CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 06/2019 del 30 gennaio 2019 – Danila Verzeri/Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali

Decisione n. 6 

Anno 2019

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

 

composta da 

Dante DAlessio - Presidente

Cristina Mazzamauro - Relatrice

Tommaso Edoardo Frosini

Laura Santoro

Alfredo Storto - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 46/2018, presentato, in data 2 luglio 2018, dalla sig.ra Danila Verzeri, rappresentata e difesa dall’avv. Emilio Gueli,

  

per l’annullamento 

 

della decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate, Arti Marziali (FIJLKAM), pronunciata in data 30 maggio 2018, nel procedimento iscritto al n. 16/2017/J R.G., e pubblicata il successivo 5 giugno 2018, con la quale, nel confermare integralmente la decisione di primo grado endofederale, resa dal Tribunale Federale il 16 aprile 2018, è stata irrogata, in capo alla ricorrente, la sanzione della squalifica per la durata di un anno, a decorrere dal primo eventuale tesseramento, ai sensi dell’art. 43, lettera c), del Regolamento di Giustizia della FIJLKAM.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 16 ottobre 2018, il difensore della parte ricorrente - sig.ra Danila Verzeri - avv. Emilio Gueli; il Procuratore Federale della FIJLKAM, avv. Cristina Varano, per la resistente Procura Federale FIJLKAM, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la Relatrice, avv. Cristina Mazzamauro.

 

Ritenuto in fatto 

 

  1. Con ricorso presentato in data 2 luglio 2018, la sig.ra Danila Verzeri ha adito il Collegio di Garanzia onde ottenere la riforma della sentenza emessa dalla Corte di Appello Federale FIJLKAM, nel procedimento iscritto al n. 16/2017/J, che ha rigettato l’impugnazione proposta avverso la sentenza di primo grado endofederale, confermando integralmente la stessa e condannando l’odierna ricorrente ad un anno di squalifica per aver falsamente dichiarato, ai fini della partecipazione al Corso Nazionale per l’acquisizione della qualifica di insegnante Tecnico - Categoria Allenatore Judo, svoltosi nell’anno 2013 presso la FIJLKAM - Scuola Nazionale, di non aver riportato condanne per delitto doloso né squalifiche o inibizioni sportive superiori ad un anno, nonostante la stessa fosse stata condannata alla pena di anni due di reclusione, seppur con pena sospesa, con sentenza n. 741/2010 del Tribunale di Bergamo - Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari e per l’Udienza Preliminare, in data 6 giugno 2010.
  2. Invero, a seguito di una denuncia presentata il 5 giugno 2017 dal Presidente e Vicepresidente della ASD JUDO OROBIE, la Procura Federale FIJLKAM avviava un procedimento disciplinare a carico della sig.ra Verzeri e procedeva, all’esito delle indagini, con la sua incolpazione, deferendola al Tribunale Federale per la violazione del dovere dei tesserati di osservare la normativa federale, nonché dell’obbligo di adesione come sancito dall’art. 8, comma 4, e dall’art. 10, comma 2, dello Statuto, nonché dell’art. 8, comma 4, ROF.
  3. Il Tribunale Federale, all’esito del procedimento di primo grado, in parziale adesione alle conclusioni cui era giunta la Procura Federale, comminava a carico della signora Verzeri la sanzione della squalifica per anni uno, a decorrere dal primo tesseramento, ai sensi dell’art. 43, lett. C), del Regolamento di Giustizia, avendo ritenuto che dall’istruttoria era emerso che la Verzeri aveva fatto una falsa dichiarazione grazie alla quale aveva poi partecipato al Corso Nazionale per l’acquisizione della qualifica di insegnante Tecnico - Categoria Allenatore Judo, svoltosi nell’anno 2013 presso la FIJLKAM - Scuola Nazionale, conseguendo l’abilitazione e tesserandosi con la Federazione sino al 31 dicembre 2017 con la qualifica di tecnico allenatore, avendo attestato di non aver riportato condanne penali pur avendo riportato in passato una condanna per delitto doloso superiore ad un anno, in spregio a quanto previsto dall’art. 52 ROF (Norme generali Insegnanti Tecnici).
  1. Avverso la pronuncia del Tribunale Federale, la sig.ra Verzeri proponeva reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello FIJLKAM. La Corte Federale, tuttavia, come su anticipato, ha integralmente confermato la decisione di primo grado, rigettando il reclamo proposto.
  2. All’udienza del 16 ottobre 2018 si è costituita la Procura Federale FIJLKAM, in persona del Procuratore Federale, avv. Cristina Varano, che ha chiesto il rigetto del ricorso promosso dalla sig.ra Verzeri, per tutti i motivi articolati con memoria ex art. 60, comma 4, del Codice di Giustizia del CONI.
  3. I motivi per cui la sig.ra Verzeri impugna la sentenza della Corte Federale di Appello sono, in sintesi, i seguenti:

    I. Mancanza o insufficienza e/o contraddittoriedella motivazione in relazione al mancato accoglimento delleccezione di nullità della sentenza di primo grado per mancata correlazione tra accusa e decisione;

    II. Mancanza o insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata assoluzione per insussistenza della contestata condotta della falsa dichiarazione;

    III. Mancanza o insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione in relazione alla insussistenza dellelemento soggettivo in capo alla deferita;

    IV. Mancanza o insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione con riguardo alla determinazione della sanzione disciplinare,

    V. Mancanza o insufficienza e/o contraddittoriedella motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui allart. 47, comma 2, del Regolamento di Giustizia della FIJLKAM.

 

Considerato in diritto

 

  1. Con il primo motivo di gravame, la ricorrente adduce la carenza di motivazione della decisione impugnata in relazione al mancato accoglimento dell’eccezione di nullità della sentenza di primo grado, per la mancata corrispondenza tra il capo di incolpazione ed il fatto per il quale è statcondannata. La ricorrente, infatti, come aveva rilevato anche la Corte Federale, non aveva compilato né presentato la domanda di partecipazione al corso, con la conseguenza che non aveva nemmeno rilasciato una falsa dichiarazione in ordine ai suoi precedenti penali, come le era stato contestato.

La censura non è fondata. 

Il rigetto, da parte della Corte Federale, dell’eccezione di nullità per la mancata corrispondenza tra il capo di incolpazione ed il fatto per il quale è stata condannata è stato infatti ampiamente e congruamente motivato dalla stessa Corte.

Convince, in proposito, la tesi argomentativa della Corte dAppello, nella parte in cui evidenzia che la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza è ravvisabile quando il fatto ritenuto nella decisione si trovi rispetto al fatto contestato in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo di incolpazione non contiene lindicazione, né gli elementi costitutivi di quello ritenuto in sentenza, né consente di ricavarli in via induttiva ... in sostanza, lobbligo di correlazione tra accusa e sentenza è violato  soltanto nel caso in cui  la modificazione dellimputazione pregiudichi la possibilità di difesa dellimputato” … “né può la Verzeri sostenere che la mancata sottoscrizione del modulo di iscrizione impedirebbe di procedere disciplinarmente nei suoi confronti, con la conseguente sua assoluzione per non aver commesso il fatto, posto che, indipendentemente dalla inesistenza della firma, è proprio il suo comportamento complessivo che porta ad individuare nella stessa lautrice delle dichiarazioni contenute nel modulo” … “va poi evidenziato che lincolpata, che ha pure corrisposto la quota di iscrizione, ha partecipato al corso, sostenendo la prova teorica e la prova pratica sì da ottenere il riconoscimento della qualifica. In ogni caso lincolpata con il suo comportamento ha dimostrato la sua volontà di avvalersi della domanda di iscrizione, facendola propria, pur essendo ben a conoscenza di quali fossero i requisiti dellart. 52 ROF per la ammissione al corso, ed in particolare quello della inesistenza di condanne per reato non colposo a pene detentive superiori ad un anno, come risulta proprio dalla sua difesa, diretta a sostenere lipotesi della buona fede attraverso la contestazione della equiparabilità della sentenza di patteggiamento con la sentenza di condanna.

    • Per la ragioni correttamente esposte dalla Corte Federale non si può quindi nemmeno ritenere sussistente il vizio della mancata correlazione fra la condotta oggetto della contestazione e quella che è stata censurata, avendo gli organi della giustizia federale chiaramente indicato le ragioni sulla base delle quali hanno ritenuto di irrogare all’interessata la sanzione impugnata, sulla base dei fatti che avevano determinato il suo deferimento e che sono stati meglio chiariti nella loro portata nel corso del giudizio.
    • Peraltro il Collegio di Garanzia non può procedere ad unulteriore attività di accertamento sui fatti che hanno determinato l’irrogazione della sanzione, salva la verifica di logicità e congruità delle valutazioni compiute dal giudice di merito che,  nel caso in esame,  non si ritengono censurabili.
  1. Con il secondo motivo di ricorso, la sig.ra Verzeri denuncia la mancanza e/o illogicità dellmotivazione in relazione alla sua mancata assoluzione per linsussistenza della condotta, riguardante la falsa dichiarazione contestata.

Anche per questa censura valgono le argomentazioni espresse con riferimento al primo motivo di gravame. Invero, i giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto che la signora Verzeri, anche se non ha personalmente sottoscritto il modulo per la partecipazione al corso, ha posto comunque in essere comportamenti concludenti tali da ritenere in ogni caso manifestata la sua volontà di porre in essere quelle azioni che hanno determinato la violazione delle disposizioni oggetto di contestazione.

Tale valutazione risulta del tutto corretta e coerente con la normativa federale che, all’art. 52 del ROF, esclude la possibilità di partecipare al corso in presenza di condanne penali che prevedono pene detentive superiori all’anno. Con la partecipazione al corso (per il quale la ricorrente aveva anche versato la quota di partecipazione), la Verzeri ha fatto, quindi, certamente proprie le dichiarazioni contenute nella domanda di adesione (che aveva evidentemente già condiviso all’atto della presentazione). Sulla scorta di tale comportamento, la Corte Federale ha, quindi, ritenuto di  emettere una sentenza di condanna che risulta priva di  vizi logici ed è anche adeguatamente motivata.

  1. Anche il terzo motivo non risulta meritevole di accoglimento. Non è infatti condivisibile quanto asserito da parte ricorrente in ordine alla mancanza o contraddittorietà della motivazione in relazione alla insussistenza dell’elemento soggettivo.

La Corte Federale ha, al riguardo, espressamente chiarito cha la sentenza di patteggiamento deve essere equiparata, ai fini in parola, ad una sentenza di condanna e che, pertanto, la pena di anni due di reclusione, che aveva subito l’interessata, costituiva un requisito ostativo alla sua partecipazione al corso, così come previsto dall’art. 52, comma 4, lett. d), del ROF, normativa che la ricorrente era tenuta a conoscere.

In sintesi, il giudice del secondo grado ha fondato il suo convincimento - e lo ha adeguatamente espresso - sul principio di cui all’art. 9, comma 1, del Regolamento di Giustizia, secondo il quale l’ignoranza della normativa federale non è invocabile a nessun effetto e non viene quindi “scusatal’ignoranza della sig.ra Verzeri o, comunque, la stessa non viene ritenuta sufficiente a giustificare la violazione commessa.

Risulta peraltro condivisibile il ragionamento dei giudici di merito circa il fatto che la ratio della norma che preclude la partecipazione al corso per la qualifica di insegnante tecnico a coloro che abbiano subito condanne superiori ad un anno di reclusione, deve essere estesa anche a coloro che hanno patteggiato pene equivalenti.

Tra l’altro, lo stesso art. 39 del Codice della Giustizia Sportiva ha equiparato gli effetti del patteggiamento con quelli della sentenza penale di condanna irrevocabile.

Non si ritiene condivisibile, quindi, l’assunto di parte attrice circa le lamentate problematiche di motivazione che inficerebbero la pronuncia in esame e ne determinerebbero l’esigenza di riforma.

  1. Il quarto motivo di ricorso si sostanzia in un tentativo di parte ricorrente di mettere in discussione la misura della sanzione irrogata dai giudici nei precedenti gradi di giudizio, argomento di cui Codesto Collegio non può (normalmente) occuparsi, in virtù di quanto disposto dall’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva, secondo cui il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

Nel caso in esame, mancando una specifica disposizione contenente la misura della pena da irrogare per il fatto contestato, gli organi di giustizia federale hanno correttamente ritenuto di poter applicare le sanzioni dettate per la violazione delle norme contestate e nei limiti della pena edittale prevista.

  1. Anche in relazione al quinto motivo di ricorso, riguardante il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 47, comma 2, del Regolamento di Giustizia, si deve ricordare che non è ammissibile, in questa sede, una nuova valutazione, che si sovrapporrebbe a quella fatta dal Giudice di merito, che ha ritenuto di non riconoscerle motivando adeguatamente.

Peraltro, come si rileva dalla lettura del punto “sub 5” della decisione impugnata, la Corte Federale non ha omesso di considerare alcun elemento di fatto sottoposto al suo esame ed ha affermato che “non appaiono motivi validi per la concessione di attenuantie che non risultino nemmeno circostanze diverse per giustificare la chiesta diminuzione della sanzione.

La Corte, in proposito, ha espressamente escluso di poter tenere conto di asserite “vendette trasversalidelle quali la Verzeri sarebbe una “vittima collateraleed ha precisato che il procedimento si basa esclusivamente sulla condotta a lei contestata.

  1. Per tutto quanto esposto, il ricorso proposto dalla sig.ra Verzeri Danila deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

                                                   I l Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

  

Respinge il ricorso.

 

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 500,00, oltre accessori di legge, in favore della FIJLKAM. 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 16 ottobre 2018.

 

 

Il Presidente                                                           La Relatrice

F.to Dante D’Alessio                                              F.to Cristina Mazzamauro

 

 

Depositato in Roma, in data 30 gennaio 2019.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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