CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 24/2019 del 28 marzo 2019 – ASD Tortolì 1953/Marco Puntoriere/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 24 

Anno 2019

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTASEZIONE

 

 

 

composta da 

Dante DAlessio - Presidente

Stefano Bastianon - Relatore

Cristina Mazzamauro

Laura Santoro 

Alfredo Storto - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE 

 

Nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 4/2019, presentato, in data 15 gennaio 2019, dallA.S.D. Tortolì 1953, in persona del legale rappresentante p.t. e Presidente Cualbu Giovanni, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Carmelo Serra,

 

contro

 

il sig. Puntoriere Marco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cristina Varano e Antonio Carmine Zoccali,

 

per limpugnazione

 

della decisione assunta dal Tribunale Federale FIGC - Sez. Vertenze Economiche - con dispositivo di cui al C.U. n. 5/TFN (2018/2019) del 17 ottobre 2018 e motivazioni pubblicate nel

C.U. n. 9/TFN del 17 dicembre 2018, che, nel respingere l'appello della A.S.D. Tortolì, ha confermato la decisione della Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti (LND-FIGC) del 26 giugno 2018, con la quale la suddetta Società è stata  condannata  al pagamento, in favore del calciatore Marco Puntoriere, dell'importo di € 3.500,00, a saldo della somma allo stesso dovuta in forza dell'accordo economico inter partes per la stagione sportiva 2016/2017. 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

uditi, nell’udienza dell’11 febbraio 2019, il difensore della parte ricorrente - A.S.D. Tortolì 1953 - avv. Paolo Carmelo Serra; l’avv. Cristina Varano, per il resistente sig. Marco Puntoriere, nonché il Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido Cipriani, e il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Massimo Ciardullo, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI; 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, prof. avv. Stefano Bastianon. 

 

Ritenuto in fatto 

 

Con reclamo in data 28 febbraio 2018, il sig. Marco Puntoriere adiva la Commissione Accordi Economici affinché la A.S.D. Tortolì 1953 venisse condannata al pagamento in suo favore della somma di € 3.500,00, ai sensi dell’art. 94-ter NOIF, in forza dell’accordo economico sottoscritto tra le parti in data 30 agosto 2017, quale residuo del compenso globale annuo (€ 7.500,00) previsto nel suddetto accordo. Asseriva, infatti, il sig. Puntoriere che, a fronte dell’obbligo contrattuale assunto dalla A.S.D. Tortolì 1953 di corrispondergli la somma di € 7.500,00 per l’attività di calciatore “non professionista” dal 30 luglio 2017 al 30 giugno 2018, la società gli aveva corrisposto soltanto la minor somma di € 4.000,00.

La società convenuta, seppur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio.

Con sentenza pubblicata in data 26 giugno 2018 la Commissione Accordi Economici condannava la A.S.D. Tortolì 1953 al pagamento in favore del sig. Puntoriere della somma di € 3.500,00, come richiesto.

Avverso tale decisione la A.S.D. Tortolì 1953 proponeva reclamo dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, deducendo che nessun compenso doveva essere corrisposto, in quanto il sig. Puntoriere era stato trasferito presso la AC Locri 1909.

In particolare, la A.S.D. Tortolì 1953 precisava che: 

1) l’accordo economico sottoscritto tra le parti, ai sensi dell’art. 94-ter NOIF, stabiliva espressamente che in caso di svincolo o trasferimento del calciatore, avvenuto nel rispetto della normativa federale, la validità dellaccordo si intende decaduta  a far data dallefficacia del provvedimento”;

2) in data 5 dicembre 2017, in base alle normative federali e nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2017/2018, era stato completato il trasferimento definitivo del sig. Puntoriere presso la AC Locri 1909, documentato dalla pratica n. 7158189;

3) in forza dell’accordo economico sottoscritto tra le parti, per il periodo a decorrere dalla data di stipula avvenuta il 30 agosto 2017 e fino al 5 dicembre 2017 (data in cui si era perfezionato il trasferimento definitivo del sig. Puntoriere in favore della AC Locri 1909), il calciatore aveva ricevuto la somma di € 4.000,00. Pertanto, secondo una corretta ed equa suddivisione del compenso globale previsto nell’accordo economico, della durata di undici mesi, il sig. Puntoriere avrebbe dovuto ricevere dalla A.S.D. Tortolì 1953 la somma di € 2.840,90. Conseguentemente, la A.S.D. Tortolì 1953 riteneva di aver corrisposto al sig. Puntoriere una somma superiore a quella che avrebbe dovuto ricevere.

A sostegno della propria tesi, la A.S.D. Tortolì 1953 produceva copia della pratica di trasferimento 7158189 del sig. Puntoriere dalla A.S.D. Tortolì 1953 alla AC Locri 1909. 

Nelle proprie controdeduzioni il sig. Puntoriere non negava l’esistenza del proprio trasferimento ad altra società, ma deduceva che la A.S.D. Tortolì 1953 aveva omesso di riferire che il trasferimento alla AC Locri 1909 sarebbe stato imposto al calciatore al quale la A.S.D. Tortolì 1953 aveva comunicato la volontà di non avvalersi più delle sue prestazioni sportive.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, con dispositivo pubblicato nel Comunicato n. 5/TFN (2018/19) del 17 ottobre 2018 e motivazioni pubblicate nel comunicato n. 9/TFN del 17 dicembre 2018, ha rigettato il reclamo sul presupposto che le deduzioni della A.S.D. Tortolì 1953, rimasta assente nel giudizio dinnanzi alla Commissione Accordi Economici, erano inammissibili, come pure inammissibili dovevano considerarsi i documenti depositati per la prima volta solo a corredo dell’atto di appello. Ad avviso del Tribunale Federale Nazionale, infatti, le produzioni documentali della A.S.D. Tortolì 1953 trovavano un limite insuperabile nelle preclusioni tipiche del giudizio di appello.

Il sig. Puntoriere ha depositato memoria ex art. 60, comma quarto, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

All’udienza dell’11 febbraio 2019 sono stati sentiti lavv. Paolo Carmelo Serra, per la A.S.D. Tortolì 1953, l’avv. Cristina Varano, per il sig. Puntoriere, e gli avv.ti Guido Cipriani e Massimo Ciardullo, per la Procura Generale dello Sport.

Il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha assegnato la causa in decisione.

 

Considerato in diritto

 

1.Con il primo motivo, la A.S.D. Tortolì 1953 eccepisce che il Tribunale Federale Nazionale avrebbe errato nell’applicare i principi che governano le preclusioni nel giudizio di appello, sia con riferimento alle deduzioni sia con riferimento ai documenti prodotti con conseguente violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 293 e 345 c.p.c.).

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione di norme di diritto (artt. 94-ter, 3 e 95 NOIF) nonché l’errato inquadramento della fattispecie giuridica, in quanto il Tribunale Federale Nazionale non avrebbe considerato che, nel caso di specie, si era in presenza di un regolare trasferimento, ex art. 95 NOIF, del sig. Puntoriere dalla A.S.D. Tortolì 1953 alla AC Locri 1909. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la carente ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in quanto il Tribunale Federale Nazionale non avrebbe dato conto dei motivi sui quali ha basato la propria decisione e, soprattutto, non avrebbe chiarito i motivi in base ai  quali  non  ha  tenuto  conto  del  trasferimento  del  sig.  Puntoriere,  ex  art.  95  NOIF,  con conseguente perdita di efficacia dell’accordo economico inter partes, ai sensi dell’art. 94-ter NOIF.

2.      Il ricorso merita accoglimento nei termini di seguito illustrati. 

Il Collegio ritiene che il Tribunale Federale Nazionale nella propria decisione abbia omesso completamente di prendere in considerazione il dato oggettivo dell’avvenuto trasferimento del sig. Puntoriere dalla A.S.D. Tortolì 1953 alla AC Locri 1953, non oggetto di contestazione tra le parti quantomeno sotto il profilo della sua realoggettiva. Tale rilevante circostanza, seppur omessa da parte del sig. Puntoriere nel ricorso proposto davanti alla Commissione Affari Economici, è stata poi dallo stesso espressamente riconosciuta nelle controdeduzioni depositate in data 6 luglio 2018 nel giudizio avanti al Tribunale Federale Nazionale.

Non solo: il trasferimento di un calciatore da una società ad unaltra è un dato oggettivo che in qualsiasi momento può essere verificato presso la competente Lega.

3.      In tale contesto, questo Collegio ritiene che il Tribunale Federale Nazionale, anche a voler fare applicazione del principio della preclusione di nuove prove nel giudizio di appello, avrebbe dovuto comunque prendere in considerazione il dato oggettivo rappresentato dall’intervenuto trasferimento del sig. Puntoriere ai fini della propria decisione. Sotto tale profilo, pertanto, la sentenza del Tribunale risulta affetta dalla mancanza assoluta di motivazione circa un punto decisivo della controversia.

4.      In applicazione del principio della ragione più liquida, l'accoglimento del terzo motivo di ricorso comporta l'assorbimento degli altri motivi.

5.      In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto e deve essere disposto il rinvio della questione al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, in diversa composizione, che dovrà pronunciarsi nuovamente sulla questione, facendo applicazione dei principi che sono stati esposti.

In sede di giudizio di rinvio, il Tribunale provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. 

P.Q.M.

                                                      Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

 

Accoglie il ricorso e, per leffetto, rinvia al Tribunale Federale FIGC - Sez. Vertenze Economiche, per il seguito di competenza.

 

Spese rimesse al Giudice del rinvio.

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 11 febbraio 2019. 

 

Il Presidente                                                                                  Il Relatore

F.to Dante D’Alessio                                                                      F.to Stefano Bastianon

Depositato in Roma, in data 28 marzo 2019.

 

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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