CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 13/2019 del 11 febbraio 2019 – Foggia Calcio s.r.l./Lega Nazionale Professionisti Serie B

Decisione n. 13

 

Anno 2019

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

 

 

composta da 

Dante DAlessio - Presidente

Laura Santoro - Relatrice

Stefano Bastianon

Cristina Mazzamauro

Alfredo Storto - Componenti 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 100/2018, presentato, in data 29 novembre 2018, dalla società Foggia Calcio S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. prof. Antonio Catricalà e dall’avv. Luigi Fischetti,

 

contro 

 

la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), rappresentata e difesa dall’avv. Gabriele Nicolella,

  

per l’annullamento e/o la riforma

 

della decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 42/CFA, trasmesso alla stessa ricorrente il 30 ottobre 2018, nella parte in cui è stata parzialmente annullata la pronuncia resa dal Tribunale Federale Nazionale FIGC, di cui al

C.U. n. 5/TFN del 13 luglio 2018, e, per l'effetto, è stata dichiarata l'originaria inammissibilità del reclamo presentato dal Foggia contro la delibera del Consiglio Direttivo della Lega di Serie B del 7 marzo u.s., con la quale la Lega ha escluso la società dalla ripartizione della mutualità relativa alla s.s. 2017/2018; nonché per l'annullamento e/o la riforma di ogni altra decisione presupposta e/o comunque connessa, con particolare riferimento al C.U. n. 17/CFA del 10 agosto 2018. 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

preso atto dell’istanza presentata congiuntamente dal prof. avv. Antonio Catricalà e dall’avv. Luigi Fischetti, per la ricorrente Foggia Calcio S.r.l., e dall’avv. Gabriele Nicolella, per la resistente LNPB, pervenuta presso la Segreteria del Collegio di Garanzia, a mezzo PEC, in data 8 febbraio 2019, con la quale le Parti, in virtù dellaccordo raggiunto, hanno espresso la rinuncia alla definizione del giudizio in epigrafe per sopravvenuto difetto d’interesse, con compensazione delle spese di lite; 

 

udita, nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2019, la Relatrice, prof. Laura Santoro. 

 

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

 

 

Dichiara estinto il procedimento per sopravvenuta carenza dinteresse. Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 11 febbraio 2019. 

 

Il Presidente                                                                                 La Relatrice

F.to Dante D’Alessio                                                                     F.to Laura Santoro

 

Depositato in Roma, in data 11 febbraio 2019. 

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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