F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 09/TFN-SVE del 31 ottobre 2017 (motivazioni) relativa alC.U. n. 07/TFN-SVE del 11 Ottobre 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 200 DELLA SOCIETÀ SSD CATANIA S. PIO X ARL CONTRO LA SOCIETÀ ASD GIOVANI LEONI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 834 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MARINO GIORGIO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E del 25.5.2017.

RECLAMO N°. 200 DELLA SOCIETÀ SSD CATANIA S. PIO X ARL CONTRO LA SOCIETÀ ASD GIOVANI LEONI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 834 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MARINO GIORGIO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E del 25.5.2017.

Con reclamo trasmesso in data 19.06.2017, la Società SSD Catania S. Pio X ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 10/E del 25.05.2017, e comunicata in data 12.06.2017, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della ASD Giovani Leoni, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione per aver tesserato (s.s. 2015/16) il calciatore Giorgio Marino, quale unica titolare del vincolo annuale.

La Società SSD Catania S. Pio X, a sostegno dell'impugnazione promossa, ha eccepito che il Marino, nella stagione sportiva 2015/16, non era un proprio calciatore.

La Società resistente non presentava le controdeduzioni e la vertenza veniva decisa nella riunione dell’11 ottobre 2017.

L'appello è infondato e deve essere rigettato.

La Commissione Premi ha correttamente riconosciuto il diritto della ASD Giovani Leoni ad ottenere il premio di preparazione in questione per aver quest’ultima (e non la SSD Catania S. Pio X) tesserato il calciatore, con vincolo annuale, nella stagione sportiva 2015/16.

La Società appellante è – ai sensi dell’art. 96 NOIF - tenuta a versare il premio di preparazione alle ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni avendo, la stessa, tesserato per la prima volta con vincolo pluriennale il calciatore nella stagione sportiva 2016/17.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Catania S. Pio x arl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.

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