGCantecedentemente alla convocazione della Assemblea elettiva, deteneva su di sé poteri ed attribuzioni proprie del Consiglio Federale; e così ha deliberato in tutte le materie afferenti alle attività organizzative e di gestione della Federazione, ivi compresa quella oggetto della presente controversia.

Ebbene, non è ravvisabile, contrariamente a quanto statuito dalla Corte di merito, la violazione dell’art. 5 dello Statuto Federale, ciò in quanto non vè stata, dalla semplice lettura dello Statuto, la creazione di un organo del tutto nuovo in seno alla Federazione. Il Comunicato del 3 maggio 2018 ha, infatti, esclusivamente e solo diversamente collocato ed inquadrato l’organismo già esistente deputato all’organizzazione del calcio femminile nazionale; ciò in perfetta coerenza con quanto demandato al Commissario Straordinario a mente del citato art. 10, comma 3, dello Statuto della FIGC.

In altri termini, come correttamente sostenuto dai giudici di prime cure, alcuna modifica statutaria risulta essere stata apportata, giacché non può ritenersi che il Commissario abbia proceduto ad istituire un nuovo organo, limitandosi ad esercitare una propria prerogativa, le cui concrete modalità di attuazione sono state definite mediante l'emanazione dei conseguenti atti organizzativi. Tale potestà, fra l'altro, emerge chiaramente dall'art. 10, comma 9, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Nazionali Sportive approvati dal CONI, che conferisce alle Federazioni la possibilità di affidare alle leghe l'organizzazione di campionati nazionali.

Nel caso de quo - così smentendo quanto erroneamente affermato dalla Corte di Appello in punto di violazione dell’art. 9, comma 1, dello Statuto - la facoltà del Commissario è stata esercitata secondo quanto previsto dagli artt. 9 e 10 dello Statuto FIGC, inquadrando, come detto, diversamente la Divisione Calcio Femminile rispetto al suo previgente inquadramento.

Né può sostenersi l'inesistenza della Divisione Calcio Femminile atteso che, a prescindere dal nomen iuris utilizzato, ciò che conta è la concreta volontà posta in essere dall'organo Federale, vale a dire quella di inquadrare, con una diversa articolazione, l'attività di Calcio Femminile di livello Nazionale. D'altronde, l'avere comunque conservato in seno alla LND le attività relative ai campionati interregionali di Calcio Femminile, dà ancor più contezza che del tutto irrilevante è l'utilizzo dei termini Divisione o Dipartimento.

Non risultano, pertanto, violati, da una parte, l’art. 9, comma 1, dello Statuto e, dall’altra, l’art. 3 dello Statuto stesso.

Con riferimento a questultima disposizione, che demanda la determinazione dell’ordinamento e delle formule dei campionati alla FIGC d’intesa con le Leghe interessate, sentite le Componenti tecniche, erra la Corte quando ritiene che vi sia stata una modifica dell’ordinamento e delle formule dei campionati femminili, tali da dover soggiacere alla regola della entrata in vigore nella seconda stagione successiva.

Il nuovo inquadramento, per altro evidentemente ben accolto dalle c.d. componenti tecniche, non ha di fatto operato modifiche al C.U. 71/A del 4 settembre 2016 in cui si sono stabilite le modalità, d’intesa con la LND, di disputa dei campionati di Serie A, B e Interregionale del Calcio Femminile per la stagione 2018/2019.

Questo Collegio, infine, non può non osservare come l’internalizzazione del Calcio Femminile di Serie A e B in seno alla FIGC, operata come si è detto coerentemente con l’art. 10, comma 3, dello Statuto, si pone nellottica di accordare alla Divisione Calcio Femminile e al calcio femminile nel suo complesso un nuovo e più compiuto sviluppo, conferendogli nuova linfa vitale e migliorandone l’assetto, sia sotto il profilo squisitamente agonistico delle atlete, sia per l’impatto positivo che ne deriva in termini economici.

Nulla osta che, in unottica di evoluzione prospettica del Calcio Femminile, anche al Campionato Interregionale possa essere attribuita la medesima collocazione Federale che viene ad oggi in modo condivisibile attribuita ai Campionati di Serie A e B. 

 

P.Q.M. 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite

 

Riuniti i ricorsi di cui in epigrafe per connessione oggettiva e soggettiva. Accoglie i ricorsi.

Spese compensate.

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 7 settembre 2018. 

 

Il Presidente                                                         La Relatrice

F.to Franco Frattini                                              F.to Gabriella Palmieri 

 

Depositato in Roma, in data 30 novembre 2018.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it