F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 04/TFN-SVE del 02 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 03/TFN-SVE del 10 Luglio 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 183 DELLA SOCIETÀ L’AQUILA CALCIO 1927 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE GANCI MASSIMO, PUBBLICATA NEL C.U. 317/CAE-LND del 16.5.2017.

RECLAMO N°. 183 DELLA SOCIETÀ L’AQUILA CALCIO 1927 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE GANCI MASSIMO, PUBBLICATA NEL     C.U. 317/CAE-LND del 16.5.2017.

Con ricorso del 22 maggio 2017 la Società L’Aquila Calcio Srl ha adito questo Tribunale Federale per impugnare la decisione della Commissione Accordi Economici del 16 maggio 2017 con la quale è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Ganci Massimo, del complessivo importo di € 2.965,21 a titolo di saldo del compenso annuo previsto nell’accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2016/2017.

Lamenta la Società reclamante: - l’omessa pronuncia da parte della Commissione Accordi Economici in merito alla minor somma dovuta per effetto della minor durata del tesseramento perfezionatosi solo in data 3 agosto 2016; - la mancata decurtazione della ritenuta di legge sul compenso invece considerato dalla CAE al lordo.

Il calciatore Ganci Massimo, ritualmente notiziato del ricorso, ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’appello per carenza di motivazione.

Nel merito ha poi contestato le avverse deduzioni e chiesto, in via principale, la conferma della decisione della CAE ovvero, in subordine, la condanna della reclamante al pagamento del minor importo di € 2.510,90, quale importo calcolato dalla data del tesseramento.

Alla riunione del 10 luglio 2017, sentito il legale del calciatore, il reclamo è stato discusso e deciso.

Il reclamo, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere dichiarato inammissibile. Dalla lettura del reclamo non si evincono neanche in forma generica i motivi di gravame sottoposti alla valutazione di questo Tribunale Federale.

In modo del tutto irrituale e inammissibile infatti, la Società ricorrente si limita a fare propri per relationem i motivi di doglianza della memoria difensiva dalla stessa presentata dinanzi alla Commissione Accordi Economici.

I motivi di gravame – come noto - devono essere sempre esposti con specificità sufficiente a consentire alla controparte ed all’organo giudicante la possibilità di identificare con chiarezza la res iudicanda.

La rilevata carenza determina la inammissibilità del reclamo.

Anche se assorbito dalla conclamata inammissibilità del reclamo, è opportuno comunque precisare che: - la CAE non è un organo di giustizia e quindi non è sottoposta ai rigidi obblighi di motivazione propri degli organi di giustizia sportiva; - nessuna prova è stata comunque offerta del versamento da parte della reclamante della ritenuta di legge o della dedotta richiesta di rottamazione della stessa; - ai fini degli accordi economici è del tutto irrilevante la decorrenza del tesseramento rimessa a questioni di carattere amministrativo- regolamentare che non inferiscono sulle intese contrattuali raggiunte tra le parti con riferimento alla stagione sportiva.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società L’Aquila Calcio 1927 Srl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società reclamante al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Ganci Massimo, liquidandole in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri di legge se dovuti. Ordina incamerarsi la tassa.

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