CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 41/2019 del 5 giugno 2019 – Club Foggia Calcio S.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio

 

 

 

 

 

Decisione n. 41

 

Anno 2019

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA SECONDA SEZIONE

 

 

 

 

composta da

 

Attilio Zimatore - Presidente e Relatore

Oreste Fasano

Silvio Martuccelli

Laura Marzano

Gabriella Palmieri - Componenti ha pronunciato la seguente

                                                    DECISIONE

 

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 29/2019, presentato, in data 5 aprile 2019, dalla società Club Foggia Calcio S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Fabio Iudica, Alessandra Carbone e Guido Gallovich, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in

Milano, via Podgora, n. 1,

 

     nei confronti

 

 

 

della Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),

 

 

 

e nei confronti

 

della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Roma, via Panama, n. 58,

nonché

 

 

 

della U.S. Salernitana 1919 s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Gian Michele Gentile, elettivamente domiciliata  nel suo studio in Roma, in via G.G. Belli, n. 96,

 

 

avverso

 

 

 

la decisione della Corte Federale dAppello FIGC nel giudizio di rinvio ex art. 62, comma 1, CGS, pubblicata, con relativa motivazione, in data 27 marzo 2019, a mezzo di C.U. n. 083/CFA, con la quale - a seguito dell’accoglimento con rinvio disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione n. 80/2018 del 10 dicembre 2018 - è stata rideterminata in

6 punti la sanzione della penalizzazione in classifica inflitta, a carico della società istante, dalla

medesima CFA FIGC con decisione pubblicata a mezzo di C.U. n. 22/CFA del 22 agosto 2018, che aveva ridotto la sanzione irrogata in primo grado da 15 a 8 punti di penalizzazione (da scontarsi nella s.s. 2018/2019), per la violazione dell’art. 4, comma 2, CGS, a titolo di responsabilità  oggettiva, per le condotte contestate, per quanto qui rileva, ai sigg. Fedele

Sannella e Francesco Domenico Sannella.

 

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

 

uditi, nell’udienza del 17 maggio 2019: per la parte ricorrente Club Foggia Calcio S.r.l., gli avv.ti prof. Fabio Iudica, Alessandra Carbone, Guido Gallovich e Massimiliano Valcada; per la resistente FIGC, gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli; l’avv. Gian Michele Gentile, per l’U.S. Salernitana 1912 S.r.l., intervenuta ad opponendum’ nel presente giudizio, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Ieradi, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, Prof. Avv. Attilio Zimatore.

 

Ritenuto in fatto

 

 

 I. Il presente giudizio si inserisce in un più complesso e ampio contenzioso che giunge ora per la seconda volta alla cognizione del Collegio di Garanzia. Pertanto, per la ricognizione dei fatti e dello svolgimento del procedimento sembra opportuno riprendere l’esposizione contenuta nella precedente decisione di questo Collegio – vale a dire la decisione n. 80/2018 del 10 dicembre 2018 – con le opportune integrazioni di aggiornamento.

La controversia si inquadra nell'ambito delle vicende inerenti l'inchiesta della Procura della Repubblica di Milano "Security" dalla quale è emersa la responsabilità penale, a vario titolo, del sig. Ruggiero Massimo Curci, "consigliere di amministrazione della Foggia Calcio S.r.l. dal

27.6.2015 e vice presidente della stessa società dal 9.3.2017 al 30.6.2017, nonché titolare per il tramite di altra società , di quote sociali della stessa Foggia Calcio S.r.l. e soggetto esercitante il controllo sulla medesima società nello stesso periodo temporale". All'esito della complessa attività di indagine, la Procura della Repubblica di Milano provvedeva a trasmettere alla Procura Federale gli atti di interesse da cui risultava che il sig. Ruggiero Massimo Curci aveva

reimpiegato, per il tramite del Sig. Fedele Sannella (dirigente, consigliere di amministrazione, socio e soggetto esercitante il controllo sul Foggia Calcio S.r.l.), parte del denaro illecitamente ottenuto anche per far fronte alle esigenze finanziarie e gestionali della società pugliese e dei

suoi tesserati.

 

II. Con atto del 15 maggio 2018, la Procura Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale i sigg.ri Ruggiero Massimo Curci, Nicola Curci, Fedele Sannella, Francesco Domenico Sannella ed altri 33 tesserati del Club Foggia Calcio s.r.l. (Presidente, amministratori e tesserati) per la violazione degli artt. 1 bis e 8 CGS, 19 Statuto, 84 e 94 NOIF per avere, nell'arco delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, impiegato, percepito o anche soltanto consentito l'utilizzo e l'ingresso nella gestione societaria di denaro proveniente dalle attività illecite poste in essere da Ruggiero Massimo Curci; la società Foggia Calcio per

rispondere, "a titolo di responsabilità diretta”, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice della

Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dal [Presidente] sig. Fares Adolfo Lucio e, "a titolo di responsabilità oggettiva”, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dai soggetti suindicati e da altri tesserati.

III. Nel corso del procedimento disciplinare avanti il TFN, si costituivano i soggetti deferiti, ad eccezione del signor Ruggiero Massimo Curci. All'udienza del 22 giugno 2018, la Virtus Entella S.r.l. presentava istanza di intervento ex art. 41, comma 7, CGS, in qualità di terza portatrice di interessi indiretti, essendosi classificata al quart'ultimo posto nel campionato di Serie B, con il miglior piazzamento tra i quattro club retrocessi in Lega Pro. A tale intervento si opponevano tutte le parti costituite, ritenendo la facoltà di intervento limitata esclusivamente ai procedimenti per illecito sportivo. Il TFN ammetteva l'intervento della Virtus Entella S.r.l.

IV. Prima dell’apertura del dibattimento, il procedimento veniva dichiarato concluso nei confronti di 20 (venti) calciatori, deferiti a seguito della applicazione di sanzione ai sensi dell'art.

23 e/o 24 CGS; il procedimento proseguiva, quindi, nei  confronti  degli  altri  deferiti. Come da C.U. n. 1/TFN del 2 luglio 2018, il TFN proscioglieva il Presidente Fares; riteneva, invece, responsabili per le condotte loro ascritte Ruggiero Massimo Curci e Fedele Sannella (sanzionati con cinque anni di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC); Nicola Curci e Francesco Domenico Sannella, (sanzionati con quattro anni di inibizione); Giuseppe Di Bari (sanzionato con due mesi di inibizione); i tesserati Martinelli, De Almeida, ArcidiaconoSanchez, PossanziniDe Zerbi, Teresa e Marcattili (sanzionati con tre mesi di inibizione); il Club Foggia Calcio s.r.l. (sanzionato con 15 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella s.s. 2018/2019).

V. La decisione veniva, quindi, impugnata da parte di tutti i soggetti sanzionati, fatta eccezione per i fratelli Curci e per il D.S. Di Bari, dinanzi alla Corte Federale che accoglieva l'eccezione di inammissibilità dell'intervento della Virtus Entella S.r.l. in virtù dell'art. 41, comma 7, CGS,

in combinato disposto con l'art. 33, comma 3, CGS; proscioglieva i tesserati Arcidiacono,

 

Sanchez, De Almeida, Martinelli, Marcattili, Teresa, Possanzini e De Zerbi per insufficienza di prove; riduceva l’inibizione inflitta a Fedele e Francesco Domenico Sannella, rispettivamente, ad anni tre ed uno; riduceva la penalizzazione irrogata a titolo di responsabilità oggettiva nei

confronti del Club Foggia Calcio S.r.l. a 8 punti, da scontarsi nella s.s. 2018/2019 (C.U. n.

 

22/CFA del 20 agosto 2018).

 

VI. Avverso tale pronuncia i fratelli Sannella e il Club Foggia Calcio s.r.l. proponevano ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia, il quale, con decisione n. 80/2018 del 10 dicembre 2018: respingeva l’impugnativa proposta dal sig. Fedele Sannella, confermando nei suoi confronti la misura dell’inibizione per tre anni; accoglieva il ricorso del sig. Francesco Domenico Sannella, annullando la sanzione inflittagli; accoglieva parzialmente il ricorso del Foggia Calcio S.r.l., rinviando la controversia alla CFA ai sensi degli artt. 62 del CGS e 12 bis dello Statuto CONI, affinchè rinnovasse la sua valutazione in ordine al trattamento sanzionatorio, tenendo conto dell’avvenuto proscioglimento di uno dei fratelli Sannella e della medio tempore intervenuta riduzione del format di Serie B da 22 a 19 squadre.

VII. In sede di rinvio, la CFA – con decisione pubblicata il 27 marzo 2019 (C.U. n. 083/CFA) - dichiarava  di  procedere  alla  rivalutazione  della  sanzione  come  ordinato  dal  Collegio di Garanzia tenuto conto sia delle conseguenze della modifica del format del Campionato di Serie B, sia dellannullamento della sanzione inflitta al Signor Domenico Sannella”. All’esito di tale operazione, i giudici di merito ritenevano congruo ridurre la sanzione nella misura, complessivamente rideterminata di punti 6, da scontarsi nel Campionato 2018/2019Sul contenuto della decisione del Collegio di Garanzia n. 80/2018 nonché su quella della CFA impugnata in questa sede si tornerà più diffusamente nel seguito della motivazione.

VIII. Con ricorso depositato il data 5 aprile 2018, il Club Foggia Calcio s.r.l. ha quindi nuovamente adito il Collegio di Garanzia dello Sport per la riforma della decisione resa dalla CFA in sede di rinvio, rassegnando le seguenti conclusioni:

<< <in via preliminare, in rito

 

concedere labbreviazione dei termini ai sensi di cui allart. 60, comma 5 CGS CON

nel merito, in via principale

 

accertato e dichiarato il vizio di non conformità della Decisione impugnata al principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia dello Sport CONI (Decisione Collegio di Garanzia dello Sport n. 80/2018 del 10/12/2018), come dedotto nel motivo di ricorso, annullare la stessa nei capi rilevanti ai fini della determinazione della sanzione comminata al Foggia Calcio e, per leffetto, rideterminare – riducendola nella misura ritenuta di giustizia – la sanzione da infliggersi al Foggia calcio, senza rinvio;

nel merito, in subordine

 

accertato e dichiarato il vizio di non conformità della Decisione impugnata al principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia dello Sport CONI (Decisione Collegio di Garanzia dello Sport n. 80/2018 del 10/12/2018), come dedotto nel motivo di ricorso, annullare la stessa nei capi rilevanti ai fini della determinazione della sanzione comminata al Foggia Calcio e, per leffetto, previa ulteriore precisazione del principio di diritto cui il Giudice di rinvio dovrà attenersi nella rideterminazione della sanzione da infliggersi al Foggia Calcio, rinviare gli atti alla Corte Federale dAppello, affinchè in diversa composizione rinnovi il giudizio, imponendo in ogni caso alla Corte di rideterminare – riducendola nella misura ritenuta di giustizia – la sanzione da infliggersi al Foggia Calcio >>

A sostegno di tali domande, il Club Foggia Calcio S.r.l. ha dedotto la violazione da parte della CFA del principio di diritto affermato dal Collegio di Garanzia nella decisione n. 80/2018. Detto motivo, per quanto occorre, sarà illustrato nel corso della motivazione.

Si è costituita in giudizio la FIGC, la quale ha chiesto che questo Collegio dichiari inammissibile il ricorso del Club Foggia Calcio S.r.l e che, comunque, lo respinga perché infondato nel merito.

Le eccezioni della FIGC saranno esposte anchesse, per quanto necessario, nel corso della motivazione che segue.

Sono intervenuti nel giudizio l’U.S. Salernitana 1912 S.r.l., chiedendo anchessa il rigetto del ricorso del Club Foggia Carlo S.r.l., nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Ieradi, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI. In sede di discussione la Procura ha dichiarato di rimettersi alla decisione del Collegio.

A conclusione dell’udienza di discussione, i difensori della FIGC hanno chiesto formalmente al Collegio di Garanzia dello Sport di definire il presente giudizio senza rinvio, ai sensi dellart. 62, comma 1, del CGS CONI; ed i difensori della ricorrente Foggia Calcio, nonché il difensore dell’intervenuta U.S. Salernitana 1912 hanno aderito alla suddetta richiesta.

                                            Considerato in diritto

In primo luogo occorre affrontare il problema della contestata ammissibilità dell’intervento dellU.S. Salernitana 1919 s.r.l. che ha spiegato un intervento ad opponendum art. 105 c.p.c., chiedendo il rigetto del ricorso proposto dal Foggia Calcio. Questultima si è opposta all’intervento, eccependone l’inammissibilità e sostenendo la carenza di legittimazione dellU.S. Salernitana.

Il Collegio – pur dando atto che l’interesse della U.S. Salernitana è sorto successivamente all’avvio di questo procedimento e solo alla luce della situazione attuale della classifica - ritiene che l’intervento sia inammissibile, rilevando che il Codice di Giustizia Sportiva del CONI non prevede altro intervento dinanzi al Collegio di Garanzia se non quello della Federazione interessata e della Procura Generale dello Sport (art. 59, 2° comma). Lassenza di una disposizione nel CGS che consenta l’intervento di terzi dinanzi al Collegio di Garanzia è coerente a una costante interpretazione dell’art. 105 c.p.c., secondo la quale nel giudizio di legittimità – sul cui modello è costruito il procedimento dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport - non è consentito l’intervento volontario del terzo “mancando al riguardo una espressa previsione normativa, indispensabile nella disciplina di una fase processuale autonoma, e riferendosi lart. 105 c.p.c., esclusivamente al giudizio di cognizione di primo grado” (così Cass,. 27.12.2016, n. 27044 ed ivi ulteriori richiami giurisprudenziali; conf. Cass., n. 10813/2011; Cass., n. 5759/2016).

Ad ulteriore sostegno di questa considerazione, già di per sé assorbente, milita il fatto che il Codice di Giustizia Sportiva della Figc, quando ammette la legittimazione del terzo ed ammette il suo intervento – pur sempre limitatamente alla fase di merito – lo fa soltanto nei casi di illecito sportivo, nei quali, appunto, sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse in classifica” (cfr. art. 33, 3° comma del CGS della FIGC). Anche da questo diverso punto di vista l’intervento della U.S. Salernitana risulta inammissibile, tenuto conto che questo procedimento si fonda su violazioni in materia gestionale ed economica. E proprio per questa ragione, a suo tempo, la stessa CFA della FIGC aveva dichiarato l’inammissibilità dell'intervento della Virtus Entella s.r.l., rilevando che il procedimento non aveva ad oggetto un caso di illecito sportivo. 

Dichiarata l’inammissibilità dell’intervento della U.S. Salernitana 1919, si può quindi passare all’esame del ricorso proposto dal Foggia Calcio.

2.

 

Con un unico motivo, il Club Foggia Calcio S.r.l. ha censurato la decisione impugnata per violazione del principio di diritto affermato dal Collegio di Garanzia nella decisione n. 80/2018. Secondo la tesi di parte ricorrente, una corretta applicazione dei parametri imposti da questo Collegio (che, nella sua precedente decisione n. 80/2018, aveva indicato come elementi dei quali tenere conto sia lannullamento della sanzione inflitta al sig. Francesco Domenico Sannella, sia le conseguenze della modifica del format del Campionato di Serie B con la riduzione del numero di squadre da 22 a 19) avrebbe imposto una decurtazione della penalizzazione necessariamente superiore a 2 punti. La tesi poggia sull’assunto secondo cui se la CFA, nel determinare inizialmente la penalizzazione in 8 punti (nella sua prima decisione), ne aveva computati 2 per le responsabilità ascrivibili al sig. Francesco Domenico Sannella, è evidente che tali punti avrebbero dovuto essere sottratti, nel giudizio di rinvio, solamente in ottemperanza al proscioglimento di costui da parte del Collegio di Garanzia. In sostanza, venuta meno la responsabilità a suo tempo ascritta al sig. Francesco Domenico Sannella, la CFA, in sede di rinvio, avrebbe dovuto - già solo per questa ragione - necessariamente ridurre di due punti la sanzione inflitta al Foggia Calcio, ma non avrebbe potuto arrestarsi qui, poichè avrebbe dovuto poi procedere ad una ulteriore decurtazione in considerazione del secondo parametro indicato dal Collegio di Garanzia. Non avendo la CFA proceduto ad alcuna ulteriore decurtazione, la stessa avrebbe quindi trascurato di conformarsi all’ulteriore obbligo di riquantificare la sanzione definitiva anche sulla scorta del secondo parametro, ossia il sopravvenuto mutamento del format della Serie B con la riduzione del numero di squadre da 22 a 19.

Tali argomentazioni sono state contestate dalla FIGC, la quale sostiene che la censura in realtà si risolverebbe nel tentativo di sindacare, al di là dei limiti della critica vincolata consentita in questa sede, la congruità dell’apprezzamento espresso dalla CFA sull’afflittività della sanzione irrogabile nel caso di specie. Osserva la resistente che del resto è stato lo stesso Collegio di Garanzia, disponendo il rinvio, a riconoscere alla CFA la discrezionalità ad essa spettante quale giudice di merito; se, infatti, la rideterminazione del trattamento avesse dovuto esaurirsi in unoperazione meramente matematica, a tanto avrebbe potuto provvedere direttamente il Collegio, definendo la causa senza rinvio.

3.

 

Il motivo di ricorso, in buona sostanza, si risolve nell’accertare se la CFA della FIGC si sia conformata, o meno, ai principi di diritto enunciati da questo Collegio di Garanzia nella sua precedente decisione n. 80/2018, con la quale il ricorso a suo tempo proposto dal Foggia Calcio era stato accolto con rinvio “alla Corte Federale dAppello della FIGC affinché rinnovi la sua valutazione, nei sensi di cui in motivazione”.

Orbene, in esito ad un confronto tra i principi enunciati nella richiamata decisione n. 80/2018 del Collegio di Garanzia e il contenuto della decisione della CFA impugnata in questa sede, il Collegio ritiene che il ricorso in esame sia infondato.

Giova ricordare che il Collegio di Garanzia, nella detta decisione n. 80/2018, accogliendo (parzialmente) il ricorso del Foggia Calcio e disponendo il rinvio del procedimento al Giudice di Appello “affinchè rinnovi le sue valutazioni in punto di congruità della sanzione inflitta al Club Foggia Calcio s.r.l. secondo un criterio di proporzionalità”, aveva espressamente indicato due elementi dei quali il Giudice del rinvio avrebbe dovuto tenere conto: da un lato, la mancata individuazione di una responsabilità del sig. Francesco Domenico Sannella per una asserita violazione di un preteso obbligo di vigilanza sul Club Foggia Calcio; dall’altro, la modifica del format del campionato di Serie B, con riduzione del numero di squadre da 22 a 19, modifica suscettibile di accentuare la portata afflittiva della sanzione irrogata.

Si tratta, allora, di verificare se il Giudice di Appello abbia correttamente rinnovato la sua valutazione tenendo conto di entrambi gli aspetti sottolineati dal Collegio di Garanzia nel suo provvedimento, rispettando il principio ivi espresso. Come è evidente, non si tratta ora di condividere o meno, nel merito, l’esito finale di quel processo di rivalutazione della sanzione, ma solo di accertare se detto processo si sia svolto secondo i canoni stabiliti dal Collegio di Garanzia, vale a dire tenendo conto di entrambi i profili da questo indicati.

Ciò premesso, dal testo della decisione gravata risulta chiaramente che la CFA ha rinnovato la sua valutazione in ordine alla congruità della sanzione tenendo conto di entrambi gli element

individuati dal Collegio di Garanzia. Nel provvedimento impugnato si legge testualmente che la CFA ha provveduto a rivalutare la congruidella sanzione da infliggere” “tenuto conto sia delle conseguenze della modifica del format del Campionato di Serie B, sia dellannullamento della sanzione inflitta al signor Domenico Sannella. In esito a tale ri-valutazione, la CFA ha provveduto a rideterminare complessivamentela sanzione nella misura  di punti 6, da scontarsi nel Campionato 2018/2019.

È ben vero che la decisione del Collegio di Garanzia n. 80/2018 faceva riferimento a un criterio di proporzionalità, tuttavia, diversamente da quanto opina la società ricorrente in questa sede, quel criterio non si risolveva (e non richiedeva al Giudice del rinvio) in un mero calcolo di proporzione matematica. Chè, se solo un calcolo di proporzione matematica fosse stato necessario per la rideterminazione della sanzione, allora quel calcolo sarebbe stato immediatamente effettuato dallo stesso Collegio di Garanzia, senza necessità di alcun rinvio. Tale profilo emerge puntualmente nella stessa decisione del Collegio di Garanzia, dove si evidenzia che la rivalutazione della misura della sanzione in relazione ai due parametri ivi indicati non può certo ridursi ad un mero calcolo numerico, costituendo, invece, determinazione in ordine alla giusta portata afflittiva della sanzione”.

Invero, il riferimento al criterio di proporzionalitàcontenuto nel provvedimento del Collegio di Garanzia deve piuttosto essere inteso come valutazione di proporzionatezza della sanzione al disvalore della condotta censurata; valutazione, questa, tipicamente di merito e perciò riservata al Giudice del rinvio. E questultimo, espressamente tenendo conto dei due parametri stabiliti dal Collegio di Garanzia, ha appunto rinnovato la sua valutazione complessiva in ordine alla misura della sanzione in relazione alla gravità dell’illecito accertato. Su questo punto, vale a dire sul carattere complessivo e ponderato della ri-valutazione della misura della sanzione, il provvedimento della CFA è assolutamente chiaro: La misura della sanzione è adeguata al complessivo disvalore dellillecito accertato e stabilisce unequa penalizzazione anche in considerazione sulle possibili indirette conseguenze sulla posizione in classifica della società, nellambito di un Campionato, che, nella stagione in corso, prevede la partecipazione di sole 19 squadre.

Alla luce di queste considerazioni, constatata la dichiarata osservanza da parte della CFA dei criteri enunciati nella decisione n. 80/2018 del Collegio di Garanzia, l’esito della valutazione complessiva effettuata dal Giudice del rinvio risulta insindacabile.

Pertanto, il ricorso in esame deve essere rigettato.

 

4.

 

Sussistono adeguate ragioni di equità per la compensazione delle spese.

 

 

 

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione

a maggioranza,

 

 

Dichiara l’inammissibilità dell’intervento della U.S. Salernitana 1912 S.r.l. Rigetta il ricorso proposto dal Club Foggia Calcio s.r.l.

Spese compensate.

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 17 maggio 2019.

 

 

 

Il Presidente e Relatore

F.to Attilio Zimatore

 

 

Depositato in Roma, in data 5 giugno 2019.

 

 

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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