F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 02/TFN-SVE del 11 Luglio 2017 (motivazioni) relativa alC.U. n. 29/TFN-SVE del 26 Giugno 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 178 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GRAGNANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTACON IL CALCIATORE FOGGIA CIRO, PUBBLICATANEL C.U. 285/CAE-LND del 6 APRILE 2017.
RECLAMO N°. 178 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GRAGNANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTACON IL CALCIATORE FOGGIA CIRO, PUBBLICATANEL C.U. 285/CAE-LND del 6 APRILE 2017.
Con atto datato 13 aprile 2017, la ASD Città di Gragnano ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici della LND del 23 marzo 2017 con la quale detta Società reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Foggia Ciro della somma di € 3.500,00, a titolo di saldo della somma allo stesso dovuta, in forza dell'accordo economico sottoscritto “inter partes” il quale prevedeva un compenso complessivo di € 7.500,00 in relazione alla stagione sportiva 2015/2016,.
A sostegno dell'impugnazione promossa, la Società reclamante eccepiva di aver corrisposto al detto giocatore diversi acconti per un importo complessivo di € 7.150,00 e che, pertanto, lo stesso giocatore risultava creditore nei confronti della ASD Città di Gragnano della sola somma di € 350,00.
La Società reclamante chiedeva pertanto di essere ammessa alla produzione nel presente giudizio di gravame della documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli acconti al giocatore Foggia Ciro, deducendo di essere venuta in possesso della stessa solo il giorno precedente all'udienza svoltasi dinanzi alla Commissione Accordi Economici della LND, ed, all’esito, concludeva per l’annullamento e riforma della sentenza impugnata.
Il calciatore, ritualmente notiziato del reclamo, ha presentato le controdeduzioni con le quali ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per violazione del contraddittorio, perché la Società reclamante non ha provveduto a costituirsi nel primo grado di giudizio con allegazione di alcuna documentazione, e si è limitata a giustificare la propria inerzia giudiziale, nella presente sede, dichiarando di essere venuta in possesso della documentazione inerente la posizione del sig. Foggia, solamente il giorno prima dell'udienza, circostanza ritenuta dalla difesa del calciatore del tutto insufficiente ad essere valutata quale fatto impeditivo della costituzione dinanzi alla Commissione Accordi Economici della LND.
In via subordinata, nel merito, la difesa del calciatore ha eccepito comunque l'inammissibilità della documentazione allegata al reclamo dalla ASD Città di Gragnano, l'infondatezza della domanda e comunque l'inidoneità della stessa documentazione a provare l'eventuale pagamento ai sensi di quanto prescritto dall'art. 30, comma 30 CGS.
La difesa del calciatore, ha concluso quindi chiedendo il rigetto del gravame proposto e, per l'effetto, la conferma della sentenza emessa dalla Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Alla riunione del 26 giugno 2017, sono stati uditi i legali delle parti ed il reclamo è stato discusso e deciso.
In reclamo è inammissibile in quanto tardivamente promosso.
Infatti lo stesso risulta ritualmente proposto solo in data 8/5/2017 e quindi dopo lo scadere del termine perentorio d'impugnazione di giorni sette dalla ricezione della decisione della Commissione Accordi Economici della LND, previsto dalla normativa federale ai sensi del combinato disposto dell'art. 30, comma 33, CGS e 94 ter, comma 11 NOIF.
Infatti, risulta documentalmente provato che la ASD Città di Gragnano ha avuto notizia della decisione impugnata in data 6/4/2017, come attestato dalla “Ricevuta di consegna” della PEC inoltrata dalla CAE alla Società odierna reclamante.
All’esito di ciò, parte reclamante sembra aver trasmesso una prima volta il reclamo, in data 13/04/2017, ad un presunto indirizzo PEC tfn.disciplinare@pecfigc.it, come da attestato di accettazione prodotto in atti.
In realtà, l’inoltro in questione non è mai stato ricevuto dalla segreteria di codesta commissione. Si rileva, infatti, come l’indirizzo indicato sia sconosciuto in ambito federale, benché simile all’indirizzo tfn.disciplinare@pec.figc.it che si riferisce al Tribunale Federale Nazionale, sezione Disciplinare. Del resto, occorre rilevare come controparte non abbia fornito neppure prova della “consegna” della PEC.
Tanto premesso, il reclamo risulta essere stato inoltrato e ricevuto da codesta Commissione a termine ampiamente decorso, in data 8/5/2017, laddove nel caso di specie, il reclamo avrebbe dovuto proporsi entro e non oltre il termine del 13/4/2017, posto che la decisione impugnata era stata ricevuta dall'odierna appellante il 6/4/2017.
La rilevata inammissibilità preclude l'esame dei motivi di merito del reclamo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Città Di Gragnano e, per l’effetto conferma l’impugnata decisione della C.A.E.- L.N.D.
Condanna la Società appellante al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Foggia Ciro, che si liquidano in € 200,00 (Euro duecento/00). Ordina incamerarsi la tassa.
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