CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 43/2019 del 5 giugno 2019 – SSV Pfalzen Sudtiroler Amateuersportverein/Federazione Italiana Sport Invernali/C.R. FISI Alto Adige

Decisione n. 43

 

Anno 2019

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE

 

        composta da

        Franco Frattini - Presidente

        Massimo Zaccheo - Relatore

        Mario Sanino

       Attilio Zimatore 

       Dante DAlessio - Componenti

       ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 112/2018, presentato, in data 31 dicembre 2018, dallAssociazione SSV Pfalzen Südtiroler Amateursportverein, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Greco e Matteo Ludovico Vitali, 

contro

 

la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), rappresentata e difesa dallavv. Giovanni Diotallevi,

 

 

e la Federazione Italiana Sport Invernali - Comitato Regionale Alto Adige, resistente contumace,

 

nonché nei confronti

 

del Presidente dellAssemblea Regionale del 10 giugno 2018, sig.ra Gabriella Paruzzi, 

 

e del Segretario dellAssemblea Regionale del 10 giugno 2018, sig. Massimiliano Pedrazza, contumaci, 

 

per l’annullamento e/o la riforma 

 

della decisione della Corte Federale dAppello presso la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI)

 

n. 032/2018, comunicata a mezzo PEC in data 30 novembre 2018 e pubblicata in pari data, con la quale è stato respinto il ricorso promosso dall'odierna ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale n. 18/2018 del 3 ottobre 2018 ed avente ad oggetto l'impugnazione dell' Atto di annullamento parziale ed adozione dei provvedimenti conseguenti del verbale dell'assemblea ordinaria elettiva del Comitato Regionale FISI Alto Adige, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea Regionale del Comitato Regionale FISI Alto Adige in data 5 luglio 2018, e pubblicato in data 6 luglio 2018, nella parte in cui il Presidente dell'Assemblea affermava l'impossibilità di eleggere un candidato e, per l'effetto, invitava il Comitato ad indire una nuova assemblea.

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

uditi, nell'udienza dell’11 marzo 2019, l’avv. Pietro Greco, per la ricorrente - Associazione SSV Pfalzen Südtiroler Amateursportverein; l’avv. Giovanni Diotallevi, per la resistente FISI, nonché il Procuratore Generale dello Sport, Pref. Ugo Taucer, ed il Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido Cipriani, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. prof. Massimo Zaccheo;

 

Ritenuto in fatto 

 1. Il 10 giugno 2018 si è tenuta l’Assemblea Regionale del Comitato FISI Alto Adige. Tra i vari punti all’ordine del giorno era prevista l’elezione delle cariche sociali, tra cui quella del Presidente del Consiglio Regionale della FISI per il quadriennio 2018-2022.

Con riguardo a questultima carica, i due candidati (il Presidente uscente, sig. Hermann Ambach, e il sig. Helmuth Senfter) hanno, rispettivamente, ottenuto il primo il 53% dei voti ed il secondo il 47%. All’esito della votazione, in applicazione dell’art. 17 dello Statuto FISI e dell’art. 45, commi 4 e 5, del Regolamento Organico Federale (ROF), in conformità con l’art. 90 ROF, anziché procedere contestualmente ad una nuova votazione si è proceduto ad una nuova convocazione dellAssemblea, tenuto conto: i) che il candidato Ambach non ha ottenuto il 55% dei voti espressi per ricoprire la carica di Presidente per il terzo mandato consecutivo,

ii) che la fattispecie di cui all’art. 17 Statuto FISI prevede che, in caso di mancato raggiungimento del 55% dei voti favorevoli da parte del Presidente uscente, sarà necessario procedere ad una nuova assemblea ove i candidati siano due.

Sennonché, in data 5 luglio 2018, il Presidente dell’Assemblea del 10 giugno 2018 e il suo Segretario, con “Atto di annullamento parziale ed adozione dei provvedimenti conseguenti del verbale dell’Assemblea ordinaria elettiva del Comitato Regionale FISI Alto Adige, hanno disposto l’annullamento del verbale sottoscritto dai medesimi in data 10 giugno 2018, nella parte in cui risultava il mancato conseguimento del 55%, ed hanno proclamato l’elezione del sig. Helmuth Ambach per il quadriennio 2018-2022, avendo egli riportato una percentuale di voti favorevoli superiore al 50%.

2. Il provvedimento appena indicato è stato impugnato dall’Associazione ricorrente davanti al Tribunale Federale il quale, a seguito della costituzione in giudizio della FISI, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso presentato dall’attuale ricorrente per carenza di interesse.

3. A seguito di ricorso davanti alla Corte di Appello Federale, questultima, in parziale accoglimento, ha riconosciuto la concretezza ed attualità dell’interesse ad agire dell’Associazione istante in quanto avente diritto al voto, ma ha rigettato nel merito il ricorso:

  • perché la volontà degli associati riuniti in Assemblea si sarebbe esaurita con l’espressione dei singoli voti, cui sarebbe seguita l’autonoma determinazione del Presidente dell’Assemblea;
  • perché l’autonomia dell’Atto del Presidente dell’Assemblea legittima questultimo a procedere all’annullamento in autotutela della determinazione dal medesimo assunta, dovendosi distinguere tra atto interno di proclamazione e atto discrezionale di annullamento.
  • 4. Avverso la decisione della Corte dAppello Federale, ha proposto ricorso l’Associazione ricorrente con sei motivi di ricorso: il primo, che muove dalla distinzione di cui sub i), lamenta che la decisione di non eleggere alcun candidato è per statuto e legge un atto deliberativo dell’Assemblea; di talcle funzioni di Presidente e di Segretario dell’Assemblea si esauriscono con l’atto conclusivo dell’Assemblea stessa (cioè con la decisione di non eleggere alcun candidato). Pertanto, il provvedimento successivo sarebbe un atto posto in essere in difetto di attribuzione e in regime di incompetenza, nonché in violazione degli artt. 38, 39, 46 e 91 ROF; il secondo motivo lamenta un eccesso di potere e una illegittimità per una carenza di motivazione; il terzo motivo si duole che il provvedimento in autotutela sarebbe illegittimo in quanto posto in essere in violazione del principio generale contenuto nell’art. 21 nonies l. 241/90; il quarto motivo lamenta l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di autotutela alle parti interessate; il quinto motivo si duole dell’omissione della Corte dAppello, che non avrebbe ravvisato la illegittimità rappresentata dall’omessa sottoscrizione del provvedimento da parte del Collegio degli Scrutatori; il sesto motivo ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma 3, e 32, comma 13, dello Statuto FISI, per aver affermato che il Presidente uscente, anche ove abbia svolto due o più mandati, anche consecutivi, non è soggetto all’applicazione delle restrizioni previste dall’art. 45, commi 4 e 5, ROF, né a quella prevista dall’art. 17, comma 3, dello Statuto FISI.
  1. Avverso il ricorso si è costituita la FISI, contestando integralmente le censure dell’Associazione istante e chiedendone il rigetto.
  2. In data 11 marzo 2019 si è tenuta l’udienza di discussione, all’esito della quale il Collegio si è riservato ogni decisione.

  

Considerato in diritto

 

  1. Il primo motivo di ricorso proposto dall’Associazione è meritevole di accoglimento. La Corte di Appello Federale ha introdotto una artificiosa distinzione tra volontà assembleare, che si esaurirebbe con l’esercizio del diritto di voto, e determinazioni conseguenti assunte sul piano interpretativo e applicativo da parte del Presidente dell’Assemblea. In questo procedere, la decisione di non eleggere non sarebbe atto dell’Assemblea, ma del Presidente della medesima, il quale pertanto ben potrebbe, in via di autotutela, procedere all’annullamento dell’atto autonomo avente ad oggetto la non elezione. La rimozione di quell’atto, di esclusiva competenza del Presidente dell’Assemblea, determinerebbe la elezione del Presidente uscente per effetto della raggiunta volontà assembleare che gli ha attribuito il 53% dei voti. Né sarebbe di ostacolo a siffatta ricostruzione il verbale redatto in occasione dell’Assemblea, il quale avrebbe esclusivamente la funzione di documentare quanto accaduto e non potrebbe essere oggetto di annullamento avendo esclusivamente funzione ricognitiva.

Come si è accennato, la Corte di Appello Federale introduce una artificiosa distinzione tra poteri dell’Assemblea e poteri del Presidente dell’Assemblea, che rileva sotto un duplice aspetto: formale e sostanziale. 

Dal punto di vista formale, l’Assemblea Regionale è disciplinata dallart. 32 Statuto FISI, il quale prevede le regole di funzionamento (convocazione, iniziativa degli associati, intervento in Assemblea e rappresentanza degli associati, votazione), rinviando per il resto, in virtù del comma 13, alle disposizioni relative all’Assemblea Federale in quanto compatibili.

Gli artt. 12 ss. Statuto FISI disciplinano le competenze dell’Assemblea Federale, le regole di funzionamento, le attribuzioni nonché i quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee ordinarie e straordinarie. I poteri del Presidente dell’Assemblea sono, invece, disciplinati dagli artt. 38 e 39 ROF. Sull’applicazione delle norme anche all’Assemblea Regionale non sorgono dubbi, non solo in virtù del richiamo espresso di cui all’art. 32 Statuto FISI, ma anche per i continui rinvii di cui agli artt. 88 ss. ROF.

In questo preciso contesto, dal punto di vista formale, i poteri spettanti al Presidente dell’Assemblea sono esattamente indicati dall’art. 38, commi da 1 a 5 e 7. Non si pone, pertanto, un problema in ordine all’estensione dei poteri a lui spettanti: la tipicità della norma rende inderogabili quei poteri; di talché non può nemmeno porsi il quesito se quei poteri siano un minimum cui potrebbero aggiungersene altri o se, invece, i medesimi, sia pur estesi, siano tassativi.

Dal punto di vista sostanziale, occorre volgere lo sguardo alla natura dei poteri del Presidente dell’Assemblea: se si tratti di poteri propri, che facciano del Presidente un vero e proprio organo della associazione o se si tratti, invece, di poteri derivati, ossia di poteri che spettano in linea di principio all’Assemblea e che sono esercitati dal Presidente per delega di questa. Ora, è indubbio, anche alla luce delle norme richiamate e del dibattito svoltosi allindomani della riforma del diritto societario del 2003, che ha proceduto a una nuova formulazione dell’art. 2731 cod. civ., che i poteri del Presidente siano poteri propri, ciinerenti alla sua carica e non anche poteri derivati.

Tuttavia, è evidente che la tassatività dei poteri fissati dall’art. 38 ROF non consente di estendere i medesimi anche alla fase della deliberazione, rispetto alla quale il comma 8 del richiamato art. 38 limita il potere del Presidente esclusivamente alla proclamazione dei risultati delle singole votazioni.

Ne deriva che, essendo i poteri del Presidente dell’Assemblea esclusivamente di natura procedimentale, la deliberazione di procedere al rinvio dell’Assemblea, a norma dell’art. 17, comma 3, è di esclusiva competenza dell’Assemblea, trattandosi di un potere sostanziale esercitato dall’organo indicato dallo Statuto.

Né può essere accolta la tesi della natura documentale del verbale redatto, che in quanto tale non sarebbe soggetto ad impugnazione. Come è noto, il vecchio dibattito sulla natura del verbale, se semplice documentazione dell’Assemblea o se, invece, forma della deliberazione, è stato risolto in questultimo senso a seguito della riforma del diritto societario del 2003 e, in particolare, dall’art. 2379 cod. civ..

Se, infatti, la sua assenza determina la nullità della deliberazione, la legge impone una forma determinata per la validità di questultima, che è appunto il verbale redatto secondo quanto previsto dalla legge e dallo statuto. E poiché il verbale è la forma della deliberazione, che non può non essere assunta dall’Assemblea, ne deriva che il Presidente dell’Assemblea non poteva, in via di autotutela, procedere all’annullamento di un atto sottratto alla sua competenza.

  1. Con tre ulteriori corollari.

Il primo ha ad oggetto la natura dell’ente. La FISI è una associazione, disciplinata dalla norme del codice civile quanto all’organizzazione e al suo funzionamento. Pertanto, l’applicazione del concetto di annullamento in autotutela non si coniuga affatto con la natura dell’ente: per il quale le delibere sono valide, nulle o annullabili secondo i principi propri del diritto civile. Neanche l’Assemblea potrebbe procedere all’annullamento di  una propria delibera, ove assunta, se non attraverso una nuova assemblea; e, solo se impugnata, quest’ultima potrebbe essere annullata dalla Autorità competente.

Il secondo corollario riguarda una apparente antinomia tra Statuto FISI e ROF. Il primo, infatti, prevede, all’art. 17, che, ove non sia raggiunto il quorum del 55% dei voti ed in presenza di almeno altri due candidati, si proceda ad una nuova votazione dalla quale è escluso il Presidente uscente. Se, invece, i candidati sono solo due dovrà tenersi una nuova assemblea. Lart. 45 ROF, comma 4, invece, prevede semplicemente che, ove non si raggiunga il quorum del 55%, fermo restando che il Presidente uscente non può parteciparvi, si “procede contestualmente ad una nuova votazione.

Sembra evidente l’antinomia: se vi sono solo due candidati, e il Presidente ha ricoperto la carica per due mandati consecutivi, per la norma statutaria si procede ad una nuova assemblea; per il ROF si vota nuovamente nell’ambito della medesima Assemblea.

Tuttavia, ad una più attenta considerazione, l’art. 45 ROF, norma di rango inferiore rispetto a quella statutaria, cede a questultima e troverà applicazione solo ove il numero dei partecipanti all’elezione sia superiore a due.

Il terzo corollario ha, invece, ad oggetto, l’applicazione dellart. 17 (che ha riguardo alla elezione del Presidente nazionale) alla diversa ipotesi della elezione del Presidente regionale prevista dall’art. 32 dello Statuto; e, dunque, alla applicabilità a questa diversa ipotesi della previsione che richiede il raggiungimento del 55% delle preferenze, tenuto conto anche del richiamo dell’art. 31, comma 13, all’art. 17, nonché del contenuto dell’art. 32, comma 14, dello Statuto.

Ma su questi profili dovrà pronunciarsi la Corte dAppello Federale. 

Per tutte queste ragioni, il primo motivo di ricorso merita accoglimento, con rinvio alla Corte dAppello Federale.

  1. Gli altri motivi sono assorbiti.

 

P.Q.M. 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite

 

Accoglie il ricorso e, per l’effetto, rinvia alla CFA per pronunciare sul secondo motivo e affermare il principio di diritto.

  

Spese compensate. 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 11 marzo 2019. 

 

Il Presidente                                                                Il Relatore

F.to Franco Frattini                                                      F.to Massimo Zaccheo 

 

Depositato in Roma, in data 5 giugno 2019.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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