F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 13/TFN-SVE del 28 novembre 2017 (motivazioni) relativa alC.U. n. 10/TFN-SVE del 30 Ottobre 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 4 DELLA SOCIETÀ ASD SPERANZA AGRATE CONTRO LA SOCIETÀ ASD CALCIO CARUGATE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 960 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SACCHETTI EMANUELE), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 19.6.2017.

RECLAMO N°. 4 DELLA SOCIETÀ ASD SPERANZA AGRATE CONTRO LA SOCIETÀ  ASD CALCIO CARUGATE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI  (RIC. N. 960 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SACCHETTI  EMANUELE), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 19.6.2017.

Con ricorso datato 13 aprile 2017, la Società ASD Calcio Carugate adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF, relativo all'atleta Sacchetti Emanuele (Ric. N. 740), dovuto per le stagioni sportive 2013/2014 e 2014/2015, quale unica Società ad averlo tesserato prima del tesseramento con vincolo pluriennale con la Società ASD Speranza Agrate.

La Commissione Premi con decisione n. 11/E del 19/06/2017, accertata la regolarità e legittimità della documentazione depositata, riteneva come dovuta la somma di € 2.168,00, oltre € 542,00 a titolo di penale a favore della FIGC, e per l'effetto condannava la ASD Speranza Agrate al pagamento della relativa somma.

Con atto datato 03 luglio 2017, la ASD Speranza Agrate ha adito questo Tribunale Federale impugnando la detta decisione della Commissione Premi della FIGC del 19 giugno 2017, assumendo di aver adempiuto all'obbligo del premio di preparazione, come richiesto dalla Società ASD Calcio Carugate, durante il periodo intercorso tra la richiesta della ricorrente e la decisione della Commissione Premi, come da allegata dichiarazione liberatoria, avente in calce la vidimazione apposta dalla Delegazione Provinciale di Monza della FIGC in data 27/4/2017, inviata anche alla Commissione Premi in data 2/5/2017.

La Società reclamante, pertanto, ricorreva avverso la decisione impugnata.

In assenza di controdeduzioni da parte della ASD Calcio Carugate, ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, alla riunione del 30 ottobre 2017, la vertenza veniva decisa.

Esaminati gli atti, si rileva come la dichiarazione liberatoria avente ad oggetto il premio di preparazione relativo all'atleta Sacchetti Emanuele, oggetto della decisione impugnata, sottoscritta dal legale rappresentante della ASD Calcio Carugate, sia regolare e sia stata vistata e ricevuta dalla Delegazione provinciale di Monza della FIGC in data 27/4/2017, e inviata alla Commissione Premi in data 2/5/2017.

Da ciò consegue che la decisione assunta dalla Commissione Premi alla luce della documentazione depositata, e delle allegazioni e deduzioni delle parti, debba essere riformata, in quanto alla luce della documentazione prodotta e sopra evidenziata, la Commissione Premi avrebbe dovuto dare atto della cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD Speranza Agrate e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina restituirsi la tassa.

 

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