CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 46/2019 del 21 giugno 2019 – ASD Città di Cosenza Calcio a cinque/Associazione C.T. Maestrelli C5/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/C.R.Calabria FIGC-LND
Decisione n. 46
Anno 2019
IL COLLEGIO DI GARANZIA SECONDA SEZIONE
composta da
Attilio Zimatore - Presidente
Oreste Michele Fasano - Relatore
Silvio Martuccelli
Laura Marzano
Gabriella Palmieri - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 28/2019, sul ricorso proposto, in data 4 aprile 2019, dalla ASD Città di Cosenza Calcio a 5, in persona del dirigente e legale rappresentante, sig. Giuseppe Fuoco, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Gaudio, Giuseppe Carratelli e Cristian Cristiano,
contro
l’Associazione C.T. Maestrelli C5, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Maria Antonietta Caracciolo,
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del legale rappresentante p.t., , non costituitasi in giudizio,
il Comitato Regionale Calabria della FIGC-LND, in persona del legale rappresentante p.t., non costituitosi in giudizio,
la Lega Nazionale Dilettanti (LND), in persona del legale rappresentante p.t., non costituitasi in giudizio,
avverso
la decisione della Corte Sportiva di Appello territoriale del Comitato Regionale Calabria, di cui al C.U. n. 135 del 29.03.2019, con la quale è stato rigettato il reclamo proposto dalla ASD Città di Cosenza C 5 avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di data 20 marzo 2019 – C.R. Calabria, di cui al C.U. n. 130 del 21.03.2019 e confermata la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-6.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell'udienza del 17 maggio 2019, i difensori della parte ricorrente - ASD Città di Cosenza Calcio a 5 - avv.ti Giuseppe Carratelli e Cristian Cristiano; l’avv. Maria Antonietta Caracciolo, per la resistente, ASD C.T. Maestrelli C5, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Ieradi, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva Camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. Oreste Michele Fasano.
Ritenuto in fatto
Con ricorso depositato il 4 aprile 2019, la ASD Città di Cosenza C 5 ha impugnato la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale del C.R. Calabria, di cui al C.U. n. 135 del 29 marzo 2019, con la quale è stata confermata, a carico della ricorrente, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale C.R. Calabria, con decisione di cui al C.U. n. 130 del 21 marzo 2019, per posizione irregolare del calciatore Walter Riconosciuto, della sconfitta con il punteggio di 0-6 della gara di calcio a 5 “Città di Cosenza C 5 - CT Maestrelli Calcio a 5” disputata in data 2 febbraio 2019.
Detta irregolarità è stata denunciata dalla Associazione C.T. Maestrelli con reclamo proposto in data 8 febbraio 2019, accolto dal Giudice Sportivo Territoriale con decisione di cui al C.U. n. 117 del 21 febbraio 2019.
Tale decisione è stata impugnata dalla ASD Città di Cosenza C 5 davanti alla competente Corte Sportiva di Appello Territoriale, per fare valere l’inammissibilità dell’originario reclamo, oltre che la violazione del contraddittorio.
Con decisione di cui al C.U. n. 125 del 13 marzo 2019, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, accertata la violazione del contraddittorio, ha annullato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, con rinvio al giudice di prime cure.
Riassunto il procedimento, il Giudice Sportivo Territoriale, con decisione pubblicata nel C.U. n. 130 del 21 marzo 2019, ha (nuovamente) accolto il reclamo della Associazione C.T. Maestrelli, sanzionando (ancora una volta) la ASD Città di Cosenza C 5 con la perdita della gara con il punteggio di 0-6.
Avverso tale decisione, la ASD Città di Cosenza C 5 ha (nuovamente) proposto reclamo presso la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, insistendo (tra l’altro) nella eccezione di inammissibilità dell’originario reclamo della Associazione C.T. Maestrelli, rimasta assorbita nella decisione di cui al C.U. n. 125 del 13 marzo 2019.
Con decisione di cui al C.U. n. 135 del 29 marzo 2019, oggetto del presente giudizio, l’appello della ASD Città di Cosenza C 5 è stato rigettato.
Considerato in diritto
A sostegno del ricorso, la ricorrente formula un unico motivo di impugnazione, denunciando la “Inammissibilità del reclamo proposto dalla Società C.T. Maestrelli C 5 per omesso versamento della tassa nelle modalità stabilite dal C.U. n. 3 del 3.7.18 e nei termini previsti dall’art. 46 CGS FIGC”.
La ricorrente censura la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale nella parte in cui ha ritenuto la proposizione dell’originario reclamo della Associazione C.T. Maestrelli conforme al dettato dell’art. 36, comma 4, CGS FIGC, a tenore del quale “il versamento della tassa deve essere effettuato prima dell’inizio dell’udienza di trattazione”, mentre al caso di specie avrebbe dovuto applicarsi, a suo avviso, l’art. 46, comma 5, CGS FICG, che letteralmente prevede “Ai reclami deve essere allegata la tassa”, in quanto disposizione espressamente dettata per la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Dilettanti.
Argomentando sulla base della letterale previsione normativa e sul presupposto della perentorietà del termine per la proposizione del reclamo, stabilito dall’art. 46, comma 3, CGS FIGC, la ricorrente assume che l’omessa (materiale) allegazione al ricorso della ricevuta di pagamento della tassa di reclamo comporterebbe l’inammissibilità dell’impugnazione; né in senso contrario assumerebbe rilievo la circostanza - invece avvalorata dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale
- che, nel caso di specie, il pagamento della tassa sia stato effettivamente eseguito e risulti comprovato in atti.
La doglianza non è fondata.
Infatti, la previsione, nel Titolo VII del CGS FIGC, di specifiche diposizioni dettate per “La disciplina sportiva in ambito regionale della LND e del settore per l’attività giovanile e scolastica” non esclude l’assoggettamento dei relativi procedimenti alle “Norme generali del procedimento”, di cui al Titolo IV del medesimo CGS FIGC, ed ai principi generali, da queste ultime desumibili.
In questa prospettiva, il Collegio ritiene di uniformarsi al precedente specifico di questa Corte, ed applicato nella decisione impugnata (cfr. Decisione n. 20/2015 nel procedimento Prot. n. 00263/15) secondo il quale, dal combinato disposto degli artt. 36, comma 4, e 33, comma 8, CGS FIGC, deve desumersi la regola, di carattere generale, della validità del pagamento della tassa di reclamo effettuato dopo la proposizione del ricorso, ma prima dell’inizio del procedimento.
Una simile regola, oltre che conforme alla interpretazione sistematica delle richiamate disposizioni generali del procedimento, è altresì conforme al principio generale di sanatoria per raggiungimento dello scopo, dettato in tema di invalidità degli atti processuali.
La prescrizione del pagamento della tassa di reclamo, infatti, è strumentale allo svolgimento del procedimento e, pertanto, l’obbligo deve ritenersi validamente assolto, qualora sia comunque effettuato prima del concreto avvio dello stesso.
Né può in contrario attribuirsi rilevanza alla circostanza che l’art. 46, comma 5, CGS FIGC disponga l’allegazione al ricorso della tassa, trattandosi, all’evidenza, di una prescrizione di carattere formale recessiva rispetto al richiamato principio di carattere generale.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 17 maggio 2019.
Il Presidente Il Relatore
F.to Attilio Zimatore F.to Oreste Michele Fasano
Depositato in Roma, in data 21 giugno 2019.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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