CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 47/2019 del 24 giugno 2019 – Procura Generale dello Sport CONI- Procura Federale Federazione Italiana Sport Equestri/Gianluca Palmizzi/Maina Angela Teruzzi/Federazione Italiana Sport Equestri
Decisione n. 47
Anno 2019
IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE
composta da
Dante D’Alessio - Presidente
Giovanni Iannini
Guido Cecinelli
Alfredo Storto - Componenti
Laura Santoro - Relatrice
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 21/2019, presentato congiuntamente, in data 19 marzo 2019, dalla Procura Generale dello Sport, in persona del Procuratore Generale dello Sport, Pref. Ugo Taucer, e del Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Livia Rossi, e dalla Procura Federale FISE, in persona del Procuratore Federale, avv. Anselmo Carlevaro, e del Sostituto Procuratore Federale, avv. Giorgia Pellerano,
nei confronti
del sig. Gianluca Palmizi e della sig.ra Marina Angela Teruzzi, rappresentati e difesi dall’avv. Raffaello Nemni,
nonché
della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE),
per la riforma parziale
della decisione assunta dalla Corte Federale di Appello della FISE, resa il 22 febbraio 2019, depositata in data 27 febbraio 2019 e pubblicata in pari data sul sito federale, con cui, in riforma della decisione del Tribunale Federale pubblicata il 21 gennaio 2019, la sig.ra Teruzzi è stata assolta dall’illecito contestatole ed è stata ridotta, nei confronti del sig. Palmizi, la sanzione della sospensione da ogni carica o incarico sociale o federale, da mesi 12 a mesi 8, decorrenti dalla sentenza di primo grado, mentre è stata confermata la sanzione dell’ammenda, irrogata nella misura di € 1.500,00.
Uditi, nell'udienza del 14 maggio 2019, il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Livia Rossi, per la ricorrente Procura Generale dello Sport presso il CONI, congiuntamente al Procuratore Federale FISE, avv. Anselmo Carlevaro, per la ricorrente Procura Federale FISE, nonché l’avv. Raffaello Nemni, per i resistenti sigg. Gianluca Palmizi e Angela Terruzzi;
udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la relatrice, prof.ssa Laura Santoro.
Ritenuto in fatto
I sigg.ri Gianluca Palmizi e Marina Teruzzi, in qualità di gestori del circolo ippico “Il Pratone” e di istruttori rispettivamente di III° e di II° livello, venivano deferiti dalla Procura Federale della FISE innanzi al Tribunale Federale per quattro capi di incolpazione.
Il Tribunale Federale, ritenuta fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione promossa dalla difesa del sig. Palmizi in riferimento al primo capo di incolpazione, condannava i deferiti alle sanzioni dell’ammenda e della sospensione da ogni carica o incarico sociale federale, inclusa la qualifica di istruttore tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara, quantificate in euro 1.500,00 e mesi dodici per il sig. Palmizi, in riferimento a tre capi di incolpazione, ed euro 500,00 e mesi cinque per la sig.ra Teruzzi, in riferimento ad un capo di incolpazione.
In particolare, il Tribunale Federale riconosceva i sigg.ri Palmizi e Teruzzi entrambi colpevoli del capo di incolpazione consistente nella “violazione della disciplina delle attività agonistiche” per avere “svolto con regolarità l’attività di preparazione della disciplina del Salto Ostacoli di allievi tesserati che partecipano costantemente a competizioni agonistiche” presso il predetto circolo “privo di affiliazione alla FISE”.
La decisione del Tribunale Federale era fondata sulla disposizione di cui all’art. 3 del Regolamento Tecnico dell’Attività Sportiva Agonistica, il quale recita: “ai tesserati FISE non è consentito svolgere attività agonistica equestre, così come individuata nel presente regolamento, nell’ambito di società e/o eventi organizzati da soggetti non appartenenti al sodalizio sportivo della FISE”.
I sigg.ri Palmizi e Teruzzi proponevano reclamo innanzi alla Corte Federale d’Appello, che, limitatamente al sopraddetto capo di incolpazione comune alle parti, lo accoglieva e, pertanto, proscioglieva la sig.ra Teruzzi e riduceva la sanzione della sospensione a carico del sig. Palmizi da mesi dodici e mesi otto, mentre confermava la sanzione dell’ammenda pari ad euro 1.500,00. Nella sua decisione la CFA ha sostenuto che “l’attività agonistica equestre”, cui si riferisce il divieto di cui all’art. 3 del Regolamento Tecnico dell’Attività Sportiva Agonistica, deve essere individuata secondo quanto espressamente previsto dallo stesso art. 3, e, quindi, in riferimento alla definizione di attività agonistica equestre contenuta nell’art. 8 dello stesso Regolamento, che, per il salto ad ostacoli, prevede, in particolare, un “percorso di un minimo di 8 ostacoli con un tempo di esecuzione e con salti di altezza superiore a 70 cm per i cavalli e di 60 cm per i pony”.
La Procura Generale dello Sport e la Procura Federale FISE hanno proposto ricorso innanzi a questo Collegio di Garanzia articolando il seguente unico motivo: “Nullità - Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 8 del Regolamento Tecnico dell’attività sportiva agonistica equestre”. Le ricorrenti rilevano sul punto che dalle norme sopra richiamate “si evince chiaramente: - il divieto di svolgimento dell’attività agonistica nell’ambito di: a) società non appartenenti al sodalizio Fise;
b) eventi organizzati da soggetti non appartenenti al sodalizio Fise; - quali sono i parametri tecnici utili a qualificare come agonistica una determinata attività, senza distinzione alcuna tra attività preparatoria e attività competitiva”. Le ricorrenti sostengono, quindi, che “nell’ottica di una ragionevole lettura delle norme de quibus (…) le tre condizioni indicate dalla norma (n.d.r.: art. 8) contraddistinguono esclusivamente le caratteristiche minime che devono connotare una competizione affinché la medesima possa rientrare tra gli eventi agonistici”, cosicché “richiedere la sussistenza di analoghi requisiti anche per connotare l’attività preparatoria finalizzata alla partecipazione ad un evento agonistico pare una mera forzatura”.
Le ricorrenti affermano poi che, svolgendo i resistenti attività preparatoria non già “di principianti”, bensì “di atleti agonisti”, “l’allenamento di questi ultimi, essendo intrinsecamente funzionale proprio alla partecipazione ad eventi agonistici, rientri certamente nell’attività agonistica consentita esclusivamente presso i centri affiliati (…) a prescindere dal fatto che, nel corso della sessione con l’istruttore, concorrano contemporaneamente o meno le tre condizioni”.
Le ricorrenti chiedono, quindi, in conclusione l’annullamento parziale della decisione impugnata con la conferma delle sanzioni disciplinari già comminate dal Tribunale Federale; in subordine, previo annullamento della suddetta gravata decisione, il rinvio del procedimento alla Corte Federale d’Appello con enunciazione del principio di diritto al quale attenersi.
Con memoria depositata il 29 marzo 2019 si sono costituiti i resistenti, rilevando in premessa che il circolo “Il Pratone” era stato affiliato alla FISE per ventuno anni e che dal 2014 l’affiliazione non era stata rinnovata “su suggerimento del commercialista indicato dalla FISE Lombardia in attesa di chiarimenti da parte dell’autorità fiscale”, in quanto l’affiliazione “non era ritenuta necessaria (…) nel caso non si organizzassero competizioni all’interno del Centro Ippico”.
Nel merito i resistenti sostengono che “l’attività sportiva agonistica equestre”, il cui svolgimento, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Tecnico, è vietato da parte di società non affiliate alla FISE, ovvero nell’ambito di eventi organizzati da soggetti non appartenenti al sodalizio sportivo della FISE, “è quella individuata come tale nel Regolamento Tecnico e solo quella”. Pertanto, il sopraddetto divieto “non è violato in fase preparatoria alle gare poiché il programma di preparazione e allenamento alle gare e concorsi della specialità del salto ostacoli non prevede mai il compimento dell’intero percorso con le tre caratteristiche” indicate nell’art. 8 del Regolamento Tecnico.
I resistenti sostengono, inoltre, che non risulta condivisibile l’interpretazione seguita dalle ricorrenti dell’art. 3, comma 1, del Regolamento Tecnico FISE nella parte in cui viene operato il riferimento alle “attività sportive agonistiche”, nel senso che il divieto di cui al sopra citato art. 3 si applicherebbe “ai soli atleti agonisti”, ritenendo, invece, che “con tale frase ci si riferisca al divieto a qualsiasi tesserato FISE di partecipare ad una competizione” al di fuori di luoghi gestiti da soggetti appartenenti al sodalizio sportivo della FISE.
I resistenti sostengono poi l’assenza di prova in ordine al fatto che la sig.ra Marina Teruzzi abbia svolto attività d’istruttore all’interno del Centro Ippico “Il Pratone”.
I resistenti rilevano, infine, che, stante il fatto che la norma in esame non appare “di agevole e immediata interpretazione”, come il contrasto giurisprudenziale in sede endofederale evidenzia, le loro “condotte (…) dovrebbero quindi essere qualificate come giuridicamente scusabili”.
I resistenti chiedono, in conclusione, il rigetto del ricorso; in via subordinata, che il principio di diritto dell’art. 3, comma 1, del Regolamento FISE che il Collegio deciderà “abbia valore (…) dalla decisione” e per l’effetto l’assoluzione; in via di ulteriore subordine, la riduzione della pena nei minimi “contenendola in una pena pecuniaria da corrispondersi ratealmente o convertendo la pena della sospensione in attività di istruttore tecnico esercitata a titolo gratuito”.
Considerato in diritto
- Il referente normativo posto a fondamento dell’illecito disciplinare per cui è causa è l’art. 3 del Regolamento Tecnico dell’attività sportiva agonistica equestre FISE, il quale dispone, come sopra visto, che: “Ai tesserati F.I.S.E. non è consentito svolgere attività sportiva agonistica equestre, così come individuata nel presente Regolamento, nell’ambito di società e/o eventi organizzati da soggetti non appartenenti al sodalizio sportivo della F.I.S.E.” L’inciso “così come individuata nel presente Regolamento” esplicita che l’attività sportiva cui si riferisce la norma in questione vada identificata esclusivamente in quella qualificata come tale dallo stesso Regolamento sulla base di determinati parametri tecnici, e quindi, con specifico riferimento alla disciplina del salto ostacoli, dall’art. 8, comma 2. In proposito, come sopra visto, detto articolo qualifica “Salto ostacoli” il “percorso di un minimo di 8 ostacoli con un tempo di esecuzione e con salti di altezza superiore ai 70 cm per i cavalli e di 60 cm per i pony”.
- Ai fini della corretta interpretazione dell’ambito di applicazione dell’art. 3 sopra richiamato, si deve fare riferimento ai parametri tecnici richiamati dalla stessa disposizione che, evidentemente, ha inteso attribuire natura agonistica, anche al di fuori delle competizioni, solo alle attività (anche di allenamento) svolte con tali caratteristiche.
- Come correttamente ritenuto dalla CFA, dunque, “al fine di inquadrare l’attività equestre esercitata nell’ambito agonistico”, per gli effetti di cui all’art. 3, detta attività deve svolgersi secondo i tre parametri indicati dall’art. 8 (percorso con almeno 8 ostacoli, predeterminazione di un tempo di esecuzione, altezza degli ostacoli superiore a 70 cm per i cavalli ed a 60 cm per i pony).
- Tale interpretazione risulta, peraltro, in linea con la ratio di altre disposizioni regolamentari della FISE (in specie, la Disciplina autorizzazioni a montare) e con gli impegni da questa assunti nell’ambito dei procedimenti avviati dall’Antitrust, diretti a favorire la liberalizzazione dell’attività sportiva equestre con riserva alla FISE dello svolgimento delle “sole discipline equestri olimpiche e CIO/FEI svolte esclusivamente in forma agonistica” e, come tali, “in base a ben individuate regole di natura tecnico-sportiva” (Boll. Uff. AGCM, 27/6/2011, n. 23).
- Secondo la disciplina indicata, non può, quindi, ritenersi disciplinarmente rilevante lo svolgimento di attività equestre, nella specie del salto ostacoli, fuori dai circoli affiliati alla FISE, ove detta attività sia svolta secondo parametri tecnici che non corrispondano (per difetto) ai tre parametri anzidetti.
- Va per inciso rilevato che l’art. 3 non si applica soltanto all’attività di istruzione tecnica, giacché i soggetti cui è riferito il divieto sancito dall’art. 3 sono genericamente identificati nei “tesserati F.I.S.E.”. Tale nozione comprende tra gli altri, com’è pacifico, non soltanto i tecnici, quali sono gli odierni resistenti, ma anche gli atleti. Orbene, se si seguisse l’interpretazione dell’art. 3 secondo cui il divieto ivi contenuto si estende alla pratica del salto ostacoli comunque svolta, anche in assenza dei tre parametri sopra detti, si perverrebbe all’assurda conseguenza di ritenere che un tesserato agonista, che disponga privatamente di un maneggio, non possa esercitarsi nel salto ostacoli al di fuori di un circolo affiliato alla FISE senza incorrere in responsabilità disciplinare.
- Per le suesposte ragioni il ricorso proposto congiuntamente dalla Procura Generale dello Sport e dalla Procura Federale FISE non è meritevole di accoglimento.
Le restanti eccezioni restano assorbite.
Il rilievo del contrasto giurisprudenziale sull’interpretazione delle norme richiamate nel presente giudizio giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione
Respinge il ricorso. Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 14 maggio 2019.
Il Presidente La Relatrice
F.to Dante D’Alessio F.to Laura Santoro
Depositato in Roma, in data 24 giugno 2019.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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