CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 28/2019 del 2 maggio 2019 – Volley Leverano SSD/Federazione Italiana Pallavolo/A.S. Volley Ball Club Mondovì s.r.l.

Decisione n. 28

 

Anno 2019

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

  

composta da 

Mario Sanino - Presidente

Guido Cecinelli - Relatore

Giuseppe Andreotta

Angelo Canale

Giuseppe Musacchio - Componenti

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 20/2019, presentato, in data 6 marzo 2019, dalla Volley Leverano SSD a r.l., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Lecce, via Piemonte, n. 8, presso lo studio dell’avv. Francesco Termini,

  

contro

 

la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Guarino, la A.S. Volley Ball Club Mondovì srl, in persona del legale rappresentante p.t., non costituitasi in giudizio,

 

e nei confronti

 

della Procura Generale dello Sport c/o il CONI, in persona del Procuratore Generale dello Sport,

  

avverso

 

il provvedimento della Corte Sportiva dAppello della FIPAV, pubblicato sul C.U. n. 6 dell’11 febbraio 2019 ed in pari data affisso all’albo, che, nel respingere il reclamo della società ricorrente, ha confermato il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Nazionale della FIPAV in data 24 gennaio 2019, che ha deliberato di omologare la gara Sinergy Mondovì – BBC Leverano con il risultato di 3-0, con parziali 25/00, 25/00, 25/00, nonché di penalizzare di tre punti in classifica – campionato Serie A2 maschile - la società Leverano e di infliggere alla medesima la multa di euro 1.500,00, ai sensi degli artt. 13 e 23 del Regolamento Gare e della Circolare di indizione dei Campionati Nazionali 2018/2019 della FIPAV.

  

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

uditi, nell'udienza del 18 aprile 2019, il difensore della parte ricorrente - Volley Leverano SSD a r.l. - avv. Francesco Termini; l’avv. Giancarlo Guarino, per la resistente FIPAV, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. prof. Daniela Noviello, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI; 

 

udito, nella successiva Camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. Guido Cecinelli.

  

Ritenuto in fatto

 

La Volley Leverano SSD a r.l. ha impugnato avanti il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI il C.U. n. 6 dell’11 febbraio 2019, in pari data affisso all’Albo, con il provvedimento della Corte Sportiva dAppello della F.I.P.A.V. che ha respinto il reclamo dell’odierna ricorrente, confermando il provvedimento reso in data 24 gennaio 2018, ed affisso in Roma in pari data, dal Giudice Sportivo Nazionale della F.I.P.A.V., che ha deliberato di omologare la gara Sinergy Mondovì/BBC Leverano con il risultato di 3-0, con parziali 25/00, 25/00, 25/00, e di penalizzare di tre punti in classifica - Campionato Serie A2 maschile, la società Leverano nonché di infliggere alla medesima la multa di € 1.500,00.

La Volley Leverano ha acquistato dalla compagnia Ryanair un volo di gruppo per il 20 gennaio 2019, con partenza prevista per le ore 10:40 dall’aeroporto di Brindisi, per raggiungere nella stessa giornata Mondovì per la disputa della gara contro la Sinergy Mondovì, gara valida per la Regular Season del Campionato di Serie A/2 - Girone Bianco.

Il volo ha subìto un ritardo di sei ore e trentasei minuti per ovvie responsabilità del vettore; detto ritardo non veniva immediatamente annunciato nel suo complesso, essendo stato riprogrammato di continuo.

Gli arbitri della gara (art. 23 Regolamento Gare FIPAV) hanno protratto l’attesa della ricorrente di due ore, ma l’ulteriore ritardo di venticinque minuti ha provocato il provvedimento impugnato, sul presupposto che il suddetto ritardo non fosse esente da colpa, poiché la Volley Leverano non avrebbe organizzato la trasferta in modo adeguato in previsione di eventuali ritardi.

Si costituiva in giudizio la F.I.P.A.V. eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di competenza del Collegio di Garanzia, in considerazione del fatto che la questione può integrare controversia c.d. bagattellare della quale non può essere investito il Collegio di Garanzia dello Sport.

Rilevava la F.I.P.A.V. che il ritardo non preannunciato del volo Brindisi-Torino, previsto per il giorno stesso della gara, non poteva rappresentare “evento non colpevole”, idoneo a giustificare il recupero della gara, non avendo la Volley Leverano documentato l’effettiva impossibilità di organizzare la trasferta in modo più adeguato. 

 

Considerato in diritto 

 

Preliminarmente, come più volte segnalato da questo Collegio, si osserva che l’eccezione di inammissibilità formulata dalla F.I.P.A.V. non ha pregio, poiché la questione riveste particolare importanza, incidendo sulla classifica del Campionato di Serie A/2.

Il provvedimento impugnato è affetto da una carenza di motivazione di gravità tale da non consentire la ricostruzione dell’iter logico giuridico utilizzato per pervenire alla decisione.

In particolare, non viene fornita un’idonea interpretazione del concetto di “evento non colpevole, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del Regolamento Gare della F.I.P.A.V.

Non viene, altresì, esplicitato come la condotta dell’odierna ricorrente possa essere ricollegabile a livello causale e psicologico all’evento del ritardo non preannunciato del vettore aereo, né, tantomeno, vengono indicate le precauzioni che la Volley Leverano avrebbe dovuto porre iessere al fine di non vedersi considerata negligente. Il Collegio ritiene che non possa considerarsi imputabile all’agente qualsiasi evento astrattamente prevedibile dal medesimo, anche se conseguenza della condotta di soggetti terzi.

Infatti, occorre accertare se l’evento preso in considerazione possa rientrare concretamente nella sfera di dominio dell’agente e se poteva essere evitato adottando delle precauzioni che risultino ragionevoli e proporzionate rispetto alle circostanze del caso concreto.

Nella fattispecie, benché un ritardo non preannunciato del vettore aereo possa essere astrattamente prevedibile, non può considerarsi colpevole la condotta dell’odierna ricorrente.

In primo luogo, in quanto trattasi di circostanza incontrollabile dalla medesima. Il ritardo, oltre che non preannunciato, non è stato chiaramente quantificato nel suo ammontare dal vettore aereo fin dall’inizio.

In secondo luogo, in quanto non può muoversi un giudizio di colpevolezza in capo allodierna ricorrente per non aver diligentemente adottate adeguate precauzioni per evitare un tale evento. Il Collegio ritiene che nella fattispecie possa enuclearsi il caso fortuito, che comprende tutti quei fattori causali sopravvenuti o concomitanti, che hanno reso eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento, che si presenta come conseguenza del tutto improbabile secondo la migliore scienza ed esperienza.

Pertanto, appare escluso il rapporto di causalità e, di riflesso, anche la consapevolezza, non potendo la ricorrente prevedere come probabile ciò che non era tale neppure per la migliore scienza ed esperienza.

Laccadimento, costituito dal ritardo di oltre sei ore della partenza dell’aereo, è sicuramente svincolato sia dalla condotta del soggetto agente, sia dalla sua colpa e non poteva la Volley Leverano adottare una condotta diversa (Cass. Pen., Sez. III, n. 38593 del 13 agosto 2018).

In considerazione della calendarizzazione degli impegni sportivi, delle distanze geografiche, dell’assenza di voli diretti il giorno prima della gara, delle condizioni economiche della società e dei costi generali di trasferta, risulta ragionevole e proporzionata al caso concreto la scelta della Società di partire il giorno stesso della gara. Soluzioni alternative, oltreché difficilmente praticabili o esistenti, sarebbero da considerarsi irragionevoli e sproporzionate al caso concreto, non potendo gravare sull’agente un onere così rilevante in termini economici, organizzativi e temporali tale da far ritenere negligente la sua condotta in caso di non assolvimento di un tale presunto onere.

Pertanto, il Collegio, visto l’art. 62, comma 1, CGS CONI, dispone la riforma della sentenza impugnata, mandando agli organi Federali per ogni provvedimento conseguenziale.

Sussistono validi motivi, vista la novità del caso, per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M. 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi 20/2019, presentato, in data 6 marzo 2019, dalla società Volley Leverano SSD contro la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), nonccontro la A.S. Volley Ball Club Mondovì srl, avverso il provvedimento della Corte Sportiva dAppello della FIPAV, pubblicato sul C.U. n. 6 dell’11 febbraio 2019 ed in pari data affisso all’albo, che, nel respingere il reclamo della società ricorrente, ha confermato il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Nazionale della FIPAV in data 24 gennaio 2019, che ha deliberato di omologare la gara Sinergy Mondovì - BBC Leverano con il risultato di 3-0, con parziali 25/00, 25/00, 25/00, nonché di penalizzare di tre punti in classifica - campionato serie A2 maschile - la società Leverano, nonché di infliggere alla medesima la multa di € 1.500,00 ai sensi dell’artt. 13 e 23 del Regolamento Gare nonché della Circolare di indizione dei Campionati Nazionali 2018/2019 della FIPAV. 

Dispone l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento della decisione impugnata e con esso di ogni provvedimento conseguente, pregiudizievole per la Parte ricorrente.

Per l’effetto, dispone di rimettere gli atti agli Organi federali competenti. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 18 aprile 2019.

 

Il Presidente                                                                        Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                                F.to Guido Cecinelli

 

 

 

Depositato in Roma, in data 2 maggio 2019.

Il Segretario

  1. to Alvio La Face
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