CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 27/2019 del 8 aprile 2019 – Viterbese Castrense, Rimini Football Club s.r.l. e Imolese Calcio 1919 s.r.l/Urbs Reggina 1914 s.r.l., Matera Calcio s.r.l, Pro Piacenza 1919 s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 27

 Anno 2019

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE

 

 

composta da 

Franco Frattini - Presidente

Dante DAlessio - Relatore

Mario Sanino

Massimo Zaccheo 

Attilio Zimatore - Componenti 

ha pronunciato la seguente 

DECISIONE 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 7/2019, presentato congiuntamente, in data 6 febbraio 2019, dalle società A.S. Viterbese Castrense S.r.l., Rimini Football Club s.r.l. e Imolese Calcio 1919 s.r.l., rappresentate e difese dagli avv.ti Cesare Di Cintio e Flavia Tortorella, 

 

nei confronti

 

della società Urbs Reggina 1914 s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Eduardo Chiacchio e dall’avv. prof. Francesco Di Ciommo, della società Matera Calcio s.r.l., della società Pro Piacenza 1919 s.r.l.,

con notifiche anche 

 

alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), alla Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA), alla Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), alla Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), e alle società U.S. Città di Palermo S.p.a., U.S. Lecce S.p.a., Arzachena Costa Smeralda Calcio S.r.l., A.C. Cuneo 1905 S.r.l., S.S. Juve Stabia S.r.l., A.S. Lucchese Libertas 1905 S.r.l., Rende Calcio 1968 S.r.l., Siracusa Calcio S.r.l. e S.S. Teramo Calcio S.r.l. 

 

per l'annullamento in parte qua 

 

della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, di cui al C.U. n. 062/CFA del 7 gennaio 2019, nella parte in cui la Corte ha riqualificato i reclami di AS Viterbese Castrense s.r.l. e di Rimini Football Club s.r.l. interventi adesivi al reclamo della FIGC" e nella parte in cui "ha concesso il termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dalla data di pubblicazione della presente decisione sul CU, per depositare presso la Lega di appartenenza una nuova garanzia fideiussoria dell'importo di Euro 350.000,00 secondo le modalità previste dei C.U. nn. 49 e 50 del 24.05.2018, ferme in caso di inadempimento le sanzioni di cui alla delibera commissariale n. 59/2018, nonché di ogni altro ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente alla predetta decisione. 

 

Visti gli atti del ricorso, viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

uditi, nell'udienza dell’11 marzo 2019, i difensori delle parti ricorrenti - A.S. Viterbese Castrense S.r.l., Rimini Football Club s.r.l. e Imolese Calcio 1919 s.r.l. - avv.ti Cesare Di Cintio e Flavia Tortorella; l’avv. Eduardo Chiacchio e l’avv. prof. Francesco Di Ciommo, per la resistente Urbs Reggina 1914 s.r.l., nonché il Procuratore Generale dello Sport, Pref. Ugo Taucer, ed il Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido Cipriani, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI; 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, cons. Dante D’Alessio.

 

Ritenuto in fatto

 

 1. Con ricorso proposto ai sensi degli articoli 54 e seguenti del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, le società A.S. Viterbese Castrense S.r.l., Rimini Football Club S.r.l. e Imolese Calcio 1919

S.r.l. hanno impugnato la decisione, in C.U. n. 061 /CFA, con motivazioni pubblicate con C.U. n. 062/CFA del 7 gennaio 2019, con la quale la Corte Federale dAppello della F.I.G.C. ha accolto il ricorso proposto dalla F.I.G.C., ha rigettato il ricorso di primo grado della Urbs Reggina 1914 S.r.l. ed ha assegnato a quest’ultima il termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dalla data di pubblicazione della decisione (7 gennaio 2019), per depositare presso la Lega di appartenenza una nuova garanzia fideiussoria, secondo quanto stabilito dai CC.UU. nn. 49 e 50 del 2018.

2. Le questioni prospettate dalle ricorrenti si inseriscono nella vicenda delle fideiussioni prestate dalla società Finworld S.p.A., soggetto iscritto nell’Albo di cui all’art. 106 del T.U.B. e, pertanto, abilitato al rilascio delle fideiussioni valide per il rilascio delle licenze per l’iscrizione al Campionato calcistico di Serie C.

In particolare, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con i CC.UU. nn. 49 e 50 del 2018 e la Lega Pro con C.U. n. 239/L del 2018, aveva stabilito, quale termine perentorio per la presentazione delle domande di iscrizione per il Campionato di calcio di Serie C (stagione calcistica 2018/2019) il 30 giugno 2018. Tra gli adempimenti previsti vi era quello di depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico loriginale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dellimporto di euro 350.000,00, rilasciata da () b) soggetti iscritti nellAlbo di cui allart. 106 del T.U.B., abilitati alla emissione di fideiussioni”.

3. La società Urbs Reggina 1914 a r.l., con altre, si era affidata alla società Finworld S.p.A., originariamente inserita in tale Albo. Successivamente la Lega Pro aveva comunicato alla odierna resistente che pendeva un giudizio innanzi al Consiglio di Stato avente ad oggetto il provvedimento di diniego per l’iscrizione allAlbo Unico ex art. 106 T.U.B. emesso dalla Banca dItalia nei confronti della Società Finworld. La procedura di iscrizione al Campionato, tuttavia, si perfezionava, stante il rilascio della Licenza Nazionale valida per l’ammissione al Campionato di Serie C per la stagione sportiva 2018/2019.

4. In data 13 luglio 2018, la Lega Pro comunicava alla odierna resistente che il Consiglio di Stato aveva rigettato la domanda cautelare della Finworld, con la conseguenza che la sentenza del Tar Lazio, confermativa del provvedimento della Banca dItalia con cui era stata negata alla società l’iscrizione allAlbo Unico ex art. 106 T.U.B., era esecutiva.

Con delibera del Commissario Straordinario della F.I.G.C. (C.U. n. 59 del 30 agosto 2018, integralmente riprodotto nel C.U. n. 91/L del 30 agosto 2018 della Lega Pro), si invitavano le società di Serie B e di Serie C che avevano prestato fideiussione rilasciata dalla società Finworld

S.p.A. - tra cui l’odierna resistente - a depositare, entro il termine perentorio del 28 settembre 2018, una diversa garanzia fideiussoria, secondo le modalistabilite dai Comunicati nn. 49 e 50 del 24 maggio 2018.

5. Avverso tali provvedimenti veniva proposta impugnazione, tra le altre, dalla Urbs Reggina innanzi al Tribunale Federale Nazionale, il quale, all’udienza del 19 ottobre 2018 (C.U. n. 29/TNF), accoglieva il ricorso annullando i provvedimenti impugnati (motivi indicati nel successivo C.U. n. 31/TFN). Avverso tale decisione veniva proposta impugnazione da parte della F.I.G.C., della Rimini Football Club S.r.l. nonché della A.S Viterbese Castrense S.r.l..

Con successivo atto di intervento, l’A.C. Pisa 1909 S.r.l., la Vis Pesaro 1898 S.r.l. e l’Imolese Calcio 1919 S.r.l. aderivano ai reclami proposti.

Si costituiva nel giudizio l’odierna resistente, chiedendo di dichiarare l’inammissibilità dei reclami proposti dalle società suddette ed il rigetto del reclamo proposto dalla F.I.G.C..

6. La Corte Federale dAppello, con la decisione oggi impugnata, statuiva, in relazione ai ricorsi ed agli interventi delle Società, per quel che qui rileva, che in capo alle società Viterbese e Rimini non sussiste un interesse diretto a coltivare il reclamo, ai sensi dellart. 33, comma 1, C.G.S., in quanto nessuna utilità concreta, immediata e diretta possono trarre tali società dallaccoglimento dei loro gravami e, quindi, dalla salvezza della delibera commissariale impugnata in quanto tale. Per di più, esse non sono state parti del procedimento di primo grado, così che non hanno legittimazione attiva, ai sensi dellart. 37, comma 1, C.G.S., ad instaurare il presente procedimento dinanzi a questa Corte. A tale ultimo riguardo, peraltro, le doglianze della AS Viterbese Castrense

S.r.l. e della Rimini Football Club S.r.l. relative ad una loro pretermissione dal procedimento di prime cure, non colgono nel segno, atteso che, non avendo esse presentato una fideiussione rilasciata dalla Finworld, per tale motivo non compaiono tra le società indicate dalla delibera commissariale impugnata e, non sono state, dunque, evocate nel presente procedimento dalle società reclamate, il cui ricorso di primo grado risulta, in definitiva, correttamente introdotto”.

La C.F.A., previa riqualificazione dei reclami suddetti in interventi adesivi al reclamo della F.I.G.C., accoglieva, poi, nel merito il ricorso da quest’ultima proposto e, per l’effetto, annullava la decisione del TFN, assegnando peraltro alle società, tra cui la Urbs Reggina, un termine perentorio di dieci giorni per provvedere alladempimento sostitutivo disposto nella delibera impugnata, in considerazione del  procedimento  di  primo  grado,  dellesigenza  di  tutelare  la  buona  feddimostrata e laffidamento riposto dalle stesse società reclamate nella correttezza e definitività degli atti federali di loro ammissione al Campionato di Lega Pro”.

7. Con ricorso notificato in data 6 febbraio 2019, la A.S. Viterbese Castrense S.r.l., il Rimini Football Club S.r.l. e lImolese Calcio 1919 S.r.l. hanno impugnato dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport la decisione in C.U. n. 61/CFA del 19 dicembre 2018, con le motivazioni in C.U. n. 62/CFA del 7 gennaio 2019, nella parte in cui riqualificano i reclami di A.S. Viterbese Castrense

S.r.l. e di Rimini Football Club S.r.l. in interventi adesivi al reclamo della F.I.G.C. e nella parte in cui concedono alla Urbs Reggina 1914 S.r.l. (ed alle altre Società interessate) il termine perentorio di 10 giorni (decorrente dalla data di pubblicazione della decisione) per il deposito di ulteriori garanzie fideiussorie secondo le modalità stabilite dai CC.UU. nn. 49 e 50 del 2018.

Le ricorrenti hanno sostenuto l’erroneità della decisione per difetto di motivazione e per l’errata applicazione del principio di buona fede e di affidamento; per la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 132 c.p.c.; per la violazione e falsa applicazione dell’art. 33 dello Statuto F.I.G.C. e dell’art. 28 C.G.S. F.I.G.C., avendo la Corte Federale dAppello esercitato un potere “normativo” che non è riconosciuto agli organi della giustizia sportiva.

Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, la società Urbs Reggina 1914 a r.l., sostenendo l’inammissibilità dell’impugnazione per carenza di legittimazione attiva e/o interesse in capo alle ricorrenti e l’infondatezza nel merito delle questioni prospettate.

8. All’udienza pubblica dell’11 marzo 2019, il ricorso, dopo la discussione delle parti, è stato trattenuto in decisione. 

 

Considerato in diritto 

 

 9. Il Collegio deve preliminarmente esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso che è stata sollevata, sotto diversi profili, dalla resistente Urbs Reggina.

10. Secondo la resistente il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione attiva nonché per carenza di interesse ex artt. 6 C.G.S. CONI e 33, comma 1, C.G.S. F.I.G.C.. Lart. 6 C.G.S. CONI stabilisce, infatti, che: Spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dallordinamento sportivo. Lazione è esercitata solo dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nellordinamento federale”. Analogamente l’art. 33, comma 1, C.G.S.

F.I.G.C. stabilisce che sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al reclamo stesso”.

La Urbs Reggina ha sostenuto che, nella fattispecie, vi è una carenza dei requisiti di personalità, attualità e concretezza dell’interesse, necessari ai fini dell’ammissibilità del ricorso, sussistendo al più un interesse futuro, indiretto ed eventuale, come tale non idoneo a determinare una legittimazione attiva delle ricorrenti.

Ritiene, infatti, la resistente che non è idoneo a configurare quell’interesse diretto, che legittimerebbe ad agire le ricorrenti, il fatto che la conservazione delle disposizioni di cui al C.U. del Commissario Straordinario n. 59 del 30 agosto 2018 comporterebbe per le società interessate una sanzione pecuniaria e una penalizzazione in termini di punteggio in classifica tale da determinare automaticamente la retrocessione della stessa Reggina, nonché delle società Matera, Pro Piacenza e Cuneo, a vantaggio degli altri club che disputano il campionato di Lega Pro per la stagione sportiva 2018/19.

11. Leccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla Urbs Reggina deve essere accolta alla luce del consolidato principio contenuto nell’art. 6 del C.G.S. CONI, che si è prima ricordato, e dall’art. 33, comma 1, del C.G.S. della F.I.G.C., pure ricordato.

Considerato che la vicenda oggetto del giudizio riguarda l’impugnazione di una delibera federale, è possibile richiamare, in proposito, la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui l’azione di annullamento è subordinata al verificarsi di tre condizioni a) la titolarità di una posizione giuridica, in astratto configurabile come interesse legittimo, inteso come posizione qualificata - di tipo oppositivo o pretensivo - che distingue il soggetto dal “quisque de populoin rapporto allesercizio dellazione amministrativa; b) linteresse ad agire, ovvero la concreta possibilità di perseguire un bene della vita, anche di natura morale o residuale, attraverso il processo, in corrispondenza ad una lesione diretta ed attuale dellinteresse protetto, a norma dellart. 100 c.p.c.; c) la legittimazione attiva o passiva di chi agisce o resiste in giudizio, in quanto titolare del rapporto controverso dal lato attivo o passivo. In particolare, la mera titolarità di una posizione qualificata “non giustifica lazione giudiziale, quando tale interesse non sia concretamente leso dallatto, di cui si chiede la rimozione dal mondo giuridico, a fini di reale perseguimento di un bene della vita. Non a caso, una consolidata giurisprudenza esclude limpugnabilità di atti regolamentari o di provvedimenti amministrativi a carattere generale, quando la lesione possa scaturire non direttamente dagli stessi, ma solo da atti esecutivi non già preordinati e vincolati” (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2 marzo 2015, n. 994).

Anche per agire in giudizio davanti al giudice civile è necessario, ai sensi dell’art.100 c.p.c., “avervi interesse” e tale interesse deve essere personale, nel senso che il risultato vantaggioso deve riguardare direttamente il soggetto che agisce, attuale, nel senso che deve sussistere al momentin cui si propone la domanda, ed infine concreto, ovvero deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio concreto verificatosi ai danni del soggetto che esercita l’azione.

12. Applicando tali principi alla vicenda in esame, si deve ritenere che le ricorrenti, pur essendo titolari di una posizione giuridica in astratto qualificata, quali partecipanti al campionato di Lega Pro, non erano anche titolari di un interesse concreto ed attuale che le legittimava alla impugnazione, davanti agli organi della giustizia federale, della delibera in C.U. n. 59 del 30 agosto 2018 (integralmente riprodotto nel C.U. n. 91/L del 30 agosto 2018 della Lega Pro) con la quale il Commissario Straordinario della F.I.G.C. aveva invitato le società di Serie B e di Serie C che avevano prestato fideiussione rilasciata dalla Società Finworld S.p.A. - tra cui l’odierna resistente a depositare entro il termine perentorio del 28 settembre 2018, una diversa garanzia fideiussoria, secondo le modalità stabilite dai Comunicati nn. 49 e 50 del 24 maggio 2018, poiché tale delibera dettava disposizioni per una questione a loro estranea.

Né, per la stessa ragione, potevano ritenersi interessati al mantenimento della stessa e quindi controinteressati nel giudizio proposto per l’annullamento della stessa, con un interesse, anche in tal caso, solo eventuale e futuro (e quindi incerto).

13. Correttamente, pertanto, la Corte Federale dAppello, nella decisione impugnata, ha ritenuto che le socieViterbese e Rimini non avevano un interesse diretto a coltivare il reclamo, ai sensi dellart. 33, comma 1, C.G.S., in quanto nessuna utilità concreta, immediata e direttapotevano “trarre tali società dallaccoglimento dei loro gravami e, quindi, dalla salvezza della delibera commissariale impugnata in quanto tale. Per di più, esse non sono state parti del procedimento di primo grado, così che non hanno legittimazione attiva, ai sensi dellart. 37, comma 1, C.G.S., ad instaurare il presente procedimento dinanzi a questa Corte. A tale ultimo riguardo, peraltro, le doglianze della AS Viterbese Castrense S.r.l. e della Rimini Football Club S.r.l. relative ad una loro pretermissione dal procedimento di prime cure, non colgono nel segno, atteso che, non avendo esse presentato una fideiussione rilasciata dalla Finworld, per tale motivo non compaiono tra le società indicate dalla delibera commissariale impugnata e non sono state, dunque, evocate nel presente procedimento dalle società reclamate, il cui ricorso di primo grado risulta, in definitiva, correttamente introdotto”.

E pure correttamente la Corte Federale dAppello, nella decisione impugnata, ha riqualificato tali reclami in interventi adesivi al reclamo della F.I.G.C..

14. Le società Rimini, Viterbese ed Imolese hanno insistito nel sostenere di dover essere considerate come controinteressate nel giudizio endofederale, in quanto titolari di un interesse all’adempimento degli obblighi imposti tramite il provvedimento del Commissario Straordinario, contrapposto a quello delle società con fideiussione Finworld. Esse sostengono, infatti, che tutti i club che hanno depositato una fideiussione diversa da quella Finworld e che sono stati rispettosi della normativa federale non possono rimanere esclusi da una vertenza da cui dipendono le loro sorti in termini sportivi, sono quindi parti necessarie. Perché è chiaro che la penalizzazione prevista in caso di mancata sostituzione delle garanzie richieste è tale - come è giusto che sia - da compromettere lintera stagione sportiva condannando di fatto il club destinatario della sanzione alla retrocessione quasi certa.

15. Ma tali argomentazioni non possono essere condivise. Affinché sussista un interesse a ricorrere (o a resistere) è necessario, come si è detto, che chi agisce possa trarre dall’eventuale pronuncia di accoglimento una utilità concreta, immediata e diretta.

Nel caso di specie, l’interesse delle ricorrenti, indicato anche negli atti di giudizio, è invece meramente indiretto, futuro ed eventuale e non attiene quindi agli effetti derivanti dalla eventuale riforma della decisione impugnata.

Le società ricorrenti, infatti, come ha anche evidenziato la Corte dAppello, non rientrano fra quelle che hanno presentato una fideiussione rilasciata dalla Finworld né compaiono fra le società indicate nella delibera commissariale oggetto del contenzioso; pertanto non possono considerarsi titolari di un interesse diretto, concreto e attuale al mantenimento della stessa.

16. Il mancato riconoscimento, in favore delle ricorrenti, della posizione di “parti del giudizio” endofederale rende peraltro inammissibile anche la proposizione del ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del C.G.S. del CONI possono proporre ricorso davanti al Collegio di Garanzia le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport”.

 

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite 

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 11 marzo 2019.

 

Il Presidente                                                         Il Relatore

F.to Franco Frattini                                               F.to Dante D’Alessio 

 

Depositato in Roma, in data 8 aprile 2019.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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