CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 10/2019 del 1 febbraio 2019 – F.C. Crotone S.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 10

 

Anno 2019

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE

 

 

 

composta da 

Franco Frattini - Presidente

Mario Sanino - Relatore

Dante DAlessio

Gabriella Palmieri Sandulli

Massimo Zaccheo - Componenti 

ha pronunciato la seguente 

DECISIONE 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 105/2018, presentato, in data 5 dicembre 2018, dalla società F.C. Crotone S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Elio Manica e Giancarlo Pittelli,

  

contro

 

la decisione della Corte Federale dAppello - Sezioni Unite - della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di cui al C.U. n. 043/CFA del 5 novembre 2018, la quale, nel dichiarare inammissibile l’intervento della ricorrente contro l’incongruità delle sanzioni inflitte alla società Chievo Verona

S.r.l. all’esito del giudizio di primo grado (di cui al C.U. n. 16/TFN del 17 settembre 2018), ha confermato, a carico della stessa società Chievo Verona s.r.l., la sanzione dell’ammenda pari ad

€ 200.000,00 e la penalizzazione di tre punti in classifica, da scontare nella stagione sportiva in corso.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 18 gennaio 2019, i difensori della parte ricorrente - F.C. Crotone S.r.l. - avv.ti Elio Manica e Giancarlo Pittelli; gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC; noncil Procuratore Generale dello Sport, dott. Ugo Taucer, ed il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. prof. Maria Elena Castaldo, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. prof. Mario Sanino.

 

Ritenuto in fatto 

 

Con ricorso in data 3 dicembre 2018, la F.C. Crotone S.r.l. ha impugnato la decisione del 25 ottobre 2018, di cui al C.U. 41/2018 (motivazioni in C.U. n. 43/A del 5 novembre 2018), con la quale la Corte Federale di Appello dichiarava la inammissibilità dell’intervento della società Crotone S.r.l., trattandosi di illecito amministrativo e non di illecito sportivo.

Specificava la ricorrente che, in data 25 giugno 2018, la Procura Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale le società A.C. Cesena S.p.A. e A.C. Chievo Verona S.r.l. per rispondere - a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva - della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, di cui all'art. 1 bis, comma 1, e degli illeciti amministrativo-contabili ex art. 8, commi 1, 2 e 4, del CGS, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto.

L'indagine, avviata a seguito di notizie di stampa apparse sul portale internet www.calciomercato.com in data 24 gennaio 2018, consentiva di individuare numerose operazioni incrociate attuate dalle due società con modalità anomale, ovvero contraddistinte da una sistematica sopravvalutazione del corrispettivo di cessione dei diritti alle prestazioni dei giocatori coinvolti nei trasferimenti, tali da comportare l'alterazione della regolaricontabile.

Nel procedimento intervenivano le società F.C. Crotone, U.S. Città di Palermo e Virtus Entella. Con decisione di cui al C.U. n. 10/TFN del 25 luglio 2018, il TFN - dichiarato improcedibile il deferimento nei confronti del Chievo Verona e restituiti gli atti relativamente a tale posizione alla Procura Federale - sanzionava il Cesena con la penalizzazione di punti 15 in classifica, da scontare nella s.s. 2018/2019. 

Avverso tale pronuncia il Cesena proponeva reclamo dinanzi alla Corte Federale d'Appello, lquale, ritenuto che il giudizio integrasse un'ipotesi di litisconsorzio necessario” (attesa la specularità delle posizioni dei tesserati di Chievo e Cesena), annullava la decisione del TFN, rinviando gli atti al Tribunale per consentire la trattazione congiunta della causa (cfr. C.U. n. 25/CFA del 29 agosto 2018).

In data 3 agosto 2018 la Procura Federale, espletati gli incombenti di rito, reiterava il deferimento dinanzi al TFN nei confronti dei signori Luca Campedelli, Piero Campedelli, Giuseppe Campedelli, Michele Cordioli, Antonio Cordioli e della società Chievo Verona.

All'esito di tale giudizio, nel quale intervenivano nuovamente le società Crotone, Palermo e Virtus Entella, il Tribunale: - preso atto del, medio tempore, intervenuto fallimento del Cesena (cfr. Trib. di Forlì, Fall., 10 agosto 2018, n. 45) e della conseguente revoca dell'affiliazione, dichiarava il non luogo a procedere nei suoi riguardi, essendo venuta meno la perseguibilità disciplinare della società romagnola; - affermava la responsabilità della società Chievo Verona, ai sensi degli artt. 1 bis e 8, commi 1 e 2, CGS, per le anomale compravendite di mercato poste in essere con il Cesena e le ulteriori violazioni rilevanti sotto il profilo amministrativo-contabile; - non sanzionava, invece, la violazione dell'art. 8, comma 4, CGS, ritenendo che l'assenza di parametri certi e normativamente predeterminati circa l'esatto valore da attribuire alle operazioni di mercato non consentisse il superamento della prova di resistenza; - infliggeva al Chievo un'ammenda di euro 200.000,00 e la penalizzazione di punti 3 in classifica, da scontare nella stagione agonistica s.s. 2018/2019 (cfr. C.U. n. 16/TFN del 17 settembre 2018).

La pronuncia del TFN veniva impugnata dalla Procura Federale, dal Chievo Verona, dalla Virtus Entella e dal Crotone dinanzi alla CFA, che - per quanto qui interessa - dichiarava linammissibilità del reclamo proposto dal sodalizio calabrese, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 7, e 33, comma 3, CGS (non controvertendosi di una ipotesi di illecito sportivo), confermando il verdetto di prime cure (C.U. n. 43/CFA del 5 novembre 2018).

Contro questultima decisione - come si è già specificato - ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia la società F.C. Crotone S.r.l., richiedendo l’annullamento della decisione e auspicando una rideterminazione più afflittiva delle sanzioni. 

 

Considerato in diritto 

 

Il Collegio di Garanzia non ritiene ammissibile il ricorso del Crotone. 

In realtà, è ammesso l'intervento dei “terzi portatori di interessi diretti” e la conseguente facoltà di impugnazione delle pronunce di primo grado soltanto nei casi in cui siano stati perseguiti disciplinarmente illeciti sportivi” (secondo l'accezione tecnica del termine); situazione, questa, chnon ricorre certamente nel caso in esame, ove si consideri la natura prettamente amministrativo- contabile degli addebiti rivolti al Chievo Verona.

I procedimenti disciplinari hanno, come è noto, una struttura rigorosamente bilaterale, risolvendosi in un confronto dialettico che vede coinvolti esclusivamente il promotore dell'azione punitiva (la Procura Federale) e l'incolpato destinatario del deferimento.

In linea di principio non è ammessa l'ingerenza in essi di soggetti terzi, portatori di interessi solo indirettamente riconducibili agli esiti del giudizio disciplinare.

Trattasi di principio avente portata generale (del quale sono agevolmente intuibili le ragioni ispiratrici), che può subire deroghe unicamente in presenza di specifiche previsioni normative di segno opposto, insuscettibili di natura estensiva in chiave analogica proprio per il loro carattere derogatorio.

Come già chiarito dal Collegio di Garanzia, il procedimento disciplinare ha, per sua intrinseca natura, una struttura nella quale si contrappongono le posizioni: da un lato, quella dell'organo che esercita l'azione disciplinare; dall'altro, quella del soggetto (o dei soggetti) destinatario della pretesa sanzionatoria, legittimato a difendersi ed a resistere all'azione. Tra queste parti soltanto si svolge il procedimento disciplinare e si apre una dialettica processuale nella quale nessun altro soggetto è legittimato ad intervenire, né per sostenere le ragioni dell'una o dell'altra parte, né per far valere un proprio autonomo interesse (interesse che, del resto, proprio perché autonomo, risulterebbe necessariamente indipendente dal procedimento disciplinare e, dunque, estraneo ad esso). A questa logica fanno eccezione i casi di illecito sportivo, disciplinati dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC (nonché dal Titolo V del medesimo Codice), secondo il quale Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse in classifica” (art. 33, 3° comma). Ma si tratta, appunto, di eccezioni, espressamente previste e giustificate dall'esistenza di un interesse strettamente connesso e concorrente; onde l'opportunità di ammetterne l'esame nell'ambito dello stesso procedimentoEd allora, alla luce di questi canoni ermeneutici, non vè dubbio che, nel caso di specie, vertendosi in ipotesi di addebiti disciplinari aventi ad oggetto la contestazione non di un illecito sportivo, ma di violazioni amministrativo-contabili, alle società terze portatrici di interessi soltanto indiretti risulta inibita qualsiasi facoltà di partecipazione al procedimento e, a fortiori, l’esperibilità di impugnazioni volte a contestare (in via autonoma e principale) gli esiti dello stesso.

Eil caso prendere in considerazione anche la censura di merito denunciata dalla ricorrente. 

La F.C. Crotone S.r.l. assume che la motivazione della CFA sarebbe carente, sostenendo - in sintesi - che le anomale operazioni di mercato poste in essere da Cesena e Chievo, anche alla luce  del  precario  stato  di  salute  delle  due  società,  avrebbero  effettivamente  consentito  quest'ultime di iscriversi ai campionati di competenza.

La censura è, innanzitutto, inammissibile, nella misura in cui il Crotone tenta, invero, di sollecitare una rivisitazione del materiale istruttorio.

La questione, infatti, non attiene a pretesi vizi della decisione, ma presuppone una rinnovata indagine ed una rivalutazione dei fatti già accertati dai giudici di merito ed insuscettibili di essere messi nuovamente in discussione in questa sede, sulla scorta del pacifico orientamento della Suprema Corte e di codesto Collegio.

Giova, comunque, evidenziare che la CFA - lungi dal fornire una motivazione apparente - ha dato ampiamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare la responsabilità del Chievo Verona, ai sensi degli artt. 1 bis e 8, commi 1 e 2, CGS e ad escluderla, invece, con riguardo al comma 4 dello stesso art. 8.

La Corte ha ritenuto che le numerose e sovrastimate compravendite di giovani atleti, la perfetta sovrapponibilità contabile delle operazioni poste in essere da Chievo e Cesena in entrata e in uscita, il successivo inutilizzo degli stessi calciatori, il mancato perfezionamento di contratti di prestazione sportiva e l'omessa svalutazione dei relativi valori appostati a bilancio comprovino una gestione dei bilanci societari non prudente né corretta da parte dei vertici delle società deferite, tale da comportare la violazione dei principi di cui all'art. 1 bis e dell'art. 8, commi 1 e 2, CGS.

E', infatti, sufficiente ai fini della contestazione della violazione del suddetto art. 8, comma 1 e 2, CGS, ... la prova dell'alterazione dei dati contabili o di altro comportamento idoneo ad eludere la normativa federale in materia gestionale o economica, senza alcuna necessità di precisa quantificazione dell'importo alterato”.

Con riferimento alla violazione di cui all'art. 8, comma 4, CGS, la CFA ha, invece, precisato che, nell’ipotesi di cui alla citata norma, l’alterazione dei dati contabili deve essere palese e inconfutabile.

La CFA, in particolare, esaminando “i precedenti giurisprudenziali citati nel corso del procedimento disciplinare, ha rilevato come gli stessi ammettano il raffronto tra i valori indicati in transazione e quelli desumibili da diversi indici (quali l'età, ruolo, esperienza ecc. ecc. dell'atleta) al solo fine di trarne indicazioni di massima, atte quindi a valutare la sussistenza della violazione dei citati principi di correttezza e prudenza contabili ma non anche ad indicare con precisione l'esatto valore cui avrebbe dovuto concludersi una transazione economica tra due società calcistiche. In altri termini, gli elementi conoscitivi tratti dai siti specializzati cui ha fatto ricorso la Procura federale costituiscono validi elementi indiziari, atti a corroborare le conclusioni cui è pervenuto l'organo requirente con riferimento alla prospettata violazione dell'art. 8, commi 1 e 2 .[...]

In altri termini, se è lecito sanzionare l'imprudenza di una condotta gestionale non corretta e non conforme alle citate regole contabili, non può, invece, sostituirsi una valutazione meramente ipotetica dei valori di cessione degli atleti (quale quella ricavabile dai siti consultati dalla Procura federale) a quella riservata alle parti in una libera contrattazione di mercato; a diverse conclusioni si potrebbe addivenire solo all'esito di una riforma normativa che imponesse valori standard a simili contrattazioni.

Conseguentemente, nel caso di specie non è possibile addivenire ad un esatto computo delle plusvalenze conseguenti all'imprudente e scorretta gestione delle suddette transazioni da parte delle citate società e, conseguentemente, non è possibile addivenire ad un'esatta valutazione dei valori di bilancio conseguenti ad una diversa determinazione del prezzo di cessione dei diritti e del relativo valore iscritto a bilancio.

In assenza di tale elemento, non si può dire raggiunta la prova dell'illecita iscrizione delle squadre deferite ai campionati di appartenenza e, quindi, della violazione dell'art. 8, comma 4, CGS, richiesta dalla Procura.

Di difetto di motivazione, dunque, non può proprio parlarsi. 

In conclusione, le doglianze manifestate dalla F.C. Crotone S.r.l. non meritano accoglimento.

 

P.Q.M. 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite 

 

Riunito il ricorso di cui in epigrafe, iscritto al R.G. ricorsi n. 105/2018, con quello iscritto al R.G. ricorsi n. 101/2018 (Chievo/FIGC), per connessione oggettiva.

 

Dichiara i ricorsi in parte inammissibili e in parte infondati. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 18 gennaio 2018.

 

Il Presidente                                                                Il Relatore

F.to Franco Frattini                                                      F.to Mario Sanino

 

 

Depositato in Roma, in data 1 febbraio 2019.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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