CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 53/2019 del 28 giugno 2019 – Polisportiva S.S. Lazio Rugby 1927 ASD/Federazione Italiana Rugby
Decisione n. 53
Anno 2019
IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT PRIMA SEZIONE
composto da
Mario Sanino - Presidente
Vito Branca - Relatore
Angelo Maietta
Giuseppe Musacchio
Cesare San Mauro - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 38/2019, presentato, in data 29 aprile 2019, dalla Polisportiva S.S. Lazio Rugby 1927 A.S.D., rappresentata e difesa dal Presidente e legale rappresentante p.t., avv. Alfredo Biagini,
contro
la Federazione Italiana Rugby (FIR), rappresentata e difesa dall’avv. prof. Guido Valori,
per l’annullamento
della decisione della Corte Sportiva d'Appello della FIR n. 33 del 16 aprile 2019, comunicata a mezzo pec il successivo 17 aprile e pubblicata in pari data, che, nel respingere il reclamo dinanzi al Giudice di secondo grado endofederale, ha confermato la decisione del Giudice Sportivo Nazionale FIR, di cui al Comunicato TOP12/14/GS, del 12 febbraio 2019 (pubblicata il successivo 13 febbraio), con la quale, in relazione alla gara del Campionato Nazionale TOP 12 giocata in data 10 febbraio 2019, l’odierna ricorrente è stata dichiarata perdente con il risultato di 20-0 (mete 4-0) in favore della società Verona Rugby SSDARL, in luogo di quello conseguito sul campo di 35 a 31 (mete 4-4) in favore della stessa Verona Rugby, ed è stata, inoltre, sanzionata con la penalizzazione di 4 punti in classifica, nonché con la multa di € 100,00, in applicazione dell'art. 29/1, lett. e), del Regolamento di Giustizia, e degli artt. 16, lett. b), e 25, lett. b), del Regolamento Attività Sportiva, nonché del punto 1, lett. c), pag. 115, della Circolare Informativa FIR, stagione sportiva 2018/2019, per avere inserito nella lista di gara n. 4 giocatori di formazione non italiana dei quali nessuno possedeva i requisiti all'uopo richiesti.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
vista l’istanza depositata, a mezzo PEC, dal difensore della società ricorrente, coincidente con la persona del proprio legale rappresentante p.t., in data 25 giugno 2019, rubricata al prot. n. 00469 del 25 giugno 2019, con la quale si è provveduto a comunicare a questo Collegio di Garanzia la rinuncia al presente ricorso, essendo stato raggiunto, da parte della stessa società ricorrente, il risultato sportivo utile ai fini della partecipazione nella medesima categoria per la s.s. 2020/2021, a prescindere dall’eventuale riassegnazione dei 4 punti di penalità in classifica, irrogati come sanzione dal Giudice di primo grado endofederale e confermati dalla decisione impugnata, resa dalla Corte Sportiva d’Appello FIR n. 33 del 16 aprile 2019;
vista l’adesione alla suddetta istanza, formalizzata dalla difesa della Federazione Italiana Rugby, a mezzo PEC, in data 26 giugno 2019, rubricata al prot. n. 00482 del 26 giugno 2019;
udito, nella camera di consiglio, in data 28 giugno 2019, il relatore, avv. prof. Vito Branca;
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Dichiara estinto il procedimento poiché cessata la materia del contendere. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 28 giugno 2019.
Il Presidente Il Relatore
F.to Mario Sanino F.to Vito Branca
Depositato in Roma, in data 28 giugno 2019.
Per il Segretario
F.to Gabriele Murabito