F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 02/TFN-SVE del 11 Luglio 2017 (motivazioni) relativa alC.U. n. 29/TFN-SVE del 26 Giugno 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 174 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ ASD SANTHIÀ CALCIOCONTRO LA SOCIETÀ GENOA C.&F.C.SPA PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO DI SOMME NON CORRISPOSTE, DERIVANTI DA ACCORDO PRIVATO TRA LE PARTI, SOTTOSCRITTO IN DATA 13.8.2013.

 

RECLAMO N°. 174 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ ASD SANTHIÀ CALCIOCONTRO LA SOCIETÀ GENOA C.&F.C.SPA PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO DI SOMME NON CORRISPOSTE, DERIVANTI DA ACCORDO PRIVATO TRA LE PARTI, SOTTOSCRITTO IN DATA 13.8.2013.

Con ricorso del 19.4.17 la ASD Santhià Calcio adiva il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, per ivi sentir condannare la Società Genoa C. & F.C. Spa al pagamento della somma di € 10.000,00 oltre iva, conseguente alla esecuzione delle obbligazioni economiche contenute nell’accordo di trasferimento del calciatore Kevin Piscopo.

Assume la Società ricorrente che, nell’accordo in oggetto, sarebbe stata pattuita una clausola di pagamento della somma di € 10.000,00, oltre iva, nella ipotesi in cui il calciatore Kevin Piscopo avesse partecipato per almeno 45 minuti ad almeno n. 3 partite con la squadra primavera nel campionato primavera “TIM CUP Giacinto Facchetti”, dopo aver esercitato il diritto di opzione.

Depositava resoconto (estratto dal sito legaseriea.it relativo alla stagione 15/16 dell’atleta Piscopo) dal quale si evince che l’atleta Kevin Piscopo avrebbe partecipato a n. 21 del campionato suddetto, e per l’effetto sarebbe maturata la condizione contenuta nella clausola. Da ciò la pretesa del  pagamento formulata in danno alla Società resistente, tra l’altro anticipata stragiudizialmente con una lettera di diffida e messa in mora non ottemperata – e in realtà da quel che è in atti nemmeno riscontrata dalla Società convenuta.

La Genoa C. & F.C. Spa non si costituiva né rimetteva propria memoria. Alla udienza del 26 giugno 2017 la vertenza veniva decisa.

La domanda è fondata.

La ASD Santhià Calcio invoca l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie convenute nell’accordo di trasferimento del 13.8.13, pretendendo il pagamento della somma di € 10.000,00, oltre imposte, quale condizione maturata a seguito della partecipazione a almeno

3 partite della TIM CUP Campionato Primavera, partecipazione per ciascuna gara della durata almeno di 45 minuti.

La Società ricorrente prova la fonte della obbligazione (rappresentata dall’accordo di trasferimento), prova la partecipazione dell’atleta con la squadra del Genoa C. & F.C. Spa a ben 21 partite del campionato oggetto della condizione, dopo che quest’ultima aveva esercitato il diritto di opzione contenuto nell’accordo di trasferimento.

Di contro la Società resistente non si è costituita, nulla deduce, contesta o prova, nonostante sia stata sollecitata anche prima della presente controversia.

La domanda è provata è fondata e come tale va accolta. Alla soccombenza seguono le spese.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD Santhià Calcio e, per l’effetto, dichiara la Società Genoa C. & C.F. Spa tenuta a corrispondere la somma di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) oltre imposte;

Ai sensi dell’art. 33, comma 14 CGS dichiara altresì la Società Genoa C. & C.F. Spa tenuta a corrispondere alla Società ASD Santhià Calcio le spese di lite che liquida in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre accessori. Ordina restituirsi la tassa.

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