CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 33/2019 del 9 maggio 2019 – F.C. Aprilia Racing Club/Matera Calcio s.r.l./Lega Italiana Calcio Professionistico/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Federale FIGC/Paganese Calcio 1926 s.r.l.
Decisione n. 33
Anno 2019
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Mario Sanino - Presidente
Paola Balducci - Relatrice
Vito Branca
Guido Cecinelli
Marcello de Luca Tamajo - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 1/2019, presentato, in data 4 gennaio 2019, dalla società F.C. Aprilia Racing Club, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cesare Di Cintio e Federica Ferrari,
contro
la società Matera Calcio s.r.l.,
nonché contro
la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli,
la Procura Federale FIGC,
la società Paganese Calcio 1926 s.r.l.,
avverso
la decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, di cui al C.U. n. 58/CFA del 5 dicembre 2018, che ha respinto il ricorso promosso dalla società istante avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, di cui al C.U. n.14/TFN dell'8 agosto 2018, che, nel dichiarare inammissibile il ricorso della società Aprilia Racing Club, per l'effetto ha avallato l'iscrizione della società Matera Calcio s.r.l. al campionato di serie C per la stagione sportiva 2018/2019, disposta dal Commissario Straordinario con C.U. n. 29 del 20 luglio 2018.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 13 marzo 2019, il difensore della parte ricorrente - F.C. Aprilia Racing Club avv. Pierpaolo Cacciotti, giusta delega all’uopo ricevuta dagli avv.ti Cesare Di Cintio e Federica Ferrari; gli avv.ti Luigi Medugno e Matteo Annunziata, quest’ultimo giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Thomas Martone, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la Relatrice, avv. prof. Paola Balducci.
Ritenuto in fatto
L’odierno procedimento trae origine dal deposito di un ricorso, datato 18 luglio 2018, presso il Tribunale Federale Nazionale (TFN) - Sezione Disciplinare, da parte della Società SS Racing Club Fondi (oggi FC Aprilia Racing Club) contro la società Matera Calcio, per un presunto mancato provvedimento disciplinare sportivo ai danni di quest’ultima, nell’ambito del Campionato di Serie C - girone C, stagione sportiva 2017/2018.
La parte ricorrente chiedeva: “in via preliminare, disporre l’acquisizione presso la Lega Pro o altro organo competente di tutti i documenti relativi agli incentivi all’esodo relativi ai calciatori Bifulco e Iannini e di quelli ulteriori non conosciuti dalla ricorrente, nonché le decisioni arbitrali assunte nei confronti della Matera Calcio per i calciatori Urso, Stendardo, Giovinco, Mariano De Almeida e di quelli ulteriori non conosciuti dalla ricorrente e previa richiesta alla Lega Pro di comunicare la classifica finale del Campionato di Serie C - girone C Stagione sportiva 2017- 2018, nel merito, disporre il posizionamento della Matera Calcio all’ultimo posto della classifica finale del campionato di Serie C-girone C, stagione sportiva 2017-2018”.
Ebbene, preme ricordare che la ricorrente Società nasceva da una fusione posta in essere con atto datato 05 luglio 2018, tra FC Aprilia SSD A S.r.l., partecipante al Campionato di Serie D nella stagione 2017/2018, ed il Racing Club Fondi S.r.l, la quale, al termine della stagione 2017/2018, a seguito della disputa dei Play Out con la Paganese, retrocedeva dalla Serie C alla Serie D.
Dall’istruttoria si evinceva che la Società Matera Calcio, sempre nella stagione sportiva 2017/2018, veniva sanzionata con numerosi punti di penalizzazione in classifica per non aver provveduto al pagamento di diverse mensilità relative agli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati, lavoratori, dipendenti e collaboratori nel settore sportivo oltre le relative ritenute Irpef o contributi Inps.
Ed invero, la ricorrente denunciava che la Società Matera Calcio, secondo alcune indiscrezioni che circolavano nell’ambiente calcistico, si sarebbe, inoltre, resa anche responsabile di ulteriori gravi irregolarità economiche-finanziarie non sanzionate dalla Procura Federale e che per le quali, pertanto, la stessa Società non avesse subito alcuna penalizzazione in classifica.
Per valorizzare la propria tesi, la ricorrente depositava, in data 27 luglio 2018, copia di 5 ricorsi ex art. 30 CGS CONI, proposti dai tesserati Bifulco Morino, Giovinco Giuseppe, Urso Francesco, De Almeida Angelo Mariano e da Stromboli Nicola avverso la delibera del Commissario Straordinario della FIGC del 20 luglio 2018, pubblicata giusta C.U. n. 29, con la quale il Commissario Straordinario ammetteva la Società Matera Calcio al Campionato di Serie C per la stagione 2018/2019, ad integrazione del materiale probatorio già depositato in atti.
Si costituivano in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio, con il patrocinio degli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, la Lega Italiana Calcio Professionistico, con il patrocinio dell’avv. Lorenzo Lentini e la Società Matera Calcio S.r.l., con il patrocinio dell’avv. Domenico Zinnari.
Esaminati gli atti di causa, il Collegio di prime cure dichiarava il ricorso inammissibile, ritenendo che lo stesso non potesse essere utilizzato per l’esercizio di un potere che l’ordinamento giuridico sportivo non attribuiva ai singoli soggetti ed ai singoli tesserati, ma solo ed esclusivamente al Procuratore Federale.
Sotto altro profilo, il Tribunale giudicava il ricorso estremamente generico, in quanto:
- fondato su generiche “indiscrezioni”, per effetto delle quali si chiedeva al Tribunale Federale di sostituirsi all’attività inquirente nella ricerca della prova e nell’individuazione delle fattispecie illecite;
- perché non specificava i criteri in base ai quali le sanzioni sarebbero dovute essere applicate, ovvero perché non individuava alcun parametro, se non estremamente generico, in base al quale applicare le indicate sanzioni;
- non conteneva alcun elemento utile a valutare la legittimazione attiva del soggetto ricorrente (eccezione formulata in udienza dai legali della FIGC);
- richiedeva l’applicazione di sanzioni previste dall’art. 18, comma 1, lett. G (penalizzazione di punti in classifica da scontare nella stagione precedente o in quella attualmente in corso), in palese violazione della stessa disposizione codicistica (vedasi al riguardo le decisioni del Tribunale, Com. Uff. N. 9/TFN-SD e 10/TFN -SD s.s. 2018-19).
Avverso la suddetta decisione del Tribunale Federale Nazionale, proponeva ricorso in appello la Società FC Aprilia Racing Club S.r.l.
Si costituivano in giudizio, come parti resistenti, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, offrendo le proprie controdeduzioni, la Lega Pro e, infine, la Società Matera Calcio.
All’udienza fissata per il giorno 29 agosto 2018, la Corte d’Appello Federale si riuniva in camera di consiglio e, all’esito della stessa, il Presidente, letta la pronuncia del Tribunale Federale Nazionale, il ricorso della Società Aprilia Racing Club S.r.l., le considerazioni e controdeduzioni offerte dalla FIGC e quelle offerte dalla Società Matera Calcio, riteneva il ricorso non meritevole di accoglimento, atteso che il difetto di interesse ad agire, come anche di una specifica posizione giuridica meritevole di tutela nell’ordinamento sportivo, non potesse essere esercitato dalla ricorrente.
Con ricorso depositato in data 4 gennaio 2019, la Società Aprilia Racing Club impugnava la decisione dalla Corte di Appello Federale, chiedendone: “in via principale: accogliere il presente ricorso e per l’effetto, in riforma della decisione, riformare la pronuncia della Corte Federale di Appello FIGC pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 58 del 5 dicembre 2018, rinviando al Tribunale Federale Nazionale c/o al Giudice ritenuto competente per la trattazione del merito, in ogni caso, condannare la controparte al pagamento delle spese e degli onorari del procedimento, in via istruttoria: ai sensi e per gli effetti dell’articolo 59, comma 7, CGS CONI, si chiede l’acquisizione d’ufficio dal Collegio di Garanzia degli atti e dei documenti dei gradi avanti al Tribunale Federale FIGC e della Corte Federale di Appello FIGC.”
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
Preliminarmente, si rappresenta che l’ordinamento statale italiano riconosce autonomia all’ordinamento giuridico sportivo e che tale autonomia non può essere definita “originaria” (come quella invece attribuita alle confessioni religiose), ma comunque assoggettata a quella statale.
Ed invero, “l’ordinamento sportivo” è menzionato tra le materie enumerate dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Il rapporto tra le due giustizie - sportiva e statale - è disciplinato dal decreto legge n. 220 del 2003, convertito nella legge n. 280 del 2003, il quale, dopo aver affermato che la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, scandisce che i rapporti tra l’ordinamento sportivo e quello statale sono regolati in base al principio di autonomia, “salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo”.
La nuova legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019, n. 145, pubblicata in data 30 dicembre 2018, integra con il nuovo comma 647 l’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 220 del 2003. Tale disposizione riserva alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. Per le medesime controversie viene, quindi, espressamente esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva.
Il successivo comma 648 dispone, infine, una vera e propria disposizione transitoria per tutte quelle controversie pendenti aventi ad oggetto provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, le quali possono essere riproposte, così come disciplinato dal nuovo testo, dinanzi al TAR nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
Ciò detto, con riferimento al caso di specie, appare pacifica l’inammissibilità del ricorso, in quanto la Società Aprilia Racing Club S.r.l., impugnando erroneamente il provvedimento della Corte Federale di Appello innanzi a questo Collegio e non al Giudice amministrativo competente (TAR Lazio), ha perso la possibilità di adire quest’ultimo, essendo già decorsi i termini perentori stabiliti dalla nuova formulazione del decreto-legge n. 220 del 2003, convertito nella legge n. 280 del 2003.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Dichiara il ricorso inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella somma di € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle resistenti FIGC e Lega Pro.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 13 marzo 2019.
Il Presidente La Relatrice
F.to Mario Sanino F.to Paola Balducci
Depositato in Roma, in data 9 maggio 2019.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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