CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 38/2019 del 22 maggio 2019 – ASD Aprilia Racing Femminile/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/FIGC Divisione Calcio Femminile/ASD Napoli Femminile

Decisione n. 38

 Anno 2019

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE 

 

composta da 

Mario Sanino - Presidente

Giuseppe Andreotta - Relatore

Angelo Canale

Guido Cecinelli

Giuseppe Musacchio - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 17/2019, presentato, in data 1 marzo 2019, dalla A.S.D. Aprilia Racing Femminile, in persona del sig. Ribaudo Marco, in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Cesare Di Cintio,

 

contro 

 

    • la Napoli Femminile S.S.D. a r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Guarino e Fabio Antonelli, costituitasi in giudizio con memoria del 18 marzo 2019con notifica effettuata anche nei confronti

 

    • della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituitasi in giudizio;
    • della Federazione Italiana Giuoco Calcio/Divisione Calcio Femminile, non costituitasi in giudizio;

 

per l’annullamento 

 

della decisione emessa dalla Corte Sportiva dAppello Nazionale della FIGC, con Comunicato Ufficiale n. 090/CSA del 1 febbraio 2019, che, nel respingere il reclamo proposto dalla società ricorrente avverso il provvedimento del Giudice Sportivo del Dipartimento Calcio Femminile (Comunicato Ufficiale n. 24 del 18 ottobre 2018), ha confermato, a carico della società Napoli Femminile, la sanzione dell’ammenda pari ad euro 300,00 e l’inibizione, a carico del dirigente accompagnatore, sig. Italo Palmieri, per quattordici giorni, senza disporre l’assegnazione della vittoria della gara tra Napoli Femminile ed Aprilia Racing Femminile con il risultato di 0-3 in favore della società istante, richiesta con il suddetto atto di reclamo. 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite, 

 

uditi, all’udienza del 18 aprile 2019, il difensore della parte ricorrente - A.S.D. Aprilia Racing Femminile - avv. Flavia Tortorella, giusta delega all’uopo ricevuta dallavv. Cesare Di Cintio; l’avv. Riccardo Guarino, per la resistente Napoli Femminile S.S.D. a r.l., nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. prof. Daniela Noviello, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI; 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Giuseppe Andreotta. 

 

Ritenuto in fatto 

 

Con ricorso  depositato in data 1 marzo 2019, la A.S.DAprilia Racing Femminile adiva il Collegio di Garanzia dello Sport per sentire annullare la decisione della Corte Sportiva d’Appello, pubblicata con C.U. n. 90/CSA del 1 febbraio 2019, con la quale detto Giudice federale respingeva il ricorso proposto dalla stessa A.S.D. Aprilia Racing Femminile allo scopo di veder annullare la Delibera assunta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile (come da Comunicato Uff. n. 24 del 18 ottobre 2018).

Secondo la ASD ricorrente, il Giudice Sportivo federale, pur avendo accertato essersi verificato, nel corso della gara tra S.S.D. Napoli Femminile e A.S.D. Aprilia Racing del 14 ottobre 2018, valevole per il campionato di serie C femminile (terminata col punteggio complessivo di 3-0), che la SSD Napoli Femminile aveva effettuato n. 5 sostituzioni, avvalendosi di 4 interruzioni del gioco, si limitava a comminare, a carico della S.S.D. Napoli Femminile, la sanzione dell’ammenda di € 300,00 (oltre all’inibizione di un suo Dirigente per gg. 14), anziché disporre la perdita della gara, come previsto dall’art. 17, comma 4, lettera v), CGS.

Per tale ragione, la Aprilia Racing Femminile lamentava la violazione di detta norma, criticando anche la tesi del Giudice dAppello, che aveva ritenuto non sussistere apposita sanzione per il caso in cui, rispettato il limite massimo di cinque sostituzioni, si fosse fatto ricorso a quattro interruzioni, in violazione del numero massimo previsto (rispetto alle tre previste dal C.U. n. 9 del 29 agosto 2018).

Sottolineava, a tal fine, che l’andamento della gara, soprattutto quando le interruzioni vengono effettuate in fase conclusiva, non può ritenersi non influenzato dalle stesse - anche sol considerando gli effetti sulla tensione agonistica dei contendenti -, senza contare che sera violato l’obbligo di garantire l’uniforme applicazione delle norme regolanti lo svolgimento, appunto, delle gare.

Avverso detta tesi, con apposito atto difensivo, si costituiva la A.S.D. Napoli Femminile, deducendo, innanzitutto, che, in punto di fatto, l’esatta ricostruzione della vicenda avrebbe dovuto portare a concludere nel senso che le interruzioni effettive sarebbero state tre e non quattro, e ciò muovendo dalla circostanza che si potevano cogliere difformità tra le risultanze del referto arbitrale rispetto alla copia del medesimo referto consegnata al Dirigente accompagnatore. Deduceva, ancora, la A.S.D. Napoli Femminile essere ineccepibile la decisione della Corte Sportiva dAppello, in quanto, anche in omaggio al principio della gradualità delle sanzioni, doveva rimarcarsi la differenza tra le fattispecie di impiego di atleti che non abbiano titolo a prendere parte alla contesa (ad es., di calciatori squalificati) e la fattispecie in cui, indiscussa la legittimità dell’impiego dei calciatori medesimi, fossero avvenute più interruzioni di gioco rispetto a quelle previste per procedere alle sostituzioni, così verificandosi un caso per cui non è espressamente prevista sanzione, con la conseguenza, perfino, della non punibilità del fatto contestato.

La Procura Generale dello Sport, dal canto suo, faceva rilevare l’inammissibilità del ricorso, ritenendo che la questione ad esso sottesa fosse da annoverarsi nell’ambito delle cosiddettcontroversie bagatellari, di cui non può essere investito il Collegio di Garanzia, e concludeva, comunque, per il rigetto nel merito.

 

Considerato in diritto

 

Preliminarmente il Collegio ritiene di dover rigettare l’eccezione proposta dalla Procura Generale dello Sport secondo cui, nella fattispecie, si controverterebbe di questioni di carattere bagatellare, escluse, a mente della prima parte del comma 1 dellart. 54 CGS CONI, dall’ambito cognitivo del Collegio di Garanzia.

Senonc, a parere di questo Collegio, non è possibile minimizzare la portata dell’attribuzione di tre punti in classifica, e la corrispondente pari decurtazione, allorquando si discute di comminare la cosiddetta sconfitta a tavolino.

La rilevanza della controversia va, infatti, affermata, trattandosi, nella specie, di incidere su interessi primari che ciascuna compagine persegue partecipando ad un campionato, in alcuni casi atti a determinare la permanenza o meno nella categoria, se non, addirittura, la vittoria del torneo.

Va, poi, ritenuta inammissibile la questione posta dalla S.S.D. Napoli Femminile in relazione ad una pretesa nuova ricostruzione del fatto, atteso che, sul medesimo, si è già pronunciata, in maniera compiuta e logicamente motivata, la Corte Sportiva di Appello, conseguendone la preclusione, per il Giudice di legittimità, dell’esame in merito.

Quanto, poi, al fatto che l’ordinamento sportivo - ed in particolare le disposizioni contenute nell’art. 17 CGS FIGC - non contempli sanzioni atte a regolare il caso di specie, questo Collegio ritiene che tanto possa escludersi a lume della susseguente e più esatta interpretazione ermeneutica delle norme vigenti.

A tal proposito, e per tale ragione, il ricorso della A.S.D. Aprilia Racing Femminile è da ritenersi fondato, deve innanzitutto escludersi che il caso di specie rientri nelle ipotesi sanzionabili con la mera ammenda (e con la inibizione temporanea), di cui al comma 6 dell’ art. 17 CGS FIGC (lì dove vi è l’elencazione di diversi casi in cui tale sanzione verrebbe applicata), non trattandosi, né di mero inadempimento formale (come sostenuto anche in motivazione della Corte Federale), né di quanto nella stessa disposizione previsto alle lettere “a)” e “b).

Quanto alla sanzione della perdita della gara, come conseguenza di irregolare svolgimento della stessa, è vero, però, che il comma 5 dello stesso art. 17 non contempla il caso oggetto della presente controversia, in quanto la casistica, a giudizio di questo Collegio da ritenere tassativa, data la gravità della sanzione, prevede detta contestazione soltanto in relazione al caso di partecipazione alla gara di calciatori (come di tecnici ed assistenti) che ne siano inibiti (anche in base alle disposizioni di cui ai commi 1 e 33 dellart. 34 e 34 bis delle NOIF) o che comunque non ne abbiano titolo.

A questo punto occorre aggiungere che, anche il dubbio se la previsione di cui al detto comma 5 possa consistere, o meno, in una specificazione dei casi in cui comminare la perdita della gara, rispetto a quanto previsto dalla lettera “b” del comma 4, è risolto dal richiamo espresso all’art. 29, comma 7, che si occupa proprio della irregolarità della partecipazione di calciatori, tecnici ed assistenti.

Insomma, il richiamo a dette disposizioni, così come si riscontra nella lettura del comma 5 dell’art. 17, autorizza a ritenere circoscritti ai soli casi ivi previsti la penalizzazione della perdita della gara.

Resta il fatto che la lettera “c)” del comma 4 dell’art. 17 CGS FIGC prevede, in caso di irregolare svolgimento della gara, la ripetizione della stessa e tale rimedio” non trova nelle disposizioni vigenti alcuna limitazione od eccezione.

D’altra parte, non sembra potersi dubitare che, a mente dell’art. 4 del C.U. n. 9/18, la gara in questione abbia avuto un irregolare svolgimento, non potendosi relegare detta norma secondaria ad un rango meramente formale, ivi prevedendosi le modalità regolamentari vere e proprie.

Ne consegue che la decisione impugnata va annullata, affinchè il Giudice del merito, applicando i sopra enunciati principi, faccia governo della disposizione di cui alla lettera “c” del comma 4 dell’art. 17 CGS CONI, non potendo in tal senso direttamente disporre questo Collegio, chiamato dalla ricorrente a pronunciarsi solo sull’annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello.

Ne consegue, altresì, che deve essere rinviata a detto Giudice anche ogni determinazione sulle spese di lite.

 

P.Q.M.

 Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 17/2019, presentato, in data 1 marzo 2019, dalla società ASD Aprilia Racing Femminile nei confronti della ASD Napoli Femminile, con notifica nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della Lega Nazionale Dilettanti (LNDe delia FIGC/Divisione Calcio Femminile, per l'annullamento della decisione emessa dalla Corte Sportiva dAppello Nazionale della FIGC, con Comunicato Ufficiale n. 090/CSA del 1 febbraio 2019, che, nel respingere il reclamo proposto dalla società ricorrente avverso il provvedimento del Giudice Sportivo del Dipartimento Calcio Femminile (Comunicato Ufficiale n. 24 del 18 ottobre 2018), ha confermato, a carico della società Napoli Femminile, la  sanzione dell'ammenda pari ad euro 300,00 e l'inibizione, a carico del dirigente accompagnatore sig. Italo Palmieri, per quattordici giorni, senza disporre l'assegnazione della vittoria della gara tra Napoli Femminile ed Aprilia Racing Femminile con il risultato di 0-3 in favore della società istante, richiesta con il suddetto atto di reclamo.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, rinvia alla Corte Sportiva d'Appello FIGC per i provvedimenti relativi all'applicazione di una diversa sanzione.

Spese al definitivo. 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 18 aprile 2019.

 

Il Presidente                                                                                          Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                                                  F.to Giuseppe Andreotta

 

Depositato in Roma, in data 22 maggio 2019.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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