CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 15/2019 del 20 febbraio 2019 – Paolo Pigiani/Associazione Italiana Arbitri/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 15

 

Anno 2019

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

 

 

 

composta da 

Mario Sanino - Presidente

Giuseppe Andreotta - Relatore

Vito Branca

Angelo Maietta

Cesare San Mauro - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 88/2018, come proposto, in data 19 settembre 2018, dal sig. Paolo Pigiani, con l’avv. Mattia Grassani, 

 

contro

 

lAssociazione Italiana Arbitri-FIGC (AIA), con l’avv. Stefano La Porta, 

 

nonché

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del legale rappresentante p.t., 

 

avverso

 

la delibera della Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA n. 007 del 19 luglio 2018, ricevuta dallo stesso sig. Pigiani in data 20 agosto 2018, di rigetto dell'appello avverso la decisione della Commissione Disciplina Nazionale AIA n. 28 del 23 aprile 2018, con cui è stato irrogato, nei confronti del ricorrente, il provvedimento del ritiro della tessera, per la violazione dell'art. 40, commi 1 e 3, lett. a), del Regolamento AIA e di altre disposizioni dello stesso Regolamento. 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

uditi, nell'udienza del 15 ottobre 2018, il difensore del ricorrente - sig. Paolo Pigiani - avv. Mattia Grassani, nonché l’avv. Stefano La Porta, per la resistente AIA;

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giornoil Relatore,  avv. Giuseppe Andreotta. 

 

Ritenuto in fatto 

 

Con ricorso depositato in data 19 settembre 2018, il sig. Pigiani Paolo adiva il Collegio di Garanzia dello Sport per sentir dichiarare l’annullamento e/o la revoca della delibera della Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA n. 007 del 19 luglio 2018, di rigetto dell'appello avverso la decisione della Commissione Disciplina Nazionale AIA n. 28 del 23 aprile 2018, con cui veniva irrogato, nei confronti del ricorrente, il provvedimento disciplinare del ritiro della tessera, per la violazione dell'art. 40, commi 1 e 3, lett. a), del Regolamento AIA e di altre disposizioni dello stesso Regolamento, confermando la decisione assunta in primo grado.

Sostiene il Pigiani di essere stato sanzionato, sia in primo che in secondo grado endoassociativo, con la più grave delle sanzioni previste dal Regolamento AIA, ossia quella espulsiva a vita, senza che, tuttavia, gli Organi giustiziali AIA avessero fornito una esaustiva e completa motivazione circa le contestazioni mosse avverso tutti e quattro gli addebiti contestatigli, e ciò nonostante la documentazione prodotta, le deduzioni offerte e le argomentazioni spiegate dal ricorrente, ritenendo, dunque, la pronuncia gravata innanzitutto illegittima poiché carente sotto il profilo motivazionale.

Inoltre, il Pigiani contestava la violazione dei principi di proporzionalità, equità e perequazione nell'adozione della misura sanzionatoria, che lo ha condannato all'allontanamento a vita dall'Associazione per asserite violazioni di natura tecnica (la violazione gestionale contestata concerneva la raccolta, ad inizio anno, tra gli Associati, di una quota di € 35,00 per chi, arbitro ancora in attività, che intendesse svolgere sedute di allenamento e preparazione fisica, desiderava usufruire di alcuni servizi quali la doccia e le pulizie negli spogliatoi del campo di allenamento e l'assistenza di un preparatore atletico), nonostante mancassero reali e concreti comportamenti violativi, nonché motivazioni adeguate o prove, sul fatto che lo stesso si fosse occupato della riscossione delle somme “extra-polo” e se ne fosse impossessato in ragione della propria carica di Presidente.

Lo stesso ricorrente rappresentava, in proposito, di aver già provveduto a dimostrare, anche documentalmente, che tale c.d. fondo “extra contabilità” fosse gestito esclusivamente da alcuni associati che avevano assunto l'impegno della raccolta e della tenuta delle somme - lasciando, dunque, fuori il Presidente da qualsiasi responsabilità o incarico al riguardo -, consuetudine di cui anche il Servizio Ispettivo era a conoscenza.

Sotto il profilo della correttezza contabile faceva rilevare che, nel lungo lasso di tempo (pressoché pluridecennale), detta mera prassi si era mantenuta e il Servizio Ispettivo Nazionale aveva dato atto della correttezza della tenuta dei conti della sezione AIA di Rimini.

Per questi motivi, il sig. Pigiani Paolo adiva il Collegio di Garanzia dello Sport chiedendo di annullare/revocare la decisione impugnata, segnatamente la delibera n. 007 del 19 luglio 2018 della Commissione di Disciplina di Appello dell'AIA e, per l'effetto, di disporre il rinvio al predetto Organo disciplinare per la decisione sul merito degli addebiti che avevano determinato il ritiro tessera del ricorrente, ovvero, in via subordinata, adottare, sulla base degli atti di causa, la pronuncia ritenuta di giustizia.

Si costituiva, in data 28 settembre 2018, l’Associazione Italiana Arbitri (AIA), la quale resisteva alle domande avversarie e ne chiedeva il rigetto, eccependone l’inammissibilità, in quanto, attenendo al merito del procedimento disciplinare, tali determinazioni oggetto di gravame ricadevano al di fuori della competenza del Collegio.

Eccepiva, altresì, linfondatezza per insussistenza dei vizi - in termini di difetto motivazionale e violazione di norme di legge.

Singolarmente, la difesa AIA ammetteva, però, la non rilevanza delle contestazioni (sub C e sub D) sulle quali la Corte dAppello Federale aveva ritenuto essersi formato il giudicato per mancato accoglimento delle ragioni in merito svolte dal Pigiani. 

 

Considerato in diritto

 

Il Pigiani affida il suo ricorso a due censure, di cui la prima in punto di difetto motivazionale, in particolare rilevando che due delle contestazioni che avevano dato origine alla sanzione espulsiva (il rilievo sub “C” - avere incassato dallassociato… le quote associative 2016 e 2017 in ritardo, e sub “D” - aver irregolarmente designato per un numero esorbitante di gare OTS arbitri non selezionabili -) erano state immotivatamente ritenute ferme in secondo grado, nonostante il Giudice di primo grado non si fosse pronunciato sulle stesse ai fini della conferma della sanzione medesima, e, quindi, dovesse ritenersi accolta la contestazione nel merito delle stesse, con efficacia di regiudicata.

Detto motivo risulta essere infondato, in quanto la Commissione di Disciplina dAppello ravvisava la mancata proposizione di gravame in relazione a dette contestazioni e, altresì, esattamente rilevava che la Commissione di Disciplina Nazionale non si era affatto pronunciata in termini di proscioglimento del Pigiani dagli addebiti in questione.

Ne consegue che il Giudice endoassociativo di secondo grado si è fondatamente pronunciato sul punto, con motivazione esaustiva, ritenendo regiudicata l’incolpazione su dette questioni, atteso che l’impugnazione delle contestazioni (sempre quelle sub. “C” e “D”) effettivamente non era stata riproposta in grado di appello.

Inoltre, il primo motivo di ricorso risulta scontare difetto di autosufficienza in relazione alla tesi, che non trova riscontro in atti acquisiti, della marginalità (di cui non si sarebbe fatto carico il Giudice endoassociativo) del numero dei casi in cui la pratica censurata si sarebbe verificata; anzi, è a dirsi, in proposito, che, dagli atti acquisiti, risultano mediamente essere cento i casi, per ogni stagione sportiva, di arbitri che corrispondevano il contributo in questione, ed il fatto che (cfr. ricevute di pagamento allegate alla memoria difensiva - doc. 5) la somma di € 35,00 per le prestazioni “extra – polo” veniva talvolta incorporata in ununica ricevuta, rilasciata in relazione anche al pagamento della tassa ordinaria di iscrizione.

Pertanto, il primo motivo di ricorso va rigettato per infondatezza, quanto alla questione della insufficiente motivazione circa la conferma dei rilievi di cui sub “C” e “D, di cui all’atto di contestazione disciplinare del 12.02.2018, n. 1783/2018, a cura della Commissione di Disciplina Nazionale, e va dichiarato inammissibile, per la parte che attiene alla inadeguatezza motivazionale, per difetto di autosufficienza.

Quanto alle difese espresse dinanzi al Collegio di Garanzia da parte dell’AIA in termini di non significativa rilevanza, ai fini del provvedimento adottato, delle dette contestazioni (sub. “C” e “D”) regiudicate, tanto rileva piuttosto ai fini dell’accoglimento del secondo motivo di gravame in questa sede.

Con il secondo motivo di ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, il Pigiani lamenta l’abnormità della sanzione irrogatagli, e ciò, innanzitutto in relazione alla tenuità della fattispecie contestata, di cui sostiene, per un verso, la sporadicie, per altro verso, contraddicendosi, la corrispondenza dei fatti contestati ad una vera e propria prassi.

Per quel che attiene al primo aspetto (marginalità del fenomeno), occorre ribadire che non vi è riscontro in atti di tale affermazione, atteso che risultano accertati (mediamente) circa cento casi per stagione sportiva e vi è la dichiarazione di un revisore contabile, il quale afferma che la prassi in questione (riscossione di € 35,00 da ciascun iscritto, in aggiunta alla tassa annuale) risultava - come già innanzi posto in rilievo - anche dal rilascio di ricevute comprensive di entrambi gli addendi, sotto ununica, generica, descrizione.

I testimoni sentiti in sede di merito, confermavano, però, e sia pure non univocamente, che gli € 35,00 venivano versati esclusivamente per accedere ai servizi “extra polo” (della cui effettiva utilizzazione, peraltro, non risultano riscontri in atti).

Ciò detto, in primo luogo, non sembra possa dubitarsi del fatto che il contributo aggiuntivo riscosso fosse una vera e propria prassi consolidata in un arco temporale pluridecennale, nel corso del quale nessun Organo di controllo (Servizio Ispettivo) aveva mai censurato la prassi stessa, né aveva prescritto la sua contabilizzazione, con i correlati costi (al pari, cioè, delle altre poste aventi rilievo finanziario nella contabilità della sezione).

Del resto, è la stessa Commissione di Disciplina di Appello che, nel respingere il gravame proposto dal Pigiani, dà atto del fatto che l’importo di € 35,00 richiesto e pagato per concorrere ai costi dell’erogazione dei servizi “extra – polofosse fatto tenue ed effettivamente da correlarsi alla sua dichiarata destinazione, salvo ritenerne la rilevanza ai fini dell’irrogazione della più grave delle sanzioni disciplinari, in considerazione del fatto che gli associati avvertivano essere il versamento di detto importo come un obbligo.

Pertanto, secondo il Giudice di secondo grado, il non aver dato evidenza in contabilità a dette somme dava corpo ad una “situazione di pericolo”, lasciando intravedere il rischio di indebiti ben più gravi” rispetto ai quali il bene giuridico tutelato è costituito dalla finalità di prevenzione”.

Tale ritenuta presunzione sembra, però, smentita dalla circostanza della costante, ma mai dilatata pratica, in effetti “stabilizzatasi”, dovendosi, perciò, constatare la mancata emersione di fatti più gravi nel lungo periodo.

Né è spiegato, nella decisione impugnata, il governo delle circostanze aggravanti che è, invero, soggetto all’obbligo di motivazione (Cfr. art. 7 Norme di Disciplina).

Avviene così che occorre valutare l’adeguatezza della sanzione irrogata alla fattispecie contestata.

In argomento, va innanzitutto ricordato come questo Organo di Giustizia si sia già pronunciato (cfr. decisione n. 25/2018, ex multis) sulla possibilità di delibare anche in ordine a ciò che solo in apparenza sembra riservato ad ambiti discrezionali e, come tale, sottratto alla giurisdizione del Collegio di Garanzia.

Invero, non vè dubbio che l’applicazione delle norme regolanti l’irrogazione di sanzioni disciplinari non soggiace solo a criteri di discrezionalità, ma anche a criteri di legalità, che sono, appunto, verificabili e scrutinabili da questo Giudice.

Del resto, dalla stessa gradualità e progressività delle sanzioni disciplinate dall’art. 54 del Regolamento dell’AIA si evince una regola ineludibile e perfettamente coerente con i principi generali e ordinamentali, in termini di parità di trattamento, lealtà e correttezza, che costituiscono vere e proprie norme da rispettare nella irrogazione delle sanzioni.

Perciò, dovendo il Collegio di Garanzia limitarsi alla critica della decisione gravata, la quale, rimasta sul punto non impugnata dalle parti resistenti, ha individuato l’addebito in un comportamento di pericolo, non sembra che possa attuarsi tout court una equiparazione della gravità di una siffatta probabilità, rispetto al caso in cui l’illecito sia stato effettivamente posto in essere (in relazione, ad esempio, all’obbligo di verità che governa la materia contabile).

Se, in tal caso, invero, ben potrebbe irrogarsi la sanzione più grave, non può che conseguirne l’obbligo di graduare la sanzione disciplinare rispetto ad irregolarità più tenui.

Né può esservi dubbio sulla circostanza che i fatti addebitati al Pigiani nulla abbiano a che vedere con i casi di falsità di bilancio, quali si riscontrano in presenza di un scollamento tra la reale situazione economico-finanziaria di una Associazione (come di una sezione AIA e, a maggior ragione, di una Federazione) e la rappresentazione contabile di quegli stessi eventi economico- finanziari rilevanti ed inerenti la gestione dell’ente (associazione, società, ecc.).

In proposito, anche a voler escludere il versarsi in fattispecie di operazioni non inerenti la contabilità obbligatoria, non sfuggirà certo che la graduazione della pena è regola presente nel nostro ordinamento anche nella fattispecie tipica delle false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), in relazione alla quale, oltre a richiedersi la ricorrenza di presupposti quali il dolo, il profitto personale, il danno (tutte prospettazioni rimaste estranee al contenzioso che qui occupa - salvo forse la possibilità di configurare una lesione all’immagine dell’AIA -), è prevista, dagli artt. 2621bis e 2621ter c.c., la significativa riduzione della pena e perfino la non punibilità, in caso di lieve entità dei fatti ascritti e/o di lieve entità del danno.

Per converso, neppure può mandarsi “assoltoil Pigiani dalle incolpazioni ascrittegli. 

Non vè dubbio, infatti, che la movimentazione finanziaria verificatasi, ancorché non direttamente rilevante ai fini della contabilità sezionale (e, quindi, ai fini propri di rendere del tutto conforme averità la situazione patrimoniale della sezione stessa), nondimeno imponeva che di essa vi fosse adeguata trasparenza.

Viene in rilievo, invero, che la riscossione dei contributi in questione, seppur demandabile ad un referente esterno rispetto alla struttura organizzativa sezionale, avveniva di fatto per mezzo del Presidente e/o del Tesoriere, e ciò avrebbe imposto l’istituzione di una contabilità separata, così da consentire, a chiunque avesse voluto, di effettuare un controllo atto a scongiurare qualsivoglia dubbio (o illazione) su possibili irregolarità rinvenienti dalla (eventuale) gestione cumulativa dei fondi propriamente sezionali, con quelli “raccolti” per far fronte a servizi di utilità individuale. Insomma, è certamente deprecabile che presso la sezione AIA di Rimini vi fosse una prassi di gestione di danaro, di cui gli organi della sezione stessa si rendevano autori, che non trovasse un mezzo di esternazione trasparente (siccome ammissibile e compatibile - cfr. Cass. civ., sez. V, 26/09/2018, n. 22942).

Per tale ragione, ritiene il Collegio di Garanzia dello Sport che la decisione impugnata vada riformata solo in relazione alla gravità della sanzione irrogata, che va determinata in base ai criteri di graduazione e progressività appena illustrati (nonché considerando il giudizio di sostanziale irrilevanza delle altre incolpazioni - sub. “C” e “D” -, così come emergenti dalle stesse dichiarazioni dell’AIA), con conseguente rinvio alla Commissione di merito, che provvederà, in via definitiva, anche sulle spese.

 

 P.Q.M.

 Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

Accoglie il ricorso come in parte motiva e rimette alla Corte di merito per la rideterminazione dell’entità della sanzione.

 

Spese al definitivo. 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 15 ottobre 2018.

Il Presidente                                                                 Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                         F.to Giuseppe Andreotta

 

 

Depositato in Roma, in data 20 febbraio 2019.

Il Segretario

  1. to Alvio La Face
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