CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 12/2019 del 11 febbraio 2019 – ASD Montemillone Pollenza/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/C.R. Marche F.I.G.C.- L.N.D.
Decisione n. 12
Anno 2019
IL COLLEGIO DI GARANZIA SECONDA SEZIONE
Attilio Zimatore - Presidente
Angelo Piazza - Relatore
Oreste Fasano
Laura Marzano
Silvio Martuccelli - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 102/2018, presentato congiuntamente, in data 29 novembre 2018, dalla A.S.D. Montemilone Pollenza, in persona del Vice Presidente e legale rappresentante pro tempore, sig. Massimo Maccari, nonché dal Presidente, sig. Giuseppino Marinangeli, rappresentati e difesi dall’avv. Fabrizio Duca,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. Stefano La Porta, la Lega Nazionale Dilettanti (LND), non costituita in giudizio,
e
il Comitato Regionale Marche - LND, non costituito in giudizio,
per l’impugnazione
della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Marche, datata 30 ottobre 2018, pubblicata sul C.U. n. 57 del 2 novembre 2018, con la quale è stato respinto il reclamo della A.S.D. Montemilone Pollenza, con conseguente conferma delle sanzioni della inibizione sino al 31 dicembre 2020 e dell’ammenda pari ad € 1.000,00, irrogate dal Giudice Sportivo presso il predetto Comitato, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 178 del 16 maggio 2018, a carico del Presidente Marinangeli, per il comportamento da questi tenuto nel corso ed al termine della gara Montemilone Pollenza-Civitanovese Calcio (penultima di Campionato di Prima Categoria, Girone C, Marche), nei confronti dell’arbitro.
Visti il ricorso, le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 21 gennaio 2019, il difensore delle parti ricorrenti - A.S.D. Montemilone Pollenza e sig. Giuseppino Marinangeli - avv. Fabrizio Duca; l’avv. Stefano La Porta, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, prof. avv. Angelo Piazza.
Ritenuto in fatto
- A seguito dei fatti occorsi al termine della gara Montemilone Pollenza/Civitanovese Calcio, valevole per la penultima giornata del Campionato di Prima Categoria, Girone C, Marche (FIGC- LND), conclusasi con il risultato di 3-1 per la Civitanovese Calcio, il Giudice Sportivo irrogava al sig. Marinangeli, Presidente della A.S.D. Montemilone Pollenza, la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività fino al 31 dicembre 2020, come riportato nel C.U. n. 178 del 16 maggio 2018 del CR Marche.
- Il sig. Marinangeli, contestando che le condotte allo stesso ascritte si fossero realmente verificate, impugnava il provvedimento del Giudice Sportivo, presentando reclamo dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale.
- Con ordinanza pubblicata nel C.U. n. 187 del 30 maggio 2018 del CR Marche, la Corte Sportiva di Appello Territoriale sospendeva il giudizio e incaricava, ai sensi dell’art. 34, comma 4, del CGS, la Procura Federale della FIGC di svolgere accertamenti e ogni opportuna indagine per la completa ricostruzione degli episodi accaduti in occasione della gara.
- La Procura Federale svolgeva le indagini e, con provvedimento n. 2403 del 12 settembre 2018, concludeva che “l’aggressione di cui parla l’Arbitro avvenuta a suo dire appena il fischio finale, ancora all’interno del terreno da gioco, da parte di una persona non identificata al momento, ma solo in un secondo tempo tramite foto da internet (riconducibile al Presidente della soc. Montemilone-Pollenza), non trova riscontro da nessuna testimonianza delle persone ascoltate. Tutti affermano di una forte contestazione verbale anche con toni violenti, ma tutti escludono qualsiasi di forma di aggressione fisica. Anche la certificazione medica prodotta dall’arbitro del Pronto soccorso di Jesi, referta una CERVICALGIA, non evidenziando nessun segno di presa al collo. Inoltre l’Arbitro riferisce di non aver chiesto ai Carabinieri presenti di identificare l’aggressore in quanto in uno stato confusione né parla loro dell’aggressione. Non ho ritenuto utile ascoltare i Carabinieri presenti alla gara in quanto da informazioni acquisite, si è dell’avviso che, quanto è stato possibile accertare, i Carabinieri presenti (n.3) sugli spalti non sarebbero in grado di dire cosa fosse accaduto all’interno del terreno da gioco a fine partita perché impegnati sugli spalti con le tifoserie. Anche da dischetto di gara acquisito dal Presidente della Società Montemilone-Pollenza non viene ripreso il momento oggetto della contestazione, filmato che sono andato a vedere anche personalmente alla tv privata che ha effettuato le riprese”.
- La Corte Sportiva di Appello Territoriale, con decisione del 30 ottobre 2018, pubblicata sul C.U. n. 57 del 2 novembre 2018, respingeva il reclamo della società ricorrente e stabiliva che, ai sensi dell’art. 16, comma 4bis, del CGS, la sanzione inflitta al dirigente Marinangeli Giuseppino, siccome riguardante condotta violenta nei confronti dell’ufficiale di gara, doveva essere considerata - ai fini dell’applicazione delle misure amministrative deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali episodi - a carico della Società di appartenenza del tesserato.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale motivava la propria decisione affermando che “letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro e la reclamante ed espletata ulteriore istruttoria, letta la Relazione della Procura Federale, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il proposto gravame non possa essere accolto. In punto di fatto risulta provata la responsabilità del dirigente sanzionato in ordine alle violazioni ascrittegli, con le modalità descritte dall’arbitro. La Corte ritiene che le violente aggressioni verbali e fisiche all’ufficiale di gara, come quella in esame, debbano essere valutate con la massima severità, in quanto ledono il bene giuridico, protetto dall’Ordinamento sportivo, della incolumità dell’arbitro e la condotta in esame appare particolarmente riprovevole proprio perché tenuta da un dirigente, Presidente della società, soggetto che, per la sua personalità e il ruolo rivestito, è tenuto sempre a mantenere i valori di correttezza e probità, anche come modello di comportamento per i suoi calciatori. In conclusione ritiene il Collegio che la gravità della complessiva condotta posta in essere dal Marinangeli Giuseppino nei confronti del direttore di gara giustifichi appieno la misura della pena inflittagli dal primo Giudice, la cui decisione pertanto non può essere riformata”.
- Il sig. Marinangeli e la A.S.D. Montemilone Pollenza hanno, dunque, proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale, chiedendo:
- in via principale, di annullare/revocare la decisione della Corte Sportiva di Appello e, per l’effetto, di rinviare il procedimento al medesimo Giudice per l’esame del merito, con indicazione dei principi di diritto da applicare nel senso descritto in motivazione;
- in subordine, di annullare/revocare la decisione della Corte Sportiva di Appello e, per l’effetto, di rideterminare la sanzione da irrogarsi in capo al sig. Giuseppino Marinangeli, nei limiti del presofferto, ovvero, applicando la sanzione ritenuta giusta e congrua, in relazione ai fatti per cui è causa, tenendo conto del tempo di inibizione già scontato;
- di essere sentiti personalmente e per mezzo del procuratore speciale in udienza;
- in via istruttoria, di produrre ed eccepire ulteriormente in sede di discussione.
Considerato in diritto
I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il sig. Marinangeli ha articolato tre motivi, che possono così sintetizzarsi:
- Omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Violazione dell’art. 34, comma 2, CGS FIGC e art. 2, comma 4, CGS CONI. Violazione art. 111 Costituzione.
- Violazione del giusto processo. Omessa considerazione di ogni prova. Violazione dell’art. 2, comma 6, del CGS CONI e dell’art. 115 c.p.c.. Violazione del principio del contraddittorio in senso sostanziale.
- Violazione dell’art. 19 CGS FIGC. Violazione del Principio di proporzionalità tra il fatto e la sanzione. Erronea sussunzione della fattispecie fattuale rispetto a quella giuridica. In ogni caso, sproporzione tra il fatto e la sanzione.
- II. Con memoria del 10 dicembre 2018 la FIGC si è costituita, chiedendo al Collegio di rigettare nel merito i primi due motivi di ricorso e dichiarare l’inammissibilità del terzo motivo.
- III. Il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullata la decisione impugnata con rinvio alla Corte Sportiva di Appello Territoriale - C.R. Marche.
Le argomentazioni poste alla base delle censure sollevate dal ricorrente, appaiono, infatti, meritevoli di accoglimento.
IV. In via preliminare, giova richiamare l’art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, che demanda agli Organi della giustizia sportiva i più ampi poteri di indagine e di accertamento al fine dell’adozione della decisione. Tali poteri consentono agli Organi della giustizia sportiva di incaricare la Procura Federale di effettuare specifici accertamenti o supplementi di indagine, di disporre una consulenza tecnica tramite esperti di assoluta terzietà, nonché di richiedere agli ufficiali di gara dei supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione.
V. Ebbene, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, in virtù del comma 4 della disposizione citata, ha disposto lo svolgimento di ulteriori indagini da parte della Procura Federale “per la completa ricostruzione degli episodi accaduti in occasione della gara in epigrafe”. Dal momento che il potere di richiedere un supplemento di indagine costituisce una mera facoltà, si può desumere che la Corte di Appello non abbia ritenuto sufficienti o esaustivi i documenti probatori presentati dalle parti, tra i quali il referto arbitrale, per formare il proprio convincimento in ordine agli episodi accaduti in occasione della gara. D’altronde, la finalità del supplemento di indagine è stata espressamente individuata dalla Corte Sportiva di Appello nella necessità di una completa ricostruzione dei fatti verificatisi. La ratio sottesa alla previsione di un ampio potere di indagine e di accertamento in capo agli Organi giudicanti è da rinvenirsi nella necessità di assicurare le garanzie di difesa delle parti, il contraddittorio processuale e, più in generale, il giusto processo sportivo.
VI. La Procura Federale ha svolto le indagini, convocando l’arbitro, i dirigenti di entrambe le squadre e alcuni calciatori, ascoltando le rispettive testimonianze ed esaminando le riprese effettuate dalla televisione privata nel corso della partita.
Come emerge dal verbale della Procura Federale, richiamato nelle premesse in fatto, le risultanze delle indagini appaiono univoche nel senso di escludere che l’aggressione subita dall’arbitro - descritta dallo stesso nel referto e confermata successivamente in sede di audizione - trovi conferma nelle testimonianze delle persone ascoltate e nella certificazione medica del Pronto Soccorso di Jesi.
VII. Come noto, la rivalutazione delle istanze probatorie è estranea al sindacato del Collegio di Garanzia dello Sport, in quanto involgerebbe apprezzamenti di fatto riservati al Giudice di merito. Come già affermato da codesto Collegio, “il Collegio di Garanzia dello Sport deve limitarsi a verificare la legittimità della decisione emessa dagli organi della giustizia federale e non può estendere il suo sindacato al merito delle valutazioni effettuate, anche in tema di assunzione delle prove, dagli organi della giustizia federale. Infatti, la valutazione delle risultanze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento dalle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti. Pertanto, è inammissibile il motivo di ricorso che sia finalizzato a ottenere dal Collegio di Garanzia dello Sport una nuova valutazione delle emergenze istruttorie, ad esso preclusa” (ex multis, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite dell’8 marzo 2018, n. 11). Tuttavia, sembra opportuno rilevare che il sindacato del Collegio di Garanzia ben può svolgersi nelle ipotesi nelle quali gli organi federali abbiano omesso la motivazione su un punto decisivo della controversia a causa del mancato esame di una prova e, segnatamente, quando la prova non esaminata offra l’asseverazione di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del Giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Collegio di Garanzia dello Sport, Quarta Sezione, 1 agosto 2016, n. 30).
VIII. Sicché, la Corte Sportiva di Appello Territoriale è incorsa nel vizio di motivazione, poiché, dopo aver disposto un supplemento di indagini e aver constatato le risultanze delle indagini della Procura Federale, univoche nel senso di non ritenere provata la responsabilità del sig. Marinangeli, non ha motivato in alcun modo sulle modalità con le quali tali risultanze abbiano inciso sul proprio convincimento in relazione alla sussistenza o meno della responsabilità del sig. Marinangeli.
In altri termini, proprio in virtù del fatto che la Corte Sportiva di Appello ha disposto le indagini della Procura per ricostruire in maniera completa i fatti, l’onere motivazionale avrebbe dovuto essere maggiormente rispettato, con l’indicazione delle ragioni per le quali la Corte riteneva di doversi discostare dalle risultanze probatorie univoche, contenute nel rapporto della Procura Federale.
Invece, la Corte Sportiva di Appello si è limitata a richiamare le fonti di prova e ad affermare la responsabilità del sig. Marinangeli, così sacrificando l’esigenza della necessaria indicazione del supporto motivazionale della decisione, finalizzata a garantire il diritto di difesa delle parti e le esigenze di giustizia del sistema.
IX. Occorre, altresì, considerare la natura delle prove fornite dalla Procura Federale, consistenti nelle testimonianze di soggetti diversi dall’arbitro, nel referto dell’ospedale e nei video acquisiti dal sig. Marinangeli. Ebbene, l’articolo 35, comma 1, del CGS FIGC dispone che “I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare altresì ai fini di prova gli atti di indagine della Procura Federale”.
Dal tenore letterale della disposizione si evince che i rapporti dell’arbitro costituiscono piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e, dunque, si attribuisce agli stessi una fede privilegiata quanto a efficacia probatoria della ricostruzione dei fatti. Tuttavia, la stessa disposizione prosegue indicando la possibilità che l’Organo giudicante utilizzi ai fini probatori gli atti di indagine della Procura Federale.
Dunque, la circostanza che il referto arbitrale abbia una fede privilegiata non consente di ritenere che l’Organo giudicante non debba tener conto di ulteriori mezzi di prova al fine di raggiungere il proprio convincimento su determinate circostanze. Ciò a maggior ragione, come nel caso in questione, quando la possibilità di addivenire ad una decisione sia inficiata dalla mancanza di chiarezza del quadro fattuale e, per colmare tale carenza, sia disposta dallo stesso Organo giudicante una ulteriore attività istruttoria in capo alla Procura Federale e - perdipiù - quando le prove esaminate dalla Procura Federale non siano esclusivamente testimoniali, ma siano anche documentali, come, appunto, il referto ospedaliero.
X. Il ricordato onere motivazionale non è stato in nulla assolto dalla decisione impugnata, la quale, quindi, deve essere annullata con rinvio allo stesso Organo decidente.
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata con rinvio alla Corte Sportiva di Appello Territoriale – C.R. Marche, la quale pronuncerà attenendosi al principio di diritto di cui in motivazione.
Nulla per le spese.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 gennaio 2019.
Il Presidente Il Relatore
F.to Attilio Zimatore F.to Angelo Piazza
Depositato in Roma, in data 11 febbraio 2019.
Il Segretario
F.to Alvio La Face