CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 07/2019 del 30 gennaio 2019 – Marco Arfè/Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali

Decisione n. 7

 

Anno 2019

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

 

composta da 

Dante DAlessio - Presidente

Tommaso Edoardo Frosini

Alfredo Storto

Laura Santoro - Componenti 

Cristina Mazzamauro - Relatrice

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 55/2018, presentato, in data 24 luglio 2018, dal sigMarco Arfè, rappresentato e difeso dall’ avv. Pasquale Gigliotti,

 

 per l’annullamento

 

della decisione della Corte Sportiva di Appello della FIJLKAM, nel procedimento n. 4/GS/2018/L, depositata in data 25 giugno 2018, che ha condannato il sig. Arfé ad anni uno e mesi tre di squalifica, in parziale riforma della sentenza di primo grado resa dal Giudice Sportivo FIJLKAM che a sua volta l’aveva condannato a anni uno e mesi sei di squalifica per la violazione degli art. 8, comma 3, e 10, comma 4, del Regolamento di Giustizia della FIJLKAM.

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

uditi, nell’udienza del 16 ottobre 2018, il difensore della parte ricorrente - sig. Marco Arfè - avvPasquale Gigliotti; il Procuratore Federale della FIJLKAM, avv. Cristina Varano, per la resistente Procura Federale FIJLKAM, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la Relatrice, avv. Cristina Mazzamauro. 

 

Ritenuto in fatto

 

  1. Con ricorso presentato in data 24 luglio 2018, il sig. Marco Arfé ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport onde ottenere la riforma della sentenza emessa dalla Corte Sportiva di Appello della FIJLKAM nel procedimento R.G. n. 4/GS/2018/L che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato a un anno e tre mesi di squalifica per aver illecitamente permesso, in occasione del Campionato Italiano Esordienti GR, disputatosi ad Ostia Lido (Roma) il 10 marzo 2018, che venisse apposta della zavorra nel costumino di un giovanissimo atleta di 12 anni del GS Fiamme Oro Roma, affinché superasse la prova peso per gareggiare nella competizione sportiva. In tal modo esponeva il giovane al rischio per la sua salute e incolumifisica, dando, inoltre, un forte segnale negativo sulla possibilità di usare raggiri per prendere parte alle gare e rischiando di alterare il regolare svolgimento di una di esse. In ogni caso, violando quanto statuito dagli artt. 8, comma 2, e 10, comma 4, del Regolamento di Giustizia.
  2. Invero, in occasione del suddetto Campionato, l’Ufficiale di Gara aveva redatto un rapporto disciplinare a carico dell’odierno ricorrente per la descritta condotta. Alla luce di tale rapporto era stata istaurata una procedura di accertamento per incolpazione a carico del sig. Arfé, oltre che del sig. Marco Patria, innanzi al Giudice Sportivo che decideva per la sentenza di condanna dell’Arfé ad un anno e sei mesi di squalifica.
  3. Avverso tale pronuncia di primo grado, il sig. Arproponeva reclamo innanzi alla Corte Sportiva di Appello, ammettendo di aver compiuto il fatto, ma chiedendo di rivedere nel merito la pronuncia con contestuale rivalutazione della sanzione.
  4. La Corte Sportiva di Appello, in parziale conferma della pronuncia di primo grado, emetteva la sentenza che oggi forma oggetto di gravame proposto dal ricorrente per i seguenti motivi:
    • Violazione  e  non  corretta  interpretazione  dellart.  45  R.G.S.  FIJLKAM  -  Tentativo  di infrazione;
    • Violazione degli artt. 47 comma 2 e 49 comma 4 R.G.S. FIJLKAM  - Mancanza od insufficienza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio applicato;
  1. Si è costituita la Procura Federale FIJLKAM chiedendo il rigetto del gravame proposto dal sig. Arfé per tutti i motivi articolati nella propria memoria, formulata ex art. 60, comma 4, del Codice di Giustizia CONI.

Considerato in diritto 

 

  1. Con il primo motivo di ricorso, il sig. Arfé denuncia l’errata interpretazione dell’art. 45 del Regolamento di Giustizia che prevede il tentativo di infrazione, assumendo che la condotta posta in essere, e di cui il ricorrente si è assunto la responsabilità, si sostanzia in una singola fase dell’illecito sportivo che, nella fattispecie, non si era consumato. Di conseguenza, secondo la prospettazione del ricorrente, la Corte Federale ha errato nel ritenere la condotta sanzionabile, in quanto idonea da sola ad integrare l’illecito sportivo, con l’ulteriore conseguenza che la sanzione applicata avrebbe dovuto subire una (ulteriore) diminuzione nella misura da un terzo a due terzi di quella comminata.

A tal riguardo, dopo aver ricordato che il Collegio di Garanzia non ha la possibilità di operare un riesame dei fatti che hanno determinato l’applicazione della contestata sanzione, si deve, comunque, senzaltro ritenere che l’infrazione per la quale il ricorrente è stato sanzionato si è verificata (e consumata) nel momento in cui l’atleta è stato condotto al peso già munito di pesi supplementari e che, quindi, correttamente gli organi della Giustizia Federale hanno ritenuto di dover sanzionare il sig. Arfè per tale condotta illecita.

Invero, l’art. 45 del Regolamento di Giustizia presuppone che si possa parlare di tentativo finché l’evento inteso come infrazione non si sia verificato, mentre, nel caso di specie, l’infrazione (costituita dall’aver  condotto  al pesl’atleta minorenne già munito di pesi supplementari) si è perfezionata, anche se poi l’atleta non è stato ammesso alla gara.

Nel caso in esame l’applicazione dei pesi estranei ed aggiuntivi al costume regolamentare della lotta, per poter essere ammesso ad una competizione, costituisce infatti una condotta sanzionabile e, ciò, a prescindere dal fatto che lo stratagemma non abbia raggiunto lo scopo.

Si condivide, quindi, l’assunto del Giudice di secondo grado, secondo cui l’eventuale partecipazione del ragazzo alla gara avrebbe costituito un fatto ulteriore” rispetto all’infrazione commessa, che giustifica la scelta di escludere l’ipotesi di considerare “tentativo” di infrazione il caso in esame.

Tra l’altro, si rammenta che la norma che è stata ritenuta violata dal sig. Arfé è l’art. 8, comma 2, secondo cui: “i tesserati si impegnano ad operare con assoluta lealtà, probità e correttezza mantenendo sempre un comportamento rispondente allattività svolta. Non vi è dubbio che tale disposizione sia stata violata dalla condotta posta in essere dal ricorrente, per cui, sotto tale profilo, la sentenza della Corte Sportiva di Appello non appare suscettibile di censure atteso anche ladeguato apparato argomentativo che la sostiene.

  1. Con il secondo motivo di gravame, il sig. Arfé lamenta la violazione degli artt. 47, comma 2, e 49, comma 4, del Regolamento di Giustizia sotto il profilo della mancanza ed insufficiente motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio applicato. Il ricorrente censura la valutazione della Corte Federale nella misura in cui non sono state valutate ed applicate, in termini sanzionatori, le attenuanti previste dalle disposizioni in esame e non si è tenuto conto dei 30 anni di carriera svolta senza mai nemmeno un richiamo e del fatto che gli era stato anche assegnato un encomio come responsabile della squadra nazionale giovanile.

La censura non è ammissibile in quanto si risolve in una contestazione della valutazione operata dal Giudice di merito nella concreta determinazione della misura della sanzione, che deve ritenersi insindacabile in sede di legittimità ove si collochi, come effettivamente avviene nel caso in analisi, nellambito della norma sanzionatoria e sia assistita da una congrua e logica motivazione. (cfr. Collegio di Garanzia, decisione n. 15 del 13 maggio 2015).

Le citate disposizioni rilevano in termini di mera possibilità” per l’Autorità Giudicante di valutazione delle fattispecie e lasciano alla stessa un ampio margine decisionale.

I giudici di merito hanno, nella fattispecie, correttamente valutato tutte le circostanze della vicenda, quali il ruolo di tecnico ricoperto dal sig. Arfé all’interno del G.S. Fiamme Oro, la sua lunga permanenza nel contesto federale, nonché l’esperienza maturata, tutti elementi idonei a pretendere dal ricorrente un grado di rispetto assoluto della normativa federale e addirittura superiore a quello richiesto ad un comune tesserato.

  1. Da ultimo e con riguardo alla censura mossa alla motivazione della sentenza di secondo grado, ritiene il Collegio che nella fattispecie non si possa parlare né di motivazione insufficiente né di motivazione contraddittoria o carente.

Questultima ipotesi si configura, infatti, quando la motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione, oppure quando essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio o da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione della decisione. La motivazione può dirsi poi “manifestamente illogica” sia quando cè un’illogicità nella giustificazione interna, sia quando tale vizio concerne la giustificazione esterna della decisione. Nel primo caso cè incompatibilità tra premesse e conclusioni; nel secondo caso vengono adottati dei criteri di inferenza non plausibili. L’illogicità, tra laltro, è rilevante solo quando è macroscopica, quindi manifesta.

Infine, la motivazione è contraddittoriaquando c’è un’inconciliabilitra le argomentazioni giustificative adottate dal giudice di merito e le risultanze probatorie.

Orbene, nel caso in esame, i Giudici del secondo grado hanno valutato tutti i fatti e le circostanze portate all’attenzione del Collegio, incluso il comportamento resipiscente dell’Arfè, quale manifestato all’udienza del 14 giugno 2018, applicando, per tale motivo, alla sanzione comminata dal Giudice Sportivo, l’attenuante generica di cui all’art. 47, comma 2, del Regolamento di Giustizia Sportiva, nella misura di mesi tre, come consentito dall’art. 49, comma 4, del Regolamento di Giustizia Sportiva, così riducendo la sanzione ad anni uno e mesi tre di squalifica.

Nel caso in esame non si ravvisa alcuna delle suddette ipotesi, con la conseguente inammissibilità della censura proposta.

Non può, peraltro, assumere alcun valore il raffronto, fatto dal ricorrente, fra la sanzione irrogata nella fattispecie e le sanzioni irrogate in altri casi sanzionati.

  1. Per tutte le motivazioni esposte il ricorso va dunque respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

 

 PQM

 Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

 

Respinge il ricorso.

 

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 500,00, oltre accessori di legge, in favore della FIJLKAM.

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 16 ottobre 2018.

 

 Il Presidente                                                         La Relatrice

F.to Dante D’Alessio                                            F.to Cristina Mazzamauro

 

 

Depositato in Roma, in data 30 gennaio 2019.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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