CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima- coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 05/2019 del 23 gennaio 2019 – ASD Monteriggioni/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/C.R. Toscana F.I.G.C.-L.N.D./Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C.-L.N.D.
Decisione n. 5
Anno 2019
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Mario Sanino - Presidente
Giuseppe Musacchio - Relatore
Guido Cecinelli
Marcello De Luca Tamajo
Pier Giorgio Maffezzoli - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 68/2018, presentato, in data 7 agosto 2018, dalla ASD Monteriggioni, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Giotti;
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), non costituitasi in giudizio; la Lega Nazionale Dilettanti (LND), non costituitasi in giudizio;
il Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C., non costituitosi in giudizio;
il Comitato Regionale Toscana F.I.G.C. – L.N.D., rappresentata e difesa dall’Avv. Debora Bandoni;
la Delegazione Provinciale di Siena – C.R.T. – L.N.D. – F.I.G.C., non costituitasi in giudizio,
avverso
la delibera pubblicata sul C.U. C.R. Toscana n. 73 del 21 giugno 2018, nella parte in cui esclude la ricorrente dalla partecipazione al campionato Allievi Regionale s.s. 2018/2019; il provvedimento assunto dal Presidente del Settore Giovanile e Scolastico, dott. Vito Tisci, in data 11 luglio 2018, comunicato a mezzo e-mail il successivo 30 luglio 2018; la delibera pubblicata sul C.U. C.R. Toscana n. 3 del 10 luglio 2018 nella parte in cui non si indica la ricorrente Monteriggioni tra le società ammesse al campionato Allievi Regionali s.s. 2018/2019; nonché avverso tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti alle predette delibere e provvedimenti, compreso il C.U. C.R.T. n. 30 del 14 dicembre 2017 ed il C.U. n. 28 Settore Giovanile e Scolastico del 1 dicembre 2017, limitatamente al punto 1 dei criteri di preclusione dai campionati regionali per la s.s. 2018/2019.
Visto l’atto di ricorso, le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 28 agosto 2018, il difensore della parte ricorrente - ASD Monteriggioni - avv. Fabio Giotti, nonché l’avv. Debora Bandoni, per il resistente Comitato Regionale Toscana FIGC- LND;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. Giuseppe Musacchio.
Ritenuto in fatto
Il Consiglio Direttivo del Settore per l’attività Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., in data 1 dicembre 2017, ha approvato i “Criteri di ammissione ai Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi” per la stagione sportiva 2018/2019.
Detto provvedimento è stato pubblicato in pari data con il C.U. n. 28 del 1 dicembre 2017.
Tra i criteri di ammissioni è stata prevista l’ammissione di diritto delle squadre campioni provinciali e locali della categoria Allievi e Giovanissimi, mentre, tra i criteri di preclusioni, “la mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva (2017/2018) a campionati o tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini fatte salve le specifiche esigenze regionali esclusivamente per le categorie Esordienti e Pulcini”.
Con lo stesso C.U. n. 28 è stato puntualizzato che “eventuali progetti di modifica dei Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi proposti dai Comitati Regionali per la stagione sportiva 2018/2019, dovevano essere presentati all’esame dello stesso Consiglio Direttivo che se ne riservava l’approvazione”.
Il Comitato Regionale Toscana, con C.U. n. 30 del 14 dicembre 2017, dal canto suo, esercitando la facoltà concessagli, tra le preclusioni all’ammissione ai campionati regionali Allievi e Giovanissimi ha previsto la “mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva (2017/2018) a campionati e tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini”.
In sostanza, a differenza di quanto previsto dal Consiglio Direttivo del Settore per l’attività Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. in data 1 dicembre 2017, ha sancito che condizione per l’iscrizione ai campionati regionali Allievi e Giovanissimi fosse la partecipazione nella precedente stagione sportiva tanto ai campionati Esordienti che a quelli Pulcini, lì dove, invece, il citato Consiglio Direttivo aveva previsto come requisito per l’iscrizione la partecipazione anche alternativa ai due campionati Esordienti e Pulcini.
L’A.S.D. Monteriggioni, essendosi classificata al primo posto del campionato Allievi provinciali nella stagione sportiva 2017/2018, come da C.U. n. 58 del 13 giugno 2018, ha fatto domanda di iscrizione al Campionato Regionale Allievi per la stagione 2018/2019.
Tuttavia, il Comitato Regionale Toscana, con il C.U. n. 73 del 21 giugno 2018, ha escluso la ricorrente, attesa la mancata partecipazione, nella stagione sportiva 2017/2018, al campionato provinciale Pulcini.
Avverso il provvedimento di esclusione l’odierna ricorrente ha presentato allo stesso Comitato Regionale, nel termine assegnato, osservazioni scritte con le quali, oltre a contestare l’illegittimità della previsione di cui al C.U. n. 30 del 14 dicembre 2017, perché in contrasto con la normativa nazionale emanata dal Consiglio Direttivo del Settore per l’attività Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., rappresentava che la categoria dei Pulcini era stata fatta nella stagione sportiva 2017/2018 in collaborazione con altra associazione sportiva.
Il Comitato Regionale, con C.U. n. 3 del 10 luglio 2018, ha confermato l’esclusione della ricorrente dal Campionato Regionale Allievi per la stagione 2018/2019.
Negli stessi termini si è espresso anche il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico, il quale, in data 11 luglio 2018, ha espresso parere negativo sulla richiesta di ammissione della ricorrente. Avverso detto C.U., nonché nei confronti del parere espresso dal Presidente del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., nonché del C.U. n. 30 del 14 dicembre 2017, nella parte in cui è stata estesa la preclusione alla mancata partecipazione ad entrambi i campionati provinciali degli Esordienti e dei Pulcini, la A.S.D. Monteriggioni, in data 8 agosto 2018, ha proposto gravame dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport eccependo: a) la violazione e/o erronea interpretazione e/o applicazione delle disposizioni normative emanate dal Settore Giovanile e Scolastico pubblicate sul C.U. n. 28 del 1 dicembre 2017, con riguardo ai limiti entro i quali i Comitati Regionali possono stabilire ulteriori criteri per l’ammissione delle società ai campionati regionali, in quanto il Comitato Regionale non poteva derogare a quanto previsto dal Consiglio Direttivo, prevedendo l’obbligo della partecipazione ad entrambi i campionati Esordienti e Pulcini; b) violazione del principio di irretroattività delle sanzioni/preclusioni, violazione del principio di legalità, eccesso di discrezionalità, irragionevolezza e disparità di trattamento; c) violazione del principio della tipicità delle sanzioni, favor rei, buona fede e corretta partecipazione al Campionato Pulcini con accordo di collaborazione con altra associazione.
Con memoria del 13 agosto 2018, si è costituito in giudizio il solo Comitato Regionale Toscana F.I.G.C. - L.N.D., impugnando e contestando tutto quanto dedotto in ricorso ed evidenziando che non poteva invocarsi la violazione del principio della irretroattività, in quanto la ricorrente avrebbe avuto tutto il tempo per poter partecipare alla sessione primaverile del Campionato Provinciale Pulcini dal momento che, mentre il C.U. censurato risale al 14 dicembre 2017, il termine ultimo per la iscrizione alla sessione estiva scadeva il 20 gennaio 2018.
La A.S.D. Monteriggioni, con memoria ex art. 60, comma 4, del CGS - CONI del 22 agosto 2018, nel ribadire i motivi di ricorso, ha evidenziato che in nessun modo avrebbe potuto provvedere ad iscrivere la compagine alla sessione primaverile del Campionato Provinciale Pulcini, in quanto, proprio in ragione del fatto di aver svolto l’attività in collaborazione con la G.S. Alberino 1949 A.S.D., giusta presentazione della stagione sportiva 2017/2018 depositata presso la delegazione di Siena della F.I.G.C. in data 20 ottobre 2017, lo svincolo dei tesserati poteva avvenire entro e non oltre il 15 dicembre 2017, lì dove, invece, le preclusioni di cui al C.U. n. 30 del 14 dicembre 2017 del Comitato Regionale Toscana sono state rese note dalla Delegazione Provinciale di Siena con il successivo C.U. n. 27 del 18 dicembre 2017 e, quindi, non in tempo utile.
Considerato in diritto
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti, del Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. e della Delegazione Provinciale di Siena - C.R.T. - L.N.D. - F.I.G.C..
In limine litis, prima di esaminare nel merito, va esaminata d’ufficio l’ammissibilità del presente gravame per saltum, ai sensi dell’art.54 CGS CONI.
Ritiene il Collegio che, conformemente al principio espresso da questa stessa Sezione a definizione dei giudizi iscritti ai numeri di R.G. 38/2018 (decisione n. 34/2018) e 67/2018 (dispositivo del 10 agosto 2018), il ricorso sia ammissibile, in quanto il provvedimento gravato in questa sede non rientra tra quelli elencati nel titolo III del CGS FIGC come impugnabili dinanzi agli Organi di Giustizia Federale.
E la mancata inclusione nell’analitica elencazione dei provvedimenti impugnabili dinanzi ai predetti organi legittima il ricorso al rimedio residuale di cui all’art. 54 del CGS CONI, a mente del quale sono impugnabili dinanzi al Collegio di Garanzia tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito federale.
Questa lettura è ulteriormente supportata dal fatto che la stessa FIGC - con il provvedimento impugnato nell’ambito del giudizio n. 67/2018 e di cui al dispositivo del 10 agosto 2018, avente ad oggetto anch’esso l’ammissione ai campionati, nella fattispecie al campionato di serie C - ha specificato che avverso il provvedimento era possibile il solo ricorso al Collegio di Garanzia.
Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La ricorrente ha dedotto e documentato di aver programmato la partecipazione al campionato provinciale Pulcini in collaborazione con la G.S. Alberino 1949 A.S.D. come da “Presentazione del Settore Giovanile stagione sportiva 2017/2018”, depositata presso la Delegazione Provinciale della F.I.G.C. di Siena in data 20 ottobre 2017, con conseguente tesseramento dei propri giovani atleti con quest’ultima compagine sportiva.
L’A.S.D. Monteriggioni ha, altresì, dedotto che la data ultima per lo svincolo dei propri giovani atleti dalla G.S. Alberino, per eventualmente farli partecipare con la propria compagine alla sessione primaverile del Campionato Provinciale Pulcini, era il 15 dicembre 2017, lì dove, invece, la Delegazione Provinciale di Siena del Comitato Regionale Toscana - F.I.G.C. - L.N.D. ha rese note le ulteriori preclusioni deliberate dal Comitato Regionale soltanto con C.U. n. 27 del 18 dicembre 2017.
Tali fatti e circostanze devono considerarsi pacifici ai sensi dell’art. 115 c.p.c., in quanto non contestati.
Sul punto la Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, ha avuto modo di puntualizzare che con la novella di cui alla legge 353/90 è stato introdotto il principio di diritto dell’onere della contestazione specifica e non generica dei fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, per cui, qualora non siano tempestivamente contestati dal convenuto, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (ex plurimis Cass. Civ., Sez. Un., 23 gennaio 2002, n. 761, 17 giugno 2004, n. 11353, Sez. III, 5 marzo 2009, n. 5356 e 19 agosto 2009, n. 18399).
Quanto all’applicabilità di tale principio nell’ambito dei giudizi disciplinati dal CGS CONI, il rinvio è contenuto nel disposto di cui all’art. 2, comma 6, dello stesso CGS CONI.
Orbene, sulla base di tali pacifiche circostanze è evidente che, quand’anche si voglia ritenere che la riserva di regolamentazione in favore dei Comitati Regionali, contenuta nel C.U. n. 28 del 1 dicembre 2018 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., legittimasse il Comitato Regionale Toscana a estendere la preclusione alla partecipazione ai Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi, nel caso in cui la compagine non avesse partecipato nella precedente stagione sportiva 2017/2018 ad entrambi i Campionati Provinciali Esordienti e Pulcini, è evidente che la mancata ammissione della ricorrente al Campionato Regionale Allievi decretata dal Comitato Regionale Toscana con il C.U. n. 3 del 10 luglio 2018 è illegittima, in quanto violativa del principio generale della irretroattività delle disposizioni normative e di cui all’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale.
Sotto altro profilo, la ulteriore preclusione prevista dalla normativa deliberata dal Comitato Regionale Toscana, pubblicata con il C.U. n. 30 del 14 dicembre 2017, è illegittima anche perché in contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento della P.A., dal momento che è stata adottata in un momento in cui era già noto il quadro dei partecipanti alla sessione autunnale ed era imminente (il giorno successivo) il termine ultimo per lo svincolo dei tesserati che, come nel caso della ricorrente, avevano partecipato al campionato Pulcini nella sessione autunnale nelle fila della G.S. Alberino 1949 A.S.D.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, a carico del resistente C.R. Toscana.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 28 agosto 2018.
Il Presidente Il Relatore
F.to Mario Sanino F.to Giuseppe Musacchio
Depositato in Roma, in data 23 gennaio 2019.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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