CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 79 del 10/12/2018 – Francesco Domenico Sannella /Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 79

Anno 2018 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA SECONDA SEZIONE

     

 

Attilio Zimatore - Presidente

Silvio Martuccelli - Relatore

Oreste Fasano

Patrizia Ferrari

Vincenzo Nunziata - Componenti

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 91/2018, presentato, in data 21 settembre 2018, dal sig. Francesco Domenico Sannella, rappresentato e difeso dall’avv. Massimiliano Valcada ed elettivamente domiciliato in Milano, via Torino, n. 51, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio del 21 settembre 2018;

 

contro

 

la Procura Federale FIGC, la società Virtus Entella S.r.l.,

e nei confronti

 

della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), con sede in Roma, via Gregorio Allegri, n. 14, in persona del Commissario straordinario e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama, n. 58, in virtù di procura in calce alla Memoria di costituzione del 28 settembre 2018,

 

della Corte Federale d’Appello della FIGC

 

e della Procura Generale dello Sport c/o il CONI;

 

per la riforma e/o l’annullamento

 

della decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, di cui al C.U. n. 022/CFA del 22 agosto 2018, limitatamente alla parte in cui ha statuito e riconosciuto la responsabilità del ricorrente per non aver controllato le vicende contabili della Società Foggia Calcio S.r.l., infliggendogli la pena dell’inibizione per anni uno.

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

uditi, nell’udienza del 14 novembre 2018, l’avv. Massimiliano Valcada, per il ricorrente, sig. Francesco Domenico Sannella, nonché gli avv.ti Letizia Mazzarelli e Matteo Annunziata, quest’ultimo giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Luigi Medugno, per la resistente FIGC; 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, prof. Silvio Martuccelli.

 

Ritenuto in fatto

 

1. La controversia all’esame del Collegio fa seguito all’inchiesta della Procura della Repubblica di Milano "Security" dalla quale è emersa la responsabilità penale, a vario titolo, del sig. Ruggiero Massimo Curci, "consigliere di amministrazione della Foggia Calcio S.r.l. dal 27.6.2015 e vice presidente della stessa società dal 9.3.2017 al 30.6.2017, nonché titolare per il tramite di altra società, di quote sociali della stessa Foggia Calcio S.r.l. e soggetto esercitante il controllo sulla medesima società nello stesso periodo temporale". All’esito della complessa attività di indagine, la Procura della Repubblica di Milano provvedeva a trasmettere alla Procura Federale gli atti di interesse da cui risultava che il sig. Curci aveva reimpiegato, per il tramite di Fedele Sannella, parte del denaro illecitamente ottenuto anche per far fronte alle esigenze finanziarie e gestionali della società pugliese e dei suoi tesserati.

2. Risulta dagli atti di giudizio che per i fatti su esposti, con atto in data 15 maggio 2018, la Procura Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale i sigg.ri Ruggiero Massimo Curci, Nicola Curci, Fedele Sannella, l’odierno ricorrente Francesco Domenico Sannella ed altri 33 tesserati del Club Foggia Calcio s.r.l. (Presidente, amministratori e tesserati) per la violazione degli artt. 1 bis e 8 CGS, 19 Statuto FIGC, 84 e 94 NOIF, per avere, nell’arco delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, impiegato, percepito o anche soltanto consentito l’utilizzo e l’ingresso nella gestione societaria di denaro proveniente dalle attività illecite poste in essere da Ruggiero Massimo Curci; la società Foggia Calcio per rispondere "a titolo di responsabilità diretta”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dal [Presidente] sig. Fares Adolfo Lucio e, "a titolo di responsabilità oggettiva”, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dai soggetti suindicati e da altri tesserati.

3. Nel corso del procedimento disciplinare avanti il TFN, si costituivano i soggetti deferiti, ad eccezione del signor Ruggiero Massimo Curci. All’udienza del 22 giugno 2018, la Virtus Entella S.r.l. presentava istanza di intervento ex art. 41, comma 7, CGS, in qualità di terza portatrice di interessi indiretti, essendosi classificata al quart’ultimo posto nel campionato di Serie B, con il miglior piazzamento tra i quattro club retrocessi in Lega Pro. A tale intervento si opponevano tutte le parti costituite, ritenendo la facoltà di intervento limitata esclusivamente ai procedimenti per illecito sportivo. Il TFN ammetteva l’intervento della Virtus Entella S.r.l.

Prima dell’apertura del dibattimento, il procedimento veniva dichiarato concluso nei confronti di 20 (venti) calciatori, deferiti a seguito della applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 e/o 24 CGS; il procedimento proseguiva, quindi, nei confronti degli altri deferiti.

4. Come da C.U. n. 1/TFN del 2 luglio 2018, il TFN proscioglieva il Presidente Fares; riteneva, invece, responsabili per le condotte loro ascritte Ruggiero Massimo Curci e Fedele Sannella (sanzionati con cinque anni di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC); Nicola Curci e l’odierno ricorrente Francesco Domenico Sannella, (sanzionati con quattro anni di inibizione); Giuseppe Di Bari (sanzionato con due mesi di inibizione); i tesserati Martinelli, De Almeida, Arcidiacono, Sanchez, Possanzini, De Zerbi, Teresa e Marcattili (sanzionati con tre mesi di inibizione); il Club Foggia Calcio s.r.l. (sanzionato con 15 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella s.s. 2018/2019).

5. La decisione veniva, quindi, impugnata da parte di tutti i soggetti sanzionati, fatta eccezione per i fratelli Curci e per il D.S. Di Bari, dinanzi alla Corte Federale che accoglieva l’eccezione di inammissibilità dell’intervento della Virtus Entella S.r.l. in virtù dell’art. 41, comma 7, CGS, in combinato disposto con l’art. 33, comma 3, CGS; proscioglieva i tesserati Arcidiacono, Sanchez, De Almeida, Martinelli, Marcattili, Teresa, Possanzini e De Zerbi per insufficienza di prove; riduceva l’inibizione inflitta a Fedele e Francesco Domenico Sannella, rispettivamente, ad anni tre ed uno; riduceva la penalizzazione irrogata a titolo di responsabilità oggettiva nei confronti del Club Foggia Calcio S.r.l. a 8 punti, da scontarsi nella s.s. 2018/2019 (C.U. n. 22/CFA del 20 agosto 2018).

6. Con ricorso depositato il 21 settembre 2018, il signor Francesco Domenico Sannella ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport chiedendo la riforma della decisione qui impugnata per i seguenti motivi: “I. Insufficiente/contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti: mancato ingresso di denaro contante nella Società Foggia Calcio Srl”, per avere la CFA, ad avviso della difesa di parte ricorrente, fornito una motivazione insufficiente o, sotto diverso profilo, contraddittoria, in quanto, pur in presenza di rapporti economici relativi alle singole persone fisiche dei signori Massimo Ruggiero Curci e Fedele Sannella, ha condannato il signor Francesco Domenico Sannella per non aver vigilato sulla gestione economica della società Foggia Calcio S.r.l., soggetto che, tuttavia, sarebbe rimasto estraneo ai predetti rapporti economici; II. Insufficiente/contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti: assenza di un onere di vigilanza in capo al signor Francesco Sannella in merito alle attività gestionali economiche del Foggia Calcio Srl. Dazioni di denaro contante a favore della società Foggia Calcio Srl: omessa motivazione in merito alla qualificazione del comportamento del signor Francesco Sannella a titolo di colpa grave”, censurando quindi il decisum della CFA nel punto in cui, ad avviso della difesa di parte ricorrente, sarebbe stata omessa l’individuazione del precetto giuridico che imponeva al signor Francesco Domenico Sannella precisi obblighi di vigilanza sulla gestione economica del Foggia Calcio S.r.l., dei comportamenti positivi che il Signor Francesco Sannella avrebbe dovuto tenere, pur non essendo titolare di cariche sociali all’interno della società Foggia Calcio S.r.l., nonché per l’assenza di elementi idonei a configurare una colpa grave in capo allo stesso ricorrente; “III. Omessa motivazione in ordine ai criteri di quantificazione della sanzione a carico del signor Francesco Sannella”, che avrebbe portato all’irrogazione di una sanzione in ogni caso manifestamente sproporzionata. Il ricorrente ha, infine, chiesto l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale: - annullare la decisione impugnata limitatamente all’applicazione della sanzione di anni uno di inibizione a carico del Signor Francesco Sannella per violazione delle norme di diritto stante l’omessa e/o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, le denunciate violazioni di legge, la denunciata contraddittorietà della motivazione, nonché l’erronea applicazione del principio di proporzionalità della sanzione; - per l’effetto, eliminare la sanzione dell’inibizione a carico del Signor Francesco Sannella prosciogliendolo da ogni addebito, oppure rinviare la causa alla Corte Federale di Appello, enunciando il principio [di] diritto al quale il Giudice di rinvio dovrà attenersi per eliminare la sanzione; - nella denegata ipotesi di non proscioglimento del Signor Francesco Sannella, limitare la sanzione a carico del Signor Francesco Sannella al di sotto dei minimi edittali previsti o, in via alternativa, riformare la sanzione inflitta dalla Corte Federale di Appello della FIGC nella misura minima ritenuta di giustizia non superiore al minimo edittale; in via di ulteriore subordine: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Collegio adito ritenesse necessari ulteriori accertamenti di fatto sul punto decisivo della controversia non motivato dalla Corte Federale di Appello della FIGC e/o in merito alla contraddittorietà della motivazione e/o della denunciata violazione del principio di proporzionalità della sanzione, annullare la sentenza impugnata limitatamente a tale motivo per le violazioni anzi indicata e, per l’effetto, rinviare la causa alla Corte Federale di Appello, enunciando il principio [di] diritto al quale il Giudice di rinvio dovrà attenersi nel riformulare in melius l[a] sanzion[e] irrogata e annullata; in ogni caso: - con vittoria di spese, diritti ed onorari aumentati di IVA e CPA come per legge oltre che di costi procedurali legati al presente procedimento”.

7. Si è costituita la FIGC con articolata memoria, con la quale ha chiesto il rigetto di tutti i motivi di ricorso e ha puntualmente controdedotto in merito a tutti i motivi di gravame. 

8. Con memoria ritualmente acquisita, depositata ex art. 60, comma 4, CGS, il ricorrente ha contestato e respinto, in quanto ritenute infondate, le argomentazioni svolte dalla FIGC, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni già in atti.

9. La controversia è stata discussa all’udienza tenutasi il 14 novembre 2018. Le difese, nella persona dell’avv. Massimiliano Valcada, per il sig. Sannella, nelle persone degli avvocati Letizia Mazzarelli e Matteo Annunziata, per la FIGC, hanno richiamato le conclusioni in atti, precisando le rispettive posizioni. La causa è stata quindi trattenuta per la decisione. 

 

Considerato in diritto

 

1. Con il primo motivo di ricorso, il sig. Sannella ha censurato l’impugnata decisione deducendo che il denaro in contanti trasferito dal sig. Curci in favore del fratello del ricorrente, signor Fedele Sannella, non sarebbe mai confluito nel patrimonio del Foggia Calcio S.r.l. Il ricorrente, in particolare, sostiene che tale circostanza era stata sottoposta all’attenzione della Corte Federale di Appello, la quale, però, non avrebbe compiutamente motivato sul punto o, comunque, avrebbe fornito una motivazione illogica e contraddittoria.

Il motivo di ricorso è inammissibile.

Come evidenziato dalla difesa della FIGC, infatti, il ricorrente, nonostante abbia censurato la insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, intende sollecitare in questa sede un nuovo apprezzamento di merito sul materiale probatorio ed una rivalutazione dei fatti già accertati dalla CFA. Il che, evidentemente, non può avvenire nella sede di legittimità, avendo, peraltro, la Corte chiaramente accertato che lo scambio di denaro tra il sig. Curci ed il sig. Fedele Sannella non possa essere relegato alla dimensione di una semplice questione privata, nonché argomentato, con motivazione completa e immune da vizi logici, in merito alle condotte poste in essere dal sig. Fedele Sannella. Peraltro, quand’anche la ricostruzione fornita fosse fondata, resterebbe in ogni caso pacifico che l’utilizzo del contante è avvenuto nell’interesse del Foggia Calcio S.r.l. e quindi in violazione dei principi di correttezza e trasparenza della gestione finanziaria della Società. Anche sul punto la sentenza gravata appare correttamente motivata, ove afferma che tale condotta ha comportato “la violazione di norme tese a garantire la piena trasparenza e legittimità della gestione economica delle società sportive, a tutela di quei valori al cui presidio è altresì preposto l’art. 1 bis CGS”.

 

2. Con il secondo motivo, il sig. Francesco Domenico Sannella ha censurato la decisione impugnata rilevando:

(i) di essere stato deferito dalla Procura della FIGC per la presunta violazione dell’articolo 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva - sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione sanciti dall’art. 19, comma 1, dello Statuto FIGC e dall’art. 84, comma 1, delle NOIF, nonché violazione dell’art. 8, comma 2, CGS - perché avrebbe consentito, nel corso delle stagioni 2015/2016 e 2016/2017, l’impiego nell’attività gestionale e sportiva del Foggia Calcio S.r.l di somme di denaro che il signor Massimo Ruggiero Curci aveva corrisposto a mezzo bonifico o in contanti;

(ii) di essere poi stato sanzionato dalla CFA - unicamente in relazione all’impiego del denaro contante - a titolo di responsabilità omissiva, in quanto egli, “per la rilevante posizione assunta indirettamente, quale amministratore e legale rappresentante, nonché socio di riferimento della [Sannella Holding 2 s.r.l.] controllante il Foggia Calcio s.r.l. a partire dal  10.12.2015, nonché direttamente, nella qualità di consigliere d’amministrazione del Foggia Calcio s.r.l. dal 15.6.2017, aveva l’obbligo di vigilare sulla corretta gestione della medesima; né poteva ignorare - se non con colpa grave - i citati comportamenti del Curci e del fratello Fedele Sannella reiterati per due stagioni sportive”. 

La difesa del ricorrente ha, pertanto, censurato tale decisione deducendo che questa non conterrebbe alcuna individuazione di quello, tra i precetti indicati nel deferimento della Procura, che sarebbe stato violato dal sig. Francesco Domenico Sannella, né alcuna indicazione della norma che avrebbe imposto a suo carico uno specifico obbligo di vigilanza. 

Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.

Premesso che il Collegio di Garanzia non può procedere ad una nuova valutazione dei fatti, ma può solo verificare se il Giudice di merito abbia nelle sue valutazioni violato una norma (sostanziale o processuale), ovvero abbia motivato la propria decisione in modo lacunoso o illogico o contraddittorio, si rileva come la decisione impugnata poggi su una motivazione contraddittoria e incoerente alla luce dei fatti accertati dallo stesso Giudice (contraddittorietà che provoca anche una errata applicazione di norme di diritto).

Quanto alla responsabilità “diretta” del sig. Francesco Domenico Sannella, quale consigliere del Foggia Calcio S.r.l. a partire dal 15 giugno 2017, qui basti osservare che, proprio dall’accertamento dei fatti del giudizio condotto dalla CFA, è emerso che l’ultima dazione di denaro oggetto della contestazione è avvenuta il 5 aprile 2017, e si è, pertanto, verificata in un periodo antecedente alla data in cui l’odierno ricorrente ha assunto una carica gestoria nella società calcistica; il che esclude che lo stesso possa essere ritenuto responsabile di condotte riferibili ad altri. Peraltro, neppure può discorrersi di omessa vigilanza del nuovo amministratore sulla precedente gestione societaria, in quanto l’indagine penale a cui ha fatto seguito quella della giustizia sportiva è pressoché contestuale alla nomina del sig. Francesco Domenico Sannella, e quindi allo stesso neppure può essere imputato di non essersi attivato nel denunciare le irregolarità ascrivibili ai precedenti amministratori. Ciò, a maggior ragione, se si consideri che la CFA ha ritenuto esenti da responsabilità tutti i membri del precedente C.d.A. del Foggia Calcio, in quanto questi non avrebbero in concreto gestito la società calcistica e, inoltre, perché il bilancio della società aveva ottenuto il parere positivo della Co.Vi.Soc. e la certificazione da parte del revisore RIA Gran Thornton: dunque, anche gli organi che erano formalmente preposti alla vigilanza contabile della Società al momento in cui si sono verificati i fatti oggetto del presente giudizio sono andati esenti da responsabilità. 

Inoltre, quanto alla responsabilità “indiretta” del sig. Francesco Domenico Sannella, dalle evidenze di giudizio e come ribadito nel corso dell’udienza dibattimentale dalla difesa di parte è emerso che questi nel periodo di interesse non era socio di riferimento della Sannella Holding 2 S.r.l., società che deteneva il 50% della società Esseci S.r.l., titolare della totalità delle quote del Foggia Calcio S.r.l.; l’acquisto della totalità delle quote della Esseci S.r.l. ad opera della Sannella Holding 2 S.r.l. è avvenuta, infatti, solo nel maggio 2017, quando, come già detto, erano già cessati i fatti per cui oggi è causa. Inoltre, la decisione della CFA ha altresì escluso che lo stesso potesse essere qualificato come amministratore di fatto del Foggia Calcio S.r.l. e avesse partecipato alle dazioni di denaro, non avendo mai ricevuto né versato o corrisposto denaro in contanti.

Ciò premesso, diversamente da quanto sostenuto nella decisione impugnata, tenuto conto del perimetro temporale degli avvenimenti di giudizio, non emerge chiaramente l’individuazione del titolo dal quale sarebbe derivato, a carico del sig. Francesco Domenico Sannella, l’obbligo di vigilanza sul Foggia Calcio S.r.l., asseritamente violato. In assenza di dimostrazione, per tabulas, che il predetto soggetto ricoprisse all’interno del Foggia Calcio una qualificata posizione di natura amministrativa/direzionale/gestionale idonea a determinare un correlato obbligo di vigilanza, l’esaminato motivo di ricorso è da accogliere, non potendo ritenersi sussistente alcuna responsabilità omissiva dell’odierno ricorrente. 

Il ricorso deve dunque essere accolto e la sanzione annullata, senza rinvio. 

3. L’accoglimento del secondo motivo rende superfluo l’esame del terzo, che resta assorbito. 

4. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa senza rinvio. 

5. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione integrale delle spese tra le parti.

 

PQM Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione

 

Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la sanzione a carico del sig. Francesco Domenico Sannella.  

Spese compensate. 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 14 novembre 2018.

 

     Il Presidente                                                                        Il Relatore

F.to Attilio Zimatore                                                          F.to Silvio Martuccelli

 

 

Depositato in Roma, in data 10 dicembre 2018

 

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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