CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 13/2019 del 11 febbraio 2019 – Foggia Calcio s.r.l./Lega Nazionale Professionisti Serie B
Decisione n. 13
Anno 2019
IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE
composta da
Dante D’Alessio - Presidente
Laura Santoro - Relatrice
Stefano Bastianon
Cristina Mazzamauro
Alfredo Storto - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 100/2018, presentato, in data 29 novembre 2018, dalla società Foggia Calcio S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. prof. Antonio Catricalà e dall’avv. Luigi Fischetti,
contro
la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), rappresentata e difesa dall’avv. Gabriele Nicolella,
per l’annullamento e/o la riforma
della decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 42/CFA, trasmesso alla stessa ricorrente il 30 ottobre 2018, nella parte in cui è stata parzialmente annullata la pronuncia resa dal Tribunale Federale Nazionale FIGC, di cui al
C.U. n. 5/TFN del 13 luglio 2018, e, per l'effetto, è stata dichiarata l'originaria inammissibilità del reclamo presentato dal Foggia contro la delibera del Consiglio Direttivo della Lega di Serie B del 7 marzo u.s., con la quale la Lega ha escluso la società dalla ripartizione della mutualità relativa alla s.s. 2017/2018; nonché per l'annullamento e/o la riforma di ogni altra decisione presupposta e/o comunque connessa, con particolare riferimento al C.U. n. 17/CFA del 10 agosto 2018.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
preso atto dell’istanza presentata congiuntamente dal prof. avv. Antonio Catricalà e dall’avv. Luigi Fischetti, per la ricorrente Foggia Calcio S.r.l., e dall’avv. Gabriele Nicolella, per la resistente LNPB, pervenuta presso la Segreteria del Collegio di Garanzia, a mezzo PEC, in data 8 febbraio 2019, con la quale le Parti, in virtù dell’accordo raggiunto, hanno espresso la rinuncia alla definizione del giudizio in epigrafe per sopravvenuto difetto d’interesse, con compensazione delle spese di lite;
udita, nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2019, la Relatrice, prof. Laura Santoro.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione
Dichiara estinto il procedimento per sopravvenuta carenza d’interesse. Nulla per le spese.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 11 febbraio 2019.
Il Presidente La Relatrice
F.to Dante D’Alessio F.to Laura Santoro
Depositato in Roma, in data 11 febbraio 2019.
Il Segretario
F.to Alvio La Face