F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 04/TFN-SVE del 02 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 03/TFN-SVE del 10 Luglio 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 185 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DI PAOLA FRANCESCO, PUBBLICATA NEL C.U. 317/CAE-LND del 16.5.2017.

RECLAMO N°. 185 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DI PAOLA FRANCESCO, PUBBLICATA     NEL C.U. 317/CAE-LND del 16.5.2017.

Con reclamo trasmesso a mezzo pec in data 22 maggio 2017, la SSD Viareggio 2014 a rl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 27 aprile 2017, con la quale la suddetta Società è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Francesco Di Paola dell’importo di euro 10.610,82, ovvero della somma allo stesso dovuta in forza dell’accordo economico inter partes per la stagione sportiva 2016/2017.

A sostegno del proprio reclamo, la SSD Viareggio 2014 a rl deduce che il giocatore, nel corso degli ultimi mesi della durata dell’accordo, spesso accusava infortuni non ben certificati e dimostrava una condotta non aderente ai propri obblighi contrattuali, palesando disinteresse e mancanza d'impegno e della professionalità richiesta, contravvenendo in tal modo, oltre ad una regola generale di ordinaria diligenza nello svolgimento della propria professione, anche a quanto previsto dall'art. 92 NOIF.

La SSD Viareggio 2014 a rl, pertanto, conclude per l’accoglimento del reclamo e la riforma della decisione impugnata.

Ritualmente notiziato del reclamo, controdeduce tempestivamente il calciatore Francesco Di Paola, il quale, contestando l’infondatezza e l’assoluta pretestuosità del reclamo proposto dalla SSD Viareggio 2014 a rl, evidenzia sia la mancanza di documentazione a sostegno delle deduzioni asserite nel reclamo, sia, in ogni caso, l’attinenza delle eccezioni sollevate dalla Società ad un profilo prettamente disciplinare, non incidendo sull’obbligazione di cui all’accordo economico inter partes concluso e non contestato.

In ultimo luogo, il calciatore Francesco Di Paola chiede, in via cautelare, l’accantonamento, con distrazione in suo favore, delle somme eventualmente dovute alla SSD Viareggio 2014 a rl dalla FIGC, LND, Dipartimento Interregionale, Leghe e Società affiliate alla FIGC o, in via alternativa, che venga impedito alla Società reclamante di effettuare operazioni di prelievo sul conto campionato ove il medesimo risultasse in attivo.

Conclude, quindi, la difesa del calciatore chiedendo, in via cautelare, l’applicazione delle misure cautelari sopra descritte e, nel merito, la conferma della decisione assunta dalla Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

La vertenza è stata, quindi, decisa nella riunione del 10 luglio 2017.

Il reclamo è generico, infondato e privo di qualsiasi riscontro probatorio e, pertanto, va rigettato.

Infatti, non avendo la Società reclamante dedotto alcunché in relazione all'omesso pagamento dell’importo di cui all'accordo economico richiesto dal calciatore, né tantomeno prodotto documentazione comprovante l'eventuale avvenuto pagamento, correttamente la CAE ha accolto il ricorso del calciatore sulla scorta della documentazione in atti (l'accordo economico inter partes per la stagione sportiva 2016/2017).

Anche in questa sede si ribadisce l’irrilevanza ai fini della decisione delle doglianze sul presunto scorretto comportamento del calciatore, che attiene ad un profilo eventualmente disciplinare, non incidendo sull'obbligazione assunta con l’accordo economico di corrispondere il residuo convenuto.

Alla luce di quanto sopra, va pertanto confermata la decisione della CAE in quanto immune da vizi.

In merito alla richiesta di emissione di misure cautelari, si rileva l’infondatezza della suddetta richiesta e la mancanza dei requisiti per il suo accoglimento.

Posta la reciproca soccombenza tra le contrapposte pretese, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di lite.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Viareggio 2014 ARL e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE-LND. Compensa le spese di lite tra le parti. Ordina incamerarsi la tassa.

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