CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 25/2019 del 2 aprile 2019 – Claudio Gavillucci/Associazione Italiana Arbitri/Federazione Italiana Giuoco Calcio e altri

Decisione n. 25 

Anno 2019

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE

 

        composta da 

Franco Frattini - Presidente

Attilio Zimatore - Relatore

Dante DAlessio

Mario Sanino 

Massimo Zaccheo - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE 

 

Nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 12/2019, promosso, in data 11 febbraio 2019, dallAssociazione Italiana Arbitri (AIA), in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Valerio Di Stasio e Giancarlo Perinello, ed elettivamente domiciliata presso la sua sede legale in Roma, Via Campania, n. 47,

  

contro 

 

il sig. Claudio Gavillucci, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluca Ciotti e Leonardo Guidi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Latina, Viale dello Statuto, n. 19,

  

e nei confronti 

 

della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Viglione, Luigi Medugno e LetiziMazzarelli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17,

 

                             nonché nei confronti 

 

dei sigg. Gianluca Rocchi, Luca Banti, Davide Massa, Paolo Valeri, Massimiliano Irrati, Marco Di Bello, Daniele Orsato, Daniele Doveri, Paolo Silvio Mazzoleni, Piero Giacomelli, Michael Fabbri, Marco Guida, Maurizio Mariani, Fabio Maresca, Giampaolo Calvarese, Rosario Abisso, Gianluca Manganiello, Fabrizio Pasqua e Luca Pairetto, tutti rappresentanti e difesi dall’avv. Tonio Di Iacovo, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, Viale Castro Pretorio, n. 122,

 

                              avverso

 

la decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, Sez. Unite, di cui al C.U. n. 071/CFA (2018/2019) del 1 febbraio 2019, con cui la predetta Corte, in accoglimento del ricorso proposto dal sig. Gavillucci, ha annullato, in parte qua, il C.U. n. 1 del 30 giugno 2018 AIA, nella sola parte in cui ha comunicato la dismissione del sig. Gavillucci dalla Commissione Arbitri Nazionale per il campionato di Serie A (CAN A) deliberata in pari data dal Comitato Nazionale e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento con cui l’AIA ha disposto la predetta dismissione.

  

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

uditi, nell’udienza dell’11 marzo 2019, i difensori della parte ricorrente - AIA - avv.ti Valerio Di Stasio e Giancarlo Perinello; gli avv.ti Gianluca Ciotti e Leonardo Guidi, per il resistente sig. Claudio Gavillucci; gli avv.ti Giancarlo Viglione,  Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli,  pela resistente FIGC; lavv. Tonio Di Iacovo, per i resistenti sigg. Luca Pairetto, Fabrizio Pasqua, Gianluca Manganiello, Rosario Abisso, Giampaolo Calvarese, Fabio Maresca, Maurizio Mariani, Marco Guida, Michael Fabbri, Piero Giacomelli, Paolo Mazzoleni, Daniele Doveri, Daniele Orsato, Marco Di Bello, Massimiliano Irrati, Paolo Valeri, Davide Massa, Luca Banti e Gianluca Rocchi; nonché il Procuratore Generale dello Sport, Pref. Ugo Taucer, il Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido Cipriani, ed il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Federico Vecchio, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, prof. avv. Attilio Zimatore. 

 

Ritenuto in fatto 

 I. Nella stagione sportiva 2017/2018, il sig. Claudio Gavillucci - arbitro della CAN A sin dal 2015 - a seguito della valutazione da parte di osservatori e componenti dell’Organo Tecnico, veniva collocato all’ultimo posto (22° su 22) della graduatoria finale di merito. LOrgano Tecnico, dopo aver inviato all’arbitro due lettere di rilievi negativi ex art. 9 delle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici AIA (NFOT), ne richiedeva, a fine stagione, l’avvicendamento.

II. Con delibera del 24 marzo 2018 il Comitato Nazionale AIA fissava nel numero di quattro gli arbitri da dismettere per la stagione sportiva 2017/2018 e approvava la suddetta richiesta di avvicendamento; pertanto, con il C.U. n. 1 del 30 giugno 2018, deliberava la dismissione di Claudio Gavillucci dalla CAN A per motivate valutazioni tecniche” e, con successiva nota del 2 luglio 2018, ribadiva tale motivazione, con riferimento al fatto che la posizione nella graduatoria finale di merito non è risultata idonea per la conferma dellorganico”.

III. Con ricorso del 23 luglio 2018, il sig. Gavillucci impugnava la suddetta delibera AIA e ogni atto prodromico, presupposto e preliminare, deducendo la violazione di norme regolamentari, l’assenza di ogni motivazione e quindi la violazione dei principi di imparzialità e trasparenza.

IV. Con sentenza del 7 agosto 2018, di cui al C.U. n. 13/TFN, il Tribunale Nazionale Federale - Sezione Disciplinare della FIGC rigettava il ricorso, rilevando che nellambito del corpo normativo che disciplina lattività dellAIA (…) può affermarsi la sostanziale correttezza del provvedimento che ha colpito il ricorrente”.

V. La suddetta decisione veniva impugnata dal sig. Gavillucci con ricorso in appello del 13 agosto 2018. La Corte Federale dAppello, con decisione pubblicata nel C.U. n. 35/CFA del 4 ottobre 2018, rilevava il difetto di contraddittorio nei confronti di almeno uno dei controinteressati (ossia gli arbitri inseriti nell’organico della CAN A della stagione sportiva 2017/2018) e, per l’effetto, annullava la decisione del Tribunale Federale, rinviando gli atti allo stesso per un nuovo esame del merito previa integrazione del contraddittorio.

VI. Il sig. Gavillucci riassumeva il giudizio, provvedendo alla chiamata in causa di tutti i diciannove arbitri della CAN A. Con decisione n. 37/TFN del 29 novembre 2018, il Tribunale Federale dichiarava il ricorsoin parte inammissibile e in parte infondato”.

VII. Avverso tale decisione, il sig. Gavillucci ricorreva dinanzi alla Corte Federale dAppello, la quale, con l’impugnata decisione, di cui al C.U. n. 67/CFA del 23 gennaio 2019, pubblicata con il

C.U. n. 71/CFA (2018/2019) del 1 febbraio 2019, annullava la dismissione del Gavillucci dalla CAN A ritenendola contraria al principio di imparzialità e non discriminazione, in osservanza del principio della predeterminazione dei criteri che disciplinano la scelta delle dismissioni”.

VIII. Con ricorso depositato in data 11 febbraio 2019, l’AIA ha quindi impugnato detta decisione dinanzi a questo Collegio di Garanzia.

In particolare, la ricorrente ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare:

sospendersi immediatamente ed anche inaudita altera parte, ai sensi degli artt. 33 e 54 del C.G.S. del CONI, la provvisoria esecutorietà della gravata decisione della Corte Federale dAppello della

F.I.G.C. - Sezioni Unite di cui al C.U. n. 67/CFA (2018/2019) di data 23.1.2019, pubblicata con iC.U. n. 71/CFA (2018/2019) di data 1.2.2019, attesa la sussistenza dei gravi motivi esposti in narrativa.

Nel merito: 

Annullarsi, per i motivi esposti in narrativa, la decisione della Corte Federale dAppello dellF.I.G.C. - Sezioni Unite di cui al C.U. n. 67/CFA (2018/2019) di data 23.1.2019, pubblicata con iC.U. n. 71/CFA (2018/2019) di data 1.2.2019 e, per leffetto: 

In via principale: Voglia lEcc.mo Collegio, ai sensi dellart. 62, comma 1, del C.G.S. del CONI, decidere la controversia nel merito senza rinvio e, accertata, per i motivi esposti in narrativa, la inammissibilità ed infondatezza dei motivi di impugnazione proposti dal sig. Claudio Gavillucci al fine di sentir dichiarare lannullamento della delibera del Comitato Nazionale AIA di cui al C.U. n. 1 del 30.6.2018 e degli atti ad essa prodromoci, presupposti e preliminari e della ivi disposta dismissione del ricorrente dal ruolo della CAN A,  rigettarsi le domande tutte proposte dal medesimo Claudio Gavillucci nel giudizio promosso contro lAssociazione Italiana Arbitri, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del suo legale rappresentante pro tempore.

In via subordinata, in denegata ipotesi di rinvio del presente giudizio alla Corte Federale dAppello: Voglia lEcc.mo Collegio fissare i principi di diritto dellordinamento sportivo federale, come indicati in narrativa, cui il Giudice di rinvio deve attenersi nella definizione della presente controversia.

I motivi posti a sostegno di tale ricorso saranno illustrati nel corso della motivazione. 

Il sig. Claudio Gavillucci si è dapprima costituito in giudizio con memoria di costituzione (del 20 febbraio 2019), chiedendo il rigetto del ricorso dell’AIA; successivamente - con memoria depositata in data 28 febbraio 2019 - ha proposto appello incidentale, chiedendo che questCollegio respinga l’appello principale o che, in via subordinata, disponga, in riforma della decisione della CFA di cui al C.U. n. 67/CFA, l’accoglimento con diversa motivazione del ricorso introduttivo del giudizio.

Si sono costituiti in giudizio, altresì, la FIGC e, con ununica memoria, i diciannove arbitri della CAN A, ossia i sigg. Gianluca Rocchi, Luca Banti, Davide Massa, Paolo Valeri, Massimiliano Irrati, Marco Di Bello, Daniele Orsato, Daniele Doveri, Paolo Silvio Mazzoleni, Piero Giacomelli, Michael Fabbri, Marco Guida, Maurizio Mariani, Fabio Maresca, Giampaolo Calvarese, Rosario Abisso, Gianluca Manganiello, Fabrizio Pasqua e Luca Pairetto, chiedendo tutti l’accoglimento del ricorso principale dell’AIA.

Eintervenuta in udienza ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI la Procura Generale dello Sport. 

 

Considerato in diritto

 

 

1.

 Preliminarmente, è necessario affrontare la questione relativa alla ammissibilità o meno dell’appello incidentale del sig. Gavillucci, proposto successivamente rispetto alla sua costituzione in giudizio.

Si rammenta che gli artt. 59 e 60 CGS CONI prevedono per la parte intimata e le altri parti destinatarie della comunicazione di cui all’art. 59, c. 1, la facoltà di presentare memorie difensive nel termine di dieci giorni dal ricevimento del ricorso, di proporre eventuale ricorso incidentale non oltre dieci giorni prima dell’udienza (se non siano già decadute da tale facoltà) e, sempre nel termine di dieci giorni prima dell’udienza, la facoltà (così come le altre parti processuali) di presentare memorie o istanze conclusive.

In virtù del rinvio di cui all’art. 2, comma 6, CGS CONI, questo Collegio reputa applicabile anche al processo sportivo il principio del processo civile per cui l’avvenuta costituzione in giudizio implica per la parte resistente, a pena di decadenza, la necessità di proporre contestualmente anche l’eventuale impugnazione incidentale (anche qualora il relativo termine non sia spirato). Tale principio è enunciato dall’art. 371 c.p.c., il quale stabilisce che la parte che proponga controricorso per resistere all’impugnazione principale è tenuta a proporre nel medesimo atto anche l’eventuale ricorso incidentale, nonché dallart. 343 c.p.c., che, analogamente, prevede che l’appellato debba proporre l’eventuale appello incidentale nella medesima comparsa di costituzione e risposta, a pena di decadenza.

Alla luce di tali principi, lappello incidentale del sig. Gavillucci è da dichiararsi inammissibile. Il sig. Gavilucci, infatti, si è costituito nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della proposizione del ricorso avversario (ex art. 59, 1° comma, del CGS), depositando la memoria di cui all’art. 60, comma 1, CGS, nella quale, dopo avere contestato le domande del ricorrente, si è limitato a riservarsi di proporre appello incidentale. Orbene, il CGS non prevede la possibilità di una tale riserva; onde si deve ritenere che, in forza delle disposizioni del codice di rito sopra richiamate, il sig. Gavillucci, costituendosi dinanzi al Collegio di Garanzia senza proporre contestualmente l’impugnazione incidentale, abbia ‘consumato’ il suo potere di impugnazione. Con la conseguenza che la successiva proposizione di detta impugnazione è inammissibile.

Peraltro, è appena il caso di osservare che le omissioni motivazionali lamentate dal sig. Gavillucci 

  • in via di impugnazione incidentale - non sussistono in quanto il Giudice di Appello ha fornito una motivazione sufficiente in ordine alla conoscenza della delibera AIA da parte del sig. Gavillucci. Del resto, affermare o negare la conoscenza di una circostanza implica un accertamento fattuale insindacabile in questa sede; con la conseguenza che il ricorso incidentale risulta inammissibile anche in questa diversa ed autonoma prospettiva. E del pari insussistenti risultano le altre asserite carenze motivazionali lamentate dal sig. Gavillucci. Quanto, poi, allasserita omissione dell’accertamento della (parimenti asserita) illegittimità del provvedimento impugnato valgono le osservazioni che seguono in ordine alla ritenuta legittimità della dismissione del sig. Gavillucci.

2. Passando al merito del ricorso principale, con il primo motivo di impugnazione, l’AIA ha censurato la decisione della Corte Federale dAppello peviolazione di norme di legge, e precisamente: art. 1 e art. 2, lett. a), del D.L. n. 220/2003 convertito in Legge n. 280/2003; art. 1, comma 5, lett. c), dello Statuto FIGC; art. 25 del Regolamento AIA; artt. 6, 7, 15 e 21 delle NFOT. Sempre con lo stesso motivo, la ricorrente ha lamentato, altresì, l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

Ad avviso di questo Collegio, tali censure devono ritenersi fondate. 

Si osserva che la Corte Federale d'Appello, nel rigettare gran parte dei motivi di impugnazione proposti dal sig. Gavillucci, ha dapprima affermato i principi dellinsindacabilità delle decisioni di natura tecnica dell’AIA e della natura privatistica della stessa, con conseguente inapplicabilità delle norme e delle procedure di natura amministrativa. Poi, in evidente contraddizione con tali principi, nell’accogliere il terzo motivo di impugnazione relativo alla pretesa nullità della delibera impugnata per mancata predeterminazione dei criteri di valutazione” degli arbitri e per la conseguente violazione del principio di imparzialità e non discriminazione”, la Corte è inopinatamente giunta all’affermazione secondo cui la decisione di dismissione del Sig. Gavillucci difetti di uno dei tradizionali presupposti di legittimità dellatto amministrativo”, in quanto adottata “in difetto di predeterminazione e comunicazione dei relativi criteri di giudizio”.

Il passaggio dall’affermata autonomia dell’ordinamento sportivo all’applicazione dei principi propri degli atti amministrativi rende palese l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione.

La decisione risulta, altresì, viziata dall’omessa valutazione delle norme dell’ordinamento sportivo sui criteri di valutazione e selezione degli arbitri, nonchè dalla violazione di precise norme regolamentari.

Si rammenta che gli artt. 1 e 2, lett. a), della L. 280/2003 sanciscono l’autonomia dell’ordinamento sportivo da quello statale, riservando al primo le questioni aventi ad oggetto losservanza e lapplicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dellordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive”. La delibera di dismissione del sig. Gavillucci per “motivate valutazioni tecniche” rientra senzaltro tra le questioni riservate all’ordinamento sportivo ed essendo stata assunta in applicazione delle norme di tale ordinamento che disciplinano l’inquadramento e la selezione degli arbitri, ogni controversia sulla correttezza, imparzialità, trasparenza o meno della suddetta delibera va effettuata con riferimento a tali norme e non - come ha fatto la Corte Federale - in base a principi, istituti e procedure con valenza pubblicistica.

Ad avviso di questo Collegio, la delibera dell’AIA è stata adottata nel pieno rispetto delle norme dell’ordinamento sportivo. La dismissione è adeguatamente motivata laddove fa riferimento alle valutazioni tecniche adottate nel corso della stagione sportiva ed alla relativa graduatoria finale”; graduatoria finale del tutto conforme alle procedure e ai criteri predeterminati dalle norme regolamentari (Regolamento AIA e NFOT) ben noti alla generalità degli arbitri, nonché assunta nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e - come correttamente affermato dalla Corte Federale - “insindacabilità delle decisioni AIA di natura tecnica. Proprio in relazione ai criteri stabiliti dalle richiamate norme regolamentari, la tesi sostenuta dalla Corte Federale di Appello, che ravvisa una mancata predeterminazione dei criteri di giudizio, risulta infondata e non condivisibile.

Non può condurre a una soluzione di segno opposto quanto previsto dall’art. 6, comma 10, NFOT 

  • richiamato dal sig. Gavillucci nelle sue memorie - a mente del quale la posizione nella graduatoria finale non determina automaticamente le proposte di promozione ed avvicendamento, ma la stessa ha valore indicativo per un elenco che ogni O.T. dovrà predisporre nella compilazione della relazione di fine stagione, indicando eventuali altri criteri con apposita relazione per le definitive valutazioni del Comitato Nazionale.È ben vero che, secondo detta disposizione, l’ultima posizione  in  graduatoria  non  determina  automaticamente  la  dismissione,  ma  ha  un  valore meramente indicativo, potendo poi essere previsti altri criteri ai fini della valutazione. Tuttavia, la stessa disposizione si riferisce a detti altri criteri’ come meramente ‘eventuali’, e non necessari. Orbene, nel caso di specie, altri criteri non risultano essere stati indicati né adottati, pertanto la dismissione del sig. Gavillucci si è basata unicamente sul criterio meritocratico, correttamente articolato secondo le disposizioni regolamentari (Regolamento AIA e NFOT). Del resto, atteso che per la stagione sportiva 2017/2018 erano stati programmati quattro avvicendamenti e preso atto delle già intervenute dimissioni dell’arbitro Rizzoli, per individuare gli altri tre il Comitato AIA non poteva far altro che ricorrere ai criteri predeterminati dall’art. 21 NOFT. Pertanto, sono stati dismessi i due arbitri (sigg. Tagliavento e Damato) che avevano superato i limiti di età previsti dal precedente art. 14, lett. b), ed è stato individuato l’ultimo arbitro da avvicendare nel sig. Gavillucci, collocatosi all’ultimo posto della graduatoria finale di merito.

Da parte dell’AIA, dunque, non vi è stata alcuna applicazione di ulteriori criteri non predeterminati nè comunicati, come erroneamente sostenuto, invece, dalla Corte Federale d'Appello; né può trarsi un argomento in senso contrario dalla circostanza che il sig. Gavillucci non sia stato dismesso nella stagione 2016/2017, pur essendosi collocato nella medesima posizione. Invero, nella suddetta stagione erano state fissate solo due dismissioni, le quali hanno interessato degli arbitri (sigg. Celi e Russo), giunti, ex art. 21 NOFT, ai limiti di permanenza nel ruolo: il che ha tenuto indenne dall’avvicendamento il sig. Gavillucci.

Per le ragioni che precedono, il ricorso in esame deve essere accolto, con conseguente annullamento della decisione impugnata.

Sussistono giusti motivi di equità per compensare le spese del giudizio. 

 

P.Q.M.

                                                   Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite 

 

Ritenuto, quanto al fumus, che paiono sussistere profili di fondatezza in ordine ai limiti relativi alla sindacabilità di atti di organi tecnici adottati nell’esercizio delle loro funzioni, anchesse di natura tecnico-sportiva.

 

Accoglie il ricorso.

 

Dichiara inammissibile lappello incidentale presentato dal sig. Claudio Gavillucci.

Spese compensate. 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 11 marzo 2019. 

 

Il Presidente                                                         Il Relatore

F.to Franco Frattini                                               F.to Attilio Zimatore 

 

Depositato in Roma, in data 2 aprile 2019.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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