CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 40/2019 del 29 maggio 2019 – USD San Michele 2009/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/C.R. Emilia Romagna FIGC-LND

Decisione n. 40

 Anno 2019

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

  

composta da 

Mario Sanino - Presidente

Cesare San Mauro - Relatore

Giuseppe Andreotta

Guido Cecinelli 

Angelo Maietta - Componenti 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 31/2019, presentato, in data 15 aprile 2019 (prot. Collegio di Garanzia dello Sport n. 00253 del 15 aprile 2019), dalla società U.S.D. San Michele 2009 (di seguito USD San Michele), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Luciano Conti, rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Paola Vicarioto e Serena Imbriani, anche disgiuntamente tra loro, del Foro di Teramo,

 

contro

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito anche FIGC), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio, 

 

la Lega Nazionale Dilettanti (di seguito anche LND), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio, 

 

il Comitato Regionale Veneto FIGC - LND (di seguito anche C.R. Veneto) in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio; 

 

la A.S.D. Cristoforo Colombo, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio; 

 

per la riforma e/o annullamento 

 

della decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale del C.R. Veneto FIGC/LND, pubblicata sul C.U. n. 75 del 13 marzo 2019, che, nel respingere il gravame della ricorrente USD San Michele, ha confermato la decisione del Giudice Sportivo di primo grado endofederale che ha irrogato, alla odierna ricorrente, la sanzione della perdita sportiva della gara con l’A.S.D. Cristoforo Colombo, omologando il risultato sul punteggio di 0-3 in favore della A.S.D. Cristoforo Colombo, per la violazione dell'art. 17, commi 1 e 5, lett. a), CGS FIGC; la sanzione dell'ammenda pari a € 50,00 a carico della stessa USD San Michele; la sanzione della inibizione fino al 23 gennaio 2019 a carico del dirigente accompagnatore, sig. Marco Tramarin, noncla sanzione della squalifica per una giornata a carico del giocatore Andrea Viale (di seguito anche Viale, già "dirigente di Prima Categoria" per l'U.S. Codevigo, in prestito alla USD San Michele).

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite,

 

uditi, nell’udienza del 15 maggio 2019, il difensore della parte ricorrente - USD San Michele 2009 - avv. Nicola Siggillino, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Paola Vicarioto, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. prof. Maria Elena Castaldo, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva CONI;

  

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. prof. Cesare San Mauro.

 

Ritenuto in fatto

 

 - In data 6 dicembre 2018, la USD San Michele ha presentato al C.R. Veneto, mediante caricamento sulla piattaforma AS400, la pratica di trasferimento in prestito” del giocatore Viale dalla cedente U.S. Codevigo;

  • in data 8 dicembre 2018, l’Ufficio Tesseramento del CR Veneto ha comunicato alla USD San Michele, mediante caricamento nell’Area Riservata a quest’ultima sulla piattaforma AS400, la non convalidabilità della pratica,  poiché latleta risulta tra i dirigenti della Società  cedente (CODEVIGO);
  • in data 9 dicembre, si è svolta la quattordicesima giornata del girone di andata del Campionato di Seconda categoria, Girone L, nel corso della quale ha avuto luogo lincontro tra le squadre USD San Michele, odierna ricorrente, e A.S.D. Cristoforo Colombo di Ponte San Nicolò;
  • in occasione della suddetta gara, terminata con un punteggio di 2 reti a 1 per la USD San Michele, questultima ha schierato in campo il giocatore Viale, asseritamente in prestito dalla squadra U.S. Codevigo;
  • relativamente alla partecipazione del Viale, è provato dalla documentazione di gara (referto arbitrale, distinta della USD San Michele e rapporto di fine gara) che lo stesso ha partecipato alla gara con il numero 20 della USD San Michele, è entrato in campo al 36esimo minuto del secondo tempo e, infine, è stato ammonito per comportamento antisportivo” al 48esimo del medesimo tempo;
  • sostiene la ricorrente USD San Michele di aver appreso solo in data 10 dicembre 2018 della mancata approvazione/convalida, da parte dell’Ufficio Tesseramento del CR Veneto, della richiesta di trasferimento in prestito” e che, ritenendo invece in buonafede che la pratica fosse andata a buon fine, solo per tale motivo avrebbe schierato il Viale in occasione della suddetta gara;
  • in data 11 dicembre, lUfficio Tesseramento del CR Veneto ha nuovamente preso in carico la pratica di trasferimento del Viale, avendo la USD San Michele prodotto il documento di “variazione di organigramma n. 5della U.S. Codevigo, datato 10 dicembre 2018, da cui si evince che il Viale risulta “dimessodalla carica di dirigente;
  • in data 12 dicembre 2018, l’Ufficio Tesseramento del CR Veneto, sulla base del predetto documento, ha approvato/convalidato il trasferimento richiesto;
  • con C.U. n. 29 del 5 gennaio 2019, il Giudice Sportivo della delegazione di Padova, risultando “dalla documentazione in atti che la società U.S.D. SAN MICHELE 2009 ha nel corso della gara in oggetto impiegato un giocatore (VIALE Andrea nato il 27/06/1990) non avente titolo a parteciparvi in quanto non tesserato, in base allart. 17, commi 1 e 5, lettera a), C.G.S. F.I.G.C., ha deliberato di non omologare il risultato conseguito sul campo; di comminare la punizione sportiva della perdita della gara, con risultato: USD SAN MICHELE 2009 0 - CRISTOFORO COLOMBO 3, e di non applicare la penalizzazione di 1 (un) punto in classifica avendo vinto sul campo; di porre a carico della società USD SAN MICHELE 2009 lammenda di euro 50,00 per avere impiegato in una gara ufficiale un giocatore che non ne aveva titolo; di inibire per 15 giorni (sino al 23/01/2019) il dirigente accompagnatore della società USD SAN MICHELE 20009 sig. TRAMARIN Marco, atteso che limpiego di calciatori non tesserati costituisce violazione dei doveri connaturati alla funzione di accompagnatore ufficiale della squadra che presuppongono la conoscenza ed il rispetto delle norme che regolano lo svolgimento dellattività sportiva; di squalificare per 1 (una) gara il giocatore VIALE Andrea nato il 27/07/1990”;
  • in data 16 gennaio 2019, la USD San Michele ha proposto ricorso innanzi alla Corte Sportiva dAppello Territoriale del C.R. Veneto FIGC/LND, chiedendo la riforma della sopra illustrata decisione del Giudice Sportivo;
  • in data 6 marzo 2019, su richiesta della Corte Sportiva dAppello Territoriale del C.R. Veneto FIGC/LND, l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto ha fornito una sintetica relazione sul funzionamento della piattaforma AS400, con particolare riferimento alla accessibilità delle risultanze dello stesso da parte delle società interessate, confermando che è possibile verificare l’andamento delle pratiche inoltrate in tempo reale e che, sempre in tempo reale, lerrore inserito in AS400 viene riportato tout court anche nellArea riservata della Società” e che, pertanto, nel caso specifico la Società  poteva visualizzare la segnalazione presente  nella pratica nello stesso momento nel quale loperatore aveva riscontrato lerrore”.
  • con C.U. n. 75 del 13 marzo 2019, la Corte Sportiva dAppello Territoriale del C.R. Veneto FIGC/LND, considerato che “nella relazione dellUfficio Tesseramento si dichiara di esservi contemporaneità tra linserimento delle comunicazioni sul tesseramento e leffettiva conoscenza/visualizzazione delle stesse da parte delle Società, rilevato che l8/12/2018, successivamente alla richiesta di tesseramento del Viale, ma precedentemente alla disputa della gara in programma il 9/12/2018, la comunicazione dellUfficio tesseramento relativa alla impossibilità di provvedere alla accettazione del tesseramento richiesto era visibile nel portale, nellarea riservata alla società” e che, in base a quanto disposto dall’art. 17, comma 5, CGS FIGC, a nulla rileva la eventuale buonafede della ricorrente, buonafede che non la esime comunque dal verificare con la normale diligenza il buon fine della richiesta di tesseramento, hdeliberato di respingere il ricorso presentato dalla USD San Michele e di confermare i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo;
  • in data 15 aprile 2019, la USD San Michele ha depositato presso il Collegio di Garanzia dello Sport c/o il CONI il presente ricorso (prot. Coll. Gar. Sport n. 00253 del 15 aprile 2019), precedentemente notificato anche alla FIGC, alla LND, al CR VENETO e, infine, all’A.S.D. Cristoforo Colombo, per sentir in via principale: accogliere il presente ricorso e per leffetto, in riforma della decisione assunta dalla Corte Sportiva dAppello Territoriale del Comitato Regionale Veneto FIGC/LND comunicata e pubblicata con motivi in data 13 marzo 2019 e qui impugnata, per violazione di norme di  diritto nonché per omessa/insufficiente motivazione, annullare le sanzioni disciplinari irrogate alla Ricorrente. In via subordinata: accogliere il presente ricorso e per leffetto, in riforma della decisione assunta dalla Corte Sportiva dAppello Territoriale del Comitato Regionale Veneto FIGC/LND, comunicata e pubblicata con motivi in data 13 marzo 2019 e qui impugnata, per violazione di norme di diritto nonché per omessa/insufficiente motivazione - previa corretta qualificazione giuridica del fatto - ridurre le stesse nella misura minima edittale ritenuta di giustizia, e quindi nellammenda, secondo il principio di proporzionalità e ragionevolezza disatteso in sede endo-federale. In via ulteriormente subordinata: accogliere il presente ricorso e per leffetto, annullare la decisione qui impugnata, per violazione di norme di diritto nonché per omessa/insufficiente motivazione con rinvio alla Corte Sportiva dAppello Territoriale del Comitato Regionale Veneto FIGC/LND previa corretta qualificazione giuridica del fatto. In via istruttoria e occorrendo: si chiede lacquisizione del fascicolo dellintera fase endo-federale ai sensi dellart. 59.7 del Codice di Giustizia Sportiva, comprensivo dei verbali di udienza e di voler disporre ogni accertamento di natura istruttoria relativo al caso de quo, ivi compreso il funzionamento del sistema AS400. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi aumentati di IVA e CPA e restituzione del contributo reclamo.”
  • inoltre, con il medesimo ricorso e con separate istanze al Presidente pro tempore del Collegio di Garanzia del CONI, rispettivamente del 24 aprile 2019 e del 6 maggio 2019, la USD San Michele ha chiesto l’adozione di misure cautelari e, in particolare, di ordinare alla resistente FIGC Com. Reg. Veneto di sospendere la disputa della gara tra ASD Stra Riviera del Brenta e ASD Cristoforo Colombo fissata per il giorno 12 maggio 2019, sino alla data di definizione del presente giudizio”;
  • da ultimo, in data 9 maggio 2019, la USD San Michele ha comunicato di voler ritirare la propria istanza di misure cautelari urgenti presentata il giorno 6 maggio 2019 in quanto il Comitato Regionale Veneto ha agito in autotutela accogliendo la sua richiesta di rinvio dellpartita del 12 maggio 2019 tra ASD Stra Riviera del Brenta e ASD Cristoforo Colombo, in attesa della decisione del Collegio di Garanzia sulla causa de quo”.

Considerato in diritto

 1. La USD San Michele ha impugnato i suddetti provvedimenti, chiedendone l’annullamento, per un unico motivo di ricorso, che può essere così sintetizzato.

Per la ricorrente, la Corte Sportiva dAppello Territoriale del C.R. Veneto FIGC/LND, a fronte della partecipazione alla gara in esame da parte del Viale senza titolo, avrebbe illegittimamente tratto “come estrema conseguenza lapplicazione rigorosa dellart. 17, comma 5 [CGS FIGC] con conseguente perdita della gara, omettendo del tutto lindagine sul punto decisivo della controversia, e cioè sul motivo per cui il Viale abbia partecipato alla predetta gara”. Prosegue, infatti, la ricorrente, asserendo che lirregolare posizione del calciatore e il fatto che sia stato utilizzato irregolarmente è dovuto esclusivamente a fatto e colpa del CRV [consistita, sempre secondo la ricorrente, nell’aver comunicato l’errore nella procedura di trasferimento in un giorno festivo, rendendone così materialmente impossibile laccertamento da parte della stessa, ritenendo un tale onere di controllo eccessivo], e di conseguenza in mancanza di un elemento soggettivo specifico non si può applicare la sanzione della perdita della gara perché la fattispecie colposa non risulta integrata, avendo la ricorrente “sempre agito in completa buona fede”.

2. La FIGC, la LND, il C.R. Veneto e la A.S.D. Cristoforo Colombo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non si sono costituiti in giudizio.

3. Ritiene il Collegio di Garanzia dello Sport c/o il CONI che il ricorso della USD San Michele deve essere respinto, per i seguenti motivi in fatto e in diritto.

3.1. In primis, la Corte Sportiva dAppello Territoriale C.R. Veneto FIGC/LND ha ricostruito correttamente la vicenda oggetto del giudizio.

In questa sede neppure servirebbe ricordare che quando una società procede al caricamento sulla piattaforma AS400 di una richiesta di trasferimento in prestito, quest’ultima deve essere convalidata/approvata da parte dell’Ufficio tesseramento competente (l’adempimento è espressamente indicato nella modulistica di riferimento e, pertanto, anche in quella compilata dalla società ricorrente, v. doc.ti 12 USD San Michele, in cui è presente la seguente dicitura il documento dovrà essere convalidato dallUfficio tesseramento competente”).

E, quindi, evidentemente destituita di fondamento logico l’asserzione della ricorrente per cui, nel caso di specie, sussisterebbe ‘un legittimo affidamento nella corretta conclusione della procedura di tesseramento.

Come evidenziato dal Giudice Sportivo in primo grado e confermato dalla Corte Sportiva Territoriale in appello, la ricorrente USD San Michele, pur sapendo che la pratica di trasferimento era semplicemente in corso e, quindi, in attesa di approvazione/convalida, ha deciso comunque di schierare in campo il Viale, senza preoccuparsi di verificarne diligentemente lo stato di avanzamento (e, se ciò avesse fatto, avrebbe certamente avuto cognizione dell’errore rilevato dall’Ufficio tesseramento del C.R. Veneto prima della gara).

Infatti, come ha correttamente rilevato  la Corte Sportiva dAppello Territoriale C.R. Veneto FIGC/LND con la decisione impugnata, la buonafede non esime [la USD San Michele] comunque dal verificare con la normale diligenza il buon fine della richiesta di tesseramento”, essendo pacifica, come confermato dalla breve nota tecnica elaborata dall’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto, la contemporaneitàtra l’inserimento delle comunicazioni relative alla pratica di tesseramento e la disponibilità/visibilità delle medesime nell’area dedicata alla singola società che ha attivato la relativa procedura.

Del resto, essendo il Viale impegnato nella società cedente con la qualifica di dirigente, mai avrebbe potuto essere impiegato come giocatore dalla cessionaria USD San Michele, dal momento che, come tempestivamente rappresentato dall’Ufficio tesseramento del C.R. Veneto in data 8 dicembre 2018 (a fronte della richiesta di trasferimento depositata il 6 dicembre 2018), “i dirigenti delle società non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici né assumere la qualifica di dirigente o di collaboratore in altra società associata nella stessa Lega o che svolga attività esclusivamente nel Settore Giovanile e Scolastico(art. 21, comma 3, NOIF FIGC).

Nel caso di specie, quindi, è chiaro che la USD San Michele ha caricato sulla piattaforma AS400 la richiesta di trasferimento in prestito a ridosso della gara (la richiesta è stata presentata il 6 dicembre 2018 e il Viale è stato schierato in campo dopo appena due giorni) e, per mera negligenza, non ne ha verificato lo stato prima della gara del 9 dicembre 2018 in cui, pur nella consapevolezza di una richiesta di trasferimento in prestito semplicemente in corso” e non “approvata, ha deciso comunque di schierare in campo il Viale.

3.2. Chiarita la correttezza della ricostruzione della vicenda in fatto, questo Collegio, nonostante i rilievi sollevati dalla ricorrente USD San Michele, ritiene che, anche in diritto, la Corte Sportiva dAppello Territoriale C.R. Veneto FIGC/LND, con la decisione impugnata in questa sede, abbia correttamente confermato le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo di primo grado.

Ebbene, lungi dal rappresentare un automatismo senza controllo”, l’art. 17 CGS FIGC, nel tipizzare le fattispecie per cui è inflitta la punizione della perdita della gara, ai fini che qui rilevano, prevede espressamente anche quella in cui la società fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte” (art. 17, comma 5, lettera a), CGS FIGC).

Fattispecie che risulta incontrovertibilmente perfezionata nel  caso di specie, stante il comportamento negligente tenuto dalla ricorrente USD San Michele.

Per completezza, chiarito  il comportamento colpevole della ricorrente, è appena il caso di evidenziare che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente USD San Michele, è lo stesso art. 17 CGS FIGC a stabilire che le sanzioni inerenti alla disputa delle gare, tra cui quella della perdita della gara con il punteggio di 0-3, sono inflitte alla società ritenuta responsabile “anche oggettivamente” (art. 17, comma 1, CGS FIGC), come precisato, peraltro, dagli orientamenti assunti in merito da questo Collegio, per cui, ai sensi dell’art. 17 c. 1 e 5 CGS F.I.G.C., la società risponde dellirregolare posizione dei calciatori che abbiano preso parte alla competizione sportiva a titolo di responsabilità oggettiva, ogni questione relativa allaccertamento dellelemento soggettivo è manifestamente irrilevante(Coll. Gar., Sez. II, decisione n. 20, dep. il 13 maggio 2015).

4. Non risultando costituita alcuna parte resistente, non vi è luogo a provvedere circa il regolamento delle spese di lite.

 

P.Q.M. 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, respinge il ricorso presentato dalla

 

U.S.D. San Michele 2009 e, per l’effetto, conferma la decisione assunta dalla Corte Sportiva dAppello del CR VENETO con C.U. n. 75 del 13 marzo 2019. 

 

Nulla per le spese. 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 15 maggio 2019.

 

Il Presidente                                                                        Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                               F.to Cesare San Mauro

 

Depositato in Roma, in data 29 maggio 2019.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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