F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 09/TFN-SVE del 31 ottobre 2017 (motivazioni) relativa alC.U. n. 07/TFN-SVE del 11 Ottobre 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 203 DELLA SOCIETÀ CAGLIARI CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ SSD ESSECI SIGMA AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 218 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE FEDERICO SERRA), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 25 MAGGIO 2017.
RECLAMO N°. 203 DELLA SOCIETÀ CAGLIARI CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ SSD ESSECI SIGMA AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 218 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE FEDERICO SERRA), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 25 MAGGIO 2017.
Con ricorso del 20 aprile 2017, la SSD Esseci Sigma adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento, nei confronti della Cagliari Calcio Spa, del premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF relativo all’atleta Federico Serra (Ric. N. 218) in merito alle stagioni sportive 2009/2010, 2010/2011, 2012/2013 a seguito dell’esordio del calciatore in serie A in data 5 febbraio 2017 nella gara di Campionato Atalanta – Cagliari.
Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 10/E del 25 maggio 2017, notificata in data 8 giugno 2017 al Cagliari Calcio Spa ed in data 30 giugno 2017 alla SSD Esseci Sigma, la Commissione Premi, riconoscendo il diritto di quest’ultima a percepire il premio alla carriera richiesto, ne ha determinato l’importo nella misura di € 54.000,00. Avverso la relativa certificazione, la Società Cagliari Calcio Spa ha proposto reclamo con atto comunicato in data 23 giugno 2017 ed in forza del quale ha, in primo luogo, dedotto l’inammissibilità della richiesta avanzata dalla SSD Esseci Sigma per asserita carenza di documentazione ad essa allegata, in quanto la richiedente si sarebbe limitata a depositare lo storico del calciatore Federico Serra timbrato e firmato in originale dal Comitato Regionale Sardegna della FIGC – LND e la rassegna stampa dell’Ansa Sardegna relativa all’esordio del calciatore al Campionato di serie A; documentazione ritenuta dal Cagliari Calcio Spa non sufficiente ai fini del rilascio della certificazione in esame. Si ritiene, infatti, che l’onere probatorio sarebbe sodisfatto con il deposito dei cartellini di tesseramento e solo in via residuale, ove fosse dimostrata l’impossibilità di deposito dei cartellini, con altri mezzi di prova.
In secondo luogo, la Società reclamante eccepisce la mancanza del presupposto per il riconoscimento del premio alla carriera, in quanto, essendo stato il calciatore tesserato dalla SSD Esseci Sigma nella stagione sportiva 2009/2010 in data 20 novembre 2009, nella stagione sportiva 2010/2011 in data 8 settembre 2010 e nella stagione sportiva 2012/2013 in data 14 settembre 2012, non vi sarebbe il presupposto del vincolo di tesseramento con la Società richiedente il premio per l’intera stagione sportiva.
In particolare, relativamente alla stagione sportiva 2012/2013, la Società reclamante rileva che l’atleta sarebbe stato tesserato per poco più di quattro mesi, essendo stato poi tesserato in data 20 febbraio 2013 da altra Società, ovvero dal Sanluri Calcio.
In ultimo luogo, in via subordinata, la Società reclamante rileva l’erroneità della certificazione della Commissione Premi in quanto, avendo la SSD Esseci Sigma percepito dalla ASD Monastir Kosmoto l’importo di euro 919,70 a titolo di premio di preparazione per il calciatore Federico Serra, in ogni caso il premio alla carriera di cui al medesimo atleta Federico Serra andrebbe decurtato della suddetta somma.
Si conclude, pertanto, per l’annullamento, in via principale, della certificazione della Commissione Premi ed, in via subordinata, per la riduzione del premio, da quantificare nel minore importo di euro 35.080,30.
Ritualmente notiziata del reclamo, la SSD Esseci Sigma controdeduce eccependo l’inammissibilità del reclamo che, a suo dire, sarebbe stato proposto tardivamente ben oltre il termine di sette giorni dalla comunicazione della certificazione della Commissione Premi. Previa audizione delle parti, il reclamo è stato quindi deciso all’udienza dell’11 ottobre 2017.
Il reclamo è parzialmente fondato e deve essere, pertanto, accolto per quanto di ragione. Esaminata in via preliminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla SSD Esseci Sigma, si osserva che la stessa è infondata in quanto non si tiene conto che a tenore dell’art. 30, comma 32, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, “il ricorso concernente le controversie di cui al comma 28, lett. b) e c) [ la lettera c) riguarda proprio le controversie concernenti il premio alla carriera di cui all’art. 99 bis delle NOIF] deve essere proposto entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione dell’Ufficio del lavoro e premi”. Stante ciò, risulta evidente che il reclamo della Società Cagliari Calcio Spa è tempestivo in quanto proposto il 23 giugno 2017, vale a dire 11 giorni dopo la notifica della certificazione della Commissione Premi e quindi nel rispetto del termine di 30 giorni previsto dalla norma. Passando al merito della vicenda e segnatamente al primo motivo di reclamo, si osserva che la documentazione depositata dalla SSD Esseci Sigma dinanzi alla Commissione Premi (lo storico del calciatore Federico Serra timbrato e firmato in originale dal Comitato Regionale Sardegna della FIGC – LND e la rassegna stampa dell’Ansa Sardegna relativa all’esordio del calciatore al campionato di serie A), deve essere considerata congrua e sufficiente ai fini della certificazione richiesta. E’, quindi, infondata l’eccezione della reclamante considerato che alla luce delle norme Regolamentari deve ritenersi sussistente, in punto di prova del tesseramento del calciatore ai fini del riconoscimento del premio alla carriera, un criterio sostitutivo in forza del quale deve ritenersi che, in mancanza del c.d. “cartellino”, le attestazioni provenienti dagli Organi Federali hanno piena efficacia probatoria presuntiva, nel senso che la circostanza dell’avvenuto tesseramento attestata dall’Organo Federale deve ritenersi confermata sino a prova contraria.
Ciò lo si desume dal fatto che l’art. 99 bis NOIF, al contrario dell’art. 96 NOIF relativo al premio di preparazione, non prevede l’obbligo di allegazione – a pena di inammissibilità- della tessera del calciatore a suo tempo rilasciata, e che la circolare n. 7 della Lega Nazionale Dilettanti del 4.9.2007 (“Modalità procedurali per la richiesta di certificazione del premio alla carriera) ammette, per l’ipotesi in cui la Società richiedente il premio fosse nell’impossibilità di documentare il tesseramento, l’attestazione da parte del Presidente del Comitato Regionale territorialmente competente, in base alle documentazioni giacenti in archivio, di quanto affermato dalla Società in punto di tesseramento.
Nel caso di specie, come rilevato dalla Commissione Premi, il competente Comitato regionale ha attestato il tesseramento ad opera della SSD Sigma Cagliari per le stagioni in questione, circostanza, questa, che risulta, altresì, confermata dai tabulati meccanografici ed in particolare dallo storico relativo al calciatore.
Né risultano fornite prove contrarie da parte della reclamante Cagliari Calcio Spa che possano indurre a ritenere superata l’efficacia presuntiva degli atti acquisiti dall’Organo decidente, di talché è di tutta evidenza che la certificazione operata dalla Commissione Premi è immune da vizi, trattandosi di deliberazione assunta sulla base del potere di indagine ed acquisizione degli atti cui l’organo decidente si è correttamente ispirato.
Relativamente al secondo motivo di impugnazione, si rappresenta come l’eccezione sollevata dalla reclamante sia infondata per quanto riguarda le stagioni sportive 2009/2010 e 2010/2011 e ciò alla luce dell’orientamento già espresso da Codesto Tribunale secondo cui l’art. 99 bis N.O.I.F. subordina il diritto al premio alla carriera ad almeno una intera stagione sportiva di tesseramento, tale da intendersi sia nel senso dell’unicità del tesseramento per una singola Società nel corso della stessa stagione, sia nel senso che il periodo di tesseramento, ancorché non strettamente protrattosi dal 1° luglio al 30 giugno successivo, risulti comunque sufficiente, secondo una valutazione da operarsi caso per caso, ad integrare gli estremi di una significativa preparazione/formazione calcistica impartita al calciatore in ambito dilettantistico, funzionale alla sua progressione di carriera.
Con riguardo, quindi, al caso di specie, la significatività della formazione impartita al calciatore Serra può essere dedotta non soltanto dalla durata dei tesseramenti, ma anche dalla circostanza che tale formazione è risultata ampiamente integrata dalla continuità di tesseramenti ad opera della medesima Società per le stagioni 2009/2010 e 2010/2011. Relativamente, invece, alla stagione sportiva 2012/2013 in cui il calciatore è stato tesserato dal 14 settembre 2012 al 7 febbraio 2013 e nel corso della stagione, con successivo tesseramento del 20 febbraio 2013, risulta tesserato da altra Società, il diritto al premio certamente deve essere negato, difettando il requisito del tesseramento per un'unica Società. Conseguentemente il premio alla carriera và riconosciuto per le sole stagioni 2009/2010 e 2010/2011 per un importo complessivo pari ad Euro 36.000,00.
In merito, poi, alla richiesta di riduzione del premio alla carriera per precedente pagamento del premio di preparazione da parte della ASD Monastir Kosmoto, si osserva che, ai sensi dell’art. 99 bis delle NOIF, la suddetta riduzione può essere effettuata solo nel caso in cui il premio di preparazione precedentemente percepito sia stato corrisposto alla Società richiedente da una “Società professionistica”.
Nel caso di specie il premio di preparazione risulta corrisposto dalla ASD Monastir Kosmoto che non era e non è Società professionistica, di talché la suddetta norma non può trovare applicazione e, di conseguenza, l’importo percepito a titolo di premio di preparazione non può essere detratto dall’importo di cui al premio alla carriera in esame.
Tutto quanto premesso.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
accoglie per quanto di ragione il reclamo presentato dalla Società Cagliari Calcio Spa e, per l’effetto, determina il premio alla carriera in favore della Società SSD Esseci Sigma nella misura di € 36.000,00 (Euro trentaseimila/00).
Condanna la Società Cagliari Calcio Spa al pagamento del relativo importo. Ordina restituirsi la tassa.
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