CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 02/2019 del 17 gennaio 2019 – Saverio Cremisini Carosi/Federazone Italiana Sport Equestri

Decisione n. 2

 

Anno 2019


 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

 

composta da

 

Dante DAlessio - Presidente

Laura Santoro - Relatrice

Giovanni Iannini

Mario Stella Richter 

Alfredo Storto - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 95/2018, presentato, in data 26 ottobre 2018, dal sig. Saverio Cremisini Carosi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Achille Reali e Fabrizio Cacace, 

 

contro 

 

la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), 

 

per l’annullamento 

 

previa sospensione cautelare, ex art. 57, comma 12, lett. d), del Codice della Giustizia Sportiva, della decisione della Corte Federale dAppello FISE, datata 17/27 settembre 2018 e comunicata a mezzo PEC in data 27 settembre 2018, che, nel respingere il gravame di Cremisini Carosi avverso la decisione del Tribunale Federale FISE, R.G. Trib. Fed. 14/18 del 3 maggio/15 giugno 2018, ha confermato, a carico del ricorrente, la sanzione della sospensione per sei mesi, ex art.  6, lett. e), del Regolamento di Giustizia FISE, oltre all’ammenda pari ad € 2.000,00, ex art. 6, lett. c), del medesimo Regolamento, per avere, quale Presidente e legale rappresentante della Polisportiva Mario Fioletti A.S.D., svolto presso la stessa, affiliata FISE, “concorsi ASI non rispettosi dei limiti riconosciuti dagli Enti di Promozione Sportiva e di conseguenza del Regolamento tecnico dellattività sportiva agonistica equestre FISE, in violazione dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE, degli artt. 3 e 8 del Regolamento Tecnico dell’attiviSportiva agonistica equestre, dellart. 2 dello Statuto Federale FISE e dell’art. 2, comma 1, lett. a), nn. 1 e 3, del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva.

 

Si è costituita in giudizio la Procura Federale della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE). 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

uditi, nell’udienza dell11 dicembre 2018, i difensori della parte ricorrente - sig. Saverio Cremisini Carosi - avv.ti Achille Reali e Fabrizio Cacace; il Pocuratore Federale FISE, avv. Anselmo Carlevaro, ed il Sostituto Procuratore Federale FISE, avv. Angelo Martucci, per la Procura Federale FISE, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Gianpaolo Sonaglia, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

 

udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la Relatrice, prof. Laura Santoro. 

 

Ritenuto in fatto 

 

Il sig. Saverio Cremisini Carosi, in data 6 marzo 2018, veniva sentito dalla Procura Federale della FISE, in qualità di persona indagata in relazione ai concorsi ippici organizzati, tramite l’Ente di Promozione Sportiva ASI, nei mesi di novembre 2017 e gennaio 2018 dalla Polisportiva Mario Fioletti - associazione sportiva dilettantistica affiliata alla FISE di cui lo stesso era Presidente - con prove di salto ad ostacoli sino al limite di 115 cm., e, pertanto, in violazione della normativa regolamentare federale in materia di attività sportiva agonistica equestre.

La Procura Federale provvedeva, quindi, a trasmettere all’incolpato l’atto di conclusione delle indagini e contestuale intenzione di deferimento ed il successivo atto di deferimento mediante inoltro via e-mail ordinaria alla Polisportiva Mario Fioletti. Allo stesso indirizzo veniva poi inviata anche la comunicazione di fissazione dell’udienza innanzi al Tribunale Federale.

In seno alla memoria di costituzione innanzi al Tribunale Federale il sig. Cremisini Carosi eccepiva, tra l’altro, la violazione del diritto di difesa, per non essere stato regolarmente informato degli atti della Procura Federale, e, nel merito, l’inapplicabilità al caso de quo della normativa federale in materia di attiviagonistica equestre.

All’esito del giudizio di primo grado, il ricorrente veniva ritenuto responsabile della violazione dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE, degli artt. 3 e 8 del Regolamento tecnico dellattività sportiva equestre, dell’art. 2 dello Statuto Federale FISE e dell’art. 2, comma 1, lett. a), nn. 1 e 3, del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva e, pertanto, condannato alla sanzione della sospensione per sei mesi, ex art. 6, lett. e), R.G. oltre all’ammenda pari ad € 2.000,00.

Seguiva il reclamo innanzi alla Corte Federale dAppello, la quale, dapprima accoglieva l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione di primo grado e, poi, definitivamente pronunciandosi nel merito, rigettava il reclamo con conseguente revoca della predetta sospensione dell’esecuzione.

Il sig. Cremisini Carosi ha presentato ricorso innanzi a questo Collegio sulla base dei seguenti motivi:

  • Violazione ed errata applicazione degli artt. 31, 64, comma 5, 47, 48, comma 1, e 21, comma 2, del Regolamento di Giustizia FISE - Violazione e falsa applicazione degli artt. 137 e 156 c.p.c- Omessa e/o errata e/o insufficiente motivazione. Illegittimità della decisione impugnata. 

Il ricorrente lamenta, in primo luogo, che, in riferimento alla censura di difetto di notifica degli atti preprocessuali, la Corte Federale di Appello, errando nellindividuare il reale oggetto della censura mossa nel reclamo, ha totalmente omesso di verificare se gli atti in questione fossero stati effettivamente notificati.

In secondo luogo, il ricorrente rileva l’errato riferimento operato dalla CFA agli artt. 137 e ss. c.p.c., alla luce di quanto disposto dell’art. 31 del R.G. della FISE, secondo cui “Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata (…). In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.

Pertanto, la notifica degli atti preprocessuali si sarebbe dovuta effettuare a mezzo PEC, ovvero, in difetto di PEC del destinatario, mediante consegna da parte dell’ufficiale giudiziario di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, così come prescritto dall’art. 137, 2° comma, c.p.c. a seguito della novella operata con la L. n. 69/2009.

Il ricorrente contesta, inoltre, il richiamo della CFA all’art. 156 c.p.c., al fine di affermare la sanatoria della nullità della notifica per effetto della costituzione in giudizio, a motivo del fatto che, nel caso in specie, non si tratterebbe di nullità della notifica, bensì di inesistenza.

Peraltro, il ricorrente rileva che il difetto di notifica ha comportato l’impossibili“di svolgere ante causam le proprie deduzioni difensive, nonché di far eventualmente ricorso alla procedura dell’applicazione consensuale di sanzioni, richiamando in proposito una recente pronuncia della CFA della FIGC (C.U. n. 106/CFA del 27/4/2018).

  • Violazione ed errata applicazione dellart. 1 del Regolamento di Giustizia FISE - Violazione degli artt. 101 e 102 TFUE e della Delibera dellAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato
  1. 225013 in data 8 giugno 2011 - Non applicabilità al caso di specie del Regolamento tecnico dellattività sportiva agonistica equestre FISE.

Il ricorrente, dopo aver richiamato gli impegni assunti dalla FISE, all’esito dell’istruttoria avviata nel 2007 dall’Antitrust al fine di accertare la violazione degli artt. 81 e 82 (oggi artt. 101 e 102) del TFUE e conclusasi con ladozione della Delibera n. 225013, contesta che i concorsi ippici, che hanno determinato il procedimento disciplinare a suo carico, rientrino nell’ambito dell’attività agonistica equestre di esclusiva competenza della FISE.

Tale attività, infatti, dovrebbe limitarsi a quella svolta “in ambito CIO/FEI, e, pertanto, con riguardo al salto ad ostacoli, a quella che prevede ostacoli “alti tra cm. 130 e cm. 140, di regola cm. 135, per la Categoria A e “ostacoli alti tra cm. 115 e cm. 125, di regola cm. 120”, per la Categoria B.

Il ricorrente lamenta, quindi, che la FISE, in spregio agli impegni assunti nella sopra citata Delibera dell’Antitrust, allorché ha adottato il regolamento sportivo per definire l’attiviagonistica equestre alla stessa riservata, in modo del tutto arbitrario, ha invece qualificato come “attiviagonistica” anche quella attività equestre di livello di gran lunga inferiore agli standard delle competizioni CIO/FEI, proprio al fine di ampliare illegittimamente la propria competenza esclusiva e, nel contempo, fortemente limitare lattività equestre svolta da altre associazioni concorrenti.

Il ricorrente evidenzia, in proposito, che, in virtù di quanto previsto nella regolamentazione federale in materia, contenuta nel Regolamento tecnico dell’attività sportiva agonistica equestre, nella Disciplina delle Autorizzazioni a montare e nel Regolamento Nazionale Salto Ostacoli, “appare quantomeno paradossale che la FISE indica nel Regolamento tecnico come “agonistica” “in un ambito di difficoltà più elevate” e “in ambito CIO/FEI, quella attiviche qualifica addirittura “promozionale” che può essere svolta secondo i propri regolamenti con il semplice Brevetto.

Il ricorrente rileva, inoltre, che, ai sensi del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva, “agli enti di promozione sportiva, quale è lASI, non è preclusa, comunque, lattività agonistica tout court; i concorsi per cui è causa sarebbero da riferirsi all’attivi“a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, che può essere liberamente svolta dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle associazioni agli stessi affiliate, e non invece a quella “agonistica di prestazione, il cui esercizio da parte degli Enti di Promozione Sportiva è condizionato alla “previa stipula di apposite Convenzioni conformi al fac simile emanato dal CONI.

Il ricorrente, in conclusione, chiede che sia annullata la decisione impugnata e che sia dichiarata lesenzione di responsabilità e, quindi, il proscioglimento (…) da qualsivoglia addebito. Ha richiesto, altresì, in via cautelare, inaudita altera parte, la sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione impugnata.

Con memoria di costituzione, la Procura Federale ha eccepito l’infondatezza del primo motivo di ricorso, in ragione del fatto che, “come correttamente rilevato dal Tribunale Federale e dalla Corte Federale di Appello, le comunicazioni sono state effettuate nel rispetto della normativa vigente dalla mail della Procura e della (n.d.r.: leggasi dalla) pec della Segreteria degli Organi di Giustizia federale allindirizzo indicato nella scheda di affiliazione della Polisportiva Mario Fioletti Associazione Sportiva Dilettantistica secondo quanto stabilito dallart. 31 del Regolamento di Giustizia.

La resistente evidenzia, peraltro, che la tempestiva costituzione del Sig. Cremisini Carosi ha sanato ogni asserito vizio di comunicazionee che le difese svolte dal Sig. Cremisini Carosi dimostrano che lo stesso ha avuto piena conoscenza di tutti gli atti e documenti del procedimento, non sussistendo, quindi, alcuna violazione del diritto di difesa, richiamando, in proposito, un precedente di questo Collegio (decisione n. 60/2016).

In ordine al secondo motivo di ricorso, la resistente eccepisce preliminarmente che “gli Organi di Giustizia federale non hanno alcun potere di disapplicare i regolamenti. Eccepisce, inoltre, l’infondatezza di tale motivo di ricorso in ragione del fatto che il Regolamento Tecnico dellattività sportiva agonistica equestre non comporta alcuna violazione della normativa comunitaria e della Delibera dellAutoriGarante della Concorrenza e del Mercato del 8.6.2011, n. 225013.

La resistente rileva, in proposito, che “qualsiasi attività agonistica, anche se organizzata nellambito degli enti di promozione sportiva, deve essere organizzata nel rispetto delle norme tecniche federalie che le attività agonistiche possono essere organizzate solo previa stipula delle predette convenzioni. Pertanto, nel caso di specie non sussistendo alcuna convenzione la manifestazione non poteva essere organizzata.

La resistente richiama, infine, il disposto dell’art. 3 del Regolamento tecnico dell’attività sportiva agonistica equestre, il quale dispone che “ai tesserati FISE non è consentito svolgere attività sportiva agonistica equestre, così come individuata nel presente regolamento, nellambito di società e/o eventi organizzati da soggetti non appartenenti al sodalizio sportivo della FISE.

La resistente, in conclusione, chiede che, in via preliminare, sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso; nel merito, che il ricorso sia rigettato in quanto infondato.

La Procura Generale, in udienza, ha eccepito, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui esso tende ad ottenere la disapplicazione, da parte di questo Collegio, delle normregolamentari e, in secondo luogo, l’infondatezza dello stesso in ragione del fatto che esula dalla cognizione dello stesso Collegio il giudizio in ordine alla conformità o meno della normativa regolamentare alla Delibera dell’Antitrust sopra citata.

 

Considerato in diritto

 

    • Con il primo motivo di ricorso, il signor Cremisini Carosi ha sostenuto che la notifica degli atti preprocessuali doveva essere effettuata a mezzo PEC, ovvero, in difetto di PEC del destinatario, mediante consegna da parte dell’ufficiale giudiziario di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, così come prescritto dall’art. 137, 2° comma, c.p.c. a seguito della novella operata con la L. n. 69/2009, mentre, nel caso di specie, la notifica non è stata certamente fatta ad una casella PEC del destinatario né è stata seguita la citata modalità alternativa, con la conseguenza che non ha potuto avere tempestiva conoscenza della e-mail che è stata inviata alla casella di posta ordinaria della Polisportiva Mario Fioletti dalla Procura e dalla PEC della Segreteria degli Organi di giustizia della Federazione.
    • Al riguardo, si deve osservare che l’art. 31 del Regolamento di Giustizia della FISE, nonché l’art. 11 del Codice della Giustizia Sportiva stabiliscono che “Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. Soltanto per la prima comunicazione è previsto che essa possa in ogni caso essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.

Al fine di assicurare concreta efficacia alla disposizione in esame, lo stesso art. 31 R.G. della FISE, analogamente a quanto dispone l’art. 11 CGS, stabilisce che “La Federazione prevede che, allatto dellaffiliazione o del rinnovo della stessa, listante comunichi lindirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni.

Lart. 31, dunque, prevede quindi l’obbligo, per chi chiede laffiliazione, di indicare una PEC alla quale potranno essere inviate dalla Federazione le comunicazioni riguardanti il soggetto affiliato.

    • Nella fattispecie in esame, tuttavia, risulta (e non è contestato) che l’affiliazione della Polisportiva Mario Fioletti si è perfezionata anche in assenza della comunicazione, da parte della stessa, dell’indirizzo PEC al quale la Federazione avrebbe dovuto inviare le sue comunicazioni. La Federazione ha evidentemente ritenuto che il mancato rispetto di tale obbligo, da parte del soggetto che richiedeva laffiliazione, non era preclusivo al perfezionamento della procedura.
    • Peraltro, nel caso in cui la Federazione ha proceduto all’affiliazione pur in mancanza dell’indicazione di una PEC nella scheda anagrafica dell’affiliato, come nella specie, essa non può dirsi per ciò solo esonerata dal rispetto delle prescrizioni formali dettate per la comunicazione deglatti agli interessati, trattandosi di disposizioni poste anche a garanzia del diritto di difesa dei soggetti ai quali possono essere mosse contestazioni.

In assenza di una PEC del destinatario la Federazione avrebbe quindi dovuto procedere con una modalità alternativa di notifica, come ha sostenuto il ricorrente.

    • A supporto dell’interpretazione dell’art. 31 nel senso testé specificato, giova soffermarsi sulla modifica dell’art. 11 CGS (il cui contenuto, come sopra detto, è ripetuto nell’art. 31 R.G. della FISE), introdotta con deliberazione n. 1590 del 9 aprile 2018, di cui si attende a tuttoggi il relativo decreto attuativo. Detta riforma prevede, infatti, l’inserimento, in coda al comma 2, della previsione secondo cui Al fine di garantire lattuazione della disposizione di cui al presente  comma, ladozione di un indirizzo di posta elettronica certificata costituisce condizione per laffiliazione. Dunque, una società o associazione sportiva non potrà più ottenere l’affiliazione in assenza della segnalazione di un indirizzo di posta elettronica certificata.
    • Per le suesposte ragioni, va dichiarata la non conformità alla normativa regolamentare delle comunicazioni degli atti preprocessuali eseguite dalla Procura Federale (e dagli Organi di Giustizia della Federazione) all’indirizzo e-mail (di posta ordinaria e non PEC) della Polisportiva, non essendovi alcuna certezza della tempestiva (e necessaria) conoscenza dell’interessato degli atti del procedimento.

Ciò determina la nullidell’intero procedimento instaurato innanzi ai giudici endofederali. 

    • Non è condivisibile, neppure, l’assunto del TFN, condiviso dalla CFA, secondo cui l’avvenuta costituzione in giudizio esplicherebbe efficacia sanante del vizio di omessa notifica nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 31 R.G..

Va in proposito osservato, infatti, che l’omessa notifica nel rispetto delle prescrizioni formali assume incidenza non soltanto con riguardo alleventuale lesione del diritto di difesa, che la costituzione in giudizio potrebbe sanare, bensì anche con riguardo all’accesso agli strumenti di definizione anticipata del giudizio - nella specie l’istituto dell’applicazione consensuale di sanzioni senza incolpazione - che, una volta esercitata l’azione disciplinare, non è più dato ottenere.

    • Il ricorso deve essere quindi accolto, per le ragioni indicate, con l’assorbimento del secondo motivo di ricorso.

Non risultando intervenuta la prescrizione dell’azione disciplinare, restano salve le eventuali ulteriori determinazioni della Procura Federale. 

 

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

 

Accoglie il ricorso e, per leffetto, annulla la decisione impugnata.

 

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, a carico della FISE. 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 11 dicembre 2018. 

 

Il Presidente                                                          La Relatrice

F.to Dante D’Alessio                                             F.to Laura Santoro 

 

Depositato in Roma, in data 17 gennaio 2019.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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