CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 22/2019 del 22 marzo 2019 – Renato Benedetti – Amatori & Union Rugby MIlano SSD a r.l./Federazione Italiana Rugby/ASDL Rugby Varese
Decisione n. 22
Anno 2019
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Mario Sanino - Presidente
Vito Branca - Relatore
Paola Balducci
Guido Cecinelli
Marcello De Luca Tamajo - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 6/2019, presentato, in data 4 febbraio 2019, dalla società Amatori & Union Rugby Milano SSD a.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Edoardo Alesse,
contro
la Federazione Italiana Rugby (FIR), rappresentata e difesa dall’avv. prof. Guido Valori,
per la riforma e/o l'annullamento
della decisione della Corte Sportiva d'Appello della Federazione Italiana Rugby n. 20 del 4 gennaio 2019, che, nel respingere il reclamo proposto dalla Società ricorrente contro il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale del 5 dicembre 2018 - Comunicato B/08/GS (riunione del 5 dicembre 2018), ha confermato, a carico della medesima, la penalizzazione di 4 punti in classifica e la multa di € 100,00, in relazione alla gara del 2 dicembre 2018 - 7^ giornata di andata - tra la società Amatori & Union Rugby Milano SSD a r.l. e la società ASDL Rugby Varese, nonché la sanzione della sconfitta a tavolino della Società istante, con il risultato di 0-20 in favore della ASDL Rugby Varese, in luogo del risultato conseguito sul campo di 26-24 per la Amatori Milano, ai sensi degli artt. 61, 11, 14, 29/1, lett. e), del Regolamento di Giustizia FIR e degli artt. 16, lett. b), e 25, lett. b), del Regolamento Attività Sportiva, nonché del punto 2.4.2.1, pag. 32, e del punto 1 della Sezione 13 “Campionati Federali”, lett. B) e lett. C), della Circolare Informativa FIR 2018/2019.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 13 marzo 2019, il difensore della parte ricorrente - Amatori & Union Rugby Milano SSD a.r.l. - avv. Edoardo Alesse; l’avv. prof. Guido Valori per la resistente FIR, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Thomas Martone, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. Vito Branca.
Ritenuto in fatto
La controversia portata all’esame del Collegio trae origine dalla gara disputata tra l’odierna ricorrente e la ASD Rugby Varese del 2 dicembre 2018, valevole per la settima giornata di andata del Campionato Nazionale di Serie B di Rugby, girone 1.
In sede di omologazione del risultato, nella riunione del 5 dicembre 2018, il Giudice Sportivo, per mezzo del Comunicato B/08/GS, dichiarava sconfitta a tavolino, con il risultato di 0 - 20, la Amatori & Union Rugby Milano, irrogando 4 punti di penalizzazione in classifica nonché condannandola, al contempo, al pagamento di una multa pari ad euro 100,00.
Il giudice rilevava, dal referto dell’arbitro, che, in occasione della gara in oggetto, la società Amatori & Union Rugby Milano aveva presentato la propria lista gara con l’inserimento di 22 giocatori, di cui 20 giocatori di formazione italiana, violando così le disposizioni di cui al punto
2.4.2.1 di pag. 32 e al punto 1, lett. B), della sezione 13 di pag. 125 “Campionato Nazionale di Serie B” della Circolare Informativa 2018/2019.
Dette norme, invero, stabiliscono che le società di serie B sono tenute ad inserire nella lista di ciascuna gara un numero minimo di 21 giocatori di formazione Italiana su 22. Il Giudice Sportivo, ritenuto che la predetta disposizione si applicasse anche nel caso in cui nella lista gara fosse indicato un numero di giocatori inferiore a 21 tesserati, come evidenziato nel “N.B.” della circolare informativa 2018/2019 di pag. 32, rilevava a carico della ricorrente la presenza di 2 giocatori di formazione non italiana (Zazzaron Simon Jeremy, tess. 697858, e Bus Mario, tess. 408207), determinandosi per le menzionate sanzioni.
Decidendo sul gravame interposto dalla odierna ricorrente, la Corte Sportiva di Appello, con la Decisione n. 20 del 4 gennaio 2019, quivi impugnata, lo ha respinto.
In particolare, la Corte ha affermato che, contrariamente alle deduzioni articolate in quella sede dall’appellante, le disposizioni assunte come violate dal Giudice Sportivo (i.e. Circolare Informativa FIR 2018/2019, punto 2.4.2.1, pag. 32, e punto 1 della Sezione 13 “Campionati Federali”, lett. B) e lett. C), non presupponevano l’effettiva utilizzazione dell’atleta di formazione non italiana in sovrannumero, restando sufficiente l’indicazione dello stesso nella lista dei partecipanti alla gara.
Con detta decisione si è anche affermata la irrilevanza della “non intenzionalità di commettere un illecito”, trattandosi di un illecito di natura oggettiva.
Tale Decisione è stata, dunque, portata all’esame dell’odierno Collegio mediante il citato ricorso. La società Amatori & Union Rugby Milano ha affidato le proprie doglianze alla “Violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 11, comma 2, e 40 Regolamento di Giustizia FIR e degli artt. 2.4, 2.4.1., lettere C) e E) della circolare informativa SS 2018/2019”, nonché ad un’omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia. La ricorrente ha chiesto al Collegio di revocare il provvedimento impugnato e le sanzioni inflitte alla Amatori Milano, omologando la gara del 2 dicembre 2018 con il risultato agonistico di 26 - 24 in favore della reclamante ovvero, in subordine, per l’esercizio del potere discrezionale, ex artt. 11 e 14 RdG FIR, e il riconoscimento delle attenuanti generiche, di riformare il provvedimento impugnato, omologando la gara del 2 dicembre 2018 con il risultato agonistico conseguito sul campo. Ha chiesto, anche, di revocare la sanzione della perdita della gara con il risultato di 20 - 0 in favore della Rugby Varese e la sanzione della penalizzazione di quattro punti in classifica, irrogando una sanzione pecuniaria ritenuta di giustizia, ovvero altra sanzione ritenuta idonea a non pregiudicare in modo tanto severo il risultato del campo e la classifica generale.
Si è costituita il giudizio la FIR concludendo per il rigetto del ricorso.
Il Procuratore Nazionale dello Sport ha concluso, in udienza, per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il cennato ricorso presentato dalla Amatori & Union Rugby Milano SSD a r.l., e dal suo Presidente sig. Renato Benedetti in proprio, deve essere respinto attese l’inammissibilità ovvero l’infondatezza dei motivi ivi formulati dalla Società ricorrente, nonché l’ulteriore ed integrale inammissibilità del ricorso proposto dal sig. Benedetti in via autonoma.
Per quanto concerne tale ultimo vizio, il Collegio osserva che il gravame in oggetto, alla stregua del contenuto dello stesso, è stato proposto da due soggetti distinti, ossia il sig. Renato Benedetti “in proprio e nella Sua qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore della Amatori & Union Rugby Milano SSD a r.l.” (cfr. ricorso, pagg. 1 e 15), laddove l’allegata procura alle liti è stata conferita dal sig. Benedetti esclusivamente nella qualità di Presidente della Società Sportiva, e non anche quale autonomo soggetto processuale (“in proprio”), prescindendo, peraltro, da un esame dell’interesse diretto del ricorrente sotteso all’impugnativa de qua.
Tale omissione costituisce una palese violazione del disposto di cui all’art. 58, comma primo, del Codice di Giustizia Sportiva CONI, il quale sancisce, con riferimento al processo innanzi al Collegio di Garanzia, che la parte non può stare in giudizio se non col ministero di un difensore, munito di apposita procura. L’inderogabile portata precettiva della citata norma, unitamente all’inconfigurabilità di alcuna successiva sanatoria del vizio, determina la sanzione di inammissibilità del ricorso presentato dal Sig. Benedetti in proprio.
Soccorre, a tal fine, recente giurisprudenza di legittimità, la quale, con riferimento al giudizio innanzi alla Suprema Corte, ha ribadito che “il ricorso introduttivo del giudizio di legittimità necessita della sottoscrizione del difensore munito di procura speciale la quale, a differenza di quella generale, deve essere espressamente conferita per la proposizione del ricorso in Cassazione e rilasciata in un arco temporale che va dalla pubblicazione della sentenza impugnata alla notificazione del ricorso stesso. Il suo difetto non è sanabile e comporta l’inammissibilità del ricorso” (Cass. Civ., Sez. I, n. 5581 dell’08.03.2018).
Con riferimento alla posizione processuale della Società ricorrente si osserva che, con il primo motivo, viene censurata la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 11, comma 2 e 40 Regolamento di Giustizia FIR e degli artt. 2.4, 2.4.1, lettere C) e E) della circolare informativa SS 2018/2019”, ma tale rubricazione non appare coerente con la successiva ed effettiva formulazione del motivo, atteso che, da un esame del gravame, la Amatori & Union Rugby deduce, in verità, un vizio che attiene essenzialmente ed esclusivamente ad un’asserita omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia di cui all’art. 54, comma primo, del Codice di Giustizia Sportiva CONI.
L’inammissibilità del primo motivo di ricorso - con esclusivo riferimento agli artt. 14, 11, comma 2, e 40 del Regolamento di Giustizia FIR - discende primariamente dalla manifesta violazione, ad opera della Società ricorrente, del principio di “autosufficienza” del ricorso, mutuato in ambito civilistico dall’art. 366 c.p.c., il quale impone al ricorrente medesimo la proposizione di un’impugnativa i cui motivi ex art. 360 c.p.c. siano chiaramente esposti in seno al ricorso e correttamente incardinati all’interno delle predefinite categorie di legge, unitamente all’individuazione delle specifiche norme di diritto che si intendono violate, mediante l’indicazione e deduzione dell’error in iudicando in cui sia eventualmente incorso il Giudice d’appello.
Il superiore principio di diritto è stato ampiamente disatteso dalla Società sportiva ricorrente nella formulazione del primo motivo di ricorso.
All’uopo.
- La rubricazione del motivo medesimo riporta testualmente la “violazione e falsa applicazione” di norme di diritto, laddove l’art. 54, primo comma, del Codice della Giustizia Sportiva CONI non contempla quale motivo di ricorso la falsa applicazione di norme di diritto, bensì la sola violazione.
- L’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. individua, comunque, quale motivo di ricorso per Cassazione la “violazione o falsa applicazione” di norme di diritto, e l’utilizzo della congiunzione disgiuntiva “o” non è casuale, essendo stata utilizzata dal legislatore al precipuo scopo di individuare due tipologie di vizi distinti giacchè connotati da differenti caratteristiche l’uno dall’altro, seppur sussumibili all’interno di un'unica categoria. Ed infatti, il vizio di violazione di legge ricorre in ipotesi di erronea negazione o affermazione dell’esistenza di una norma, ovvero attribuzione ad essa di un significato non appropriato, laddove la differente figura della falsa applicazione attiene a casi di sussunzione della fattispecie concreta entro una norma non pertinente, ovvero alla errata deduzione dalla norma, sempre in relazione alla fattispecie concreta, di conseguenze giuridiche che contraddicano la sua corretta interpretazione (ex multis, Cass. Civ., n. 18782/2005).
- Il motivo di ricorso formulato da Amatori & Union Rugby Milano in violazione del suddetto principio di autosufficienza sembrerebbe evidenziare un asserito error in iudicando derivante da una non corretta applicazione di norme di diritto sostanziale (gli artt. 14, 11, comma 2, e 40 del Regolamento di Giustizia FIR), sebbene venga successivamente e contraddittoriamente censurato un supposto - e differente - error in procedendo, ossia un vizio di attività frutto di un’errata applicazione di norme processuali ad opera della Corte Federale d’Appello.
In ordine a tale ultimo aspetto, non può prescindersi da un’analitica valutazione del contenuto del ricorso de quo, a mezzo del quale la Società Sportiva deduce come “la motivazione offerta dalla Corte a quo sia del tutto erronea e immotivata e che pertanto dovrà essere riformata. A tale proposito, la Corte Sportiva di Appello, nel provvedimento impugnato, ometteva in particolare di valutare un elemento di grande rilevanza in punto di diritto, ovvero la totale carenza di offensività, in concreto, dell’illecito contestato” (cfr. ricorso Amatori & Union Rugby Milano, pag. 7). Ed ancora: “venendo al caso di specie, il Giudice a quo, nel provvedimento impugnato, avrebbe potuto e dovuto apprezzare, in concreto, la totale assenza di offensività dell’illecito contestato alla ricorrente” (cfr. ricorso Amatori & Union Rugby Milano, pag. 8).
Delle due, una: o si censura l’errata applicazione di norme processuali, intesa come motivazione carente o insufficiente, oppure si deduce un vizio attinente la violazione di norme sostanziali che afferisce il provvedimento impugnato; non vige, d’altronde, nell’ordinamento sportivo - come in ambito processualcivilistico - un principio di fungibilità tra errores in iudicando ed in procedendo. Il giudizio di legittimità affidato all’odierno Collegio di Garanzia, in quanto giudizio a critica vincolata delimitato da motivi di ricorso tassativi e specifici, esige, infatti, una precisa enunciazione dei motivi medesimi, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dalle norme di legge, sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati (Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 19959 del 20.09.2014; v. anche Cass. Civ., Sez. V, n. 25332 del 28.11.2014).
In argomento si è, peraltro, già pronunciata la Prima Sezione di codesto Collegio, avendo statuito che “circa la specificità dei motivi, invero, si richiede che questi esprimano, individuando le parti della sentenza impugnata che si intende censurare, le norme violate e in che modo, applicate correttamente, dette norme avrebbero dato luogo ad una diversa decisione” (CDG, Sez. I, n. 86/2017).
L’odierno Collegio si trova, pertanto, a dover esaminare un motivo di ricorso che porta con sé un’intrinseca ed insuperabile contraddittorietà che non consente, in alcun modo, di espletare quel sindacato sulla legittimità della pronuncia impugnata che è l’essenza del procedimento innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport.
Tuttavia, ove si propendesse verso un’interpretazione meramente letterale del primo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione di norme di diritto), il gravame sarebbe comunque infondato, atteso che le norme del Regolamento di Giustizia FIR - artt. 14 e 11, comma secondo
- che si assumerebbero violate o male interpretate dalla Corte d’Appello, sono state, in verità, oggettivamente applicate in considerazione della formulazione delle norme medesime, siccome caratterizzate da un margine di discrezionalità, ma non da mero arbitrio, attribuito al Giudice Sportivo e dalla omessa tipizzazione di quelle circostanze atte a giustificare l’eventuale riduzione della sanzione.
Una differente soluzione si porrebbe, altresì, in aperto, ed ingiustificato, contrasto con l’inderogabile principio di proporzionalità della sanzione alla gravità del fatto - con riferimento alle concrete circostanze del fatto medesimo, peraltro correttamente ed adeguatamente valutate in seno ai giudizi endofederali - immanente in ambito amministrativistico, penale e tributario e recentemente ribadito dalla Suprema Corte (da ultimo, Cass. Pen., Sez. V, n. 45829 del 10 ottobre 2018) sulla scorta della costante attività della Corte EDU, notoriamente sensibile a tale questione.
Alla medesima conclusione si giungerebbe anche qualora il primo motivo di gravame potesse essere attratto nella categoria della omessa o insufficiente motivazione della pronuncia impugnata, atteso che, di contro, la Corte d’Appello Federale, con coerente ed ineccepibile motivazione in diritto, ha correttamente statuito che deve considerarsi irrilevante, ai fini sanzionatori, un’analisi delle motivazioni e/o dell’elemento soggettivo - peraltro in assenza di univoci elementi di carattere probatorio - che avrebbero indotto la Società ricorrente a commettere l’illecito sportivo.
Rilievi in buona parte coincidenti devono essere mossi in ordine all’asserita violazione e falsa applicazione, ad opera del Giudice endofederale, delle norme di cui alla Circolare Informativa “Campionato Nazionale di Serie B” 2018-2019, che si traduce in una serie di inconducenti ed irrilevanti censure a precetti dell’ordinamento sportivo cui ogni tesserato o affiliato deve, invero, attenersi, essendo legittimamente preclusa a tali soggetti la possibilità di violare tali disposizioni, trincerandosi successivamente dietro una presunta irragionevolezza della norma il cui sindacato non spetta al Collegio adito, non essendo questo Giudice dotato di un potere di modifica o di disapplicazione delle norme dell’ordinamento sportivo.
Deve rilevarsi, al riguardo, che è pacifica la violazione delle norme inserite nella citata Circolare Informativa ad opera della Società ricorrente e ciò è confermato dalle dichiarazioni di indubbio valore confessorio contenute nella lettera sottoscritta dal Presidente della Società medesima, indirizzata al difensore avv. Edoardo Alesse ed allegata al reclamo ex art. 61, comma terzo, RdG FIR innanzi alla Corte (cfr. all. n. 2 all’odierno ricorso): “lo scorso 2 dicembre è stata commessa una leggerezza da parte dei dirigenti della squadra seniores, i quali, per disattenzione nella preparazione delle liste gara, non hanno considerato l’aspetto formale del luogo di formazione dell’atleta BUS”.
ll Giudice Sportivo si è, quindi, limitato ad applicare legittimamente la sanzione prevista per tali violazioni dall’art. 29, comma 1, lett. E), del Regolamento di Giustizia FIR, contenendo, peraltro, entro il minimo edittale la sanzione pecuniaria (da euro 100 a euro 2.500,00).
Non vi è, infatti, alcuna ragione per indurre l’odierno Collegio a disapplicare tale precetto normativo con riferimento alla fattispecie dedotta in lite, né appare parimenti rilevante la circostanza che l’atleta di formazione straniera non sia sceso in campo, atteso che, alla stregua di una coerente interpretazione sistematica dell’art. 29, comma 1, lett. E), il giocatore che partecipa ad una gara è colui che viene indicato nella lista di gara, prescindendo dal suo effettivo utilizzo sul terreno di gioco.
In argomento, granitica giurisprudenza di questo Giudice ha opportunamente delimitato il sindacato di legittimità, statuendo che “il Collegio di Garanzia può valutare la legittimità della misura di una sanzione solo se è stata irrogata in palese violazione dei presupposti di fatto o diritto o per la sua manifesta irragionevolezza” (così CGS, SS.UU., n. 35 del 10 agosto 2015; analogamente CGS, SS.UU., n. 19 del 7 marzo 2017), circostanze non sussistenti nella fattispecie di cui è causa.
Orbene, alla stregua della esposta motivazione, il primo motivo di ricorso formulato dalla Amatori & Union Rugby Milano SSD a r.l. è inammissibile e deve essere coerentemente ed integralmente rigettato.
Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono che il Giudice di secondo grado sarebbe incorso in un vizio di omessa pronuncia, non avendo tenuto in considerazione le ulteriori doglianze formulate con atto di integrazione dei motivi di reclamo del 15 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 61, terzo comma, Regolamento di Giustizia FIR.
Anche tale motivo di ricorso va integralmente respinto, stante l’infondatezza dello stesso.
Ed invero, il vizio motivazionale di cui all’art. 54 Codice della Giustizia Sportiva - che lo identifica come “omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”, e non semplicemente nella veste di “omessa pronuncia”, come erroneamente indicato da parte ricorrente - se, da un lato, sembra ricalcare quello delineato nell’art. 360 c.p.c. per il ricorso per Cassazione, dall’altro, appare discostarsene sotto il profilo dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
La giurisprudenza di codesto Collegio di Garanzia appariva inizialmente protesa verso un’interpretazione dell’art. 54 CGS perfettamente aderente al disposto dell’art. 360 c.p.c., avendo affermato dapprima che “la disposizione riprende (parzialmente anche sotto il profilo lessicale) quanto disposto dall’art. 360 c.p.c. in ordine al quale si è formato un consistente contributo giurisprudenziale al quale il Collegio intende continuare ad uniformarsi”, e successivamente che “il vizio motivazionale previsto come motivo di ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi dell’art. 54 del vigente Codice della Giustizia Sportiva, presenta le medesime caratteristiche del vizio deducibile dinanzi alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c.; e deve essere interpretato secondo gli stessi principi e dedotto entro gli stessi limiti individuati dalla giurisprudenza” (Collegio di Garanzia dello Sport, SS.UU., n. 4 del 6 febbraio 2015).
Recentemente è stato, invece, posto l’accento sulla non corrispondenza del sindacato di cui all’art. 54 cit. con riguardo al vizio motivazionale, con quello previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., atteso che “la norma prevista dall’art. 54 CGS ha un contenuto diverso rispetto all’art.
360 n. 5 c.p.c. che, a seguito della riforma, consente alla Suprema Corte l’accertamento dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione nel corso del medesimo e non più l’omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia” (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, SS.UU., n. 4 del 22 gennaio 2016).
A tale ultimo convincente orientamento va opportunamente associato l’ulteriore principio, anch’esso di matrice giurisprudenziale (Collegio di Garanzia dello Sport, SS.UU., n. 58 e n. 63 del 2015, n. 4/2016 cit.; nello stesso senso Sez. IV, n. 50/2016), secondo cui “il Collegio di Garanzia non può procedere ad una nuova valutazione dei fatti, ma può solo verificare se il Giudice di merito abbia nelle sue valutazioni violato una norma (sostanziale o processuale), ovvero abbia motivato la propria decisione in modo lacunoso o illogico o contraddittorio”, e ciò in quanto “il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport è preordinato […] all’annullamento delle pronunce che si assumono viziate solo da violazione di specifiche norme ovvero viziate da omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione”.
Orbene, delineato il sindacato del Giudice Sportivo di legittimità in ordine al vizio motivazionale del provvedimento impugnato, e con esclusivo riferimento al caso sottoposto all’esame dell’odierno Decidente, deve evidenziarsi come la decisione n. 20 della Corte Sportiva di Appello, oggetto del gravame, non sia affetta da censure riferibili all’impianto motivazionale.
Sul punto, non può trascurarsi che l’atto di integrazione dei motivi ex art. 61 cit. proposto dall’odierna ricorrente si traduce, in verità, nell’esposizione di “brevi osservazioni” (per stessa ammissione del difensore della ricorrente, cfr. all. n. 4 a ricorso, pag. 1) contenute nella “presente memoria” e non, a dispetto dell’intestazione dell’atto, nella specifica formulazione di ulteriori motivi di reclamo. Conferma ne è che l’odierna Società ricorrente insisteva esclusivamente “nelle richieste già formulate con reclamo del 12.12.2018” (cfr. all. n. 4 a ricorso, pag. 3), richiedendo alla Corte di merito di far uso del proprio potere discrezionale in osservanza del disposto di cui all’art. 14 Regolamento di Giustizia FIR.
Le questioni contenute nelle brevi osservazioni formulate nel citato atto d’integrazione, come peraltro rilevato dalla difesa della FIR nella propria memoria difensiva, sono state, seppur sinteticamente ma esaustivamente, prese in esame dal Giudice endofederale, avendo quest’ultimo sancito che “per quanto concerne la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, questa Corte, in ragione del suo potere discrezionale riconosciutogli dall’art. 14 del Regolamento di Giustizia nella irrogazione della sanzione, non ritiene le circostanze dedotte dalla reclamante di rilievo tale da giustificare una loro applicazione al caso di specie” (cfr. decisione impugnata, all. n. 6 a ricorso, pag. 4).
Anche sul punto la pronuncia deve essere ritenuta legittima ed immune da vizi, giacchè emessa in perfetta aderenza ad uno dei Principi del Processo Sportivo (art. 2, comma 5, Codice della Giustizia Sportiva CONI), il quale stabilisce che “il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica”.
Le spese di lite devono essere poste a carico della soccombente, anche con riferimento alla rilevata inammissibilità della personale posizione processuale del legale rappresentate della ricorrente.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Respinge il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di euro 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente Federazione Italiana Rugby - FIR.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 13 marzo 2019.
Il Presidente Il Relatore
F.to Mario Sanino F.to Vito Branca
Depositato in Roma, in data 21 marzo 2019.
Il Segretario
- to Alvio La Face