CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 11/2019 del 11 febbraio 2019 – ASD Licata Calcio/Federazione Italiana Giuoco Calcio
Decisione n. 11
Anno 2019
IL COLLEGIO DI GARANZIA SECONDA SEZIONE
Attilio Zimatore - Presidente
Oreste Michele Fasano - Relatore
Silvio Martuccelli
Laura Marzano
Angelo Piazza - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel procedimento iscritto al R.G. n. 99/2018, sul ricorso proposto il 22 novembre 2018 dalla A.S.D. Licata Calcio, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Michele Cozzone,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Presidente pro-tempore, con sede in Roma, Via G. Allegri n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano La Porta,
avverso
la decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia della FIGC - LND, pubblicata con C.U. FIGC n. 128/CSAT 06 del 23 ottobre 2018.
All’udienza del 21 gennaio 2019, il Collegio:
- lette le difese ed esaminati i documenti prodotti dalle parti costituite;
- udito, per la ricorrente, l’avv. Michele Cozzone, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
- udito, per la FIGC, l'avv. Stefano La Porta, che ha ribadito l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso nonché i rilievi di infondatezza sviluppati nella propria memoria di costituzione;
- udito, per la Procura Generale per lo Sport del CONI, l'avv. Antonio Marino, che ha insistito per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
- udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore avv. Oreste Michele Fasano;
ha così deciso in camera di consiglio.
Ritenuto in fatto
Con ricorso depositato in data 22 novembre 2018, la A.S.D. Licata Calcio ha impugnato la decisione resa dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia della FIGC - LND, pubblicata con C.U. FIGC n. 128/CSAT 06 del 23 ottobre 2018, con la quale, non solo è stato rigettato l’appello proposto dalla ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia FIGC - LND, pubblicata con C.U. n. 90 del 3 ottobre 2018, ma è stata, altresì, aumentata la sanzione della squalifica fino al 30 settembre 2018, inflitta in primo grado al calciatore Marco Civilleri, prolungandola sino al 31 dicembre 2018.
L'episodio sanzionato dal Giudice Sportivo si è verificato nel corso della gara A.S.D. Canicattì - A.S.D. Licata Calcio del 30 settembre 2018, valevole per la 4^ Giornata di Andata del Campionato Regionale Dilettanti di Eccellenza Siciliana 2018/2019 - Girone A, ed è così descritto nella decisione di prime cure: "A seguito di un intervento falloso su di un calciatore avversario [il calciatore Lupo], che ne provocava la caduta a terra, [il calciatore Marco Civilleri] colpiva volontariamente lo stesso prima con un fortissimo e violentissimo pugno al volto e, successivamente, con un violentissimo calcio, sempre al volto, che lo lasciava esanime a terra e causava un'ampia lacerazione ed una vistosa tumefazione, con una notevole fuoriuscita di sangue".
Tale ricostruzione dei fatti ha trovato piena conferma nella impugnata decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale, sulla base: (i) dei referti e del supplemento redatto dall'arbitro e da uno degli assistenti, di cui ampi stralci sono testualmente riportati in motivazione, ritenuti dotati di efficacia di piena prova circa il comportamento dei tesserati nel corso di una gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 1.1, CGS; (ii) del referto rilasciato in data 30 settembre 2018 dal pronto soccorso del P.O. "Barone Lombardo" di Canicattì, attestante la sutura della ferita lacero contusa alla regione sopra ciliare SX subita dal calciatore Lupo; (iii) del referto medico rilasciato in data 8 ottobre 2018 dal Dott. Carmelo Ferraro di Canicattì, attestante l'applicazione al giocatore aggredito di "ben undici (11) punti di sutura e che presumibilmente detta ferita lascerà al calciatore un'ampia cicatrice"; (iv) della relazione della Questura di Agrigento e delle affermazioni degli ufficiali di gara e della Polizia presenti, che hanno riferito che il calciatore Marco Civilleri, dopo avere atterrato con un fallo il giocatore avversario, ha continuato a colpirlo mentre quest'ultimo si trovava ancora a terra "evidenziando una precisa volontà e coscienza di causare, comunque, una non lieve ferita fisica al calciatore avversario".
Considerato in diritto
Il ricorso sviluppa un unico motivo d’impugnazione, col quale si censura la "violazione e falsa applicazione dell'art. 16 comma 1 e dell'art. 19 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC - Palese sussistenza, nella vicenda in esame, di svariate e significative circostanze attenuanti, completamente ignorate dai giudici endofederali nelle rispettive pronunce - conseguente inevitabile e sensibile ridimensionamento della sanzione a carico del calciatore sig. Marco Civilleri, direttamente ad opera dell'adito Collegio ovvero, in subordine, previo rinvio alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia".
A sostegno delle proprie doglianze, la ricorrente (i) ripercorre gli accadimenti che hanno dato luogo all'applicazione della sanzione disciplinare, rappresentando un clima "estremamente teso ed intimidatorio" che avrebbe circondato la gara, "oltremodo sentita dalle due tifoserie, divise da una tradizionale ed accesa rivalità", già prima del suo inizio; (ii) descrive talune circostanze di fatto che, a suo dire, integrerebbero gli estremi della provocazione; (iii) contesta la gravità delle lesioni riportate dal calciatore Lupo, assumendo che nei giorni successivi all'aggressione quest'ultimo si sarebbe allenato e la domenica successiva avrebbe disputato una "impegnativa" partita contro la prima in classifica; (iv) invoca l'applicazione dell'istituto della continuazione, in considerazione della unitarietà del contesto in cui le azioni del Civilleri si sarebbero sviluppate. Sulla base di tali rilievi, la ricorrente chiede al Collegio di rideterminare la sanzione inflitta dalla Corte Federale d'Appello FIGC al calciatore Marco Civilleri, lamentando che il Giudice a quo non avrebbe fatto buon governo delle disposizioni regolamentari disciplinanti l'applicazione delle sanzioni disciplinari e, segnatamente, degli artt. 16, comma 1, e 19, comma 4, CGS FIGC.
In particolare, pur riconoscendo "l'inconfutabile natura antiregolamentare del gesto ascrivibile al Civilleri", la ricorrente si duole del fatto che il Giudice a quo non avrebbe tenuto in adeguato conto il contesto "ambientale" ed "eziologico" nel quale tale gesto sarebbe maturato; contesto che, a suo avviso, avrebbe dovuto comportare l'applicazione di attenuanti nella determinazione della sanzione.
Il ricorso è inammissibile.
L'art. 54 CGS CONI stabilisce, infatti, che il ricorso al Collegio di Garanzia è consentito "esclusivamente per violazione di norme di diritto nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti".
Al Collegio di Garanzia spetta, dunque, un sindacato di mera legittimità, equiparabile a quello attribuito, nell'ambito della giurisdizione statale, alla Cassazione (v. decisione del Coll. Gar. CONI, 20 giugno 2016, n. 26: non a caso, la citata disposizione normativa ricalca chiaramente il disposto dell'art. 360 c.p.c.).
Conseguentemente, al Collegio è precluso l'esame delle questioni di merito che hanno generato il procedimento giustiziale sportivo (Coll. Gar. CONI, SS.UU., 2 agosto 2016, n. 34; Coll. Gar. CONI, SS.UU., 24 marzo 2016, n. 14), così come è preclusa la possibilità di rivalutare le emergenze istruttorie già vagliate dal Giudice a quo (Coll. Gar. CONI, SS.UU., 14 febbraio 2017,
n. 17; Coll. Gar. CONI, SS.UU., 7 marzo 2017, n. 19).
Ebbene, in linea con tali principi, deve ritenersi preclusa in sede di legittimità anche la possibilità di rideterminare la sanzione inflitta dal Giudice a quo ogni qual volta la richiesta rideterminazione della sanzione implichi la valutazione di circostanze di fatto; il che indubbiamente accade allorché, come nel caso di specie, si tratti di valutare l'applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti.
Infatti, costituisce principio di diritto pacifico in giurisprudenza quello secondo il quale il bilanciamento di circostanze eterogenee costituisce espressione del potere discrezionale del giudice del merito nella valutazione dei fatti e nella determinazione della pena e che l'esercizio di tale potere è sottratto al sindacato di legittimità se il supporto motivazionale sul punto "sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto" (tra le ultime, Cass. Pen., sez. IV, 12 luglio 2013, n. 43727; in senso conforme, Cass. Pen., sez. III, 23 maggio 2012, n. 40566; Cass. Pen., sez. II, 12 gennaio 2012, n. 4969). Ebbene, nel caso di specie la determinazione della sanzione effettuata nella decisione impugnata è sorretta da ampia e coerente motivazione, nella quale risultano peraltro espressamente e chiaramente indicati i molteplici elementi obiettivi, tratti dalle risultanze processuali, sulla base dei quali si è sviluppato il ragionamento giudiziale; il che conferma la correttezza dell'esercizio del potere discrezionale di determinazione della pena da parte del Giudice a quo e la conseguente sottrazione dello stesso al sindacato di legittimità.
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione
Dichiara inammissibile il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 gennaio 2019.
Il Presidente Il Relatore
F.to Attilio Zimatore F.to Oreste Michele Fasano
Depositato in Roma, in data 11 febbraio 2019.
Il Segretario
F.to Alvio La Face