CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 80 del 10/12/2018 – Club Foggia Calcio S.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Virtus Entella S.r.l.
Decisione n. 80
Anno 2018
IL COLLEGIO DI GARANZIA
SECONDA SEZIONE
composta da
Attilio Zimatore - Presidente
Patrizia Ferrari - Relatrice
Oreste Fasano
Silvio Martuccelli
Vincenzo Nunziata - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 92/2018, presentato, in data 21 settembre 2018, dalla società Club Foggia Calcio S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Iudica, Alessandra Carbone e Guido Gallovich,
nei confronti
della Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),
e della società Virtus Entella S.r.l.
avverso
la decisione della Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, della FIGC, pubblicata con C.U. n. 022/CFA del 22 agosto 2018, che ha riformato la decisione resa in primo grado dal Tribunale
Federale Nazionale - Sez. Disciplinare -, di cui al C.U. n. 1/TFN del 2 luglio 2018, e, per l'effetto,
ha irrogato, in capo alla suddetta società, la sanzione della penalizzazione di 8 punti in classifica da scontare nella s.s. 2018/2019, in luogo dei 15 punti irrogati dal Giudice di primo grado endofederale, per la violazione dell'art. 4, comma 1, CGS - a titolo di responsabilità diretta, per le condotte contestate al dott. Adolfo Lucio Fares (in qualità Presidente e legale rappresentante della ricorrente) - e dell'art. 4, comma 2, CGS - a titolo di responsabilità oggettiva, per le condotte contestate, tra gli altri, ai sigg. Ruggiero Massimo Curci, Fedele Sannella e Francesco Domenico Sannella.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 14 novembre 2018, il difensore della parte ricorrente - Club Foggia Calcio S.r.l. - avv. Fabio Iudica, nonché gli avv.ti Letizia Mazzarelli e Matteo Annunziata, quest’ultimo giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Luigi Medugno, per la resistente FIGC;
udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la Relatrice, cons. Patrizia Ferrari.
Ritenuto in fatto
1. La controversia all'esame si inquadra nell'ambito delle vicende inerenti l'inchiesta della Procura della Repubblica di Milano "Security" dalla quale è emersa la responsabilità penale, a vario titolo, del sig. Curci Ruggiero Massimo, "consigliere di amministrazione della Foggia Calcio S.r.l. dal 27.6.2015 e vice presidente della stessa società dal 9.3.2017 al 30.6.2017, nonché titolare per il tramite di altra società, di quote sociali della stessa Foggia Calcio S.r.l. e soggetto esercitante il controllo sulla medesima società nello stesso periodo temporale". All'esito della complessa attività di indagine, la Procura della Repubblica di Milano provvedeva a trasmettere alla Procura Federale gli atti di interesse da cui risultava che il Curci Ruggiero Massimo aveva reimpiegato, per il tramite di Fedele Sannella, parte del denaro illecitamente ottenuto anche per far fronte alle esigenze finanziarie e gestionali della società pugliese e dei suoi tesserati.
2. Risulta dagli atti di giudizio che per i fatti su esposti, con atto in data 15 maggio 2018, la Procura Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale i sigg.ri Ruggiero Massimo Curci, Nicola Curci, Fedele Sannella, Francesco Domenico Sannella ed altri 33 tesserati del Club Foggia Calcio s.r.l. (Presidente, amministratori e tesserati) per la violazione degli artt. 1 bis e 8 CGS, 19 Statuto, 84 e 94 NOIF per avere, nell'arco delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, impiegato, percepito o anche soltanto consentito l'utilizzo e l'ingresso nella gestione societaria di denaro proveniente dalle attività illecite poste in essere da Ruggiero Massimo Curci; la società Foggia Calcio per rispondere "a titolo di responsabilità diretta”, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dal [Presidente] sig. Fares Adolfo Lucio e, "a titolo di responsabilità oggettiva”, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dai soggetti suindicati e da altri tesserati.
3. Nel corso del procedimento disciplinare avanti il TFN, si costituivano i soggetti deferiti, ad eccezione del signor Ruggiero Massimo Curci. All'udienza del 22 giugno 2018, la Virtus Entella S.r.l. presentava istanza di intervento ex art. 41, comma 7, CGS, in qualità di terza portatrice di interessi indiretti, essendosi classificata al quart'ultimo posto nel campionato di Serie B, con il miglior piazzamento tra i quattro club retrocessi in Lega Pro. A tale intervento si opponevano tutte le parti costituite, ritenendo la facoltà di intervento limitata esclusivamente ai procedimenti per illecito sportivo. Il TFN ammetteva l'intervento della Virtus Entella S.r.l..
Prima dell’apertura del dibattimento, il procedimento veniva dichiarato concluso nei confronti di 20 (venti) calciatori, deferiti a seguito della applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 e/o 24 CGS; il procedimento proseguiva, quindi, nei confronti degli altri deferiti.
4. Come da C.U. n. 1/TFN del 2 luglio 2018, il TFN proscioglieva il Presidente Fares; riteneva, invece, responsabili per le condotte loro ascritte Ruggiero Massimo Curci e Fedele Sannella (sanzionati con cinque anni di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC); Nicola Curci e Francesco Domenico Sannella, (sanzionati con quattro anni di inibizione); Giuseppe Di Bari (sanzionato con due mesi di inibizione); i tesserati Martinelli, De Almeida, Arcidiacono, Sanchez, Possanzini, De Zerbi, Teresa e Marcattili (sanzionati con tre mesi di inibizione); il Club Foggia Calcio s.r.l. (sanzionato con 15 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella s.s. 2018/2019).
5. La decisione veniva, quindi, impugnata da parte di tutti i soggetti sanzionati, fatta eccezione per i fratelli Curci e per il D.S. Di Bari, dinanzi alla Corte Federale che accoglieva l'eccezione di inammissibilità dell'intervento della Virtus Entella S.r.l. in virtù dell'art. 41, comma 7, CGS, in combinato disposto con l'art. 33, comma 3, CGS; proscioglieva i tesserati Arcidiacono, Sanchez, De Almeida, Martinelli, Marcattili, Teresa, Possanzini e De Zerbi per insufficienza di prove; riduceva l’inibizione inflitta a Fedele e Francesco Domenico Sannella, rispettivamente, ad anni tre ed uno; riduceva la penalizzazione irrogata a titolo di responsabilità oggettiva nei confronti del Club Foggia Calcio S.r.l. a 8 punti, da scontarsi nella s.s. 2018/2019 (C.U. n. 22/CFA del 20 agosto 2018).
6. Con ricorso depositato il 21 settembre 2018, il Club Foggia Calcio s.r.l. ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport per la riforma della decisione resa dalla CFA, eccependo i seguenti motivi: 1) Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del sig. Fedele Sannella con riferimento alle somme di denaro contante percepite da Ruggiero Massimo Curci. In sintesi, ad avviso della difesa di parte, la Corte Federale d'Appello avrebbe fornito una motivazione carente e fumosa circa il motivo per cui la condotta del signor Fedele Sannella, con riferimento alle somme percepite dal Curci, è risultata meritevole di sanzione. Sostiene che, l'avere ricevuto ed eseguito pagamenti in contanti, di per sé non risulterebbe violativo di alcuna norma dell'ordinamento statuale o di quello sportivo. Afferma la contraddittorietà della decisione che avrebbe, a suo dire, escluso la dazione di pagamenti occulti ai calciatori ed altri tesserati deferiti, stante la ritenuta carenza di prova. Non dimostrato apparirebbe, inoltre, che l'impiego delle somme versate da Ruggiero Massimo Curci in contanti si sia tradotto in una violazione dei principi di corretta gestione economica della società Foggia Calcio. 2) Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del signor Francesco Domenico Sannella con riferimento alle somme di denaro contante consegnate da Ruggiero Massimo Curci a Fedele Sannella. La difesa censura il decisum della Corte, laddove attribuisce a Francesco Sannella responsabilità per omessa vigilanza sulla corretta gestione societaria, con riferimento alle dazioni di denaro contante contestate a Ruggiero Massimo Curci e Fedele Sannella. Evidenzia, altresì, che, nella Decisione impugnata, la Corte avrebbe omesso di indicare le norme asseritamente violate da Francesco Sannella in conseguenza della sua presunta omessa vigilanza. 3) Necessaria decurtazione dei punti di penalizzazione inflitti per motivi sopravvenuti effettuabile direttamente ed in applicazione del principio del “favor rei” con arrotondamento a favore della Società. La difesa evidenzia l'assoluta iniquità della quantificazione della misura sanzionatoria inflitta dalla Corte Federale d'Appello e fissata in 8 punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato di Serie B, stagione sportiva 2018/2019, derivante dalla sopravvenuta riduzione del numero di squadre partecipanti a detta competizione. Sostiene, altresì, che nell’operare la richiesta riduzione dell’entità della penalizzazione si debba procedere ad un "arrotondamento" dei punti di penalizzazione che tenga conto del principio del “favor rei”. Rassegna le seguenti conclusioni: "accertato e dichiarato il vizio di omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della Decisione impugnata, come dedotto in narrativa ai punti 1) e 2), annullare la stessa nei capi rilevanti ai fini della determinazione della sanzione comminata al Foggia Calcio e, per l'effetto, prosciogliere il Foggia Calcio, senza rinvio; nel merito, in subordine: accertato e dichiarato il vizio di omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della Decisione impugnata, come dedotto in narrativa ai punti 1) e 2), annullare la stessa nei capi rilevanti ai fini della determinazione della sanzione comminata al Foggia Calcio e, per l'effetto, rinviare gli atti alla Corte Federale d'Appello, affinché in diversa composizione, rinnovi il giudizio, imponendo in ogni caso alla Corte di eliminare i vizi della motivazione contestati dall'odierno ricorrente e per l'effetto proclamare il proscioglimento; nel merito, in ulteriore subordine, annullare la Decisione impugnata nei capi rilevanti ai fini della determinazione della sanzione comminata al Foggia Calcio e rideteminare la stessa decidendo senza rinvio, riducendola nella misura minima di giustizia e comunque almeno di 2 (due) punti di penalizzazione in classifica, per i motivi dedotti in narrativa al punto 3); nel merito, sempre in subordine, accertato e dichiarato il vizio di omessa, insufficiente e/o contradditoria motivazione della Decisione impugnata, come dedotto in narrativa ai punti 1) e 2), annullare la stessa nei capi rilevanti ai fini della determinazione della sanzione al Foggia Calcio e, per l'effetto, rinviare gli atti alla Corte Federale d 'Appello affinché, in diversa composizione, rinnovi il giudizio, imponendo in ogni caso alla Corte di conformarsi al principio secondo il quale la sanzione comminabile non potrà comunque eccedere i 6 (sei) punti di penalizzazione in classifica in virtù di quanto punto 3) in narrativa; in ogni caso con vittoria e rimborso delle spese di giustizia sostenute, oltre IVA, accessori e CPA come per legge."
7. Con articolata memoria di costituzione la FIGC ha puntualmente controdedotto tutti i motivi di gravame. In particolare, quanto al motivo inerente la posizione di Fedele Sannella, ha affermato l'irrilevanza dell'annullamento delle sanzioni inflitte a taluni tesserati, deferiti per aver ricevuto compensi ulteriori e diversi rispetto a quanto risultante dall'accordo economico con la società, poichè tali soggetti sono stati "prosciolti per mancanza di idonea prova in ordine al compimento degli Illeciti loro iscritti", mentre la responsabilità del Sannella è stata ampiamente riscontrata dalla documentazione in atti e dalle stesse ammissioni dell'incolpato. Ha ricordato che, come correttamente affermato dalla CFA, benché non sia stata adeguatamente provata la consapevolezza del Sannella circa la provenienza illecita delle provviste di denaro fornite dal dott. Curci, certo è che egli ha colpevolmente consentito l'utilizzo nell'interesse del Foggia Calcio di ingenti somme di denaro contante (poco meno di 200.000 euro l'anno), da un lato, a scapito della corretta e trasparente gestione societaria, dall'altro, favorendo "il perpetuarsi ed consolidarsi di un più vasto disegno criminoso". Quanto al motivo inerente la posizione di Francesco Domenico Sannella, ha rilevato come, attraverso le censure mosse all'operato del Collegio di Appello, la Società miri, in realtà, ad ottenere un riesame del merito non consentito dalle norme. Quanto al terzo motivo relativo alla richiesta rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ha richiamato il principio "tempus regit actum". In caso di accoglimento del motivo ha, comunque, rilevato trattarsi di questione rientrante nell'esclusivo appannaggio dei giudici di merito. Si è, infine, opposta all'ipotesi di "arrotondamento" proposta dalla Società. Ha, quindi, concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso e/o il rigetto dello stesso, perché infondato nel merito. Con ogni conseguente pronuncia di legge anche in ordine alla liquidazione delle spese di lite.
8. Con memoria ritualmente acquisita, proposta ex art. 60, comma 4, CGS, la Società Foggia Calcio ha contestato e respinto, in quanto ritenute infondate e strumentali, le argomentazioni svolte dalla FIGC, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già in atti.
9. La controversia è stata discussa all'udienza tenutasi il 14 novembre 2018. Le difese, nella persona dell’avv. Fabio Iudica, e la difesa della FIGC, nelle persone degli avvocati Letizia Mazzarelli e Matteo Annunziata, hanno richiamato le conclusioni in atti, precisando le rispettive posizioni. La causa è stata trattenuta per la decisione.
Considerato in diritto
1. Con il primo motivo del ricorso, il Club Foggia Calcio s.r.l. eccepisce la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisone in ordine alla ritenuta responsabilità del sig. Fedele Sannella. Ricorda il Collegio che la motivazione, per essere considerata esente da vizi, deve consentire di comprendere, rendendolo chiaro e palese, il ragionamento argomentativo seguito dal giudicante, con particolare riferimento al passaggio tra la individuazione degli elementi di fatto, assunti come rilevanti per la fattispecie, e la loro qualificazione giuridica. Ciò avviene indubitabilmente nella impugnata decisione, dalla cui lettura risulta di tutta evidenza che il giudicante ha basato il proprio iter logico-decisionale sull’esame approfondito della documentazione versata in atti. Al riguardo, non appare condivisibile la ricostruzione effettuata dalla difesa di parte, che si appalesa fuorviante e fondata su una lettura degli atti non obiettiva. Dalla documentazione di giudizio (interrogatorio dinanzi al GIP di Milano del 26 gennaio 2018) si evince, infatti, chiaramente come, con riguardo alle condotte poste in essere da Fedele Sannella, sia lo stesso Dirigente ad avere ammesso di aver utilizzato il denaro contante proveniente dal Curci "per le spese del Foggia Calcio... per i calciatori perché erano gli stessi calciatori a chiedere il contante per pagare le spese mediche e visite di ogni tipo ai calciatori ". Peraltro, il Sannella è stato sanzionato oltre che per l'uso di denaro contante - si ricorda che l'Accordo collettivo di categoria impone il pagamento dei calciatori esclusivamente mediante bonifico bancario - per "la violazione di norme tese a garantire la piena trasparenza e legittimità della gestione economica delle società sportive, a tutela di quei valori al cui presidio è altresì preposto l'art. 1 bis CGS". Suggestiva, ma priva di fondamento, la censura di contradditorietà rivolta alla decisione: il proscioglimento di alcuni tesserati “per mancanza di idonea prova in ordine al compimento degli illeciti loro ascritti" - cui si sovrappone, peraltro, la posizione di altri tesserati che hanno patteggiato la sanzione prima dell'apertura del dibattimento - nulla toglie alla documentata responsabilità del Sannella - in parte dallo stesso ammessa - sulla quale dettagliatamente e motivatamente si sofferma il giudicante d’Appello. Alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio, condivise, richiamate e fatte proprie le conclusioni della gravata decisone in punto di responsabilità del sig. Fedele Sannella e del Club Foggia Calcio s.r.l., non ritiene meritevoli di accoglimento le doglianze versate nell’esaminato motivo di ricorso, che, pertanto, è rigettato.
2. Con il secondo motivo, la Società contesta la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del signor Francesco Domenico Sannella. Rileva, al riguardo, il Collegio la fondatezza della doglianza per le ragioni che seguono. Premesso che il Collegio di Garanzia non può procedere ad una nuova valutazione dei fatti, ma può solo verificare se il Giudice di merito abbia nelle sue valutazioni violato una norma (sostanziale o processuale), ovvero abbia motivato la propria decisione in modo lacunoso o illogico o contraddittorio, si rileva come la decisione impugnata poggi su una motivazione contraddittoria e incoerente alla luce dei fatti accertati dallo stesso Giudice (contraddittorietà che provoca anche una errata applicazione di norme di diritto). Dalle evidenze di giudizio e come ribadito nel corso dell’udienza dibattimentale dalla difesa di parte, Francesco Domenico Sannella non era nel periodo di interesse il socio di riferimento della Sannella Holding 2 srl, società che deteneva il 50% della società Esseci srl, titolare della totalità delle quote del Club Foggia Calcio s.r.l.; l'acquisto della totalità delle quote della Società Esseci ad opera della Sannella Holding 2 srl è avvenuta solo nel maggio 2017, quando erano già cessati i fatti per cui oggi è causa; il predetto sig. Sannella diviene consigliere del Foggia Calcio solo nel giugno 2017, conclusi i fatti per cui oggi è causa. Ciò premesso, diversamente da quanto sostenuto nella decisione avversata, tenuto conto del perimetro temporale degli avvenimenti di giudizio, non emerge chiaramente l’individuazione del titolo dal quale sarebbe derivato, a carico di Francesco Domenico Sannella, l’obbligo di vigilanza sul Club Foggia Calcio, asseritamente violato. In assenza di dimostrazione, per tabulas, che il predetto soggetto ricoprisse all'interno del Foggia Calcio una qualificata posizione di natura amministrativa/direzionale/gestionale idonea a determinare un correlato obbligo di vigilanza, l’esaminato motivo di ricorso è da accogliere.
3. Con il terzo motivo di gravame, la Società sportiva censura l'entità del trattamento sanzionatorio irrogato, di cui chiede una rimodulazione in diminuzione per ragioni di equità, posto che la riduzione del format di Serie B da 22 a 19 squadre (stabilita successivamente allo svolgimento del giudizio dinanzi alla CFA), accentuerebbe la portata afflittiva della sanzione irrogata e giustificherebbe una riduzione proporzionale della stessa di almeno due punti. Ricorda il Collegio che, ai sensi dell'art. 16 CGS FIGC, "gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva". Ciò premesso, ribadita la responsabilità oggettiva della Società sportiva sottolineata dal giudice di Appello per i fatti di causa, ed in particolare per i comportamenti posti in essere dal Fedele Sannella, ritiene che si debba, comunque, tenere conto, per ragioni di equità, della obiettiva situazione sopravvenuta, non conosciuta nè conoscibile all'allora competente Collegio giudicante al quale, solo, compete la decisione in ordine ad una questione sostanziale di merito, che non può certo ridursi ad un mero calcolo numerico, costituendo, invece, determinazione in ordine alla giusta portata afflittiva della sanzione. Sul punto, pertanto, il Collegio dispone rinvio al Giudice di appello affinchè, anche tenuto conto della modifica introdotta in ordine al numero (da 22 a 19) delle società partecipanti al campionato di Serie B nella s.s. 2018/2019, rinnovi la sua valutazione sulla congruità della sanzione, secondo un criterio di proporzionalità.
4. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso è parzialmente accolto, nei termini di cui in motivazione, con rinvio alla CFA della FIGC affinchè rinnovi le sue valutazioni in punto di congruità della sanzione inflitta al Club Foggia Calcio s.r.l. secondo un criterio di proporzionalità.
In ragione della natura della decisione, spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Seconda Sezione
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, rinvia alla Corte Federale d’Appello della FIGC affinché rinnovi la sua valutazione, nei sensi di cui in motivazione.
Spese al definitivo.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 14 novembre 2018.
Il Presidente La Relatrice
F.to Attilio Zimatore F.to Patrizia Ferrari
Depositato in Roma, in data 10 dicembre 2018.
Il Segretario
F.to Alvio La Face