CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta- coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 32/2019 del 6 maggio 2019 – Paolo Pomponi/Federazione Italiana Sport Equestri

Decisione n. 32

 Anno 2019

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

 

composta da 

Dante DAlessio - Presidente

Stefano Bastianon - Relatore

Giovanni Iannini

Cristina Mazzamauro

Laura Santoro - Componenti 

ha pronunciato la seguente 

DECISIONE

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 13/2019, presentato, in data 20 febbraio 2019, dal sig. Paolo Pomponi, rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Cacace,

 

contro

 

la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), non costituita in giudizio,

 

e nei confronti

della Procura Federale della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), in persona del Procuratore Federale della FISE, avv. Anselmo Carlevaro,

 

per la riforma 

 

della decisione della Corte Federale dAppello della FISE RG n. C.A. 5/18 (P.A. n. 90/17), resa i18 gennaio 2019 e comunicata e pubblicata il 21 gennaio 2019, con la quale - a seguito dell’accoglimento con rinvio, da parte del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, disposto con decisione n. 68/2018 del 12 ottobre 2018 - è stata irrogata, nei confronti del ricorrente sig. Pomponi, la sanzione della sospensione dellattività agonistica per 3 mesi, di cui all’art. 6, comma 1, lett. D), del RG FISE, detratto il presofferto.

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

uditi, nell'udienza del 9 aprile 2019, il difensore della parte ricorrente - sig. Paolo Pomponi - avv. Fabrizio Cacace; il Procuratore Federale FISE, avv. Anselmo Carlevaro, per la Procura Federale FISE, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Livia Rossi, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI;

 

udito, nella successiva Camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, prof. avv. Stefano Bastianon. 

 

Ritenuto in fatto

 

La vicenda oggetto della presente decisione viene nuovamente all’esame del Collegio di Garanzia, per cui si ritiene utile riassumere i fatti.

  1. A seguito di segnalazione del 24 novembre 2017 del sig. Nicolò Petrone, la Procura Federale della FISE, con atto di deferimento in data 30 gennaio 2018, promuoveva azione disciplinare nei confronti del tesserato sig. Paolo Pomponi.

 

Secondo la ricostruzione della Procura, nel mese di gennaio del 2012 il sig. Petrone aveva accettato la proposta del sig. Paolo Pomponi di acquistare in comproprietà il cavallo Clover Lucky (passaporto n. 1956BXX) e, all’atto della sottoscrizione della scrittura privata, in data 1 febbraio 2012, il sig. Petrone aveva versato la somma di 15.000,00 Euro.

 

Peraltro, a seguito di risoluzione consensuale dell’accordo, intervenuta per problemi fisici del cavallo, il sig. Pomponi si era riconosciuto debitore della somma di 15.000,00 Euro e aveva emesso tre cambiali in favore del sig. Petrone, aventi scadenza in data 30 agosto 2012, 30 settembre 2012 e 30 ottobre 2012, rimaste, tuttavia, insolute.

 

La Procura evidenziava, altresì, che, al momento del deferimento, il sig. Pomponi non aveva ancora provveduto alla restituzione dell’importo di 15.000,00 Euro, sottolineando la rilevanza disciplinare di tale comportamento, tenuto conto che l’accordo era intervenuto tra due tesserati FISE e che oggetto di compravendita era un cavallo all’epoca iscritto nei ruoli federali, di cui aveva disposto pur in assenza di un effettivo titolo di proprietà.

 

La Procura Federale, inoltre, osservava che:

 

  • il comportamento del sig. Pomponi risultava ancora più grave, essendo egli recidivo (sentenza della Corte Federale dAppello del 18 dicembre 2017, pubblicata sul sito federale in data 19 dicembre 2017);
  • la restituzione del minore importo di 1.732,94 Euro, risultante dagli atti, era avvenuta solo in sede di esecuzione forzata;
  • l’impegno di vendita era stato assunto in prima persona dal sig. Pomponi, così come l’impegno di restituzione del prezzo.

 

Da qui il deferimento per violazione dellart. 1.1 del Regolamento di Giustizia (RG), che impone i doveri di correttezza, lealtà e probità, comunque riferibili all’attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti tutti i tesserati, con le aggravanti di cui all’art8, lettd) (aver  cagionato  un danno patrimoniale di rilevante entità) e g) (aver agito per assicurare a sé un vantaggio), dello stesso Regolamento.

2. In esito al relativo procedimento, il Tribunale Federale, con decisione resa il 6 aprile 2018 e pubblicata il successivo 18 aprile, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale, che aveva chiesto l’applicazione della sanzione della sospensione per un anno e dell’ammenda di 5.000,00 Euro, irrogava al sig. Pomponi la sanzione della sospensione per sei mesi da ogni carica o incarico sociale o federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara, nonché dall’attiviagonistica, e lammenda di 2.000,00 Euro.

3. Avverso tale decisione il sig. Pomponi proponeva reclamo alla Corte Federale dAppello, rilevando, in via preliminare, la violazione dell’art. 6 RG, nella parte in cui, nel caso di sanzione inferiore all’anno, vieta il cumulo della sospensione dalle cariche e incarichi federali e dalle attività gonistiche. Il reclamante deduceva, inoltre, la violazione dell’art. 64 del Regolamento di Giustizia e dell’art. 112 c.p.c., in quanto il Tribunale Federale avrebbe posto a base della sanzione l’inadempimento dell’obbligo di pagamento delle cambiali, che sarebbe un fatto diverso rispetto a quello oggetto di contestazione.

Riprendendo le doglianze già esposte in primo grado, il reclamante rilevava altresì:

  • il difetto di giurisdizione del Tribunale Federale;
  • l’incompetenza del Tribunale Federale, in quanto la cognizione della controversia sarebbe spettata al Collegio arbitrale di cui all’art. 68 RG FISE;
  • la prescrizione dell’azione disciplinare;
  • l’infondatezza della contestazione, in quanto il cavallo sarebbe appartenuto alla società MP, della quale è socio al 45%, che avrebbe incassato l’assegno, mentre l’assunzione in proprio dell’impegno di restituzione della somma di 15.000,00 Euro sarebbe stato dovuto a problemi legati ai rapporti personali con la moglie, amministratore unico della società, che gli avrebbe impedito di accedere ai conti della società stessa.

 

In via subordinata, il reclamante chiedeva l’applicazione della sanzione alternativa dell’obbligo di impartire lezioni di equitazione o di tenere stage presso il Centro Equestre di Castelporziano, per il periodo di sei mesi, in favore dei tesserati meritevoli, indicati dalla Federazione.

 

4. La Corte Federale dAppello, con decisione resa il 25 maggio 2018 e pubblicata il 29 maggio 2018 (R.G. n. 5/2018 - P.A. 90/2017), in parziale accoglimento del reclamo, infliggeva al sig. Paolo Pomponi la sanzione della sospensione di mesi cinque dall’attiviagonistica, ai sensi dell’art. 6, lett. d), RG, rigettando l’istanza di applicazione di misura alternativa.

5. Il sig. Paolo Pomponi presentava ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso tale decisione.

 

Con il primo motivo, il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 64 RG FISE e dell’art. 112 c.p.c., in quanto la Corte dAppello, per superare l’eccezione di intervenuta prescrizione dell’azione, avrebbe assunto, quale momento consumativo della condotta illecita, la scadenza dell’ultima cambiale del 2014. La Corte avrebbe, quindi, individuato, motu proprio, un illecito che era estraneo all’atto di deferimento, che aveva fatto riferimento unicamente alla mancata restituzione della somma percepita per la compravendita del cavallo, avvenuta nellanno 2012, e alle tre cambiali emesse nel 2012 (l’ultima con scadenza ottobre 2012), rimaste insolute. La Corte, pertanto, avrebbe deciso extra petita.

Con il secondo motivo, il sig. Pomponi insisteva nel sostenere l’intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare, ai sensi dell’art. 65 RG FISE. Infatti, secondo il ricorrente, l’intera vicenda si sarebbe svolta nell’anno 2012, nel quale era stato stipulato il contratto e si era consumato il mancato pagamento delle cambiali, che scadevano tutte nell’anno 2012, mentre nella decisione impugnata si era fatto riferimento alle cambiali emesse nell’anno 2014, in un momento in cui il cavallo, peraltro, non era più iscritto nei ruoli federali. Di conseguenza, al momento in cui era stato emesso l’atto di deferimento, nel gennaio 2018, erano già trascorsi i termini di prescrizione per l’esercizio dell’azione disciplinare, previsti dall’art. 65 RG FISE.

 

Con il secondo motivo, il ricorrente deduceva anche il difetto di giurisdizione degli Organi federali, rilevando che i fatti contestati riguardavano rapporti interindividuali di natura meramente patrimoniale, la cui cognizione sarebbe spettata al Giudice ordinario, secondo quanto previsto dall’art. 3 della legge 17 ottobre 2003, n. 280.

 

Con il terzo motivo, il ricorrente deduceva la violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., nonché la violazione dell’art. 56 RG e dell’art. 112 c.p.c., giacché la Corte dAppello aveva affermato che le cambiali emesse nel 2014 avrebbero costituito un acconto sulla maggior somma di 15.000,00 Euro, senza che tale circostanza fosse mai stata dedotta nell’atto di deferimento e senza che vi fosse alcuna prova documentale che attestasse il collegamento. Anche sotto tale aspetto la Corte avrebbe, quindi, deciso extra petita.

 

Il ricorrente deduceva, inoltre, la violazione degli artt. 6, 7, 8, 9, 12 e 56 RG FISE, dell’art. 112 c.p.c., del principio di proporzionalità, l’omessa motivazione e l’illegittima valutazione dei presupposti di fatto e di diritto della sanzione.

 

Secondo il ricorrente, infatti, del tutto illegittimamente la Corte, pur ritenendo fondata la censura relativa al divieto di cumulo della sanzione della sospensione da cariche e incarichi federali e dall’attiviagonistica, avrebbe disposto l’applicazione della sanzione della sospensione dall’attiviagonistica. La Corte, infatti, prescindendo del tutto dalla richiesta formulata nel reclamo e in assenza di richiesta in tal senso della Procura in appello incidentale (che questultima non aveva proposto), ha applicato la sanzione di cui al comma 4 dell’art. 6 RG FISE, che, in relazione alle sanzioni di durata inferiore all’anno, dispone che la sospensione dall’attiviagonistica non può determinare la sospensione da cariche e incarichi federali. Essa, al contrario, nell’accogliere il reclamo, sotto questo profilo, avrebbe dovuto fare applicazione della previsione di cui al comma 5 dell’art. 6, che disciplina l’ipotesi inversa, prevedendo che la sospensione dalle cariche e incarichi federali non può essere cumulata alla sospensione dall’attività agonistica. Sarebbe stata, poi, illegittima l’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 8, lett. d), RG (avere cagionato una danno patrimoniale di rilevante enti), giacchéin altri casi in cui il danno patrimoniale era ben maggiore, tale circostanza aggravante non sarebbe stata applicata. Del pari ingiusto il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 9 RG, prevista per il caso in cui la persona offesa abbia contribuito nel determinare l’evento. Parimenti illegittima la motivazione alla base dell’inflizione di una sanzione particolarmente pesante a carico del Pomponi, facente leva sulla particolare bravura dell’atleta, anziché sulla sola gravità dell’illecito. Del pari illegittimo sarebbe il rigetto dell’istanza di applicazione della sanzione alternativa, consistente nell’obbligo di fornire 52 ore di lezioni di equitazione gratuite ai tesserati, nonostante il parere favorevole espresso dalla Procura. Il corrispettivo che il ricorrente avrebbe potuto pretendere per lo svolgimento di tali lezioni in favore di tre allievi avrebbe coperto l’intero importo di 7.500,00 Euro, pari al debito che ha dato luogo al procedimento disciplinare.

 

Il ricorrente sig. Pomponi concludeva chiedendo che:

 a) in via pregiudiziale, fosse dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario ovvero il difetto di competenza in favore di Collegio arbitrale, da costituirsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 dello Statuto Federale FISE;

b) in ipotesi di ritenuta sussistenza di giurisdizione e competenza, fosse accertata la sopravvenuta prescrizione dei termini per l’esercizio dell’azione;

c) in ogni caso, fosse dichiarata l’assenza di responsabilità e, quindi, il proscioglimento da qualsivoglia addebito, perché i fatti contestati non costituivano illeciti disciplinari e in ogni caso non erano a lui imputabili;

d) in via subordinata, fosse applicata la sola sanzione di cui all’art. 6, comma 1, lett. e), RG FISE, della sospensione da ogni carica o da ogni incarico sociale o federale per un periodo non superiore a 30 giorni;

e) sempre in via subordinata e in alternativa alla sanzione di cui sopra, fosse applicata la misura alternativa di cui all’art. 12 RG FISE, consistente nell’obbligo, in virtù della sua qualifica di istruttore federale e di sportivo di alto livello tecnico, di impartire lezioni di equitazione e/o tenere stage presso il Centro Equestre di Castelporziano, ogni quindici giorni e per il periodo di cinque mesi;

f) la Federazione Italiana Sport Equestri fosse condannata al pagamento delle competenze e degli onorari del giudizio e delle spese, comprendenti il versamento del contributo per l’accesso al servizio di giustizia del CONI.

6. La FISE non si costituiva in giudizio. Si costituivano in giudizio, invece, la Procura Generale dello Sport presso il CONI e la Procura Federale della Federazione Italiana Sport Equestri deducendo:

  • l’infondatezza della censura di extrapetizione, in quanto l’illecito disciplinare sarebbe stato perpetrato mediante condotte plurime, consistenti nel mancato pagamento degli assegni nell’anno 2012, nel mancato pagamento delle cambiali emesse nel 2014, nella persistenza dell’inadempimento ed in quanto non sarebbstato necessario precisare, nell’atto di contestazione, le precise modalità esecutive dell’illecito;
  •  il mancato verificarsi della prescrizione, giacché si tratterebbe di illecito permanente, atteso che la condotta sanzionata consisterebbe nell’indebito trattenimento di somme protrattosi nel tempo, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione dalleventuale cessazione della condotta;
  •  la sussistenza della giurisdizione del giudice sportivo, in quanto le violazioni contestate al Pomponi non avrebbero natura meramente economica, giacché esse, pur trovando origine in un rapporto patrimoniale tra due tesserati, implicherebbero la lesione dei principi di lealtà, probità e correttezza;
  •  l’insussistenza dei denunciati vizi di violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell’art. 56 RG, non essendo condivisibile laffermazione secondo cui la Corte Federale d’ Appello avrebbe giudicato extra petita, giacché ogni questione trattata sarebbe strettamente aderente all’atto di deferimento, incentrato sul mancato rispetto dell’impegno contrattuale;
  •   l’infondatezza degli argomenti relativi alla scelta della sanzione, essendo essa rimessa all’esclusiva discrezionalità dell’organo giudicante;
  •  l’inammissibilità delle censure relative alla mancata applicazione della sanzione alternativa, in quanto non basate su alcuna violazione di norme di diritto o sull’omessa o insufficiente motivazione.

7. Con decisione n. 68/2018 il Collegio di Garanzia dello Sport:

-  ha rigettato la censura relativa al difetto di giurisdizione del Giudice federale a favore del Giudice ordinario;

ha rigettato la censura relativa al difetto di competenza del Tribunale Federale;

-ha rigettato la censura relativa alla prescrizione dell’azione ai sensi dell’art. 65 RG FISE;

-ha ritenuto fondata la censura riguardante la violazione dell’art. 64 RG, nella parte in cui il ricorrente ha lamentato che il Tribunale Federale e la Corte Federale dAppello avevanposto a base del riconoscimento della sua responsabilità disciplinare, e quindi della sanzione comminata, non solo la (parziale) mancata restituzione dell’importo ricevuto per la vendita del cavallo, ma (anche) l’inadempimento dell’obbligo di pagamento di cambiali emesse nel 2014 (per un importo peraltro molto inferiore al debito contestato), e quindi di un fatto, almeno in parte, diverso rispetto a quello oggetto di contestazione.

Per tali motivi, il Collegio di Garanzia ha così statuito: «per tutto quanto esposto, si deve disporre laccoglimento del ricorso, con il conseguente annullamento con rinvio al Giudice dappello della decisione impugnata. Restano assorbite le ulteriori censure non esaminate».

 

8. A seguito della trasmissione del fascicolo da parte del Collegio di Garanzia alla Corte Federale dAppello per il seguito di competenza, con provvedimento 15 ottobre 2018 il Presidente f.f. della Corte Federale dAppello fissava l’udienza dell8 novembre 2018 per la trattazione della questione.

9. In data 17 ottobre 2018 il sig. Pomponi presentava tuttavia davanti al Collegio di Garanzia istanza per la correzione di errore materiale della decisione n. 68/2018, avendo rilevato che nel dispositivo della decisione del Collegio di Garanzia, adottato e pubblicato il 23 luglio 2018, in pari data allo svolgimento dell’udienza, il Collegio di Garanzia aveva così statuito: «accoglie il ricorso e per leffetto annulla la decisione impugnata. Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore del ricorrente Paolo Pomponi», senza, pertanto, prevedere alcun rinvio alla Corte Federale d’Appello.

10. Nelle more, nel giudizio di rinvio davanti alla Corte Federale dAppello, la Procura Federale depositava in data 25 ottobre 2018 la propria memoria rilevando che:

  • il Collegio di Garanzia aveva definitivamente respinto le eccezioni di difetto di giurisdizione del Giudice federale, di incompetenza del Tribunale Federale e di prescrizione;
  • il Collegio di Garanzia aveva ritenuto corretta la contestazione dell’illecito come formulato, consistente nella violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza per la mancata restituzione della vendita percepita del cavallo Clover Lucky, non esauritasi nel 2012 e protrattasi anche successivamente, non risultando intervenuta l’estinzione del debito contratto, con la conseguente possibile valutazione disciplinare dell’azione del sig. Pomponi e la decorrenza del termine di prescrizione solo dall’eventuale (e non intervenuta) cessazione della condotta;
  • il Collegio di Garanzia aveva censurato la gravata sentenza della Corte Federale d’Appello solo nella misura in cui detto organo aveva liberamente ricercato e valutato - sganciandosi da unattività di formale e preventiva contestazione da parte del soggetto a ciò deputato - fatti diversi ed ulteriori che non risultavano nellatto di deferimento.

Sulla scorta di tali deduzioni la Procura Federale chiedeva l’accertamento definitivo della responsabilità disciplinare del sig. Pomponi come contestata nell’atto di deferimento, applicando a carico dello stesso la sanzione già stabilita con il provvedimento, poi annullato con rinvio dal Collegio di Garanzia, o quella diversa ritenuta di giustizia.

 

11. Da parte sua il sig. Pomponi depositava:

- una prima istanza in data 30 ottobre 2018, con la quale chiedeva la revoca del provvedimento 15 ottobre 2018, con cui la Corte Federale dAppello aveva dato inizio al giudizio di rinvio, prendendo atto dell’annullamento senza rinvio disposto dal Collegio di Garanzia e, in via subordinata, la sospensione del procedimento in attesa che il Collegio di Garanzia si pronunciasse sull’istanza di correzione di errore materiale;

  • una seconda istanza integrativa in data 31 ottobre 2018, con la quale insisteva affinché la Corte Federale dAppello revocasse il provvedimento 15 ottobre 2018 di avvio del giudizio di rinvio ed in subordine la sospensione del procedimento in attesa che il Collegio di Garanzia si pronunciasse sull’istanza di correzione di errore materiale ed in via ulteriormente subordinata la revoca del provvedimento 15 ottobre 2018, con riserva di fissare nuova udienza all’esito dell’udienza del Collegio di Garanzia;
  • la memoria difensiva nella quale venivano riproposte tutte le argomentazioni, deduzioni ed eccezioni già svolte nei vari gradi del giudizio poi conclusosi con la decisione n. 68/2018 del Collegio di Garanzia.
  • 12. All’udienza dell’8 novembre 2018, fissata per la trattazione e la decisione sia del gravame, sia delle eccezioni preliminari di cui alle istanze depositate dal sig. Pomponi, poiché la difesa di questultimo aveva chiesto la sospensione dei termini ed il rinvio dell’udienza con sospensione del procedimento, la Corte Federale dAppello, in accoglimento della richiesta formulata dal sig. Pomponi, rinviava alludienza dell’8 gennaio 2019, sospendendo i termini del procedimento ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. d), RG FISE, cui seguiva un rinvio dufficio al 10 gennaio 2019, causa sopraggiunto legittimo impedimento del Presidente f.f. della Corte Federale d’Appello.
  • 13. Con ordinanza n. 81 dell’11 dicembre 2018, il Collegio di Garanzia rigettava l’istanza di correzione di errore materiale, atteso che il dispositivo della decisione doveva ritenersi integrato dalla motivazione, il cui contenuto era basato sulla persistenza dell’inadempimento e sul carattere permanente dell’illecito contestato ed era, quindi, pienamente coerente con la decisione di annullamento con rinvio.
  • 14. In data 7 gennaio 2019, il sig. Pomponi depositava unulteriore istanza con cui chiedeva che la Corte Federale dAppello revocasse i provvedimenti dell’8 novembre 2018 e del 20 dicembre 2018, con i quali aveva disposto la prosecuzione del giudizio e, in subordine, affinché disponesse la sospensione del procedimento in attesa che il TAR Lazio si fosse pronunciato sul ricorso RG 15054/2018, nel frattempo proposto, sostenendo l’illegittimità del rinvio alla Corte Federale dAppello con la contestata ordinanza n. 81/2018 del Collegio di Garanzia, eccependo il difetto di giurisdizione e di competenza degli Organi di giustizia sportiva e comunque ribadendo l’intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare.
  • 15. Con provvedimento 7 gennaio 2019, la Corte Federale dAppello respingeva l’istanza del sig. Pomponi e, a seguito dell’udienza del 10 gennaio 2019, tratteneva la causa in decisione.
  • 16. Con la decisione in epigrafe indicata, la Corte Federale dAppello ha ritenuto il sig. Pomponi responsabile dell’illecito a lui ascritto ed ha applicato la sanzione di cui all’art. 6, comma 1, lett. d), del RG FISE della sospensione dell’attività agonistica per mesi 3 da cui va detratto il periodo di sospensione presofferto.

 Tale decisione è stata ritenuta illegittima dal signor Pomponi per i motivi indicati nella parte in diritto.

 

17. La Procura Federale FISE e la Procura Generale dello Sport presso il CONI hanno depositato memoria ex art. 60 CGS.

18. Nell'udienza del 9 aprile 2019, sono stati sentiti l’avv. Fabrizio Cacace per il sig. Pomponi, l’avv. Livia Rossi per la Procura Generale dello Sport presso il CONI e lavv. Anselmo Carlevaro per la Procura Federale della Federazione Italiana Sport Equestri.

 

Considerato in diritto

19. Con il primo motivo, il sig. Pomponi sostiene che la Corte Federale dAppello avrebbe disposto due rinvii delle udienze fissate per la trattazione del giudizio di rinvio, determinando l’estinzione del giudizio disciplinare per la decorrenza del termine di 60 giorni dalla data in cui sono stati restituiti gli atti del procedimento da parte del Collegio di Garanzia, posto che, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte Federale dAppello, la difesa del sig. Pomponi non avrebbe mai fatto richiesta di rinvio con sospensione del procedimento disciplinare. Viene, pertanto, eccepita la violazione degli artt. 28 e 57 RG FISE e degli artt. 9 e 8 del Codice della Giustizia Sportiva (CGS), nonché lomessa e/o insufficiente motivazione.

20. Con il secondo motivo, il sig. Pomponi sostiene che la Corte Federale dAppello avrebbe omesso di esporre i motivi in diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni ed il percorso logico seguito per pervenire alla decisione. Viene, pertanto, eccepita la nullità della decisione impugnata, l’omessa e/o insufficiente motivazione su tutti i punti decisivi della controversia, il vizio di motivazione meramente apparente, nonché la violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c..

21. Con il terzo motivo, il sig. Pomponi sostiene che la Corte Federale dAppello, riconoscendo che non vi erano da effettuare ulteriori accertamenti in punto di fatto, avrebbe svuotato di contenuto il giudizio di rinvio, in violazione dell’art. 62 CGS, viziando la decisione impugnata per omessa motivazione su più punti decisivi della controversia che hanno formato oggetto di disputa tra le parti. Viene, inoltre, eccepita la violazione del principio del ne bis in idem, del diritto di difesa, del giusto processo, degli artt. 58 e 64 RG FISE, nonché dell’art. 112 c.p.c..

  1. Con il quarto motivo, il sig. Pomponi sostiene che la Corte Federale dAppello avrebbe omesso di pronunciarsi sui motivi di censura non esaminati dal Collegio di Garanzia dello Sport nell’ambito della decisione n. 68/2018 con rifermento all’illegittimità della sanzione applicata dal Tribunale e dalla Corte Federale dAppello. Viene, pertanto, eccepita l’omessa e/o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, la violazione degli artt. 6, 7, 8, 9, 12 e 56 RG FISE, dell’art. 112 c.p.c. e del principio di proporzionalità della sanzione.
  2. Con il quinto motivo, il sig. Pomponi sostiene la prescrizione dei termini per l’esercizio dell’azione disciplinare, per avere la Corte Federale dAppello erroneamente assunto quale momento consumativo della condotta illecita la scadenza dell’ultima cambiale del 2014 laddove, per contro, l’illecito contestato ed oggetto del procedimento disciplinare si è consumato interamente nel 2012. Di conseguenza, nel momento in cui è stato emesso l’atto di deferimento (gennaio 2018), erano già trascorsi i termini di prescrizione per l’esercizio dell’azione disciplinare come previsti dall’art. 65 RG FISE. Viene, pertanto, eccepita la violazione dell’art. 65 RG FISE, dell’art. 45 CGS, dell’art. 2935 Cod. civ. nonché lomessa e/o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia. Con un ulteriore profilo del quinto motivo, il ricorrente eccepisce il difetto di giurisdizione/competenza degli Organi federali sul presupposto che i fatti contestati riguarderebbero rapporti interindividuali di natura meramente patrimoniale, la cui cognizione sarebbe devoluta al Giudice ordinario in conformità all’art. 3 della l. n. 280/2003. Viene, pertanto, eccepita la violazione degli artt. 1, 21, 23, 25, 43, 44, 45 e 56 RG FISE.
  3. Il ricorso non merita accoglimento in quanto i relativi motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

25. Il Collegio ritiene che il primo motivo di ricorso non sia fondato. Come correttamente rilevato dalla Corte Federale dAppello, dal verbale dudienza in data 8 novembre 2018 risulta chiaramente che il ricorrente ha richiesto il rinvio dell’udienza con sospensione del procedimento e che la Corte Federale dAppello, in accoglimento di tale richiesta, ha disposto la sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. D), RG FISE. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, la Corte Federale dAppello non ha affatto attribuito al sig. Pomponi una voloned una richiesta mai espressa, ma si è limitata ad accogliere  la richiesta di sospensione del procedimento così come formulata in udienza. Sul punto, la motivazione addotta dalla sentenza impugnata non risulta né insufficiente, né contraddittoria.

26. Il secondo motivo deve ritenersi parimenti infondato. Nella sentenza impugnata la Corte Federale dAppello ha chiaramente statuito che le richieste sub A), B), C) della memoria del 2/11/2018 devono considerarsi definitivamente assorbite e superate stante il rigetto dellistanza di correzione materiale presentata al C.G.S. dal Sig. Pomponi e del conseguente provvedimento di rinvio. Le eccezioni sub D), E), F) della predetta memoria sono coperte dal giudicato della sentenza di rinvio del C.G.S. ed in ogni caso questo Collegio assume le motivazioni in questa sede come proprie, rifacendosi alle medesime argomentazioni logiche e giuridiche, già ampiamente riportate nella presente decisione. Rispetto alle richieste subordinate della memoria del Sig. Pomponi sub G), H) la C.F.A., già accertata definitivamente allesito dei precedenti giudizi la responsabilità del Sig. Pomponi circa la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per la mancata restituzione delle somme incassate dalla vendita del cavallo Clover Lucky, questo Collegio ritiene congrua la sanzione della sospensione dallattività agonistica ex art. 6, lett. D)R.D.G. per mesi 3 detratto il presofferto”. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - secondo cui nella propria memoria del 2 novembre 2018 non vi sarebbe traccia alcuna della classificazione e/o ripartizione di cui alle lettere da A) ad H) evocata dalla Corte Federale dAppell è facile osservare che, nella memoria difensiva de qua, il ricorrente ha articolato le proprie conclusioni proprio individuandole con il richiamo alle lettere da A) ad H), ancorché con carattere minuscolo. Ma ciò, ovviamente, risulta del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio. Sul punto, infatti, è opportuno richiamare l’orientamento di questo Collegio, per cui in ossequio al principio di celerità ed economicità cui è improntata la giustizia sportiva, gli organi di giustizia ad essa deputata ben possono motivare i propri provvedimenti in forma sintetica” (Collegio di Garanzia, Seconda Sezione, Decisione n. 33/2015). Questo Collegio, pertanto, non ravvisa alcun difetto di motivazione nella sentenza impugnata.

27. Il terzo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile. Il sig. Pomponi, infatti, ripropone difese ed argomentazioni svolte nei precedenti gradi di giudizio senza, tuttavia, considerare che questo Collegio, con la citata decisione n. 68/2018, aveva già accertato che la responsabilità del sig. Pomponi sussisteva in relazione ai fatti del 2012, oggetto di contestazione (e i cui effetti ancora non si erano esauriti), a prescindere dalle cambiali emesse nel 2014, con conseguente necessità per la Corte Federale dAppello di rideterminare la sanzione alla luce di tale circostanza. Del tutto correttamente, pertanto, la Corte Federale dAppello non ha riesaminato tutti gli aspetti evocati dal sig. Pomponi, in quanto già definitivamente accertati dal Collegio di Garanzia con la decisione n. 68/2018 e, pertanto, coperti da giudicato.

28. Il quarto motivo è infondato. A ben guardare, infatti, il sig. Pomponi nulla eccepisce in ordine alla sanzione concretamente inflitta dalla Corte Federale dAppello all’esito del giudizio di rinvio (sospensione dall’attività agonistica per 3 mesi detratto il presofferto), ma si limita a ribadire i motivi di illegittimità che, a suo avviso, avrebbero contraddistinto la sanzione inflitta dalla Corte Federale dAppello all’esito del primo giudizio. In sostanza, dopo aver evidenziato l’illegittimità del cumulo della sanzione della sospensione da ogni incarico sociale o federale con la sospensione dall’attività agonistica, avendo il sig. Pomponi richiesto l’applicazione della sola sanzione della sospensione da ogni incarico sociale o federale, la Corte Federale dAppello non avrebbe mai potuto infliggere la sanzione della sospensione dall’attiviagonistica. Tali doglianze, tuttavia, riguardano pacificamente la prima decisione della Corte Federale dAppello, non oggetto del presente giudizio. La seconda sentenza della Corte Federale d’Appello, resa all’esito del giudizio di rinvio, e la sola che può formare oggetto di esame da parte del Collegio di garanzia nel presente giudizio, si è limitata a rideterminare, riducendola, la sanzione in precedenza inflitta dalla Corte Federale dAppello in sintonia con le conclusioni cui era giunto il Collegio di Garanzia con la decisione n. 68/2018. E, come già evidenziato, su questo specifico punto la difesa del sig. Pomponi nulla ha eccepito.

In ogni caso, si osserva che l’art. 6 RG FISE prevede, al comma 4, che «salvo che abbia durata superiore ad un anno, la sospensione dellattività agonistica non può determinare anche la sospensione da ogni carica o da ogni incarico sociale o federale, incluso quello di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara»; e al comma 5 che «salvo che abbia durata superiore ad un anno, la sospensione da ogni carica o da ogni incarico sociale o federale, incluso quello di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara non può determinare anche la sospensione dallattività agonistica». La norma in esame è chiaramente intesa a vietare il cumulo della sanzione della  sospensione  da  ogni  incarico  sociale  o  federale  con  la  sanzione  della  sospensionall’attività agonistica, ma non attribuisce al destinatario della sanzione alcun potere di scegliere discrezionalmente il tipo di sanzione che può essere applicata.

29. Il quinto motivo, infine, deve ritenersi inammissibile in quanto vertente su circostanze (difetto di giurisdizione del Giudice sportivo, incompetenza del Tribunale Federale, prescrizione) coperte da giudicato per effetto della decisione del Collegio di Garanzia n. 68/2018.

 

P.Q.M. 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

 

Respinge il ricorso. Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 9 aprile 2019.

 

Il Presidente                                                                        Il Relatore

F.to Dante D’Alessio                                                            F.to Stefano Bastianon

 

Depositato in Roma, in data 6 maggio 2019.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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